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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/12/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 800/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 800/24
R.G.C, all'udienza del 9-9-2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. E. Candria ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito a Macerata, via G. B. Velluti n. 52, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Recanati, via M. Guzzini snc;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa.
La parte costituita ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8-10-2024 e ritualmente notificato, esponeva: ella Parte_1 aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della con sede in Recanati Controparte_1
Via M. Guzzini s.n.c., dal 16/7/2020 al 21/2/2024 con la qualifica di impiegata di livello F 1), con il ruolo di “addetta a mansioni di segreteria”; il rapporto di lavoro si era instaurato in virtù di contratto a tempo determinato part time stipulato in data 15/7/2020, successivamente trasformato a tempo indeterminato il 13/2/2021, con la previsione di 35 ore di lavoro settimanale;
le mansioni contrattualmente previste risultavano essere quelle di stenografare e
1 dattiloscrivere mediante strumenti informatici, rispondere al telefono, occuparsi del disbrigo della corrispondenza semplice, programmare gli impegni giornalieri del superiore, organizzare i viaggi e gestire gli archivi;
in realtà, oltre alle suddette mansioni, la ricorrente aveva gestito personalmente due indirizzi e-mail con i quali interagiva con clienti e rappresentanti per la gestione e il carico degli ordinativi e delle relative spedizioni, interfacciandosi con il magazziniere occupandosi anche degli eventuali Controparte_2 reclami o sostituzioni di prodotti difettati;
oltre a ciò, nell'aprile 2023 la stessa era stata precettata per partecipare alla fiera del mobile di Milano ove si era occupata dell'accoglienza ai clienti e della consegna dei gadget della società, ed ugualmente nel gennaio 2024 alla Fiera
“Milano Home”; la ricorrente era inserita nelle liste delle cosiddette “categorie protette” in quanto affetta da una grave patologia accertata dalla commissione medica dell' , CP_3 consistente in “artrite reumatoide in trattamento con plaquenil e cortisone – disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”, con il riconoscimento di un gradiente invalidante pari al 60%; pertanto, sulla base di tale presupposto, l'assunzione della lavoratrice era avvenuta ai sensi della L. 68/99, posta a tutela dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, la quale prevedeva una serie di sanzioni per le aziende aventi più di 15 dipendenti, come nel caso della che non ne rispettassero i relativi obblighi;
il rapporto Controparte_1
lavorativo de quo si era risolto a seguito del licenziamento per giusta causa intimato dalla datrice il 21-2-2024, all'esito di una serie di precedenti contestazioni disciplinari che, nella presente sede, era opportuno ripercorrere al fine di chiarire i reali termini della vicenda sottesa al provvedimento di recesso;
in particolare, il 2-2-2024, la aveva comunicato al legale Pt_1 rappresentante della datrice, di avere la febbre;
la comunicazione, come da Parte_2
prassi, era avvenuta mediante un messaggio whatsapp inviato alle ore 7.45 del mattino e quindi prima dell'inizio dell'orario lavorativo;
successivamente, in data 5-2-2024 la ricorrente, alle ore 7.49 aveva notiziato la Società di avere ancora la febbre ed alle ore 10.14 aveva comunicato il numero di protocollo del certificato medico attestante la malattia, come da screenshot dei messaggi whatsapp allegati; viceversa, nella stessa giornata del 5-2-2024 la società datrice le aveva inviato una contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare dalle prestazioni lavorative con effetto immediato, con la quale era stata contestata la circostanza che, nella serata precedente, la lavoratrice fosse stata asseritamente vista dalla socia della convenuta partecipare ad una cena e ballare nel locale La Serra Controparte_4
di Civitanova Marche;
successivamente, in data 8-2-2024, la società aveva inviato
2 un'ulteriore contestazione disciplinare evidenziando il mancato preavviso dell'assenza del 5 febbraio nonché la mancata produzione della certificazione medica relativa ad un'assenza di data 28-12-2023; a tali contestazioni la lavoratrice aveva risposto il 9-2-2024, a mezzo della di Macerata, fornendo ampie giustificazioni ed in particolare rappresentando CP_5 di non essere stata in alcun modo presente nel locale indicato e che l'assenza del 5 febbraio era stata opportunamente preannunciata alle ore 7,49 del mattino;
inoltre, in relazione all'assenza del 28-12-2023, evidenziava che prima della fine dell'anno 2023, a fronte della richiesta di addetto alle presenze e contabile della società, su come dovesse Persona_1
essere considerata tale giornata lavorativa, la lavoratrice aveva indicato che poteva essere conteggiata come giorno di ferie;
infine, il 14-2-2024 la aveva inviato una Controparte_1
ennesima contestazione disciplinare, relativa ad una mancata giustificazione dell'assenza del giorno 3-1-2024; anche in tale occasione la lavoratrice, per il tramite della di CP_5
