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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3491/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Tarquinia, via Le Rose n. 19, Parte_1 C.F._1 con l'avv. GUERRI ANNA MARIA ), dal quale rappresentato e difeso C.F._2 giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, con l'avv. CP_2
FRANCESCO RUDILOSSO CONSOLO , dal quale rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la compagnia al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 6.609,12 a titolo di indennizzo dovuto in virtù della polizza “Protezione su misura” n. 405863103 per i danni conseguenti al sinistro occorsogli in data 6.9.2020, quando, mentre apriva una bottiglia di spumante, si feriva alla mano sinistra in quanto la bottiglia scoppiava improvvisamente, riportando esiti permanenti.
Si è costituita eccependo l'improponibilità della domanda per Controparte_1 mancato espletamento del tentativo di mediazione e della procedura arbitrale prevista nelle
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condizioni generali e speciali di assicurazione;
nel merito, ha contestato il quantum richiesto, ritenendo satisfattiva la somma già liquidata in fase stragiudiziale.
Le parti hanno esperito il tentativo di mediazione con esito negativo;
è stata espletata una
CTU medica e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 24.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia convenuta sono destituite di fondamento.
In primo luogo, va dato atto che le parti hanno espletato il tentativo di mediazione in corso di causa, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5
d.lgs. 28/2010.
Inoltre, l'eccezione di improcedibilità sollevata da con riferimento Controparte_1 alla pretesa clausola arbitrale contenuta nell'art. 46 delle condizioni generali di assicurazione, è infondata.
La clausola citata recita testualmente così: “Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata dell'inabilità, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei
Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici”.
Dalla formulazione della clausola, e in particolare dall'utilizzo della forma verbale
“possono”, si deduce inequivocabilmente che le parti non abbiano inteso rinunciare al diritto di adire l'autorità giudiziaria, ma di costituire una modalità alternativa e facoltativa di risoluzione delle controversie.
Tanto basta per rigettare l'eccezione in esame.
3. Passando al merito della causa, la domanda ha ad oggetto l'indennizzo per l'infortunio occorso all'odierno attore in data 6.9.2020, in virtù della polizza assicurativa versata in atti.
Nel contratto di assicurazione contro i danni – come è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito - il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Orbene, nel caso di specie la compagnia assicurativa convenuta non ha contestato né
l'efficacia e validità della polizza, né il verificarsi dell'evento dannoso, circostanze che pertanto possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
La questione controversa attiene esclusivamente al quantum indennizzabile, atteso che la compagnia convenuta ha effettuato una diversa valutazione del danno biologico conseguente al sinistro rispetto a quella contenuta in citazione.
Sul punto, va rilevato che, nell'immediatezza del fatto, è stata riscontrata una “ferita lacero contusa” alla mano sinistra dell'attore (si v. referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tarquinia) per la quale è stata prescritta l'applicazione di Sameplast.
Il CTU nominato ha ritenuto sussistente il rapporto causale tra il fatto lesivo, come narrato dall'attore, e la lesione fisica sopra descritta.
Inoltre, il CTU ha accertato la sussistenza di postumi permanenti consistenti in “Esiti di ferita lacero contusa I° commissura e base I° dito mano sx con interessamento capsulo-legamentoso consistenti in esiti cicatriziali retraenti, minima lassità legamentosa e limitazione funzionale a carico del I° dito mano sinistra con ipovalidità di pinza e pugno”.
È quindi riscontrabile un pregiudizio alla persona in termini di danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art. 139 d.lgs. n. 209/2005), che deve essere valutato, secondo le risultanze della CTU, nella misura del 2% di invalidità permanente.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la misura dell'invalidità permanente va ridotta ad
1 punto percentuale, in considerazione della franchigia prevista nel contratto di assicurazione per cui è causa, come riportata nella tabella a pag. 9 delle condizioni di polizza.
Il danno così quantificato va liquidato secondo i criteri fissati dalla Tabella elaborata dal
Tribunale di Milano per l'anno 2018 (vigenti nell'anno 2020), al fine di valutare, in via preliminare, la congruità della somma offerta dalla compagnia assicurativa nel 2020 ed accettata dall'attore a titolo di acconto sul maggiore importo preteso (€ 1.646,00).
Tenuto conto che il danneggiato all'epoca dei fatti aveva 50 anni, il danno biologico permanente nella misura del 1% va liquidato in € 1.116,00 (punto base pari ad € 1.182,41), cui va aggiunto il danno patrimoniale per le spese mediche allegate per € 322,00.
La misura complessiva dell'indennizzo liquidabile non supera l'importo già corrisposto dalla compagnia e, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'attore in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3491/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Tarquinia, via Le Rose n. 19, Parte_1 C.F._1 con l'avv. GUERRI ANNA MARIA ), dal quale rappresentato e difeso C.F._2 giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, con l'avv. CP_2
FRANCESCO RUDILOSSO CONSOLO , dal quale rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la compagnia al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 6.609,12 a titolo di indennizzo dovuto in virtù della polizza “Protezione su misura” n. 405863103 per i danni conseguenti al sinistro occorsogli in data 6.9.2020, quando, mentre apriva una bottiglia di spumante, si feriva alla mano sinistra in quanto la bottiglia scoppiava improvvisamente, riportando esiti permanenti.
Si è costituita eccependo l'improponibilità della domanda per Controparte_1 mancato espletamento del tentativo di mediazione e della procedura arbitrale prevista nelle
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condizioni generali e speciali di assicurazione;
nel merito, ha contestato il quantum richiesto, ritenendo satisfattiva la somma già liquidata in fase stragiudiziale.
Le parti hanno esperito il tentativo di mediazione con esito negativo;
è stata espletata una
CTU medica e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 24.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia convenuta sono destituite di fondamento.
In primo luogo, va dato atto che le parti hanno espletato il tentativo di mediazione in corso di causa, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5
d.lgs. 28/2010.
Inoltre, l'eccezione di improcedibilità sollevata da con riferimento Controparte_1 alla pretesa clausola arbitrale contenuta nell'art. 46 delle condizioni generali di assicurazione, è infondata.
La clausola citata recita testualmente così: “Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata dell'inabilità, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei
Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici”.
Dalla formulazione della clausola, e in particolare dall'utilizzo della forma verbale
“possono”, si deduce inequivocabilmente che le parti non abbiano inteso rinunciare al diritto di adire l'autorità giudiziaria, ma di costituire una modalità alternativa e facoltativa di risoluzione delle controversie.
Tanto basta per rigettare l'eccezione in esame.
3. Passando al merito della causa, la domanda ha ad oggetto l'indennizzo per l'infortunio occorso all'odierno attore in data 6.9.2020, in virtù della polizza assicurativa versata in atti.
Nel contratto di assicurazione contro i danni – come è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito - il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Orbene, nel caso di specie la compagnia assicurativa convenuta non ha contestato né
l'efficacia e validità della polizza, né il verificarsi dell'evento dannoso, circostanze che pertanto possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
La questione controversa attiene esclusivamente al quantum indennizzabile, atteso che la compagnia convenuta ha effettuato una diversa valutazione del danno biologico conseguente al sinistro rispetto a quella contenuta in citazione.
Sul punto, va rilevato che, nell'immediatezza del fatto, è stata riscontrata una “ferita lacero contusa” alla mano sinistra dell'attore (si v. referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tarquinia) per la quale è stata prescritta l'applicazione di Sameplast.
Il CTU nominato ha ritenuto sussistente il rapporto causale tra il fatto lesivo, come narrato dall'attore, e la lesione fisica sopra descritta.
Inoltre, il CTU ha accertato la sussistenza di postumi permanenti consistenti in “Esiti di ferita lacero contusa I° commissura e base I° dito mano sx con interessamento capsulo-legamentoso consistenti in esiti cicatriziali retraenti, minima lassità legamentosa e limitazione funzionale a carico del I° dito mano sinistra con ipovalidità di pinza e pugno”.
È quindi riscontrabile un pregiudizio alla persona in termini di danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art. 139 d.lgs. n. 209/2005), che deve essere valutato, secondo le risultanze della CTU, nella misura del 2% di invalidità permanente.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la misura dell'invalidità permanente va ridotta ad
1 punto percentuale, in considerazione della franchigia prevista nel contratto di assicurazione per cui è causa, come riportata nella tabella a pag. 9 delle condizioni di polizza.
Il danno così quantificato va liquidato secondo i criteri fissati dalla Tabella elaborata dal
Tribunale di Milano per l'anno 2018 (vigenti nell'anno 2020), al fine di valutare, in via preliminare, la congruità della somma offerta dalla compagnia assicurativa nel 2020 ed accettata dall'attore a titolo di acconto sul maggiore importo preteso (€ 1.646,00).
Tenuto conto che il danneggiato all'epoca dei fatti aveva 50 anni, il danno biologico permanente nella misura del 1% va liquidato in € 1.116,00 (punto base pari ad € 1.182,41), cui va aggiunto il danno patrimoniale per le spese mediche allegate per € 322,00.
La misura complessiva dell'indennizzo liquidabile non supera l'importo già corrisposto dalla compagnia e, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'attore in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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