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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1827/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.609/2022 pubblicata il 2/2/2022
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppina Diana Mascia Immacolata
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Carbone Controparte_1
APPELLATA
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Gabriella Marotta
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2020 l'avv. Controparte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2019
0052289865 000 inoltrata via pec dalla con Controparte_3 la quale le veniva ingiunto di pagare l'importo complessivo di euro 789,88 a titolo di contributi Forense per mancato pagamento Pt_1 contributo modulare, soggettivo, eccedenza, contributo soggettivo, contributo integrativo, sanzioni e interessi per l'anno 2012.
La ricorrente eccepiva:
-la prescrizione quinquennale del credito ex art.3 legge n.
335/1995 avendo ricevuto la notifica della cartella solo il 25.1.20
a fronte della omissione del 2012 dovendosi considerare quale dies a quo la scadenza del termine per il pagamento,
-l'inesistenza della notifica a mezzo pec atteso l'invio non dell'originale dell'atto ma solo di una copia informatica in pdf, peraltro priva di attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale, senza ricevuta di avvenuta consegna al destinatario e senza sottoscrizione con firma digitale.
Si costituivano le convenute ed Parte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda.
Il GL con la gravata sentenza annullava la cartella di pagamento e condannava l' (a seguito di correzione di errore materiale) al CP_4 pagamento delle spese di lite rilevando che la notificazione della cartella avvenuta via pec fosse nulla in quanto allegato un file pdf senza firma digitale anziché un file p7m.
Propone appello la Parte_1 evidenziando:
[...]
-di aver eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine previsto dall'art. 617 c.p.c. (cartella impugnata notificata in data 25.01.2020, ricorso di I grado iscritto a ruolo il 24.02.2020),
-di aver nel merito, in subordine e nella denegata ipotesi in cui il Giudice di I grado avesse accolto le eccezioni formali formulate dalla ricorrente, spiegato domanda riconvenzionale con cui chiedeva l'accertamento del proprio credito con conseguente condanna al pagamento diretto della somma oggetto di contestazione pari ad euro pag. 2/10 781,95, richiesta con p.e.c. del 16.12.2018 ed iscritta nel ruolo
2019, su cui il GL non si era pronunciato nonostante l'annullamento della cartella di pagamento,
-che era errata la ricostruzione del GL in ordine alla notifica della cartella esattoriale, in quanto effettuata in formato Pades
(pdf) anziché in formato Cades (p7m)),
-che non era applicabile ad essa la disciplina ex art. 30 Pt_1
D.L. n. 78/10 richiamata in sentenza riguardante il recupero dei soli crediti vantati dall' , CP_5
-che la ricorrente, andava comunque condannata al pagamento diretto alla della somma iscritta nel ruolo 2019 in contestazione, Pt_1 oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, pari all'importo complessivo di euro 781,95, dalla data del dovuto al saldo in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata,
-che, ai sensi dell'art. 10 e 11 L. 576/80, tutti i professionisti iscritti alla sono tenuti a versare ogni anno un contributo Pt_1 soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno stesso, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio
(a prescindere dal reddito prodotto), il cui importo viene ciascun anno adeguato in base al IV° comma dell'art. 8 della legge n.
141/92, un contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari dichiarato ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio pari al 2% calcolato su un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'art. 10/II, dovuto per l'anno stesso, oltre ad un contributo di maternità, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n.
151/01, come modificato dalla legge n. 289/03, annualmente rivalutato,
-che tutti gli iscritti alla sono, inoltre, tenuti a versare, Pt_1
a decorrere dall'1/01/2010, un contributo soggettivo modulare obbligatorio, pari all'1% del reddito dichiarato ai fini IRPEF,
pag. 3/10 -che la era iscritta all'Albo degli Avvocati dal 2003 ed CP_1 alla dal 2006 e avrebbe dovuto versare per l'anno 2012 la Pt_1 contribuzione, in base ai dati reddituali inviati con il Modello
5/2013 per € 242,00 (eccedenza sul contributo soggettivo), € 361,50
(eccedenza sul contributo integrativo) ed € 20,00 (eccedenza sul contributo modulare) con maggiorazione degli interessi dalle date di scadenza alla richiesta di pagamento, nella percentuale del
2,75%, fissata con Decreto Ministeriale del 27/06/2003 e delle sanzioni per l'omesso versamento, determinate a norma dell'art. 6 del Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni, deliberato dal Comitato dei Delegati della il 23/07/2010 ed approvato Pt_1 con decreto ministeriale del 23/12/2010, ossia nella misura del 12% dei contributi non versati in caso di omesso parziale versamento, fatta salva la sanzione nella misura minima di euro 30,00, per l'importo complessivo di € 781,95,
-che i dati reddituali dell'anno 2012 erano stati comunicati dalla professionista in data 26/07/2013 (mod. 5/2013), ossia successivamente all'entrata in vigore della legge 247/12
(02/02/2013) e, pertanto, trattavasi di contribuzione alla quale si applicava il termine decennale reintrodotto dalla detta normativa, che non risultava decorso alla data di notifica della cartella impugnata (25/01/2020),
-che il GL aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di essa relativa alla inammissibilità del ricorso ex art. 617 Parte_1
c.p.c., chiedendo, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto di tutte le domande formulate e proposte dall'avv.
