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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2822/2025 promosso da: nata in [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
24.12.1963, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CONSOLI TIZIANO;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) nulla è previsto per il reciproco mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
Per_
3) nulla è previsto per i figli maggiorenni, e , essendo gli stessi economicamente Per_2 autosufficienti ed avendo costituito nuclei familiari a sé;
4) la ex casa coniugale, sita a Castelbellino (AN) in Via Belgio n. 31, rimane assegnata alla SI.ra che ne rimane comunque comproprietaria al 50%; CP_1
5) A titolo di definizione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi e quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi coniugale attraverso la separazione personale che è prefigurata e voluta dalle parti nei termini come appresso specificati, i predetti convengono e si 1 obbligano a dare esecuzione al trasferimento della quota del 50% dell'immobile intestato al SI.
e sito in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31, nei termini che seguono: CP_2
Il SI. (C.f.: ) si obbliga a trasferire, entro 90 giorni Controparte_2 C.F._1 dall'omologa della separazione personale, a favore della SI.ra (c.f.: Controparte_1
, o a persona che la stesso potrà nominare il giorno della stipula, la propria C.F._2 quota di proprietà, pari ad ½ indiviso dell'abitazione sita in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31, composta da appartamento e garage come di seguito descritta:
-Unità immobiliare (appartamento) sita in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31 Piano T-S1 censita al NCEU di detto Comune al Foglio 1 Particella 1542 Sub 9, Categoria A/2, Consistenza vani 5,5;
- unità immobiliare (garage) sita in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31, Piano S1 censita al
NCEU di detto Comune al Foglio 1 Particella 1542 Sub 8, Categoria C/6, Consistenza mq 45;
- unità immobiliare (ente comune) in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 1 Particella 1542 Sub 2. mediante atto da stipularsi presso il Notaio scelto dalla SI.ra con integrale onere Controparte_1 delle spese notarili, tecniche e fiscali occorrenti, tutti a carico di quest'ultima.
Il SI. si impegna ed obbliga, altresì, a provvedere al pagamento delle rate del mutuo Controparte_2 ipotecario contratto ai sensi degli artt. 38 e seg. del Dlsg n. 385/93, con atto pubblico del 23/10/2008
(R. Gen.25503, R.Part. 5751), Notaio per l'acquisto dell'immobile, sito in Persona_3
Castelbellino alla via Belgio n. 31, come meglio sopra precisato, sino all'estinzione dello stesso, con rinuncia a ripetere dalla SI.ra , quanto dovuto per il pagamento delle rate del mutuo Controparte_1
e con manleva della SI.ra in caso di omesso pagamento da parte dell'ex coniuge il quale CP_1 si assume la garanzia al corretto pagamento dello stesso.
La SI.ra si impegna a sostenere tutte le spese condominiali, anche pregresse, come Controparte_1 pure le spese relative alle utenze dell'immobile di Castelbellino alla via Belgio n. 31 - oggetto di cessione in favore della sig.ra - rimanendo così integralmente a carico di Controparte_1 quest'ultima, che rinuncia altresì a ripetere dal SI. quanto dovuto per tali voci. CP_2
Le obbligazioni assunte dalle parti devono intendersi avere l'efficacia ex art. 2932 c.c., obbligandosi le parti a comparire innanzi a Notaio rogante, nei detti termini e condizioni, onde formalizzare definitivamente e ad ogni giuridico effetto il trasferimento immobiliare di che trattasi, in particolare ai fini della regolare volturazione dei diritti reali di cui sopra;
il trasferimento e la cessione del cespite immobiliare stesso viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutto quanto di accessorio e pertinente, nulla escluso, e così accettato senza riserve;
le parti sono consapevoli della regolarità urbanistica del cespite immobiliare stesso mentre sono state assolte le obbligazioni tributarie, ai sensi di legge, sino a tutt'oggi; ogni effetto giuridico, attivo e passivo, della
2 presente convenzione decorre tra le parti dalla stessa sottoscrizione dell'atto notarile di cessione e trasferimento;
i coniugi infine si obbligano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente atto, ad acconsentire, sottoscrivendo eventuali atti all'uopo ancora eventualmente necessari, alla
“volturazione/sostituzione/cessione” dei rapporti contrattuali in essere con riferimento alle utenze di erogazione e somministrazione dei servizi (luce, acqua, gas, e simili) di cui è dotato l'immobile stesso.
Con i benefici di esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 6/3/1987 n. 74 e confermata da Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del
21.2.2014, incluso tassa archivio.
Le parti dunque, con il presente atto, dichiarano e riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente alle spese, anche condominiali, maturate sino alla firma del presente atto, nonché per imposte e manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro relative a detto immobile per il quale è previsto il trasferimento in favore della sig.ra . Controparte_1
Le parti precisano e ribadiscono che la cessione dell'immobile rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e che detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) I coniugi danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale viene tra essi regolato e definito con il presente e, fatto salvo quanto previsto nelle clausole che precedono e con il loro integrale adempimento, di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale, della relativa comunione de residuo o a qualsiasi altro titolo o ragione avvenuti e/o maturati durante la loro unione matrimoniale e/o collegati alla proprietà immobiliare della casa oggetto della cessione
8) le parti convengono l'integrale compensazione di spese e competenze legali del presente procedimento, con rinuncia alla solidarietà professionale del rispettivo legale ex Legge Profess..
9) le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di omologa e rinunciano preventivamente ai termini ex art. 473bis.28 cpc”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Controparte_1 Controparte_2
Poggio SA LO (AN) il 6.07.1991, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3 L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a Poggio SA LO (AN) il 06/07/1991, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Poggio SA LO (AN) al n. 3, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1991; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio SA LO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2822/2025 promosso da: nata in [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
24.12.1963, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CONSOLI TIZIANO;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) nulla è previsto per il reciproco mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
Per_
3) nulla è previsto per i figli maggiorenni, e , essendo gli stessi economicamente Per_2 autosufficienti ed avendo costituito nuclei familiari a sé;
4) la ex casa coniugale, sita a Castelbellino (AN) in Via Belgio n. 31, rimane assegnata alla SI.ra che ne rimane comunque comproprietaria al 50%; CP_1
5) A titolo di definizione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi e quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi coniugale attraverso la separazione personale che è prefigurata e voluta dalle parti nei termini come appresso specificati, i predetti convengono e si 1 obbligano a dare esecuzione al trasferimento della quota del 50% dell'immobile intestato al SI.
e sito in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31, nei termini che seguono: CP_2
Il SI. (C.f.: ) si obbliga a trasferire, entro 90 giorni Controparte_2 C.F._1 dall'omologa della separazione personale, a favore della SI.ra (c.f.: Controparte_1
, o a persona che la stesso potrà nominare il giorno della stipula, la propria C.F._2 quota di proprietà, pari ad ½ indiviso dell'abitazione sita in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31, composta da appartamento e garage come di seguito descritta:
-Unità immobiliare (appartamento) sita in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31 Piano T-S1 censita al NCEU di detto Comune al Foglio 1 Particella 1542 Sub 9, Categoria A/2, Consistenza vani 5,5;
- unità immobiliare (garage) sita in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31, Piano S1 censita al
NCEU di detto Comune al Foglio 1 Particella 1542 Sub 8, Categoria C/6, Consistenza mq 45;
- unità immobiliare (ente comune) in Castelbellino (AN) alla via Belgio n. 31, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 1 Particella 1542 Sub 2. mediante atto da stipularsi presso il Notaio scelto dalla SI.ra con integrale onere Controparte_1 delle spese notarili, tecniche e fiscali occorrenti, tutti a carico di quest'ultima.
Il SI. si impegna ed obbliga, altresì, a provvedere al pagamento delle rate del mutuo Controparte_2 ipotecario contratto ai sensi degli artt. 38 e seg. del Dlsg n. 385/93, con atto pubblico del 23/10/2008
(R. Gen.25503, R.Part. 5751), Notaio per l'acquisto dell'immobile, sito in Persona_3
Castelbellino alla via Belgio n. 31, come meglio sopra precisato, sino all'estinzione dello stesso, con rinuncia a ripetere dalla SI.ra , quanto dovuto per il pagamento delle rate del mutuo Controparte_1
e con manleva della SI.ra in caso di omesso pagamento da parte dell'ex coniuge il quale CP_1 si assume la garanzia al corretto pagamento dello stesso.
La SI.ra si impegna a sostenere tutte le spese condominiali, anche pregresse, come Controparte_1 pure le spese relative alle utenze dell'immobile di Castelbellino alla via Belgio n. 31 - oggetto di cessione in favore della sig.ra - rimanendo così integralmente a carico di Controparte_1 quest'ultima, che rinuncia altresì a ripetere dal SI. quanto dovuto per tali voci. CP_2
Le obbligazioni assunte dalle parti devono intendersi avere l'efficacia ex art. 2932 c.c., obbligandosi le parti a comparire innanzi a Notaio rogante, nei detti termini e condizioni, onde formalizzare definitivamente e ad ogni giuridico effetto il trasferimento immobiliare di che trattasi, in particolare ai fini della regolare volturazione dei diritti reali di cui sopra;
il trasferimento e la cessione del cespite immobiliare stesso viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutto quanto di accessorio e pertinente, nulla escluso, e così accettato senza riserve;
le parti sono consapevoli della regolarità urbanistica del cespite immobiliare stesso mentre sono state assolte le obbligazioni tributarie, ai sensi di legge, sino a tutt'oggi; ogni effetto giuridico, attivo e passivo, della
2 presente convenzione decorre tra le parti dalla stessa sottoscrizione dell'atto notarile di cessione e trasferimento;
i coniugi infine si obbligano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente atto, ad acconsentire, sottoscrivendo eventuali atti all'uopo ancora eventualmente necessari, alla
“volturazione/sostituzione/cessione” dei rapporti contrattuali in essere con riferimento alle utenze di erogazione e somministrazione dei servizi (luce, acqua, gas, e simili) di cui è dotato l'immobile stesso.
Con i benefici di esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 6/3/1987 n. 74 e confermata da Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del
21.2.2014, incluso tassa archivio.
Le parti dunque, con il presente atto, dichiarano e riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente alle spese, anche condominiali, maturate sino alla firma del presente atto, nonché per imposte e manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro relative a detto immobile per il quale è previsto il trasferimento in favore della sig.ra . Controparte_1
Le parti precisano e ribadiscono che la cessione dell'immobile rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e che detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) I coniugi danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale viene tra essi regolato e definito con il presente e, fatto salvo quanto previsto nelle clausole che precedono e con il loro integrale adempimento, di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale, della relativa comunione de residuo o a qualsiasi altro titolo o ragione avvenuti e/o maturati durante la loro unione matrimoniale e/o collegati alla proprietà immobiliare della casa oggetto della cessione
8) le parti convengono l'integrale compensazione di spese e competenze legali del presente procedimento, con rinuncia alla solidarietà professionale del rispettivo legale ex Legge Profess..
9) le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di omologa e rinunciano preventivamente ai termini ex art. 473bis.28 cpc”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Controparte_1 Controparte_2
Poggio SA LO (AN) il 6.07.1991, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3 L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a Poggio SA LO (AN) il 06/07/1991, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Poggio SA LO (AN) al n. 3, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1991; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio SA LO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi 4