Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12404/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti GRECO GIUSEPPE, GIRANDOLI MICHELANGELO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...] CP_2
(avv. CIMINO MICHELE)
CP_3
(avv.ti PIRAS MARIANTONIETTA, DOA ALESSANDRO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 18/02/2025, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, condanna CP_4 [...]
a Controparte_5
corrispondere al ricorrente la somma di euro 47.005,64 oltre gli interessi legali dal 1.1.2025 fino al pagamento;
condanna
[...]
al Controparte_6
condanna
[...] alla Controparte_6 rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
3.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Girandoli
Michelangelo; condanna
[...] alla Controparte_6 rifusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per CP_3
onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico dell'
[...]
Controparte_6
le spese di ctu già liquidate.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.11.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: di aver ivi lavorato come Controparte_7 lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra l'azienda e la prima e la poi;
di aver continuato a svolgere, senza soluzione di CP_8 Controparte_9 continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( anche dopo;
di CP_6
aver svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle cui avrebbe dovuto espletare nell'ambito delle suddette Convenzioni. Chiedeva pertanto: “Accertare e dichiarare che dal
04.05.2004 ad oggi il Sig. ha svolto per conto e di fatto alle dipendenze Parte_1 dell' sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio- CP_6
sanitario specializzato appartenente alla Categoria A del C.C.N.L. applicabile nel comparto
Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, ove occorra, la natura fittizia del rapporto tra il ricorrente e la e/o la Controparte_10 Controparte_9
in quanto lo stesso è stato impiegato, di fatto e senza soluzione di continuità, alle
[...] dipendenze dell'azienda resistente in violazione della normativa che disciplina l'impiego degli ex PIP, adottando ogni statuizione connessa e/o consequenziale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato all' fin dal 04.05.2004, ha svolto mansioni identiche a CP_6
quelle degli altri dipendenti al fine di sopperire alla carenza di personale CP_6
regolarmente assunto dalla resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il Sig. e l' resistente ha assunto, dopo Parte_1 CP_6
l'iniziale periodo formativo, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che il Sig. ha diritto a percepire le Parte_1
differenze retributive per aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell' dal 04.05.2004 ad oggi, tenendo in considerazione esattamente quanto CP_6
percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe Parte_1
spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio-sanitario specializzato riconducibile alla Categoria A del CCNL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
Condannare l' resistente al pagamento della somma di € 80.671,06, di cui € CP_6
65.574,35 a titolo di differenze retributive ed € 15.096,71 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dal 04.05.2004 ad oggi, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e quanto Parte_1
allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio- sanitario specializzato del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare parte resistente, per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi, pari ad € 75.024,09 in ragione CP_3 dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
Riconoscere, inoltre,
l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: Accertare e dichiarare, che dal 04.05.2004 ad oggi il Sig. ha svolto, per conto e di Parte_1 fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni CP_6
di ausiliario socio-sanitario specializzato riconducibile alla Categoria A del CCNL applicabile al Comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, ove occorra, la natura fittizia del rapporto tra il ricorrente e la e/o la Controparte_10 Controparte_9
in quanto lo stesso è stato impiegato, di fatto e senza soluzione di continuità, alle
[...] dipendenze dell'azienda resistente in violazione della normativa che disciplina l'impiego degli ex PIP, adottando ogni statuizione connessa e/o consequenziale;
accertare e dichiarare, che il ricorrente, somministrato all' sin dal 04.05.2004 ha svolto, comunque ed in ogni CP_6
caso, mansioni diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
CP_6 condannare l' resistente al pagamento della somma di € 80.671,06, di cui € CP_6
65.574,35 a titolo di differenze retributive ed € 15.096,71 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dal 04.05.2004 ad oggi, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e quanto Parte_1
allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio-
sanitario specializzato del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore del
Sig. dell'importo di € 14.138,04 a titolo di risarcimento del danno per i Parte_1
motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che
Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare l' resistente al pagamento del compenso CP_6
professionale di causa, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati.”.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
invece chiedeva “Nell'ipotesi di CP_3
riconoscimento del rapporto di lavoro, dichiarare il conseguente obbligo della parte datrice di lavoro a corrispondere alle Casse dell'Ente previdenziale le somme dovute per contributi omessi, entro i limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica all' dell'atto introduttivo del presente giudizio (2 gennaio 2023), oltre sanzioni dovute CP_3
per legge”.
La causa, ammessa ed espletata CTU contabile, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorrente deduce in via principale che il rapporto deve essere qualificato come subordinato sin dall'origine a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione, sicché il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente, risultando così, da un lato, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'Azienda e, dall'altro, alterata la funzione tipica assistenziale.
Tale prospettazione di fatto, anche se provata, non può condurre all'auspicata qualificazione del rapporto come subordinato.
A riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui : “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis,
Cass. sez. lav., 14/03/2018, n.6155).
Le disposizioni e la giurisprudenza testè richiamate impediscono di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporti di lavoro subordinato anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, ma residua, in tali casi, - in applicazione dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive (cfr. Cass. n. 27125/2022). Ed infatti sebbene “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass.
30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022).
Orbene, con riferimento al caso in esame, deve ritenersi pacifico che il ricorrente abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità) progetto;
né l' del resto, CP_6
prova che successivamente alle convenzioni allegate al ricorso siano stati predisposti ulteriori progetti.
Non possono, quindi, condividersi le difese di parte resistente sul punto, dovendosi invece ribadire che l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2013, in assenza di progetto.
Né può dubitarsi della necessità di predisporre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000 e 26 del D.Lgs. n. 151/2015
fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei), e che la
Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato” (Cass. 25672/2017).
Tanto premesso, dovendosi ritenere che il ricorrente abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di ausiliario socio sanitario specializzato, e tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dall' e non contestati nella loro CP_6
genuinità - sia con riferimento alle mansioni che con riferimento all'orario - e l'assenza di un progetto, va affermato il diritto del ricorrente, ai sensi dall'art. 2126 c.c., alla percezione della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di assistente sociosanitario di cui al ccnl comparto sanità con orario settimanale di 30 ore, ed il diritto dell alla percezione delle relative differenze CP_3
contributive, seppur nei limiti della prescrizione medio tempore maturata.
Bisogna, peraltro, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_6
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021, secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l' oltre a non aver alcun potere disciplinare, era CP_6 pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti (retributivi) eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo antecedente al
29.12.2017 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso dalla notifica del ricorso 29.12.2022); per quanto riguarda i crediti contributivi devono essere dichiarati prescritti tutti quelli maturati prima del 13.1.2018 ovvero cinque anni prima rispetto alla data di costituzione in giudizio dell' (13.1.2023). CP_3
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittimità dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del
2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5,
della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha lavorato per la convenuta in forza di
CP_ contratti a termine ma sulla scorta di convenzioni con la Regione Siciliana e l' ponendosi dunque al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza sopracitata si riferisce.
Dunque, tale domanda non può essere accolta.
Va invece accolta la domanda spiegata per il pagamento del TFR, dal momento che il rapporto di lavoro è cessato il 27.5.2023, per la cui quantificazione si rinvia alla CTU.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
dovendosi definitivamente porre a carico di parte convenuta le spese di ctu, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno