Ordinanza cautelare 1 dicembre 2016
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Ordinanza presidenziale 27 gennaio 2020
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Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2020
Sentenza 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 29/03/2021, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2021
N. 00399/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2016 REG.RIC.
N. 00403/2016 REG.RIC.
N. 00457/2016 REG.RIC.
N. 01223/2016 REG.RIC.
N. 00420/2018 REG.RIC.
N. 01156/2018 REG.RIC.
N. 00885/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2016, proposto da
NI LE, ZI LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Ciscato, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Vicenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
MA NA RI, BE RA, RA RE, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2016, proposto da
NI LE, ZI LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Ciscato, Laura Bertolaso, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
MA NA RI, BE RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Goetzen in Mestre-Venezia, viale Garibaldi 1/I;
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2016, proposto da
NI LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Ciscato, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
MA NA RI, BE RA, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2016, proposto da
NI LE, ZI LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
MA NA RI, BE RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Goetzen in Mestre-Venezia, viale Garibaldi 1/I;
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2018, proposto da
NI LE, ZI LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Ciscato, Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvano Ciscato in Vicenza, Contrà S. Corona Nr. 9;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA NA RI, BE RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dario Meneguzzo in Malo, via Gorizia n.18;
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2018, proposto da
NI LE, ZI LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvano Ciscato in Vicenza, Contrà S. Corona Nr. 9;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA NA RI, BE RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dario Meneguzzo in Malo, via Gorizia n.18;
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2019, proposto da
NI LE, ZI LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvano Ciscato in Vicenza, Contrà S. Corona Nr. 9;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 294 del 2016:
del provvedimento NUT 3037/2015 NPG 114838/2015 del 18/12/2015, dispositivo dell'annullamento in autotutela della SCIA NUT 3037/2015 NPG 103762 presentata dai ricorrenti il 22/09/2015; del provvedimento NUT 3424/2015 NPG 144891/2015 del 18/12/2015, dichiarativo dell'irricevibilità della richiesta di agibilità presentata dai ricorrenti il 21/10/2015 ed assunta al protocollo comunale al n. PG 11704/2015 e NUT 3424/2015,della comunicazione NPG 130683/2015 del 17/11/2015 dispositiva dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA NUT 3037/20158 NPG 103762/15;del parere di conformità energetica reso al Comune in data 14/12/2012;.
quanto al ricorso n. 403 del 2016:
del provvedimento n. 15861/2016 di P.G. adottato in data 8 febbraio 2016 dal Dirigente del Settore Edilizia Privata, Gestione Energetica, Sportello Unico Attività produttive del Comune di Vicenza, di annullamento in autotutela della dichiarazione di inizio attività NUT 2878/12 - P.G. n. 78605/2012;.
quanto al ricorso n. 457 del 2016 :
del provvedimento NUT 0150/2016 NPG 16897 del 10/02/2016 recante l'ordine di non effettuare i lavori di cui alla SCIA NUT0150/2016 PGN 8535/2016 presentata dai ricorrenti in data 21/01/2016;.
quanto al ricorso n. 1223 del 2016:
dell'ordinanza del Direttore dello Sportello Unico edilizia privata, attività produttive e commercio del Comune di Vicenza 28.07.2016, n. 3029 Reg. Ord., NUT 2878/2012, NPG 98431, avente ad oggetto: ordinanza di demolizione. Opere eseguite in Strada dell'Ospedaletto su terreno catastalmente censito al foglio 84, mappale 286;
degli atti connessi, presupposti e/o conseguenti..
quanto al ricorso n. 420 del 2018:
del provvedimento, registrato al n. 0010106/2018 di protocollo generale ed al n. 4201/2017 di protocollo dell'ufficio tecnico, adottato in data 19 Gennaio2018 dal dirigente del Direttore del Dipartimento del servizio ai cittadini e alle imprese del Comune di Vicenza e recante dichiarazione di inammissibilità del permesso di costruire in sanatoria codice pratica NCLNCL52S18A068-Y-27112017-1231 presentato dai signori NI LE e ZI LI;
ogni atto connesso, presupposto, consequenziale..