Macerata, aveva fornito puntuali giustificazioni rappresentando come, in realtà, fosse intercorso un accordo con l'amministratore della convenuta sulla base del quale sarebbe stato detratto un giorno di ferie, così come peraltro risultante e comprovato in maniera pacifica dal prospetto paga del gennaio 2024; infine, incurante delle giustificazioni ricevute, il 21-2-2024, la datrice di lavoro, sulla base delle suddette contestazioni, aveva proceduto al licenziamento per giusta causa senza preavviso della impugnato dalla stessa il 12-4-2024. Pt_1
All'esito della ricostruzione del procedimento disciplinare, la ricorrente lamentava l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento di recesso, adottato in totale spregio dei propri diritti di lavoratrice, in violazione delle previsioni del vigente CCNL di categoria e fondato su ricostruzioni lontane dagli accadimenti reali;
in particolare, la contestazione del 5-2-2024 era destituita di ogni fondamento, atteso che la ricorrente, nei giorni lavorativi del 2 e 5 febbraio, risultava in stato di malattia, come comprovato dalla certificazione medica inviata;
al riguardo, oltre a non esservi stata, né poteva esserci, alcun dubbio al riguardo, era lecito affermare che, ove la datrice di lavoro avesse nutrito dei dubbi sul reale stato patologico della dipendente, avrebbe potuto chiedere una visita fiscale al domicilio della e quindi Pt_1 accertarsi delle condizioni di salute della stessa, condotta non tenuta dalla datrice, mentre le mere illazioni contenute nella lettera di contestazione circa la presenza della nella Pt_1
giornata di domenica, in un locale di Civitanova Marche, erano non corrispondenti alla realtà, ma, soprattutto, prive di rilevanza giuridica e lesive della dignità della medesima;
peraltro, anche volendo assecondare l'assunto della società, ancorché la circostanza fosse totalmente
3 destituita di fondamento, il giudice avrebbe potuto rilevare come la contestazione facesse riferimento ad un fatto avvenuto in un orario serale ben oltre le ore 19, e cioè in una fascia oraria in cui non vi erano obblighi di permanenza domiciliare per il lavoratore in malattia;
quindi, anche sulla base di tali considerazioni, le contestazioni apparivano infondate, ed emergeva altresì l'abnormità della sospensione cautelare disposta nei suoi confronti;
parimenti, analoghe considerazioni valevano per la contestazione disciplinare dell'8-2-2024; infatti, dalla missiva inviata dalla emergeva un riferimento alla medesima Controparte_1
circostanza relativa alla malattia del 5 febbraio già oggetto della prima contestazione, ed anche in questo caso basato su un fatto falso, quale quello che la lavoratrice non avrebbe preavvertito l'assenza dal lavoro: al contrario, alle ore 7.49 del mattino, la aveva inviato Pt_1
un messaggio whatsapp a munito di spunta blu attestante l'avvenuta Parte_2 visione, con il quale, prima dell'inizio dell'orario di lavoro, aveva preannunciato la sua assenza per malattia, come comprovato dallo screenshot del telefono cellulare della ricorrente allegato;
la società convenuta era perfettamente a conoscenza dell'assenza della lavoratrice, dimostrando così, anche in questo caso, non solo la assoluta pretestuosità della contestazione disciplinare ma, evidentemente, un malcelato intento persecutorio nei confronti della dipendente;
inoltre, la medesima comunicazione aveva fatto riferimento ad un'ulteriore assenza per malattia del 28-12-2023, mai supportata da certificazione medica: invece, in detta mattina, alle ore 8.19 la aveva avvertito di avere avuto uno svenimento Pt_1 Parte_2
e pertanto di non potersi presentare al lavoro, condizioni che ancora si verificavano a causa della di lei patologia;
comunque, successivamente, la lavoratrice, non avendo allertato il proprio medico curante e non essendo in possesso della certificazione medica, si era accordata con il responsabile affinché l'assenza fosse indicata a titolo di ferie come risultava pacificamente dalla busta paga del gennaio 2024; da tale documento, infatti, risultava l'indicazione della voce ferie godute a. p. (anno precedente) di ore 7, per l'appunto una giornata lavorativa, con specifico riferimento all'assenza del 28-12-2023; tale circostanza, quindi, era da tempo pienamente conosciuta della datrice di lavoro, tanto da averla inserita nella busta paga del gennaio 2024, risultando così immotivata, infondata e strumentale la successiva contestazione rivoltale l'8 febbraio;
infine, circa l'ennesima contestazione disciplinare del 14-2-2024, in cui, in modo immotivato, era stata contestata l'assenza dal lavoro del 3-1-2024 senza una giustificata ragione: invece, anche in questo caso, la lavoratrice aveva inviato un messaggio all'amministratore della società con cui aveva chiesto di poter
4 usufruire di un giorno di ferie, ammettendo in maniera assolutamente sincera di non essersi svegliata ed, infatti, per tale motivo, nella busta paga del gennaio 2024, la società aveva indicato un giorno di ferie a giustificazione di tale assenza;
quindi, era evidente la strumentalità di tale contestazione, essendo la circostanza già conosciuta dalla datrice di lavoro tanto che, ancora prima della redazione della contestazione disciplinare, quest'ultima aveva provveduto a detrarre un giorno di ferie alla lavoratrice;
quindi, a distanza di un mese e 10 giorni, violando il principio e l'obbligo di immediatezza della contestazione, la
[...]
aveva contestato disciplinarmente un'assenza della lavoratrice che, al contrario, CP_1
in precedenza aveva già indicato come giorno di ferie nella busta paga;
pertanto, anche sotto tale ultimo profilo, emergevano con evidenza le reali intenzioni persecutorie della CP_1
conseguentemente il licenziamento comminato risultava privo di ogni riscontro giuridico - fattuale, in quanto basato su contestazioni pretestuose, prive di fondamento e in violazione della L. 604/66; inoltre il provvedimento espulsivo era illegittimo anche per le ulteriori motivazioni ivi addotte, in cui la datrice si era riferita ad una precedente contestazione del
22/12/2022 relativa ad assenze per malattia mai supportate da certificazioni mediche;
nella contestazione del 22-12-2022 la datrice aveva indicato testualmente “le assenze per CP_1 malattia sono supportate da certificati medici”, risultando così già smentita l'ulteriore circostanza posta a supporto dell'intimato licenziamento, la quale, invece, nelle intenzioni della datrice, avrebbe dovuto costituire una asserita recidiva del comportamento della dipendente;
inoltre ed in relazione a tale ultima contestazione, il conseguente provvedimento disciplinare risultava nullo in quanto adottato oltre il termine previsto dal CCNL di categoria;
infatti, alla contestazione del 22-12-2022 erano seguite le giustificazioni inviate dalla lavoratrice il 27-12-2022, mentre soltanto il 25-1-2023 era stata irrogata la sanzione dell'ammonimento scritto;
emergeva quindi pacificamente la violazione dell'art. 52 n. 6 del
CCNL di categoria, il quale, nella regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, prevedeva: “se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte”; pertanto, alla luce del tempo trascorso dalla presentazione delle giustificazioni, pari a 29 giorni, il provvedimento irrogativo della sanzione risultava nullo ed inefficace, cosicché, anche sotto tale profilo, non poteva in alcun modo essere considerato nella valutazione del licenziamento;
le ulteriori affermazioni della società sulle pubblicazioni social di video di serate asseritamente relative ai giorni di malattia della ricorrente apparivano non
5 corrispondenti alla realtà, potendo la pubblicazione essere successiva alla registrazione e non rappresentare quindi la realtà fattuale di quel momento;
il provvedimento di recesso era pertanto affetto da nullità, sotto il profilo formale, in quanto intimato in violazione dell'art. 52 n. 6 del CCNL di categoria: il procedimento disciplinare traeva origine dalla contestazione del 5-2-2024, quando era disposta la sospensione cautelare dall'attività lavorativa;
quindi, a fronte delle giustificazioni della lavoratrice inviate in data 9-2-2024, il provvedimento espulsivo doveva essere emanato entro il 19-2-2024; conseguentemente, in applicazione della disposizione della contrattazione collettiva, dovevano essere ritenute accolte le giustificazioni della lavoratrice.
Precisato che la risultava avere più di 15 dipendenti, come da visura Controparte_1
camerale allegata, la ricorrente concludeva chiedendo:
“… dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del licenziamento così come comminato e, conseguentemente, condannare la (P. IV , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del di lei legale rappresentante pro - tempore, corrente in Recanati Via M. Guzzini snc, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
“Con vittoria di spese e compensi legali.”.
All'udienza del 4-3-2025, nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza alla società convenuta, quest'ultima non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali e delle prove testimoniali formulate dalla sola parte costituita, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il licenziamento attiene ad una asserita giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro come contestata dalla datrice, la quale deve provare l'effettiva e concreta riconducibilità del licenziamento della lavoratrice alle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Prova che, da un lato, non costituendosi in giudizio, la datrice, su cui grava il relativo onere probatorio, non ha fornito, e, dall'altro, risulta smentita dalle prove, documentali e orali, provenienti dalla parte ricorrente.