in primo grado;
in subordine, l'accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale proposta già in I grado, e quindi la condanna della ricorrente al pagamento della somma iscritta nel ruolo 2019 in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18
pag. 4/10 della legge n. 576/80, pari all'importo complessivo di euro 781,95, dalla data del dovuto al saldo.
Contrasta l'appello la ribadendo le eccezioni già CP_1 sollevate in primo grado (termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, legge 335/1995, inesistenza della notifica a mezzo pec, nullità della cartella per difetto di sottoscrizione).
L' ribadisce la regolarità e Controparte_2 correttezza della procedura di riscossione evidenziando che la cartella di pagamento è stata redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e spiega appello incidentale sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda avendo fatto applicazione delle regole proprie dell'avviso di addebito e non quelle della cartella notificata CP_5 da essa e errando nel ritenere non valida la notifica CP_2 tramite pec essendosi comunque realizzato il raggiungimento dello scopo.
***********
In via preliminare il Collegio osserva che va dichiarato improcedibile l'appello incidentale proposto da
[...] non risultando lo stesso notificato alle Controparte_2 controparti.
Nel merito è fondato l'appello principale spiegato dalla
[...]
. Pt_1
Non è contestata la debenza della contribuzione richiesta avendo la in primo grado sollevato (solo) eccezione di CP_1 prescrizione (quinquennale) e vizi della notifica pec.
In ordine logico, tenuto conto delle motivazioni su cui si fonda l'accoglimento in primo grado della impugnazione, va esaminata la questione della validità della notificazione via pec.
pag. 5/10 La aveva eccepito la inesistenza della notificazione CP_1 perché allegata alla pec la cartella in formato pdf e perché la pec non risultava sottoscritta con firma digitale.
Ambedue i vizi sono infondati ai fini della validità della notificazione eseguita dall' . Controparte_2
Quanto alla censura in ordine all'inesistenza della notifica dell'impugnata cartella stante il fatto che l'allegato alla busta pec sia in formato PDF e non abbia, dunque, l'estensione “.p7M” e che difetti la firma digitale, va considerato il principio interpretativo ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.19216 del 15/6/2022 confermativo della regula iuris secondo la quale, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La Corte, nello specifico, ha osservato che, ai sensi dell'articolo
26, II comma, del DPR n. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento <può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge>> e che l'articolo 1, comma
II, lettera f), del D.P.R. n. 68/2005, configura quale messaggio di posta elettronica certificata <un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>.
Precisa, inoltre, la Corte che ai sensi dell' articolo 1, comma I, lettera i-ter del d.lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel <documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui
è tratto…>> mentre per duplicato informatico si intende <il
pag. 6/10 documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>> (art. 1, comma
I, lett. i-quinquies).
Nella citata ordinanza la Corte argomenta, dunque, che dal combinato disposto delle predette norme deriva che la notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento <può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il
c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
“copia informatica”)>> e che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m.
Tale arresto della Suprema Corte è, peraltro, espressione di un principio ormai consolidato secondo il quale la “sottoscrizione digitale” di un atto sussiste non soltanto quando il relativo file abbia estensione p7m (firma Cades), ma anche laddove il documento si presenti con formato pdf (firma Pades), precisando che in entrambi i casi la firma si deve ritenere certificata (da ultimo Cass. sent. n.12016/2022 e n.5790/2022) pertanto è esclusa l'illegittimità della notifica essendo nella sicura facoltà dell'agente della riscossione allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
In merito alla dedotta inesistenza della relata di notifica si osserva che la Suprema Corte ha affermato che all'agente della riscossione è consentito l'invio dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche mediante posta pag. 7/10 elettronica certificata) e che si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica» (Cass., ord. n. 28399 del
28/11/2017).
Ne consegue che la sentenza di primo grado è errata laddove ha ritenuto la nullità della notifica pec facendone derivare l'accoglimento della impugnazione, non essendosi conformata ai principi dettati dalla S.C. testè richiamati.
Quanto alla prescrizione (questione da esaminarsi in via successiva e su cui il GL non si è pronunciato per assorbimento) non è applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/1995 invocato dalla . CP_1
Infatti il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è divenuto decennale in forza dell'art. Parte_1
66 della L. 247/2012, secondo cui la contribuzione previdenziale forense soggiace al termine prescrizionale decennale.
Con riferimento all'applicabilità di tale termine di prescrizione e relativamente alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della L. 247/2012, si evidenzia che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa - in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto - deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il pag. 8/10 mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.
In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la
Suprema Corte sez. Lavoro, con la sentenza n. 18953/2014, ove, analizzando la problematica della prescrizione relativamente ad una contribuzione del 1990, ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all'art. 66, in vigore dal 2/02/2013, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione sopra citata, in ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua.
Tanto precisato nel caso di specie al momento della notifica della cartella esattoriale impugnata avvenuta in data 25.1.2020 non risulta certamente decorsa la prescrizione avendo la professionista comunicato i redditi del 2012 in data 26.7.13 (allegato 5 appellante) quindi successivamente all'entrata in vigore del termine decennale;
comunque, non essendo decorso il quinquennio alla data di entrata in vigore della legge n.247/2012 -ossia al
2.2.2013- andrebbe comunque applicato il termine decennale con conseguente esclusione della maturazione della prescrizione.
Ne consegue, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda di impugnazione spiegata dalla in CP_1 primo grado.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello spiegati dalla
. Parte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo pag. 9/10 all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione incidentale proposta dall' . Controparte_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello principale ed in riforma integrale della sentenza di primo grado rigetta la domanda spiegata in primo grado da , Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado in favore delle controparti, liquidandole -per ciascuna di esse- in euro 332,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado ed in euro 247,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado, dichiara improcedibile l'appello incidentale spiegato dall'
[...]
. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 27.3.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1827/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.609/2022 pubblicata il 2/2/2022
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppina Diana Mascia Immacolata
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Carbone Controparte_1
APPELLATA
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Gabriella Marotta
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2020 l'avv. Controparte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2019
0052289865 000 inoltrata via pec dalla con Controparte_3 la quale le veniva ingiunto di pagare l'importo complessivo di euro 789,88 a titolo di contributi Forense per mancato pagamento Pt_1 contributo modulare, soggettivo, eccedenza, contributo soggettivo, contributo integrativo, sanzioni e interessi per l'anno 2012.
La ricorrente eccepiva:
-la prescrizione quinquennale del credito ex art.3 legge n.
335/1995 avendo ricevuto la notifica della cartella solo il 25.1.20
a fronte della omissione del 2012 dovendosi considerare quale dies a quo la scadenza del termine per il pagamento,
-l'inesistenza della notifica a mezzo pec atteso l'invio non dell'originale dell'atto ma solo di una copia informatica in pdf, peraltro priva di attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale, senza ricevuta di avvenuta consegna al destinatario e senza sottoscrizione con firma digitale.
Si costituivano le convenute ed Parte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda.
Il GL con la gravata sentenza annullava la cartella di pagamento e condannava l' (a seguito di correzione di errore materiale) al CP_4 pagamento delle spese di lite rilevando che la notificazione della cartella avvenuta via pec fosse nulla in quanto allegato un file pdf senza firma digitale anziché un file p7m.
Propone appello la Parte_1 evidenziando:
[...]