quanto al ricorso n. 1156 del 2018:
del provvedimento, registrato al Reg. Ord. n. 3097, adottato in data 2 Luglio 2018 dal dirigente del Direttore del Dipartimento del servizio ai cittadini e alle imprese del Comune di Vicenza e recante disposizione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei seguenti beni:- l'area di sedime dell'edificio residenziale oggetto dell'Ordinanza di demolizione n. 3029 Reg. Ord. del 28.07.2016, NPG 98431/16;- una fascia circostante l'area di sedime di cui al punto 1 della larghezza di 5 metri della particella n. 286 foglio 84;- una fascia della larghezza di 2,50 metri di collegamento con la particella n. 182 foglio 84 con istituzione di servitù di passaggio fino alla pubblica iva Strada dell'Ospedaletto;
di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale..
quanto al ricorso n. 885 del 2019:
del provvedimento 23.05.2019, Reg. Ord. n. 3135, NPG 79798, del Direttore dell'Area Servizi al territorio – Servizio SUAP, Edilizia privata, Turismo, Manifestazioni del Comune di Vicenza, avente ad oggetto procedimento amministrativo n. 3702/AB/13 – Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01;
degli atti connessi, presupposti e/o consequenziali..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza, di MA NA RI e di BE RA
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 414/2015 il T.a.r. per il Veneto definiva il ricorso n. 1013 del 2014, proposto dai signori RI MA NA e RA BE – nella loro rispettiva qualità di proprietaria (la prima) e di usufruttuario (il secondo) di un’unità abitativa inserita nell’ambito di un più ampio edificio a cortina insistente su terreno catastalmente individuato al Fg. 84, mappali 274, 286 e 237, confinante con l’unità abitativa dei controinteressati LE NI e LI ZI, nel territorio comunale di Vicenza – avverso il provvedimento del 23 aprile 2014, con il quale il Comune di Vicenza aveva respinto una loro istanza-diffida all’esercizio dei poteri di autotutela in relazione all’intervento di cui alla d.i.a. n. 2878/2012 del 22 ottobre 2012 e alla successiva s.c.i.a. in variante n. 1929/2013 del 2 luglio 2013, con cui i controinteressati erano stati abilitati ad ampliare la propria abitazione avvalendosi della normativa della Regione Veneto sul c.d. Piano Casa (l.reg. n. 14/2009).
In particolare, i ricorrenti avevano lamentato l’illegittima realizzazione dei lavori di ampliamento di detto edificio – il quale era tutelato mediante schedatura del p.r.g. quale bene di valore storico-architettonico e ambientale, ospitando esso in passato le stalle del vicino bene monumentale costituito dalla villa veneta “Casa Latina” –, mediante la realizzazione di una nuova casa di abitazione (catastalmente individuata al Fg. 84 mappale 215) sull’area cortilizia dell’aggregazione edilizia tutelata.
2. Il T.a.r. adìto provvedeva come segue:
(i) in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, riteneva che:
- il quadro normativo di riferimento e il grado di protezione impresso dal p.r.g. all’edificio di proprietà dei controinteressati consentissero la semplice ristrutturazione senza ampliamento;
- l’intervento contestato, consistente nella realizzazione, in zona “RSA4”, di un corpo edilizio separato, solo virtualmente in ampliamento dell’edificio esistente, ma di fatto equiparabile a una nuova costruzione, fosse precluso da un vincolo di inedificabilità assoluta posto dallo strumento urbanistico comunale a presidio del valore storico, architettonico e culturale dell’edificio;
- l’intervento fosse, pertanto, in contrasto con le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 («Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche»), che escludevano dall’ambito di applicazione della legge (c.d. Piano Casa) gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 3-ter, 3-quater e 4 della stessa legge, realizzati su edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono tale tipo di interventi edilizi, oppure su edifici ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 l. n. 47/1985 o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
- l’area di ubicazione della nuova casa di abitazione era, altresì, inserita nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale quale contesto figurativo della villa veneta “Casa Latina”, classificata «di particolare interesse provinciale», che vietava in tali ambiti la realizzazione di nuove costruzioni se non già previste dallo strumento urbanistico comunale;
(ii) annullava di conseguenza il provvedimento comunale del 23 aprile 2014, di diniego di emanazione dell’atto di annullamento in autotutela;
(iii) dichiarava invece inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità o inefficacia della d.i.a. del 22 ottobre 2012 e della s.c.i.a. in variante del 2 luglio 2013, trattandosi di rimedio processuale non consentito dall’ordinamento;
(iv) escludeva, altresì, la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’obbligo del Comune di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione della nuova costruzione, sul rilievo che residuavano «ancora margini di esercizio della discrezionalità da parte del Comune, insiti nella decisione sull’annullamento in autotutela della DIA, tenuto conto che nel caso di specie gli interessi dei destinatari debbono ricevere adeguata considerazione, accanto all’interesse pubblico, essendo stata ultimata la costruzione del nuovo edificio», e che non risultavano poste in essere falsità progettuali da porre a base di un vincolato atto di natura sanzionatoria, venendo in rilievo ‘solo’ questioni interpretative di norme legislative e regolamentari.