6 Lo stato di malattia risulta documentato dalle certificazioni in atti (in data 2-2-2024, 5-2-2024,
6-2-2024), la comunicazione tempestiva dello stato di malattia è ugualmente dimostrata dai messaggi whatsapp inviati, le ulteriori assenze sono relative a giornate di ferie legittimamente godute dalla lavoratrice, tanto da essere state indicate a tale titolo nel prospetto paga (relativo alla mensilità di gennaio 2024); la recidiva non è dimostrata, stante l'illegittimità della sanzione irrogata il 25-1-2023, a causa dell'adozione tardiva del provvedimento di irrogazione della sanzione dell'ammonizione scritta (in data 25-1-2023 a fronte della contestazione del 22-12-2022), in violazione della disposizione di cui all'art. 52, 6° co.,
CCNL Industrie Gomma, Cavi Elettrice e Materie Plastiche del 16-9-2020:
“Art. 52 - Provvedimenti disciplinari.
“1. Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino all'importo di 3 ore di paga;
d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
“2. Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il massimo di durata della sospensione prevista alla lettera d).
“3. L'azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
“4. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
“5. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
“6. Se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l'azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.
“7. Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.”).
7 Peraltro, le successive disposizioni del suddetto CCNL prevedono:
“Art. 53 - Multe e sospensioni.
“1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 50 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell'azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
“2. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la sospensione per quelle di maggior rilievo. … .
“Art. 54 - Licenziamento per mancanze
“1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
“2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
8 b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 53, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 c.p.p., per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto delio stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell'azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell'azienda stessa;
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 53;
n) trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 53;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo.”.
Si vedano, in particolare, per tutte le circostanze di cui sopra, i documenti dal n. 3 al 19 del fascicolo di parte ricorrente.
Le allegazioni della ricorrente risultano dimostrate anche alla luce delle prove testimoniali espletate.
La testimone ha confermato le circostanze di cui ai relativi capitoli di prova, e cioè che: Pt_1
“… in data 4/2/2024, verso le ore 19.00 veniva contattata dalla la quale le riferiva Parte_1
di avere la febbre e le chiedeva di portarle la tachipirina;
… intorno alle ore 20.00/20,30 si recava presso l'abitazione della Sig.ra per consegnarle il medicinale che le aveva Parte_1
richiesto e la trovava a casa con la febbre”, precisando soltanto di essersi recata presso
9 l'appartamento della sorella probabilmente “un po' più tardi, alle 20,45, 21,00 circa;
” (si veda il verbale dell'udienza del 5-6-2025).
Alla luce delle conclusioni di parte ricorrente, la quale ha chiesto unicamente l'applicazione della tutela risarcitoria, deve richiamarsi il contenuto dell'art. 3 D. Lgs. n. 23/15, il quale stabilisce: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 26-9/8-11-2018 n. 194, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
Il successivo art. 8 D. Lgs. cit. stabilisce: “1. Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.”.
Alla luce di ciò, in accoglimento della domanda della ricorrente, la quale ha chiesto l'accertamento della nullità/illegittimità del licenziamento intimatole e la condanna della datrice al risarcimento del danno derivatone, stanti il comportamento delle parti,
l'insussistenza dei fatti posti a base del recesso intimato, la mancata osservanza da parte della datrice delle norme in materia di procedimento disciplinare, il numero di dipendenti occupati dalla convenuta (pari a 23 nel primo semestre del 2024 (di cui il 94% e l'89%, rispettivamente nei primi due trimestri del 2024, a tempo indeterminato, e l'87% e l'85% a tempo pieno, rispettivamente nei medesimi primi due trimestri indicati) (doc. 18 del fascicolo di parte ricorrente), la durata di 3 anni e 7 mesi del rapporto di lavoro (docc. 1, 2 e 16 del fascicolo
10 cit.), in applicazione dell'art. 3 D. Lgs. n. 23/2015, dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la convenuta, si ritiene congruo condannare quest'ultima al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante alla oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma Pt_1
come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo.
Stante l'accoglimento del ricorso, la società convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della con ricorso depositato in data 8-10-2024, nella Controparte_1 contumacia della società convenuta, ogni ulteriore domanda ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato alla in data 21-2-2024, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra Pt_1
le parti e condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente, non assoggettabile a contribuzione previdenziale, determinata in misura pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla stessa spettante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna altresì la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.694,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 9-9-2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 800/24
R.G.C, all'udienza del 9-9-2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. E. Candria ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito a Macerata, via G. B. Velluti n. 52, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Recanati, via M. Guzzini snc;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa.
La parte costituita ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8-10-2024 e ritualmente notificato, esponeva: ella Parte_1 aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della con sede in Recanati Controparte_1
Via M. Guzzini s.n.c., dal 16/7/2020 al 21/2/2024 con la qualifica di impiegata di livello F 1), con il ruolo di “addetta a mansioni di segreteria”; il rapporto di lavoro si era instaurato in virtù di contratto a tempo determinato part time stipulato in data 15/7/2020, successivamente trasformato a tempo indeterminato il 13/2/2021, con la previsione di 35 ore di lavoro settimanale;
le mansioni contrattualmente previste risultavano essere quelle di stenografare e
1 dattiloscrivere mediante strumenti informatici, rispondere al telefono, occuparsi del disbrigo della corrispondenza semplice, programmare gli impegni giornalieri del superiore, organizzare i viaggi e gestire gli archivi;
in realtà, oltre alle suddette mansioni, la ricorrente aveva gestito personalmente due indirizzi e-mail con i quali interagiva con clienti e rappresentanti per la gestione e il carico degli ordinativi e delle relative spedizioni, interfacciandosi con il magazziniere occupandosi anche degli eventuali Controparte_2 reclami o sostituzioni di prodotti difettati;
oltre a ciò, nell'aprile 2023 la stessa era stata precettata per partecipare alla fiera del mobile di Milano ove si era occupata dell'accoglienza ai clienti e della consegna dei gadget della società, ed ugualmente nel gennaio 2024 alla Fiera
“Milano Home”; la ricorrente era inserita nelle liste delle cosiddette “categorie protette” in quanto affetta da una grave patologia accertata dalla commissione medica dell' , CP_3 consistente in “artrite reumatoide in trattamento con plaquenil e cortisone – disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”, con il riconoscimento di un gradiente invalidante pari al 60%; pertanto, sulla base di tale presupposto, l'assunzione della lavoratrice era avvenuta ai sensi della L. 68/99, posta a tutela dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, la quale prevedeva una serie di sanzioni per le aziende aventi più di 15 dipendenti, come nel caso della che non ne rispettassero i relativi obblighi;
il rapporto Controparte_1
lavorativo de quo si era risolto a seguito del licenziamento per giusta causa intimato dalla datrice il 21-2-2024, all'esito di una serie di precedenti contestazioni disciplinari che, nella presente sede, era opportuno ripercorrere al fine di chiarire i reali termini della vicenda sottesa al provvedimento di recesso;
in particolare, il 2-2-2024, la aveva comunicato al legale Pt_1 rappresentante della datrice, di avere la febbre;
la comunicazione, come da Parte_2
prassi, era avvenuta mediante un messaggio whatsapp inviato alle ore 7.45 del mattino e quindi prima dell'inizio dell'orario lavorativo;
successivamente, in data 5-2-2024 la ricorrente, alle ore 7.49 aveva notiziato la Società di avere ancora la febbre ed alle ore 10.14 aveva comunicato il numero di protocollo del certificato medico attestante la malattia, come da screenshot dei messaggi whatsapp allegati; viceversa, nella stessa giornata del 5-2-2024 la società datrice le aveva inviato una contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare dalle prestazioni lavorative con effetto immediato, con la quale era stata contestata la circostanza che, nella serata precedente, la lavoratrice fosse stata asseritamente vista dalla socia della convenuta partecipare ad una cena e ballare nel locale La Serra Controparte_4
di Civitanova Marche;
successivamente, in data 8-2-2024, la società aveva inviato
2 un'ulteriore contestazione disciplinare evidenziando il mancato preavviso dell'assenza del 5 febbraio nonché la mancata produzione della certificazione medica relativa ad un'assenza di data 28-12-2023; a tali contestazioni la lavoratrice aveva risposto il 9-2-2024, a mezzo della di Macerata, fornendo ampie giustificazioni ed in particolare rappresentando CP_5 di non essere stata in alcun modo presente nel locale indicato e che l'assenza del 5 febbraio era stata opportunamente preannunciata alle ore 7,49 del mattino;
inoltre, in relazione all'assenza del 28-12-2023, evidenziava che prima della fine dell'anno 2023, a fronte della richiesta di addetto alle presenze e contabile della società, su come dovesse Persona_1
essere considerata tale giornata lavorativa, la lavoratrice aveva indicato che poteva essere conteggiata come giorno di ferie;
infine, il 14-2-2024 la aveva inviato una Controparte_1
ennesima contestazione disciplinare, relativa ad una mancata giustificazione dell'assenza del giorno 3-1-2024; anche in tale occasione la lavoratrice, per il tramite della di CP_5
Macerata, aveva fornito puntuali giustificazioni rappresentando come, in realtà, fosse intercorso un accordo con l'amministratore della convenuta sulla base del quale sarebbe stato detratto un giorno di ferie, così come peraltro risultante e comprovato in maniera pacifica dal prospetto paga del gennaio 2024; infine, incurante delle giustificazioni ricevute, il 21-2-2024, la datrice di lavoro, sulla base delle suddette contestazioni, aveva proceduto al licenziamento per giusta causa senza preavviso della impugnato dalla stessa il 12-4-2024. Pt_1