-di aver eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine previsto dall'art. 617 c.p.c. (cartella impugnata notificata in data 25.01.2020, ricorso di I grado iscritto a ruolo il 24.02.2020),
-di aver nel merito, in subordine e nella denegata ipotesi in cui il Giudice di I grado avesse accolto le eccezioni formali formulate dalla ricorrente, spiegato domanda riconvenzionale con cui chiedeva l'accertamento del proprio credito con conseguente condanna al pagamento diretto della somma oggetto di contestazione pari ad euro pag. 2/10 781,95, richiesta con p.e.c. del 16.12.2018 ed iscritta nel ruolo
2019, su cui il GL non si era pronunciato nonostante l'annullamento della cartella di pagamento,
-che era errata la ricostruzione del GL in ordine alla notifica della cartella esattoriale, in quanto effettuata in formato Pades
(pdf) anziché in formato Cades (p7m)),
-che non era applicabile ad essa la disciplina ex art. 30 Pt_1
D.L. n. 78/10 richiamata in sentenza riguardante il recupero dei soli crediti vantati dall' , CP_5
-che la ricorrente, andava comunque condannata al pagamento diretto alla della somma iscritta nel ruolo 2019 in contestazione, Pt_1 oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, pari all'importo complessivo di euro 781,95, dalla data del dovuto al saldo in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata,
-che, ai sensi dell'art. 10 e 11 L. 576/80, tutti i professionisti iscritti alla sono tenuti a versare ogni anno un contributo Pt_1 soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno stesso, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio
(a prescindere dal reddito prodotto), il cui importo viene ciascun anno adeguato in base al IV° comma dell'art. 8 della legge n.
141/92, un contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari dichiarato ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio pari al 2% calcolato su un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'art. 10/II, dovuto per l'anno stesso, oltre ad un contributo di maternità, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n.
151/01, come modificato dalla legge n. 289/03, annualmente rivalutato,
-che tutti gli iscritti alla sono, inoltre, tenuti a versare, Pt_1
a decorrere dall'1/01/2010, un contributo soggettivo modulare obbligatorio, pari all'1% del reddito dichiarato ai fini IRPEF,
pag. 3/10 -che la era iscritta all'Albo degli Avvocati dal 2003 ed CP_1 alla dal 2006 e avrebbe dovuto versare per l'anno 2012 la Pt_1 contribuzione, in base ai dati reddituali inviati con il Modello
5/2013 per € 242,00 (eccedenza sul contributo soggettivo), € 361,50
(eccedenza sul contributo integrativo) ed € 20,00 (eccedenza sul contributo modulare) con maggiorazione degli interessi dalle date di scadenza alla richiesta di pagamento, nella percentuale del
2,75%, fissata con Decreto Ministeriale del 27/06/2003 e delle sanzioni per l'omesso versamento, determinate a norma dell'art. 6 del Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni, deliberato dal Comitato dei Delegati della il 23/07/2010 ed approvato Pt_1 con decreto ministeriale del 23/12/2010, ossia nella misura del 12% dei contributi non versati in caso di omesso parziale versamento, fatta salva la sanzione nella misura minima di euro 30,00, per l'importo complessivo di € 781,95,
-che i dati reddituali dell'anno 2012 erano stati comunicati dalla professionista in data 26/07/2013 (mod. 5/2013), ossia successivamente all'entrata in vigore della legge 247/12
(02/02/2013) e, pertanto, trattavasi di contribuzione alla quale si applicava il termine decennale reintrodotto dalla detta normativa, che non risultava decorso alla data di notifica della cartella impugnata (25/01/2020),
-che il GL aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di essa relativa alla inammissibilità del ricorso ex art. 617 Parte_1
c.p.c., chiedendo, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto di tutte le domande formulate e proposte dall'avv.
in primo grado;
in subordine, l'accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale proposta già in I grado, e quindi la condanna della ricorrente al pagamento della somma iscritta nel ruolo 2019 in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18
pag. 4/10 della legge n. 576/80, pari all'importo complessivo di euro 781,95, dalla data del dovuto al saldo.
Contrasta l'appello la ribadendo le eccezioni già CP_1 sollevate in primo grado (termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, legge 335/1995, inesistenza della notifica a mezzo pec, nullità della cartella per difetto di sottoscrizione).
L' ribadisce la regolarità e Controparte_2 correttezza della procedura di riscossione evidenziando che la cartella di pagamento è stata redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e spiega appello incidentale sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda avendo fatto applicazione delle regole proprie dell'avviso di addebito e non quelle della cartella notificata CP_5 da essa e errando nel ritenere non valida la notifica CP_2 tramite pec essendosi comunque realizzato il raggiungimento dello scopo.
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In via preliminare il Collegio osserva che va dichiarato improcedibile l'appello incidentale proposto da
[...] non risultando lo stesso notificato alle Controparte_2 controparti.
Nel merito è fondato l'appello principale spiegato dalla
[...]
. Pt_1
Non è contestata la debenza della contribuzione richiesta avendo la in primo grado sollevato (solo) eccezione di CP_1 prescrizione (quinquennale) e vizi della notifica pec.
In ordine logico, tenuto conto delle motivazioni su cui si fonda l'accoglimento in primo grado della impugnazione, va esaminata la questione della validità della notificazione via pec.
pag. 5/10 La aveva eccepito la inesistenza della notificazione CP_1 perché allegata alla pec la cartella in formato pdf e perché la pec non risultava sottoscritta con firma digitale.
Ambedue i vizi sono infondati ai fini della validità della notificazione eseguita dall' . Controparte_2
Quanto alla censura in ordine all'inesistenza della notifica dell'impugnata cartella stante il fatto che l'allegato alla busta pec sia in formato PDF e non abbia, dunque, l'estensione “.p7M” e che difetti la firma digitale, va considerato il principio interpretativo ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.19216 del 15/6/2022 confermativo della regula iuris secondo la quale, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La Corte, nello specifico, ha osservato che, ai sensi dell'articolo
26, II comma, del DPR n. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento <può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge>> e che l'articolo 1, comma
II, lettera f), del D.P.R. n. 68/2005, configura quale messaggio di posta elettronica certificata <un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>.
Precisa, inoltre, la Corte che ai sensi dell' articolo 1, comma I, lettera i-ter del d.lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel <documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui
è tratto…>> mentre per duplicato informatico si intende <il
pag. 6/10 documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>> (art. 1, comma
I, lett. i-quinquies).
Nella citata ordinanza la Corte argomenta, dunque, che dal combinato disposto delle predette norme deriva che la notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento <può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il
c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
“copia informatica”)>> e che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m.
Tale arresto della Suprema Corte è, peraltro, espressione di un principio ormai consolidato secondo il quale la “sottoscrizione digitale” di un atto sussiste non soltanto quando il relativo file abbia estensione p7m (firma Cades), ma anche laddove il documento si presenti con formato pdf (firma Pades), precisando che in entrambi i casi la firma si deve ritenere certificata (da ultimo Cass. sent. n.12016/2022 e n.5790/2022) pertanto è esclusa l'illegittimità della notifica essendo nella sicura facoltà dell'agente della riscossione allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
In merito alla dedotta inesistenza della relata di notifica si osserva che la Suprema Corte ha affermato che all'agente della riscossione è consentito l'invio dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche mediante posta pag. 7/10 elettronica certificata) e che si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica» (Cass., ord. n. 28399 del
28/11/2017).
Ne consegue che la sentenza di primo grado è errata laddove ha ritenuto la nullità della notifica pec facendone derivare l'accoglimento della impugnazione, non essendosi conformata ai principi dettati dalla S.C. testè richiamati.
Quanto alla prescrizione (questione da esaminarsi in via successiva e su cui il GL non si è pronunciato per assorbimento) non è applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/1995 invocato dalla . CP_1
Infatti il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è divenuto decennale in forza dell'art. Parte_1
66 della L. 247/2012, secondo cui la contribuzione previdenziale forense soggiace al termine prescrizionale decennale.
Con riferimento all'applicabilità di tale termine di prescrizione e relativamente alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della L. 247/2012, si evidenzia che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa - in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto - deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il pag. 8/10 mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.
In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la
Suprema Corte sez. Lavoro, con la sentenza n. 18953/2014, ove, analizzando la problematica della prescrizione relativamente ad una contribuzione del 1990, ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all'art. 66, in vigore dal 2/02/2013, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione sopra citata, in ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua.
Tanto precisato nel caso di specie al momento della notifica della cartella esattoriale impugnata avvenuta in data 25.1.2020 non risulta certamente decorsa la prescrizione avendo la professionista comunicato i redditi del 2012 in data 26.7.13 (allegato 5 appellante) quindi successivamente all'entrata in vigore del termine decennale;
comunque, non essendo decorso il quinquennio alla data di entrata in vigore della legge n.247/2012 -ossia al
2.2.2013- andrebbe comunque applicato il termine decennale con conseguente esclusione della maturazione della prescrizione.
Ne consegue, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda di impugnazione spiegata dalla in CP_1 primo grado.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello spiegati dalla
. Parte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo pag. 9/10 all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione incidentale proposta dall' . Controparte_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello principale ed in riforma integrale della sentenza di primo grado rigetta la domanda spiegata in primo grado da , Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado in favore delle controparti, liquidandole -per ciascuna di esse- in euro 332,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado ed in euro 247,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado, dichiara improcedibile l'appello incidentale spiegato dall'
[...]
. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 27.3.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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