3. La sentenza veniva confermata dal Consiglio d Stato, che respingeva l’appello proposto dagli originari controinteressati (Cons. St n 3508/2017).
4. A seguito della sentenza del Tar Vento n. 414 del 14 aprile 2015 (poi confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 3508/2017) il rapporto amministrativo che aveva dato origine alla vicenda contenziosa si evolveva come segue:
a) in data 22/09/2015 gli odierni ricorrenti (originari controinteressati), che nel frattempo avevano ultimato la costruzione del nuovo corpo edilizio e intendevano procedere alla riqualificazione energetica della preesistenza, presentavano una S.C.I.A. in variante (NUT 3037/2015 NPG 103762/15), ed altresì, il 21/10/2015 (NUT 3424/2015 NPG 11704/15), la richiesta di agibilità dell’ampliamento.
Il Comune, tuttavia, con coevi provvedimenti del 18/12/2015:
- inibiva la S.C.I.A. del 22/09/2015 (provv. NUT 3037/2015 NPG 144838/2015);
- respingeva la richiesta di agibilità del 21/10/2015 (provv. NUT 3424/2015 NPG 144891/2015).
Detti provvedimenti sono stati impugnati dai ricorrenti con ricorso n. R.G. 294/2016 (primo ricorso sottoposto all’odierno vaglio del Collegio);
b) successivamente, il Comune annullava in autotutela il titolo edilizio (d.i.a. n. 2878/2012 del 22 ottobre 2012) con provvedimento n. 15861 dell’8 febbraio 2016, che veniva impugnato dagli odierni ricorrenti (originari controinteressati), con ricorso R.G. n. 403/2016 (secondo ricorso scrutinato);
c) con provvedimento NUT 0150/2016 dd 8 Febbraio 2016, il Comune dichiarava, altresì, l’annullamento/inefficacia della D.I.A. 2878/2012 presentata dai ricorrenti il 21 Gennaio al fine di realizzare la coibentazione originariamente prevista; tale provvedimento veniva impugnato dagli odierni istanti con il ricorso n. R.G. 457/2016 (terzo ricorso all’esame);
b) il Comune, rilevato che a seguito dell’annullamento in autotutela del titolo edilizio (d.i.a. n. 2878/2012 del 22 ottobre 2012) il manufatto realizzato dai ricorrenti era divenuto abusivo, attivava il procedimento di demolizione ed emanava, quindi, l’ordinanza di demolizione n. 3029/2016 (prot. n. 98431 del 28.07.2016), che veniva impugnata dagli odierni ricorrenti con ricorso RG n. 1223/2016 (quarto ricorso);
c) il Comune effettuava, quindi ai sensi dell’art. 31, co. 4 T.U. Edilizia, un sopralluogo alla scadenza del termine concesso per la demolizione, accertando l’inottemperanza da parte degli odierni ricorrenti all’ordinanza (ord. n. 3071/2017, prot. n. 153626 del 14.11.2017); anche detto accertamento veniva impugnato dagli odierni ricorrenti (ricorso n. 74/2018 RG), ma il relativo ricorso veniva successivamente rinunciato;
d) Il 28/11/2017 gli odierni ricorrenti presentarono un’istanza di sanatoria, che veniva tuttavia respinta dal Comune con provvedimento del 19 Gennaio 2018 impugnato dai sigg. LI e LE con ricorso n. R.G. 420/2018 (quinto ricorso);
e) il Comune proseguiva con la procedura di acquisizione e il manufatto e la relativa area di sedime venivano acquisiti gratuitamente al patrimonio disponibile della P.A. con ordinanza n. 3097/2018 (prot. n. 99612 del 02.07.2018), che veniva impugnata dagli odierni ricorrenti con ricorso n. 1156/2018 RG (sesto ricorso).;
f) infine il Comune applicava ai Sigg. LI e LE la sanzione amministrativa pecuniaria ai ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01 con provvedimento 23.05.2019, Reg. Ord. n. 3135, NPG 79798, che veniva impugnata dagli odierni ricorrenti con ricorso R.G. 985/2019 (settimo ricorso).