All'esito della ricostruzione del procedimento disciplinare, la ricorrente lamentava l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento di recesso, adottato in totale spregio dei propri diritti di lavoratrice, in violazione delle previsioni del vigente CCNL di categoria e fondato su ricostruzioni lontane dagli accadimenti reali;
in particolare, la contestazione del 5-2-2024 era destituita di ogni fondamento, atteso che la ricorrente, nei giorni lavorativi del 2 e 5 febbraio, risultava in stato di malattia, come comprovato dalla certificazione medica inviata;
al riguardo, oltre a non esservi stata, né poteva esserci, alcun dubbio al riguardo, era lecito affermare che, ove la datrice di lavoro avesse nutrito dei dubbi sul reale stato patologico della dipendente, avrebbe potuto chiedere una visita fiscale al domicilio della e quindi Pt_1 accertarsi delle condizioni di salute della stessa, condotta non tenuta dalla datrice, mentre le mere illazioni contenute nella lettera di contestazione circa la presenza della nella Pt_1
giornata di domenica, in un locale di Civitanova Marche, erano non corrispondenti alla realtà, ma, soprattutto, prive di rilevanza giuridica e lesive della dignità della medesima;
peraltro, anche volendo assecondare l'assunto della società, ancorché la circostanza fosse totalmente
3 destituita di fondamento, il giudice avrebbe potuto rilevare come la contestazione facesse riferimento ad un fatto avvenuto in un orario serale ben oltre le ore 19, e cioè in una fascia oraria in cui non vi erano obblighi di permanenza domiciliare per il lavoratore in malattia;
quindi, anche sulla base di tali considerazioni, le contestazioni apparivano infondate, ed emergeva altresì l'abnormità della sospensione cautelare disposta nei suoi confronti;
parimenti, analoghe considerazioni valevano per la contestazione disciplinare dell'8-2-2024; infatti, dalla missiva inviata dalla emergeva un riferimento alla medesima Controparte_1
circostanza relativa alla malattia del 5 febbraio già oggetto della prima contestazione, ed anche in questo caso basato su un fatto falso, quale quello che la lavoratrice non avrebbe preavvertito l'assenza dal lavoro: al contrario, alle ore 7.49 del mattino, la aveva inviato Pt_1
un messaggio whatsapp a munito di spunta blu attestante l'avvenuta Parte_2 visione, con il quale, prima dell'inizio dell'orario di lavoro, aveva preannunciato la sua assenza per malattia, come comprovato dallo screenshot del telefono cellulare della ricorrente allegato;
la società convenuta era perfettamente a conoscenza dell'assenza della lavoratrice, dimostrando così, anche in questo caso, non solo la assoluta pretestuosità della contestazione disciplinare ma, evidentemente, un malcelato intento persecutorio nei confronti della dipendente;
inoltre, la medesima comunicazione aveva fatto riferimento ad un'ulteriore assenza per malattia del 28-12-2023, mai supportata da certificazione medica: invece, in detta mattina, alle ore 8.19 la aveva avvertito di avere avuto uno svenimento Pt_1 Parte_2
e pertanto di non potersi presentare al lavoro, condizioni che ancora si verificavano a causa della di lei patologia;
comunque, successivamente, la lavoratrice, non avendo allertato il proprio medico curante e non essendo in possesso della certificazione medica, si era accordata con il responsabile affinché l'assenza fosse indicata a titolo di ferie come risultava pacificamente dalla busta paga del gennaio 2024; da tale documento, infatti, risultava l'indicazione della voce ferie godute a. p. (anno precedente) di ore 7, per l'appunto una giornata lavorativa, con specifico riferimento all'assenza del 28-12-2023; tale circostanza, quindi, era da tempo pienamente conosciuta della datrice di lavoro, tanto da averla inserita nella busta paga del gennaio 2024, risultando così immotivata, infondata e strumentale la successiva contestazione rivoltale l'8 febbraio;
infine, circa l'ennesima contestazione disciplinare del 14-2-2024, in cui, in modo immotivato, era stata contestata l'assenza dal lavoro del 3-1-2024 senza una giustificata ragione: invece, anche in questo caso, la lavoratrice aveva inviato un messaggio all'amministratore della società con cui aveva chiesto di poter
4 usufruire di un giorno di ferie, ammettendo in maniera assolutamente sincera di non essersi svegliata ed, infatti, per tale motivo, nella busta paga del gennaio 2024, la società aveva indicato un giorno di ferie a giustificazione di tale assenza;
quindi, era evidente la strumentalità di tale contestazione, essendo la circostanza già conosciuta dalla datrice di lavoro tanto che, ancora prima della redazione della contestazione disciplinare, quest'ultima aveva provveduto a detrarre un giorno di ferie alla lavoratrice;
quindi, a distanza di un mese e 10 giorni, violando il principio e l'obbligo di immediatezza della contestazione, la
[...]
aveva contestato disciplinarmente un'assenza della lavoratrice che, al contrario, CP_1
in precedenza aveva già indicato come giorno di ferie nella busta paga;
pertanto, anche sotto tale ultimo profilo, emergevano con evidenza le reali intenzioni persecutorie della CP_1
conseguentemente il licenziamento comminato risultava privo di ogni riscontro giuridico - fattuale, in quanto basato su contestazioni pretestuose, prive di fondamento e in violazione della L. 604/66; inoltre il provvedimento espulsivo era illegittimo anche per le ulteriori motivazioni ivi addotte, in cui la datrice si era riferita ad una precedente contestazione del
22/12/2022 relativa ad assenze per malattia mai supportate da certificazioni mediche;
nella contestazione del 22-12-2022 la datrice aveva indicato testualmente “le assenze per CP_1 malattia sono supportate da certificati medici”, risultando così già smentita l'ulteriore circostanza posta a supporto dell'intimato licenziamento, la quale, invece, nelle intenzioni della datrice, avrebbe dovuto costituire una asserita recidiva del comportamento della dipendente;
inoltre ed in relazione a tale ultima contestazione, il conseguente provvedimento disciplinare risultava nullo in quanto adottato oltre il termine previsto dal CCNL di categoria;
infatti, alla contestazione del 22-12-2022 erano seguite le giustificazioni inviate dalla lavoratrice il 27-12-2022, mentre soltanto il 25-1-2023 era stata irrogata la sanzione dell'ammonimento scritto;
emergeva quindi pacificamente la violazione dell'art. 52 n. 6 del
CCNL di categoria, il quale, nella regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, prevedeva: “se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte”; pertanto, alla luce del tempo trascorso dalla presentazione delle giustificazioni, pari a 29 giorni, il provvedimento irrogativo della sanzione risultava nullo ed inefficace, cosicché, anche sotto tale profilo, non poteva in alcun modo essere considerato nella valutazione del licenziamento;
le ulteriori affermazioni della società sulle pubblicazioni social di video di serate asseritamente relative ai giorni di malattia della ricorrente apparivano non
5 corrispondenti alla realtà, potendo la pubblicazione essere successiva alla registrazione e non rappresentare quindi la realtà fattuale di quel momento;
il provvedimento di recesso era pertanto affetto da nullità, sotto il profilo formale, in quanto intimato in violazione dell'art. 52 n. 6 del CCNL di categoria: il procedimento disciplinare traeva origine dalla contestazione del 5-2-2024, quando era disposta la sospensione cautelare dall'attività lavorativa;
quindi, a fronte delle giustificazioni della lavoratrice inviate in data 9-2-2024, il provvedimento espulsivo doveva essere emanato entro il 19-2-2024; conseguentemente, in applicazione della disposizione della contrattazione collettiva, dovevano essere ritenute accolte le giustificazioni della lavoratrice.
Precisato che la risultava avere più di 15 dipendenti, come da visura Controparte_1
camerale allegata, la ricorrente concludeva chiedendo:
“… dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del licenziamento così come comminato e, conseguentemente, condannare la (P. IV , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del di lei legale rappresentante pro - tempore, corrente in Recanati Via M. Guzzini snc, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
“Con vittoria di spese e compensi legali.”.
All'udienza del 4-3-2025, nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza alla società convenuta, quest'ultima non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali e delle prove testimoniali formulate dalla sola parte costituita, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il licenziamento attiene ad una asserita giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro come contestata dalla datrice, la quale deve provare l'effettiva e concreta riconducibilità del licenziamento della lavoratrice alle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Prova che, da un lato, non costituendosi in giudizio, la datrice, su cui grava il relativo onere probatorio, non ha fornito, e, dall'altro, risulta smentita dalle prove, documentali e orali, provenienti dalla parte ricorrente.
6 Lo stato di malattia risulta documentato dalle certificazioni in atti (in data 2-2-2024, 5-2-2024,
6-2-2024), la comunicazione tempestiva dello stato di malattia è ugualmente dimostrata dai messaggi whatsapp inviati, le ulteriori assenze sono relative a giornate di ferie legittimamente godute dalla lavoratrice, tanto da essere state indicate a tale titolo nel prospetto paga (relativo alla mensilità di gennaio 2024); la recidiva non è dimostrata, stante l'illegittimità della sanzione irrogata il 25-1-2023, a causa dell'adozione tardiva del provvedimento di irrogazione della sanzione dell'ammonizione scritta (in data 25-1-2023 a fronte della contestazione del 22-12-2022), in violazione della disposizione di cui all'art. 52, 6° co.,
CCNL Industrie Gomma, Cavi Elettrice e Materie Plastiche del 16-9-2020:
“Art. 52 - Provvedimenti disciplinari.
“1. Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino all'importo di 3 ore di paga;
d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
“2. Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il massimo di durata della sospensione prevista alla lettera d).
“3. L'azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
“4. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
“5. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
“6. Se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l'azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.
“7. Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.”).
7 Peraltro, le successive disposizioni del suddetto CCNL prevedono:
“Art. 53 - Multe e sospensioni.
“1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 50 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell'azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
“2. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la sospensione per quelle di maggior rilievo. … .
“Art. 54 - Licenziamento per mancanze
“1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
“2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
8 b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 53, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 c.p.p., per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto delio stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell'azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell'azienda stessa;
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 53;
n) trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 53;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo.”.
Si vedano, in particolare, per tutte le circostanze di cui sopra, i documenti dal n. 3 al 19 del fascicolo di parte ricorrente.
Le allegazioni della ricorrente risultano dimostrate anche alla luce delle prove testimoniali espletate.
La testimone ha confermato le circostanze di cui ai relativi capitoli di prova, e cioè che: Pt_1
“… in data 4/2/2024, verso le ore 19.00 veniva contattata dalla la quale le riferiva Parte_1
di avere la febbre e le chiedeva di portarle la tachipirina;
… intorno alle ore 20.00/20,30 si recava presso l'abitazione della Sig.ra per consegnarle il medicinale che le aveva Parte_1
richiesto e la trovava a casa con la febbre”, precisando soltanto di essersi recata presso
9 l'appartamento della sorella probabilmente “un po' più tardi, alle 20,45, 21,00 circa;
” (si veda il verbale dell'udienza del 5-6-2025).
Alla luce delle conclusioni di parte ricorrente, la quale ha chiesto unicamente l'applicazione della tutela risarcitoria, deve richiamarsi il contenuto dell'art. 3 D. Lgs. n. 23/15, il quale stabilisce: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 26-9/8-11-2018 n. 194, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
Il successivo art. 8 D. Lgs. cit. stabilisce: “1. Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.”.
Alla luce di ciò, in accoglimento della domanda della ricorrente, la quale ha chiesto l'accertamento della nullità/illegittimità del licenziamento intimatole e la condanna della datrice al risarcimento del danno derivatone, stanti il comportamento delle parti,
l'insussistenza dei fatti posti a base del recesso intimato, la mancata osservanza da parte della datrice delle norme in materia di procedimento disciplinare, il numero di dipendenti occupati dalla convenuta (pari a 23 nel primo semestre del 2024 (di cui il 94% e l'89%, rispettivamente nei primi due trimestri del 2024, a tempo indeterminato, e l'87% e l'85% a tempo pieno, rispettivamente nei medesimi primi due trimestri indicati) (doc. 18 del fascicolo di parte ricorrente), la durata di 3 anni e 7 mesi del rapporto di lavoro (docc. 1, 2 e 16 del fascicolo
10 cit.), in applicazione dell'art. 3 D. Lgs. n. 23/2015, dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la convenuta, si ritiene congruo condannare quest'ultima al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante alla oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma Pt_1
come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo.
Stante l'accoglimento del ricorso, la società convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della con ricorso depositato in data 8-10-2024, nella Controparte_1 contumacia della società convenuta, ogni ulteriore domanda ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato alla in data 21-2-2024, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra Pt_1
le parti e condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente, non assoggettabile a contribuzione previdenziale, determinata in misura pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla stessa spettante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna altresì la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.694,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 9-9-2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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