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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9363 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 46334/2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 30/12/2024 da
(REPUBBLICA DI COREA, 14/06/1977) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 6, 20100 MILANO ITA con gli avv.ti Nadia Rolandi e Ilaria Franciosa presso cui ha eletto domicilio in Milano, via
Correggio n. 43.
nei confronti di
(GERMANIA, 25/03/1986) CP_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 6, 20100 MILANO ITA con l'Avv. PIANTANIDA DONATA presso cui ha eletto domicilio in PIAZZA G. GRANDI N. 3
MILANO
,nato ad Amburgo il [...] in [...] curatore speciale Avv. Controparte_2
MA LL, in proprio ex art 86 c.p.c. ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con delibera n. 2025/4750 del 19/06/2025
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 15 gennaio 2025
OGGETTO:
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2011 al 2014 -pure permanendo la fino all'attualità la convivenza- e dalla loro unione é nato CP_2 il 13 gennaio 2012 riconosciuto da entrambi. Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/12/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha avanzato contrapposte richieste
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 giugno 2025 sono stati sentiti i genitori e, viste le reciproche allegazioni di inidoneità genitoriale e ritenuta la temporanea incapacità dei genitori di farsi interpreti degli interessi del minore, il Giudice Delegato ha nominato ex art 473 bis. 8 c.p.c. l'avv
MA LL curatore del minore ed ha disposto l'ascolto del minore.
All'udienza del 15 ottobre 2025, fissata per l'incombente, le parti hanno raggiunto accordi sulla genitorialità che hanno reso superfluo l'ascolto del minore.
All'udienza in prosecuzione ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 26 novembre 2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi complessivi
1) CP_2 è affidato a entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse di cui all'art 337 ter .cc. relative al minore ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione durante i tempi che CP_2 trascorrerà con ciascun genitore. I Signori e Parte_1 CP_1 concordano sin da ora sulla prosecuzione degli studi da parte di CP_2 presso la DSM sino al termine del percorso scolastico e al conseguimento del diploma di maturità (Abitur);
2) CP_2 trascorrerà con ciascun genitore tempi paritari, a settimane alterne, e un giorno infrasettimanale tendenzialmente il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina
- -
immediatamente successivo, con rientro a scuola;
3) Per il caso in cui uno dei genitori dovesse non essere a casa in alcuni giorni di propria competenza, il minore si recherà dall'altro genitore, dove il figlio sarà prelevato dal primo genitore prima di cena o dopo cena, a seconda degli impegni di quest'ultimo. Senza, dunque, il supporto di babysitter.
4) entrambi i genitori intraprenderanno un percorso di sostegno alla genitorialità, presso un Centro
- -o altro professionista/psicologo con costi al 50% ciascuno. Lo psicologo prescelto il Ge.co collaborerà con la psicologa/professionista di CP_2 di cui al punto successivo.;
5) incontri di CP_2 con uno psicologo/professionista che valuti la necessità/ l'opportunità che il minore abbia uno spazio di ascolto per sé/un supporto psicologico. I genitori hanno individuato tale professionista nella Dott.ssa Persona_1 Nel caso in cui la Dott.sa Per 1 indicasse come opportuno/ necessario il percorso di presa in carico del figlio, i genitori concordano sin da ora che il ragazzo acceda a tale supporto nei limiti in cui ci sia una disponibilità del minore alla presa in carico. Nel caso si attivi il percorso, i genitori concordano fin d'ora che detto professionista possa lavorare in rete con il professionista che segue i genitori. Con costi al 50%. I genitori concordemente indicano nella Dott.ssa Persona_1 la professionista che valuti la necessità/opportunità di tale supporto per il figlio e nel caso in cui tale supporto sia ritenuto utile/opportuno, sarà la Dott.ssa
Persona_1 a seguire CP_2. In tal modo entrambi i genitori potranno essere sereni sulla situazione del minore.
6) Il Signor CP_1 lascerà l'immobile adibito a casa familiare entro il 20 dicembre 2025. Si dà atto che il Signor CP_1 ha reperito per sé e per i tempi in cui CP_2 sarà con sé, altro immobile, condotto in locazione, situato in Piazza 6 Febbraio 2, Milano. Il Signor CP_1 asporterà dall'immobile adibito a casa familiare i propri effetti e oggetti personali, una serie di oggetti di cui alla lista concordata con la Signora Pt_1 nonché oggetti ed effetti personali di
CP_2, parimenti concordati con la Signora Pt_1 e con il figlio;
7) CP_2 trascorrerà i periodi di vacanza scolastica con ciascun genitore come segue: • in occasione delle vacanze scolastiche natalizie: dall'ultimo giorno di scuola sino al rientro a scuola ad anni alterni con ciascun genitore. Si dà atto che CP_2 trascorrerà con il padre le vacanze scolastiche
.
natalizie 2025/2026; • in occasione delle vacanze scolastiche in febbraio: sempre con la madre;
• in occasione delle vacanze scolastiche pasquali: sempre con il padre;
in occasione delle vacanze
.
estive: il mese di luglio sempre con il padre e il mese di agosto, sempre con la madre. Si precisa che al termine di ciascun periodo di vacanza come sopra indicato, CP_2 trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso tale periodo di vacanza la giornata/le giornate successive sino alla domenica immediatamente seguente, riprendendo poi l'alternanza di cui al punto 2 che precede. • in occasione delle vacanze scolastiche in ottobre: da lunedì a giovedì sera con il padre e da giovedì sera a domenica sera con la madre.