Con i sette ricorsi all’esame i signori LE e LI contestavano, in varia guisa, l’annullamento in autotutela dell’originario titolo edilizio (d.i.a. n. 2878/2012 del 22 ottobre 2012) e i successivi atti adottati dal Comune nell’ambito del procedimento di demolizione o a riscontro dell’istanza di sanatoria e delle altre domande proposte dai ricorrenti, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
5. All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa passava in decisione.
DIRITTO
6. Il Collegio, visto l’art. 70 c.p.a., dispone preliminarmente la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, attesa l’unitarietà della vicenda scrutinata e la connessione esistente tra i provvedimenti impugnati.
7. Secondo l’ordine logico delle questioni, occorre previamente esaminare il ricorso RG n. 403 del 2016 proposto avverso il provvedimento con cui il Comune di Vicenza ha rimosso in autotutela gli effetti della dichiarazione di inizio attività del 22 ottobre 2012 d.i.a., da cui origina l’intera vicenda contenziosa e in forza della quale gli odierni ricorrenti (controinteressati nei precedenti giudizi sfociati nella sentenza del Tar Veneto n. 414 del 14 aprile 2015, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3508/2017) hanno realizzato l’edificazione poi oggetto dell’ordinanza di demolizione.
7.1. Le eccezioni di rito sollevate dal Comune e dai controinteressati non meritano accoglimento.
Il Comune ha eccepito l’improcedibilità delle impugnative per avere i ricorrenti rinunciato al ricorso rubricato al n. R.G. 74/2018, con il quale i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento Reg. Ord. n. 3071 pgn 152626 di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
I controinteressati, a loro volta, hanno eccepito l’inammissibilità dei gravami che deriverebbe dal non avere i ricorrenti impugnato “né l’immissione nel possesso, né la determina che ha comportato l’acquisizione gratuita dell’area”.
Tali eccezioni sono prive di pregio in ragione del nesso di presupposizione necessaria che intercorre tra i vari atti che compongono la sequenza procedimentale in cui si articola il procedimento repressivo degli abusi edilizi e della conseguente efficacia caducante (e non meramente viziante) che l’eventuale annullamento degli atti presupposti determina rispetto agli atti conseguenziali. (“Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime al patrimonio comunale debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili e che sono soggetti a caducazione automatica in caso di annullamento dell’atto presupposto”(Cons. Stato, Sez. V, 10-01-2007, n. 40, Consiglio di Stato sez. IV, 23/10/2017, n.4862 Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 luglio 2014, n. 3415).
L’eventuale caducazione degli atti presupposti (annullamento in autotutela della d.i.a. e ordine di demolizione) determinerebbe, infatti, la caducazione automatica degli atti presupponenti (accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, decreto di acquisizione dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune, etc.), che, pertanto, non necessitano di autonoma impugnazione.
7.2. Nel merito, il ricorso avverso l’annullamento in autotutela della dichiarazione di inizio attività del 22 ottobre 2012 va respinto in quanto:
A) non sussiste l’ipotizzata nullità per violazione od elusione del giudicato in quanto dalla sentenza del Tar Veneto n. 424/2015 (che ha in gran parte accolto il ricorso proposto dagli odierni controinteressati) non derivava un obbligo assolutamente puntuale e vincolato a carico della P.A, potendo il Comune percorrere in sede di riedizione del potere due strade alternative: a) rigettare, per ragioni diverse da quelle originariamente addotte, l’istanza con cui gli odierni controinteressati sollecitavano l’esercizio dei poteri autotutela, ritenendo prevalenti le ragioni degli odierni ricorrenti (tutela dell’affidamento, interesse al mantenimento dell’opera abusiva) rispetto alle esigenze di rispristino della legalità violata e agli interessi antagonisti degli odierni controinteressati; b) annullare in autotutela il titolo edilizio illegittimamente conseguito dai ricorrenti, ritenendo prevalente l’interesse dei vicini e quello al rispristino della legalità violata rispetto all’interesse dei ricorrenti a conservare quanto illegittimamente edificato in una zona caratterizzata da un vincolo di inedificabilità assoluta;
B) il provvedimento con cui il Comune di Vicenza ha ritenuto di percorrere questa seconda strada non può dirsi neppure illegittimo (annullabile) perché emanato in assenza dei presupposti di cui agli artt. 19 e 21-nonies l. n. 241/1990.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto già osservato al riguardo dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3509/2017 (resa a conclusione del giudizio instaurato dagli odierni controinteressati per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tar Veneto n. 424/2015), secondo cui “il provvedimento n. 15861/2016 di annullamento in autotutela della dichiarazione di inizio attività n. 78605/2012 (ovvero il medesimo provvedimento in questa sede impugnato) – valutato anche alla luce del pregresso diniego del permesso di costruire richiesto in data 6 marzo 2012 e della prima dichiarazione di non conformità emanata dall’Amministrazione comunale ad una precedente d.i.a. presentata il 4 ottobre 2012, tendenzialmente incompatibili con una posizione di affidamento incolpevole degli odierni ricorrenti in rapporto alle vicende accadute, oltre che al tempo trascorso prima che l’Amministrazione intervenisse sulla d.i.a. del 22 ottobre 2012, a ciò compulsata dall’iniziativa giudiziaria di soggetti terzi lesi dall’intervento edilizio - deve ritenersi conforme ai parametri valutativi di cui agli artt. 19 e 21-nonies l. n. 241/1990”, tenuto, altresì, conto che, nel caso dell’immobile di strada dell’Ospedaletto, l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata e alla rimozione dell’abuso risulta particolarmente pregnante, trattandosi della difesa del contesto figurativo di Cà Latina a Vicenza, per il quale gli strumenti urbanistici comunali prevedevano l’inedificabilità assoluta;
C) il provvedimento di annullamento d’ufficio della d.i.a. non può neanche dirsi tardivo, poichè adottato oltre il termine di diciotto mesi dalla legge n. 124 del 2015, per una duplice ragione. In primo luogo perché la d.i.a. oggetto del contestato annullamento d’ufficio è stata presentata dagli interessati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 e il termine di diciotto mesi, previsto dall'art. 21-nonies, richiamato dall' art. 19, comma 4, della legge 241/1990, per l’esercizio del potere di autotutela non si applica in via retroattiva ai provvedimenti illegittimi di primo grado e alle DIA/ SCIA anteriori all’entrata in vigore della l. 124/2015, iniziando a decorrere solo dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 ossia a far data dal 28 agosto 2015 (Cons. Stato 22.6.2018, n. 3874; Cons. Stato 3462/2017 e 250/2017; Cons. Stato, Sez. III, 28 luglio 2017 n. 3780, nonché Ad Plen., 17 ottobre 2017, n. 8, specie §§ 4.9.6. e 10.5, Cons. Stato 29.5.2019, n. 3583), sicchè nella specie esso non risulta affatto spirato. Del resto, diversamente opinando, si arriverebbe all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo alle DIA/SCIA pregresse e ai provvedimenti di primo grado adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’intervento in autotutela sarebbe, per ciò solo, precluso.
In secondo luogo perché l’annullamento d’ufficio in questa sede contestato è stato disposto dal Comune all’esito della sentenza del Tar Veneto n. 424/2015, che ha accolto il ricorso del terzo pregiudicato dalla d.i.a. e annullato il provvedimento con cui il Comune aveva in origine denegato l’autotutela, sicchè il suo esercizio discende non più dalla norma di cui all’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma direttamente dall’effetto conformativo che deriva dalla sentenza di annullamento del diniego di autotutela pronunciata ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 3) cod. proc, amm., secondo cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie in materia di provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata di cui all’articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241”.
Nessun affidamento specifico in ordine al consolidamento della d.i.a. poteva, del resto, dirsi maturato in capo agli odierni ricorrenti, poiché i controinteressati, in data 20 giugno 2013, avevano diffidato il Comune ad esercitare i poteri di autotutela in materia edilizia. I medesimi controinteressati avevano, altresì, impugnato il diniego di esercizio dell’autotutela originariamente opposto dal Comune e, finanche, agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tar Veneto n. 424/2015, in tal modo impedendo che qualsiasi affidamento in ordine alla legittimità dell’edificazione potesse consolidarsi in capo ai ricorrenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso RG n. 403 del 2016 deve essere respinto.
8. La reiezione del ricorso avverso il provvedimento che ha rimosso in autotutela gli effetti della d.i.a., rendendo l’opera abusiva, determina per tabulas anche il rigetto dei ricorsi R.G. 294/2016 e R.G. 457/2016, volti a conservare la possibilità di ultimazione delle opere previste dalla D.I.A 2878/2012, e dei ricorsi con cui gli istanti contestano, in via di illegittimità derivata, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo (RG n. 1223/2016) e gli ulteriori atti in cui si articola il procedimento repressivo (es. acquisizione gratuita al patrimonio comunale), trattandosi di atti meramente consequenziali rispetto al provvedimento di annullamento/dichiarazione di inefficacia della d.i.a. n. 2878/2012 e aderenti all’impianto sanzionatorio delineato dal d.P.R. n. 380/2001 (Cons. St., n. 3509/2017).
8.1. L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata e priva di vizi propri: la fiscalizzazione dell’abuso (applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione) non era possibile in quanto l’edificazione per cui è causa è stata realizzata dai ricorrenti in presenza di illegittimità sostanziali, e non meramente formali, come accertato dal G.A. con sentenze passate in giudicato (Ad Pl. n. 17/2020 secondo cui. l’art. 38 del T.U. edilizia 6 giugno 2001 n. 380 va interpretato nel senso che i vizi cui fa riferimento tale norma sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione).
Non è ravvisabile alcun difetto di motivazione atteso che la demolizione era un atto dovuto conseguente all’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la formazione del titolo e alla sentenza di ottemperanza del Tar Veneto n. 579/2016 (confermata da Cons St. n. 3509/2017 ad avviso del quale “la mera fase dell’annullamento/dichiarazione di inefficacia della d.i.a. n. 2878/2012, con il provvedimento n. 15861 dell’8 febbraio 2016, in assenza della sua esecuzione non era certamente idoneo a soddisfare in modo pieno l’interesse a conseguire il bene della vita perseguito dagli originari ricorrenti nell’ambito del giudizio cognitorio, costituendo l’adozione del susseguente ordine di demolizione (con provvedimento del 28 luglio 2016, adottato in dichiarata esecuzione sia della sentenza cognitoria ottemperanda sia della qui appellata sentenza di ottemperanza) un passaggio obbligato ai fini di una compiuta attuazione della sentenza cognitoria”).
8.2. Il provvedimento con cui è stata disposta l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio pubblico – impugnato con ricorso RG 1156/2018 – non è neanche affetto da vizi propri, in quanto i ricorrenti non hanno provveduto spontaneamente alla demolizione. Essi (a prescindere dalle considerazioni svolte dal giudice penale sulla buona fede nelle contravvenzioni, qui irrilevanti) sono, senz’altro, responsabili in via amministrativa degli abusi edilizi per cui è causa, avendo edificato illegittimamente su un’area di loro proprietà (di cui avevano il possesso e la disponibilità) soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, e ciò, si badi, nonostante le diffide dei controinteressati e benchè il Comune avesse in origine denegato il permesso di costruire relativo all’immobile de quo, poi costruito con d.i.a.
8.2. La sanziona pecuniaria per mancata demolizione, contestata con il ricorso RG 885/2019, risulta legittimamente irrogata dal Comune ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, in base al quale si prevede che in, caso di inottemperanza all’ordine di demolizione: “ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima… ”.
La sanzione pecuniaria è distinta e autonoma rispetto alla demolizione e rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla (Corte Cost. n. 140/2018).
Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero - in mancanza delle stesse - con la effettiva demolizione delle opere abusive; infatti, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente (come quello di specie), trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, cod. pen.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (TAR Lazio, sez. Latina, 16 marzo 2018, n. 115; cfr. altresì T.A.R. Liguria, sez. I, 5 dicembre 2017, n. 907; Tar Lazio Roma n. 9534/2018).
La sanzione pecuniaria irrogata dal Comune di Vicenza in misura pari a € 15.620,69, somma commisurata alla spesa preventivata per la demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive, rientra nella cornice edittale (tra 2000 e 20.000 euro) prevista dalla legge e risulta proporzionata all’entità dell’abuso: la sua quantificazione è stata effettuata dal Comune in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche dell’opera abusiva.
Le norme di cui alla L. 689/1981 richiamate dai ricorrenti non sono direttamente applicabili al caso di specie, poichè la disciplina degli abusi edilizi presenta caratteri di specialità e non risulta omologabile tout court al sistema sanzionatorio previsto, per la generalità delle violazioni amministrative, dalla Legge n. 689/81.
La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , e 38 del d.P.R. 380/2001 ha, infatti, natura ripristinatoria e non punitiva. Si condivide quanto affermato in proposito dal TAR Napoli, sez. III, nella sentenza 28 agosto 2017 n. 4146, in cui si legge:
- “la sanzione in questione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto "Sblocca Italia" (D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014), allo scopo di tenere economicamente indenne l'Amministrazione comunale dalle spese di ripristino conseguenti alle ordinanze di demolizione non eseguite. La richiamata sanzione ha quindi lo scopo di fornire all'Amministrazione la provvista per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative somme, per poi rivalersi sul responsabile dell'abuso, semmai inutilmente nel caso di insolvenza dello stesso”;
- “la sanzione pecuniaria ha lo scopo di tenere indenne l'amministrazione comunale dall'impegno economico derivante dall'abbattimento delle opere abusive. Non a caso, infatti, il comma 4-ter del menzionato art. 31 introduce un chiaro vincolo di destinazione stabilendo che: "I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico".
La natura ripristinatoria della sanzione di cui si controverte esclude che la stessa possa essere assoggettata a riduzione (pagamento in misura ridotta), in applicazione dell’art. 16 della legge n. 689/1981 (in termini anche Tar Piemonte n. 336/2018).
9. Va, infine, respinto il ricorso RG. 420/2018 proposto dagli odierni istanti contro il diniego di sanatoria opposto dal Comune, risultando dagli atti che l’ordinanza di demolizione è stata notificata ai ricorrenti il 5.08.2016 (con assegnazione del termine di 90 giorni per adempiere spontaneamente all’obbligo di demolizione con scadenza il 3.11.2016), e l’istanza di sanatoria è stata presentata il 28.11.2017.
Come correttamente rilevato dal Comune la richiesta di permesso di costruire in sanatoria avanzata dai ricorrenti ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è tardiva in quanto presentata oltre il termine perentorio di 90 giorni per adempiere all’obbligo demolitorio, e in particolare più di un anno dopo l’ordinanza di demolizione e otto giorni dopo la notifica, ai ricorrenti, dell’accertamento dell’inottemperanza.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, la disciplina in materia pone un termine di decadenza alla facoltà del privato di chiedere l'accertamento di conformità, a meno di non volerne sostenere l'assoluta irrilevanza, pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con l’esigenza di celere definizione degli abusi edilizi che si conclude con la conservazione di opere edili conformi alla disciplina urbanistica vigente ovvero con l’applicazione delle sanzioni ripristinatorie (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 luglio 2010, n. 2871 e n. 2175/2020).
Sulla natura perentoria del termine (desumibile dagli artt. 36 e 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001) si è espressa anche la giurisprudenza di secondo grado (cfr. Cons. Stato sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4809).
E’ stato osservato, inoltre, che la presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione non può che constatare che l’istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario se essa è stata proposta dopo l’acquisizione ipso iure della proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero e demolizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 dicembre 2018, n. 2553).
Ed invero, l’acquisizione gratuita rappresenta una sanzione, avente come presupposto la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge; l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire e il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2019, n. 2100).
Nel caso in esame, come sopra evidenziato, l’istanza di sanatoria è stata presentata ben oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione e quando già era stata accertata l’inottemperanza a quanto ingiunto con la stessa ordinanza di demolizione.
Neppure merita accoglimento il motivo con il quale si denuncia la violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, per essere stato omesso, da parte del Comune, il preavviso di rigetto.
E’ sufficiente ricordare, in proposito, l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, a mente della quale il provvedimento che nega la richiesta di concessione in sanatoria è atto vincolato: pertanto, la mancata comunicazione del preavviso di diniego non produce, in base al principio di cui all’art 21-octies, effetti vizianti, ove il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti diversi (Cons. St., Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2714; Cons. Stato sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4809).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune e ai controinteressati le spese di lite, liquidate in complessivi € 8000 (euro quattromila per ciascuna parte vittoriosa, anche se plurisoggettiva), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO