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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/10/2025, n. 8082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8082 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4935 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Sassuolo (MO), viale E. Po n. 37, codice fiscale: Parte_1
con l'avv. Deborah Bozzetti P.IVA_1
-OPPONENTE-
E
, società anonima di diritto tedesco con sede CP_1
secondaria a Milano, via Montefeltro n. 4, codice fiscale: , P.IVA_2
con l'avv. Gaspare Polizzi
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
In via principale, accertare e dichiarare la annullabilità / nullità / invalidità / illegittimità / illecicità / irregolarità del titolo decreto ingiuntivo r.g.
n. 31960/2024 e pedissequo decreto n. 17429/2024 emesso il 27/12/24 dal
1 Tribunale Ordinario di Milano.
In via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto narrate in narrativa precedute dalla locuzione "vero che" e a quelle che verranno meglio capitolate in separata memoria.
Con riserva di indicare i nomi dei testi e di ulteriormente produrre.
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversi.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di difesa relativi e successivi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
-respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-condannare, in ogni caso, a pagare a la somma Parte_1 CP_1 di Euro 28.060,00, oltre interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 d.lgs.
n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo;
-respingere, in ogni caso, le domande e le eccezioni proposte e/o proponende dall'opponente, mandando all'uopo assolta dalle stesse. CP_1
Col favore delle spese e dei compensi e con condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96, comma 1° o comma 3°, c.p.c.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 17429/2024 pubblicato in data 27/12/2024, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 28.060,00 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di mt. 15 di traliccio nastro tramoggia, lamiera e bulloneria, come da fattura n. 47/2024 emessa dalla dei cui crediti si è resa Parte_2
cessionaria la convenuta-opposta Controparte_1
A sostegno è stato dedotto “…che essendo una cessione pro-solvendo, il cessionario è ancora creditore e che anch'esso avrebbe dovuto chiedere il decreto ingiuntivo qui impugnato in solido all'opposta”.
Inoltre, nel merito della pretesa creditoria, è stato eccepito che “…i beni erano difformi rendendo tali impianti non installabili e non idonei” e ciò anche dopo una sostituzione dei medesimi da parte della venditrice, avvenuta pur sempre
“con beni inutilizzabili e non idonei”, ciò che giustificherebbe il mancato pagamento dei prodotti ricevuti.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza di prima comparizione e trattazione, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, ai fini della legittimazione ad esigere un credito ceduto, non ha alcuna importanza se la cessione del credito sia avvenuta pro solvendo - ossia con la possibilità per il cessionario di rivolgersi al cedente in caso di mancato
3 pagamento da parte del debitore ceduto - oppure pro soluto, che invece si ha quando il cedente deve solo garantire l'esistenza del credito al momento della cessione ma non anche la solvenza del debitore, posto che in entrambi in casi la titolarità attiva del credito si trasferisce in capo al cessionario che diventa perciò l'unico soggetto legittimato a richiedere il pagamento.
Quanto, poi, alle presunte contestazioni dei prodotti, le stesse sono del tutto generiche e in quanto tali non scrutinabili, tenuto anche conto della mancanza di qualsiasi documentazione a supporto delle medesime.
Non torna utile alla tesi di parte opponente neppure il documento prodotto sotto la dicitura “documento senza titolo”.
In esso, per quel che in questa sede rileva, si legge quanto segue:
“Con la presente intendo contestare la fattura n. 91/2023 emessa in data
1/12/2023 per l'importo di 34.500 euro.
Dopo un'attenta verifica, ho riscontrato le seguenti discrepanze:
1. Traliccio, Nastro, 5: Di questi, solo 6 metri non sono Parte_3
conformi al rilevo dimensionale effettuato, per un valore di 11.500 euro.
2. RA e RI: Confermo che la fornitura di questi materiali è corretta e conforme all'ordine.
Alla luce di queste discrepanze, l'importo corretto della fattura dovrebbe
essere di 23.000 euro.”.
Come è evidente, anche in tale comunicazione (diretta alla venditrice-cedente
, non vengono in alcun modo specificate le difformità Parte_2
della merce.
Tuttavia tale documento è comunque importante ai fini del decidere, perché da esso si desume che l'istante ha riconosciuto di avere ricevuto merce per un
4 valore totale di Euro 23.000,00.
Ebbene, proprio a seguito di tali contestazioni, in data 02/07/2024 Parte_2
emise prima una nota di credito per la fattura n. 91/2023 di
[...]
Euro 34.500,00 oltre I.V.A. (per un totale di Euro 42.090,00) e, subito dopo, la fattura n. 47/2024 di Euro 23.000,00 oltre I.V.A. (per un totale di Euro
28.060,00) in questa sede azionata, adeguandosi completamente a quanto richiesto da (documenti nn. 4-6-7 del fascicolo monitorio). Parte_1
Dunque di nulla può adesso dolersi dato che la fattura azionata Parte_1
corrisponde - esattamente - all'ammontare del minor debito dalla stessa riconosciuto come esistente e dovuto nel suddetto documento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono però anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17429/2024 pubblicato in data 27/12/2024;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle Parte_1
spese processuali che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 26 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4935 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Sassuolo (MO), viale E. Po n. 37, codice fiscale: Parte_1
con l'avv. Deborah Bozzetti P.IVA_1
-OPPONENTE-
E
, società anonima di diritto tedesco con sede CP_1
secondaria a Milano, via Montefeltro n. 4, codice fiscale: , P.IVA_2
con l'avv. Gaspare Polizzi
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
In via principale, accertare e dichiarare la annullabilità / nullità / invalidità / illegittimità / illecicità / irregolarità del titolo decreto ingiuntivo r.g.
n. 31960/2024 e pedissequo decreto n. 17429/2024 emesso il 27/12/24 dal
1 Tribunale Ordinario di Milano.
In via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto narrate in narrativa precedute dalla locuzione "vero che" e a quelle che verranno meglio capitolate in separata memoria.
Con riserva di indicare i nomi dei testi e di ulteriormente produrre.
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversi.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di difesa relativi e successivi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
-respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-condannare, in ogni caso, a pagare a la somma Parte_1 CP_1 di Euro 28.060,00, oltre interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 d.lgs.
n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo;
-respingere, in ogni caso, le domande e le eccezioni proposte e/o proponende dall'opponente, mandando all'uopo assolta dalle stesse. CP_1
Col favore delle spese e dei compensi e con condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96, comma 1° o comma 3°, c.p.c.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 17429/2024 pubblicato in data 27/12/2024, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 28.060,00 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di mt. 15 di traliccio nastro tramoggia, lamiera e bulloneria, come da fattura n. 47/2024 emessa dalla dei cui crediti si è resa Parte_2
cessionaria la convenuta-opposta Controparte_1
A sostegno è stato dedotto “…che essendo una cessione pro-solvendo, il cessionario è ancora creditore e che anch'esso avrebbe dovuto chiedere il decreto ingiuntivo qui impugnato in solido all'opposta”.
Inoltre, nel merito della pretesa creditoria, è stato eccepito che “…i beni erano difformi rendendo tali impianti non installabili e non idonei” e ciò anche dopo una sostituzione dei medesimi da parte della venditrice, avvenuta pur sempre
“con beni inutilizzabili e non idonei”, ciò che giustificherebbe il mancato pagamento dei prodotti ricevuti.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza di prima comparizione e trattazione, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, ai fini della legittimazione ad esigere un credito ceduto, non ha alcuna importanza se la cessione del credito sia avvenuta pro solvendo - ossia con la possibilità per il cessionario di rivolgersi al cedente in caso di mancato
3 pagamento da parte del debitore ceduto - oppure pro soluto, che invece si ha quando il cedente deve solo garantire l'esistenza del credito al momento della cessione ma non anche la solvenza del debitore, posto che in entrambi in casi la titolarità attiva del credito si trasferisce in capo al cessionario che diventa perciò l'unico soggetto legittimato a richiedere il pagamento.
Quanto, poi, alle presunte contestazioni dei prodotti, le stesse sono del tutto generiche e in quanto tali non scrutinabili, tenuto anche conto della mancanza di qualsiasi documentazione a supporto delle medesime.
Non torna utile alla tesi di parte opponente neppure il documento prodotto sotto la dicitura “documento senza titolo”.
In esso, per quel che in questa sede rileva, si legge quanto segue:
“Con la presente intendo contestare la fattura n. 91/2023 emessa in data
1/12/2023 per l'importo di 34.500 euro.
Dopo un'attenta verifica, ho riscontrato le seguenti discrepanze:
1. Traliccio, Nastro, 5: Di questi, solo 6 metri non sono Parte_3
conformi al rilevo dimensionale effettuato, per un valore di 11.500 euro.
2. RA e RI: Confermo che la fornitura di questi materiali è corretta e conforme all'ordine.
Alla luce di queste discrepanze, l'importo corretto della fattura dovrebbe
essere di 23.000 euro.”.
Come è evidente, anche in tale comunicazione (diretta alla venditrice-cedente
, non vengono in alcun modo specificate le difformità Parte_2
della merce.
Tuttavia tale documento è comunque importante ai fini del decidere, perché da esso si desume che l'istante ha riconosciuto di avere ricevuto merce per un
4 valore totale di Euro 23.000,00.
Ebbene, proprio a seguito di tali contestazioni, in data 02/07/2024 Parte_2
emise prima una nota di credito per la fattura n. 91/2023 di
[...]
Euro 34.500,00 oltre I.V.A. (per un totale di Euro 42.090,00) e, subito dopo, la fattura n. 47/2024 di Euro 23.000,00 oltre I.V.A. (per un totale di Euro
28.060,00) in questa sede azionata, adeguandosi completamente a quanto richiesto da (documenti nn. 4-6-7 del fascicolo monitorio). Parte_1
Dunque di nulla può adesso dolersi dato che la fattura azionata Parte_1
corrisponde - esattamente - all'ammontare del minor debito dalla stessa riconosciuto come esistente e dovuto nel suddetto documento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono però anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17429/2024 pubblicato in data 27/12/2024;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle Parte_1
spese processuali che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 26 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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