8) i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlio. Le spese extra assegno indicate nelle Linee Guida redatte dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano del giugno 2025, con l'eccezione delle spese scolastiche e del corso di Krav Maga, saranno sostenute al 50% tra i genitori con l'osservanza delle modalità di rimborso e di anticipazione ivi richieste. A fare tempo dal 26 novembre 2025, la Signora Pt_1 sosterrà direttamente il 100% delle spese della scuola frequentata da CP_2-la DEUTSCHE SCHULE MAILAND - nessuna esclusa, sino al completamento del ciclo scolastico e al conseguimento del diploma liceale (Abitur); a fare tempo dal 26 novembre 2025, il signor CP_1 sosterrà il 100% del costo di Krav Maga;
9) A titolo di definizione dei pregressi rapporti economici tra i genitori, la Signora Pt_1 corrisponderà al sig. CP_1 la somma omnicomprensiva di € 33.000,00, che gli sarà versata tramite bonifico bancario irrevocabile, contestualmente all'uscita da casa di quest'ultimo (che dovrà avvenire entro il 20/12/2025); con il puntuale pagamento di tale somma il signor CP_1 non avrà più nulla a pretendere dalla sig.ra Pt_1 a definizione dei pregressi rapporti economici;
10) Spese di lite compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori. Il Giudice delegato, dato atto che le parti si sono conciliate letto ed applicato l'art 473 bis. 21 u.c.
c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
*****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di CP_2 come concordemente valutato dai genitori e dal curatore speciale.
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere recepiti in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle spese devono essere compensate.
Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale di CP_2, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo di 3.200,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
46334 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Provvede come da accordi dei genitori riportati in parte motiva da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
3. Condanna le parti al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale dei minori, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.200,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 30/12/2024 da
(REPUBBLICA DI COREA, 14/06/1977) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 6, 20100 MILANO ITA con gli avv.ti Nadia Rolandi e Ilaria Franciosa presso cui ha eletto domicilio in Milano, via
Correggio n. 43.
nei confronti di
(GERMANIA, 25/03/1986) CP_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 6, 20100 MILANO ITA con l'Avv. PIANTANIDA DONATA presso cui ha eletto domicilio in PIAZZA G. GRANDI N. 3
MILANO
,nato ad Amburgo il [...] in [...] curatore speciale Avv. Controparte_2
MA LL, in proprio ex art 86 c.p.c. ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con delibera n. 2025/4750 del 19/06/2025
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 15 gennaio 2025
OGGETTO:
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2011 al 2014 -pure permanendo la fino all'attualità la convivenza- e dalla loro unione é nato CP_2 il 13 gennaio 2012 riconosciuto da entrambi. Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/12/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha avanzato contrapposte richieste
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 giugno 2025 sono stati sentiti i genitori e, viste le reciproche allegazioni di inidoneità genitoriale e ritenuta la temporanea incapacità dei genitori di farsi interpreti degli interessi del minore, il Giudice Delegato ha nominato ex art 473 bis. 8 c.p.c. l'avv
MA LL curatore del minore ed ha disposto l'ascolto del minore.
All'udienza del 15 ottobre 2025, fissata per l'incombente, le parti hanno raggiunto accordi sulla genitorialità che hanno reso superfluo l'ascolto del minore.
All'udienza in prosecuzione ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 26 novembre 2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi complessivi
1) CP_2 è affidato a entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse di cui all'art 337 ter .cc. relative al minore ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione durante i tempi che CP_2 trascorrerà con ciascun genitore. I Signori e Parte_1 CP_1 concordano sin da ora sulla prosecuzione degli studi da parte di CP_2 presso la DSM sino al termine del percorso scolastico e al conseguimento del diploma di maturità (Abitur);
2) CP_2 trascorrerà con ciascun genitore tempi paritari, a settimane alterne, e un giorno infrasettimanale tendenzialmente il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina
- -
immediatamente successivo, con rientro a scuola;
3) Per il caso in cui uno dei genitori dovesse non essere a casa in alcuni giorni di propria competenza, il minore si recherà dall'altro genitore, dove il figlio sarà prelevato dal primo genitore prima di cena o dopo cena, a seconda degli impegni di quest'ultimo. Senza, dunque, il supporto di babysitter.
4) entrambi i genitori intraprenderanno un percorso di sostegno alla genitorialità, presso un Centro
- -o altro professionista/psicologo con costi al 50% ciascuno. Lo psicologo prescelto il Ge.co collaborerà con la psicologa/professionista di CP_2 di cui al punto successivo.;
5) incontri di CP_2 con uno psicologo/professionista che valuti la necessità/ l'opportunità che il minore abbia uno spazio di ascolto per sé/un supporto psicologico. I genitori hanno individuato tale professionista nella Dott.ssa Persona_1 Nel caso in cui la Dott.sa Per 1 indicasse come opportuno/ necessario il percorso di presa in carico del figlio, i genitori concordano sin da ora che il ragazzo acceda a tale supporto nei limiti in cui ci sia una disponibilità del minore alla presa in carico. Nel caso si attivi il percorso, i genitori concordano fin d'ora che detto professionista possa lavorare in rete con il professionista che segue i genitori. Con costi al 50%. I genitori concordemente indicano nella Dott.ssa Persona_1 la professionista che valuti la necessità/opportunità di tale supporto per il figlio e nel caso in cui tale supporto sia ritenuto utile/opportuno, sarà la Dott.ssa
Persona_1 a seguire CP_2. In tal modo entrambi i genitori potranno essere sereni sulla situazione del minore.
6) Il Signor CP_1 lascerà l'immobile adibito a casa familiare entro il 20 dicembre 2025. Si dà atto che il Signor CP_1 ha reperito per sé e per i tempi in cui CP_2 sarà con sé, altro immobile, condotto in locazione, situato in Piazza 6 Febbraio 2, Milano. Il Signor CP_1 asporterà dall'immobile adibito a casa familiare i propri effetti e oggetti personali, una serie di oggetti di cui alla lista concordata con la Signora Pt_1 nonché oggetti ed effetti personali di
CP_2, parimenti concordati con la Signora Pt_1 e con il figlio;
7) CP_2 trascorrerà i periodi di vacanza scolastica con ciascun genitore come segue: • in occasione delle vacanze scolastiche natalizie: dall'ultimo giorno di scuola sino al rientro a scuola ad anni alterni con ciascun genitore. Si dà atto che CP_2 trascorrerà con il padre le vacanze scolastiche
.
natalizie 2025/2026; • in occasione delle vacanze scolastiche in febbraio: sempre con la madre;
• in occasione delle vacanze scolastiche pasquali: sempre con il padre;
in occasione delle vacanze
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estive: il mese di luglio sempre con il padre e il mese di agosto, sempre con la madre. Si precisa che al termine di ciascun periodo di vacanza come sopra indicato, CP_2 trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso tale periodo di vacanza la giornata/le giornate successive sino alla domenica immediatamente seguente, riprendendo poi l'alternanza di cui al punto 2 che precede. • in occasione delle vacanze scolastiche in ottobre: da lunedì a giovedì sera con il padre e da giovedì sera a domenica sera con la madre.
8) i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlio. Le spese extra assegno indicate nelle Linee Guida redatte dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano del giugno 2025, con l'eccezione delle spese scolastiche e del corso di Krav Maga, saranno sostenute al 50% tra i genitori con l'osservanza delle modalità di rimborso e di anticipazione ivi richieste. A fare tempo dal 26 novembre 2025, la Signora Pt_1 sosterrà direttamente il 100% delle spese della scuola frequentata da CP_2-la DEUTSCHE SCHULE MAILAND - nessuna esclusa, sino al completamento del ciclo scolastico e al conseguimento del diploma liceale (Abitur); a fare tempo dal 26 novembre 2025, il signor CP_1 sosterrà il 100% del costo di Krav Maga;
9) A titolo di definizione dei pregressi rapporti economici tra i genitori, la Signora Pt_1 corrisponderà al sig. CP_1 la somma omnicomprensiva di € 33.000,00, che gli sarà versata tramite bonifico bancario irrevocabile, contestualmente all'uscita da casa di quest'ultimo (che dovrà avvenire entro il 20/12/2025); con il puntuale pagamento di tale somma il signor CP_1 non avrà più nulla a pretendere dalla sig.ra Pt_1 a definizione dei pregressi rapporti economici;
10) Spese di lite compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori. Il Giudice delegato, dato atto che le parti si sono conciliate letto ed applicato l'art 473 bis. 21 u.c.
c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
*****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di CP_2 come concordemente valutato dai genitori e dal curatore speciale.
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere recepiti in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle spese devono essere compensate.
Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale di CP_2, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo di 3.200,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
46334 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Provvede come da accordi dei genitori riportati in parte motiva da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
3. Condanna le parti al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale dei minori, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.200,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai