Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1599/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S € N T € N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 09/09/2022 al n. 1599 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, n. 188/2022 pubbl. Il 09/02/2022
promossa da elettivamente domiciliato in Pontedera, Via Tosco Romagnola n. Parte_1
122, presso e nello studio dell'Avv. Claudia Marley Citi che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellante - contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro trempore, elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Belfiore n.28/A, presso l'Ufficio Legale con gli Avv.ti Alessandro Funari, Marco Fallaci CP_2
e Silvano Imbriaci, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da mandato allegato
- appellato -
avente ad oggetto: ripetizione dell'indebito
…Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze pronunciarsi in riforma
[...]
dell'impugnata sentenza e condannare Controparte_3
alla restituzione della somma pari ad € 16.848,00 o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e con la condanna alla restituzione delle spese e competenze legali di primo grado, con vittoria di spese e competenze, oltre Iva e Cap come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa per le quali ci si dichiara sin d'ora antistatari di entrambi i gradi di giudizio…”; per l'appellato “…Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, CP_2
contrariis reiectis: 1) dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nel presente atto;
2) con vittoria di spese e compensi anche per il presente grado di giudizio”.
- FATTO € DIRITTO -
I. Il fatto e il processo. Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, l'
[...] [...]
(d'ora in poi, soltanto ) per Controparte_1 CP_2
chiedere la restituzione della somma pari ad € 16.848,00=, derivante dalle trattenute sulla pensione n. 62126113 dal mese di ottobre 2010 sino a maggio 2017,
quantificabili in € 86,00 oltre € 216,00, per un totale di € 302,00 con cadenza mensile.
I.
1. Deduceva l'attore, che tali trattenute venivano dall' effettuate senza CP_2
alcun provvedimento giudiziario e senza motivazione e, comunque, in forza di un contratto di mutuo intercorso con la in difetto di espressa Controparte_4
autorizzazione alla cessione della pensione, attenendo il vincolo di disponibilità di cui al titolo al solo stipendio. Deduceva, inoltre, che le clausole del contratto di mutuo non erano state redatte in modo chiaro e comprensibile in violazione dei principi di diritto e del codice di consumo. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale e la prova per testimoni. Si costituiva in quella sede
2 l' il quale in tesi principale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice CP_2
ordinario in favore del Giudice contabile. Contestava integralmente, in via subordinata, il contenuto dell'atto introduttivo di controparte, sia in fatto che in diritto. Precisava che le trattenute mensili sulla pensione del Bondi erano state effettuate non solo in forza del contratto di finanziamento stipulato dal presente attore con la ma in applicazione dell'art 43 del D.P.R. n. Controparte_4
180/1950, in forza del quale operava ex lege l'estensione dell'efficacia delle cessioni sulle pensioni, ogni volta che il rapporto di servizio pubblico fosse cessato, per dimissioni o per altra causa, prima che fosse estinta la cessione. Si opponeva altresì
all'avversa richiesta di ammissione dei capitoli di prova orale. La causa era istruita attraverso produzioni documentali ed in esito era riservata in decisione.
I.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa, così decideva:
“rigetta la domanda di parte attrice;
condann al rimborso, in favore Parte_1
del in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, pari ad € 2.738,00 CP_2
per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.”. Il Tribunale di Pisa, in particolare, rilevava che a prescindere dalla “autorizzazione”, o da un qualsiasi atto di assenso del debitore ceduto, era dirimente la circostanza che, ai sensi dell'art.43
D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, operava ex lege l'estensione dell'efficacia delle cessioni sulle pensioni o “altro assegno continuativo equivalente”, allorquando il rapporto di servizio pubblico fosse cessato, per dimissioni o per altra causa, prima che si estinguesse la cessione. Concludeva pertanto nel senso che nessuna indebita trattenuta era stata operata dall' CP_2
I.
3. Appellava la sentenza lamentando motivazione erronea e Parte_1
contradditoria del Giudice di prime cure, in ordine all'aderenza agli elementi probatori acquisiti con la documentazione in atti. Deduceva in ogni caso che la sentenza di primo grado doveva analizzare le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di
3 credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Contestava, inoltre,
che il Giudice di prime cure non aveva ammesso l'interrogatorio formale e la prova per testimoni ritualmente richiesta. Concludeva come in epigrafe, lamentando –
quale conseguenza al proprio gravamen, altresì l'errata liquidazione delle spese di primo grado poste a suo carico. Si costituiva l' che chiedeva di dichiarare CP_2
innamissibile e/o rigettare l'appello. Contestava tutto quanto sopra dedotto dall'appellante, riproponendo le difese già svolte in primo grado (eccetto l'eccezione di difetto di giurisdizione), anche assorbite dalla decisione. Contestava, altresì, le deduzioni di controparte in riferimento sia all'asserita vessatorietà delle clausole del suddetto contratto di mutuo sia all'erronea pronuncia del Giudice di prime cure in ordine al pagamento delle spese legali;
concludeva come in epigrafe. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
II. L'eccezione di inammissibilità dell'appello. È infondata. La circostanza, infatti, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).
III. Il merito. L'appello è infondato e pertanto va respinto. Va premesso, come correttamente motivato dal Giudice di prime cure, che in ordine al caso di specie trova applicazione l'art 43 del D.P.R 5 gennaio 1950 n. 180, secondo cui nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. Si
4 rileva, dunque, che l'estensione dell'efficacia delle cessioni sulle pensioni (o su altro assegno continuativo equivalente) opera di diritto, nel momento in cui il rapporto di servizio pubblico sia cessato, per dimissioni o per altra ragione, prima che sia estinta la cessione. Peraltro, preme in ogni caso evidenziare che già nel contratto di finanziamento verso cessione di quote della retribuzione/pensione, intercorso tra e in data 14/04/2006, è indicato all'art. 1 delle Parte_1 CP_4 CP_4
condizioni generali che: “Il Richiedente …si impegna ad effettuare l'ammortamento del finanziamento mediante la cessione pro-solvendo di quote del proprio stipendio, salario, pensione o trattamento economico ad essa equivalente secondo le modalità di cui in prosieguo…”. Ne deriva, dunque, che era correttamente informato Pt_1
del fatto che la cessione originariamente attivata sullo stipendio, si sarebbe in seguito estesa al trattamento pensionistico del medesimo, anche alla luce della ulteriore e successiva comunicazione - avente ad oggetto la “cessione del quinto dello stipendio”
- inviata dalla stessa NEOS FINANCE s.p.a. all'odierno appellante, a
[...]
e a INPDAP - Gestione Pensioni, in data 03/01/2012. Quanto CP_5
all'asserità vessatorietà delle clausole del suddetto contratto, trattasi, con ogni evidenza, di eccezioni che l'appellante aveva l'onere di sollevare non già nei confronti dell' quale terzo che si limita ad eseguire le trattenute in forza del CP_2
relativo titolo, bensi della controparte contrattuale. Del tutto irrilevanti, per quanto sopra, i capitoli di prova orale formulati dall'attore. L'accertata infondatezza del gravame ha carattere assorbente in riferimento alle censure mosse in ordine alle spese.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse anche in questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellato come da CP_2
dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, e successive modificazioni, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'attribuito con parametro compreso tra minimo e medio e al netto della fase istruttoria non specificamente svolta in questo grado.
5 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Controparte_6
Tribunale di Pisa, n.188/2022 del 09/02/2022 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.000,00=, oltre accessori dovuti per legge,
come in parte motiva.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia nei confronti dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 25.09.2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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