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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 18 Marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. r.g 3381/2018 tra,
nata a [...] il [...], c.f.- Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via La Farina 62 presso lo studio degli Avv.ti Fernando
Rizzo e Andra Vadalà che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, p.i.- ; rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Giuseppe Giordano, Concetta Conti e Simona La Cava e con essi domiciliata in Messina, via
Consolare Valeria presso la sede dell' giusta procura in atti CP_1
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 10/7/2018 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir Parte_1
condannare l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale CP_2 (€ 216.747,50) subiti a causa del preteso demansionamento subito dal 14 aprile 2011 e fino al
16.07.2015, e dal 24.05.2016 alla data di deposito del ricorso.
Premetteva la ricorrente di essere professore aggregato dell'Università di Messina in servizio presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e riabilitativa afferente al DAI (Dipartimento Attività
Integrata) di Medicina Interna dell'A.O.U. di Messina.
In precedenza la , sino alla soppressione della U.O.S. di Riabilitazione Neurologica Parte_1 avvenuta nel giugno 2009, assumeva di aver ricoperto le funzioni di dirigente medico coordinatore del reparto di degenza della suddetta U.O.S., nonché di medico responsabile del servizio di Neuropsicologia Clinica e Riabilitazione Cognitiva.
A seguito della citata soppressione della U.O.S. Neurologica veniva meno Parte_2
anche il reparto di degenza e la ricorrente veniva automaticamente assorbita nella
[...]
diretta dal Prof. , all'interno della quale Controparte_3 Persona_1
era transitato il personale e le funzioni assistenziali della soppressa Parte_3
[...]
In data 9 giugno 2011, la sottoscriveva contratto per incarico professionale fascia Parte_1
C2 — incarico di alta professionalità — consistente in "Coordinatore reparto degenze
[...]
— Medico responsabile servizio neuro-psicologia clinica e riabilitazione Parte_4
cognitiva", da svolgersi presso la a decorrere Controparte_3
(retroattivamente) dal 14 aprile 2011.
Tuttavia, presso la non risultava attivato alcun Controparte_3 posto letto per la neuroriabilitazione ed anzi era stato soppresso il servizio di Neuropisicologia
Clinica e Riabilitazione cognitiva.
Pertanto, a detta della ricorrente la stessa era impedita a svolgere le sue mansioni.
La segnalava la situazione all'Azienda resistente senza nulla ottenere. Parte_1
Per_ Lamentava ancora la ricorrente che nel 2011 il prof ometteva di impiegarla nelle mansioni di coordinatrice del reparto degenze (che in realtà non esisteva – sic in ricorso) destinandola d'imperio ed in forza della direzione del DAI, presso la U.O.C. di Medicina
Fisica e Riabilitativa e di Medicina dello Sport. Per_ A detta della il , però, non avrebbe avuto tale potere. Parte_1
Ancora, la ricorrente lamentava di non essere stata coinvolta nel Controparte_4
costituito presso l' .
[...] Controparte_3
In conseguenza dei lamentati inadempimenti datoriali la assumeva di aver subito, Parte_1 tra gli altri, anche un danno patrimoniale derivante dalla mancata percezione dell'indennità di risultato parametrata alle valutazioni del direttore e legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'Unità Operativa su base annua, come da CCNL della dirigenza medica.
Deduceva, infine, di aver patito danni non patrimoniali derivanti dalla lesione della sua professionalità che si sono riverberati sulla sua vita di relazione e familiare con insorgenza di stati ansioso-depressivi.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso.
Preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore dell'AGA; in subordine il difetto di competenza per materia del Giudice del Lavoro in favore del Tribunale
Ordinario; l'inammissibilità della domanda per precedente giudicato;
il difetto di legittimazione passiva dell la prescrizione delle domande risarcitorie. CP_1
Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e diritto delle domande della ricorrente.
Ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame della eccezione preliminare di difetto di giurisdizione.
L'eccezione è infondata, secondo la giurisprudenza correttamente richiamata dalla ricorrente
“le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari relativamente al rapporto con
e Amministrazione Pubblica, inerente allo svolgimento presso questi di attività CP_1 assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro”. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 01/07/2019, n.
4484).
“Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari — aventi ad oggetto il rapporto con inerente allo svolgimento presso questi di Controparte_5 attività assistenziale — esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro;
appartiene infatti alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poichè l'art. 5 comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999, n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'Università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che — sia per l'esercizio dell'attività
assistenziale, sia per il rapporto con le aziende — si applichino le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63 comma 1,d.lg.. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”.
(Consiglio di Stato, sez. III, 17/10/2017, n. 4800 a conferma Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 121 de 2017).
Pertanto, la giurisdizione resta correttamente incardinata innanzi questo G.O..
3. Esame delle domande della ricorrente.
La chiede il risarcimento dei danni ingiustamente patiti a causa del preteso, Parte_1
illegittimo agire dell'Azienda resistente.
A dire della ricorrente il avrebbe posto in essere atti idonei a ledere la Controparte_6
sua professionalità provocandone, conseguentemente, la dequalificazione.
Appare opportuno, ai fini del decidere, ripercorrere la sequela degli atti resi dall'AUO G.
Martino riguardanti la ricorrente.
Risulta pacifico e non contestato che nel giugno del 2009 venne soppressa
[...]
ove operava la . Parte_3 Parte_1
A seguito della suddetta soppressione la ricorrente veniva automaticamente assorbita nella diretta dal Prof. , all'interno Controparte_3 Persona_1 della quale erano transitate tutte le funzioni assistenziali della soppressa U.O.S. di
Riabilitazione Neurologica unitamente al relativo personale.
A questo punto la narrazione dei fatti di causa della ricorrente omette un passaggio e salta direttamente al 2011 quando le viene conferito l'incarico di fascia C2 — alta professionalità
— di "Coordinatore reparto degenze — Medico responsabile Parte_4
servizio neuro-psicologia clinica e riabilitazione cognitiva", da svolgersi presso la
[...]
Neuromuscolari, a decorrere (retroattivamente) dal 14 aprile 2011. Controparte_3
Il passaggio omesso dalla è quello relativo alla nota prot. n. 469 del 28.11.2009, Parte_1 con la quale, nelle more della rimodulazione dell'assetto organizzativo dell' il CP_2
Direttore dalla (superiore Parte_5
gerarchico della ) provvedeva ad assegnare la ricorrente alla U.
0.C. di Medicina Parte_1
Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport.
La , tuttavia, non ottemperava alla suddetta nota contestandola e, dunque, si Parte_1 rifiutava di prende servizio presso la U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport.
Successivamente, come risulta dalla relazione depositata in atti dall' resistente, “in CP_1 coerenza con gli incarichi di e disposti con delibera n. 662 del 04.08.2010, Pt_3 Pt_6
con la quale, tra l'altro, veniva prevista la creazione dell'UO.S.D. di Riabilitazione Per Neurologica, il prof , con nota prot. n. 65 del 15.09.2010, concordava con il prof Per_2
, direttore designato della suddetta gli obiettivi e le risorse da assegnare,
[...] Pt_6 tra le quali veniva inserita anche al prof . Parte_1
Nel contempo, in previsione dell'attivazione della predetta Unità Operativa l'Azienda ha affidato alla ricorrente l'incarico professionale di fascia C2, con decorrenza 14.04.2011, consistente in: "Coordinatore reparto degenze UO.S. Neuroriabilitazione" Medico
Responsabile servizio neuro-psicologia clinica e riabilitazione cognitiva" da svolgersi presso
l 'U. come risulta dal contratto sottoscritto in Controparte_7
data 09.06.2011 (n. 263/11).”… “Da quanto sopra consegue, quindi, che non è mai diventata operativa nemmeno l'assegnazione fatta con la nota prot. n. 65 del 15.09.2010 della prof
alla predetta Unità, dovendosi, pertanto, considerarsi confermata l'assegnazione Parte_1 della prof all'UO.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport, così Parte_1 Per come ribadito dal prof con le note prot. nn. 104 e 105 del 04.10.2013, nonché con la nota prot. n. 121 del 06.11.13 anche in risposta a quanto sostenuto dalla prof nella Parte_1 missiva inviata con prot n. 46128 del 23.10.13.
Per A quanto sopra si aggiunga, inoltre, che il prof , preso atto dell'incarico professionale nel frattempo affidato alla prof , con nota prot. n. 420 del 29.10.2013 ne chiedeva la Parte_1
modifica, tenuto presente non solo che lo stesso era stato proposto dal precedente direttore dell' , Prof , all'interno del quale esisteva l'U.O.C. Parte_7 Persona_3
di Riabilitazione Neurologica, ma anche che il predetto incarico si sarebbe dovuto svolgere presso l'U.O.S.D di Riabilitazione Neurologica, che, benché prevista nella rimodulazione aziendale del 2009, non era mai stata attivata.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, questa A.O.U, con nota prot. n. 49511 del 13.11.2013 invitava il prof , nel frattempo divenuto direttore ff dell'Unità Operativa di Persona_2
Medicina Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport, presso la quale risultava assegnata la ricorrente, a proporre per la predetta un nuovo incarico professionale.
Alla suddetta missiva rispondeva il prof con nota prot. n. 52288 del 29.11.2013, con Per_2
la quale oltre a attestare che la prof non risultava aver preso servizio presso l'unità Parte_1
Operativa da lui diretta, sosteneva di non avere titolo ad ottemperare a quanto richiesto, stante l'incompatibilità derivante dal fatto che il predetto era coniuge della ricorrente.
In considerazione dell'incompatibilità rilevata dal prof , il Direttore del D.A.I. di Per_2
Neuroscienze, prof , con nota prot. n. 42 del 27.03.2014. chiedeva, quindi, a Persona_1 quest'ultimo il proprio parere in merito alla possibile assegnazione della prof Parte_1
all'Unità Operativa Stroke Unit, che era da poco stata creata.
II prof , con nota prot n. 53/P del 04.04.2014. rispondeva alla suddetta richiesta Per_2
allegando la risposta espressa dal Presidente del Collegio dei Professori ordinari del SSD
MED/34, il quale chiamato a rispondere al quesito "Un dirigente medico, docente del settore scientifico disciplinare MED 34 può essere assegnato ad una UO per acuti quale la Stroke
Unit?" ha così risposto: «La risposta è abbastanza scontata ed è negativa [...] In sostanza il docente medico del settore MED/34 dedicato esclusivamente ad attività riabilitative palesemente limitate ai pazienti acuti e per di più affetti da identica patologia, subirebbe una grave limitazione nell'espletamento delle attività assistenziali coerenti con il settore di appartenenza con danno alla sua formazione clinica ed all'espletamento dei compiti istituzionali accademici in autonomia di attività assistenziale, di ricerca e didattica su tutte le disabilità".
Per Preso atto di quanto sopra, pertanto, il prof , con nota prot. n. 77 del 24.06.2014, rimetteva la decisone sul da farsi alla Direzione Aziendale, la quale con delibera n. 816 dello
01.07.2015 provvedeva a modificare l'incarico professionale della prof in Parte_1
"Responsabile ambulatorio Medicina Fisica e Riabilitativa" Fascia C2, assegnando la ricorrente all' . Controparte_8
A seguito di ciò, con nota prot. n. 77P/2015 del 23.07.2015. il prof , Direttore Per_2
dell'UO.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport, comunicava che in data
21.07.2015 la prof aveva preso servizio presso la predetta Unità Operativa". Parte_1
Secondo la prospettazione della ricorrente i fatti sopra esposti e i provvedimenti resi dall'AOU G. Martino sarebbero illegittimi e causa dei danni dalla stessa patiti.
Occorre premettere che la , prima del presente giudizio, non ha impugnato né in via Parte_1
gerarchica, né in via amministrativa, né in via giudiziale, nessuno dei provvedimenti tempo per tempo resi dall' e pretesamente lesivi dei suoi diritti limitandosi a CP_2 formulare semplici lettere di contestazione e diffida.
Detto ciò, nessuna censura viene mossa dalla ricorrente al provvedimento col quale nel 2009
è stata soppressa l' , pertanto, assolutamente legittimo Parte_3
deve ritenersi l'accorpamento della alla Parte_1 Controparte_3
diretta dal Prof. , all'interno della quale era stato assorbito il
[...] Persona_1
personale e le funzioni assistenziali della soppressa . Parte_3
A questo punto, il Direttore della , Parte_5 nel pieno e legittimo esercizio delle sue funzioni e coerentemente con la qualifica professionale della , con nota prot. n. 469 del 28.11.2009 la destinava alla U.O.C. Parte_1 di Medicina Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport.
La , tuttavia, contestava tale assegnazione rifiutandosi di prendere servizio presso Parte_1 la struttura di destinazione. La ricorrente giustifica il diniego assumendo che l'atto di trasferimento sarebbe stato di Per_ esclusiva competenza del Direttore Generale e non del Direttore del D.A.I. prof. .
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile in quanto, nel caso di specie, non era stato disposto nessun trasferimento ma solo l'assegnazione della ricorrente ad altra U.O.C. sempre facente parte dello stesso Dipartimento.
L'Illegittimo rifiuto di prendere servizio presso la struttura di destinazione rende vane le successive lagnanze della che si è resa inadempiente ad uno specifico ordine di Parte_1
servizio impartito dal suo superiore gerarchico e illegittimamente disatteso.
Va infatti sottolineato come l'incarico conferito nel 2009 attenesse in ogni caso al coordinamento della degenza del reparto e non vi è prova in atti che fosse annoverabile tra gli incarichi ad alta professionalità, tale da ingenerare il lamentato successivo demansionamento, richiamando sul punto quanto già statuito con la pronuncia n.2528/2013 (vedi pag. 8) resa tra le stesse parti.
Si arriva al 2011 quando la ricorrente riceve formalmente l'incarico di alta professionalità di
"Coordinatrice del reparto degenze — Medico responsabile Parte_4 servizio neuro-psicologia clinica e riabilitazione cognitiva", da svolgersi presso la
[...]
Controparte_3
Per_ La lamenta che il ometteva di impiegarla nelle mansioni di coordinatrice del Parte_1 reparto degenze salvo affermare lei stessa che in realtà il reparto non esisteva.
Di conseguenza il Direttore nessun abuso ha compiuto dato che era materialmente impedito a destinare la a un incarico per lo svolgimento del quale non esisteva struttura. Parte_1
Per_ Preso atto di ciò il , in forza della direzione del DAI, reiterava la destinazione della presso la U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa e di Medicina dello Sport. Parte_1
La ricorrente, tuttavia, perseverava nel suo diniego assumendo che non avrebbe potuto svolgere l'incarico affidatole di coordinatrice dei posti letto in quanto non erano presenti all'interno dei locali posti di degenza ospedaliera.
Anche in questo caso il rifiuto della ricorrente appare illegittimo stante il fatto che l'incarico a suo tempo ricevuto era condizionato alla costituzione di una struttura non ancora realizzata. Occorre, a questo punto, richiamare nuovamente la relazione aziendale sopra riportata per Per riassumere ed evidenziare i successivi fatti di causa: “… il prof , preso atto dell'incarico professionale nel frattempo affidato alla prof , con nota prot. n. 420 del 29.10.2013 Parte_1
ne chiedeva la modifica, tenuto presente non solo che lo stesso era stato proposto dal precedente direttore dell' , Prof , all'interno del Parte_7 Persona_3
quale esisteva l'U.O.C. di Riabilitazione Neurologica, ma anche che il predetto incarico si sarebbe dovuto svolgere presso l'U.O.S.D di Riabilitazione Neurologica, che, benché prevista nella rimodulazione aziendale del 2009, non era mai stata attivata.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, questa A.O.U, con nota prot. n. 49511 del 13.11.2013 invitava il prof , nel frattempo divenuto direttore ff dell'Unità Operativa di Persona_2
Medicina Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport, presso la quale risultava assegnata la ricorrente, a proporre per la predetta un nuovo incarico professionale.
Alla suddetta missiva rispondeva il prof con nota prot. n. 52288 del 29.11.2013, con Per_2 la quale oltre a attestare che la prof non risultava aver preso servizio presso l'unità Parte_1
Operativa da lui diretta, sosteneva di non avere titolo ad ottemperare a quanto richiesto, stante l'incompatibilità derivante dal fatto che il predetto era coniuge della ricorrente.
In considerazione dell'incompatibilità rilevata dal prof , il Direttore del D.A.I. di Per_2
Neuroscienze, prof , con nota prot. n. 42 del 27.03.2014. chiedeva, quindi, a Persona_1 quest'ultimo il proprio parere in merito alla possibile assegnazione della prof Parte_1
all'Unità Operativa Stroke Unit, che era da poco stata creata.
II prof , con nota prot n. 53/P del 04.04.2014. rispondeva alla suddetta richiesta Per_2
allegando la risposta espressa dal Presidente del Collegio dei Professori ordinari del SSD
MED/34, il quale chiamato a rispondere al quesito "Un dirigente medico, docente del settore scientifico disciplinare MED 34 può essere assegnato ad una UO per acuti quale la Stroke
Unit?" ha così risposto: «La risposta è abbastanza scontata ed è negativa [...] In sostanza il docente medico del settore MED/34 dedicato esclusivamente ad attività riabilitative palesemente limitate ai pazienti acuti e per di più affetti da identica patologia, subirebbe una grave limitazione nell'espletamento delle attività assistenziali coerenti con il settore di appartenenza con danno alla sua formazione clinica ed all'espletamento dei compiti istituzionali accademici in autonomia di attività assistenziale, di ricerca e didattica su tutte le disabilità".
Per Preso atto di quanto sopra, pertanto, il prof , con nota prot. n. 77 del 24.06.2014, rimetteva la decisone sul da farsi alla Direzione Aziendale, la quale con delibera n. 816 dello
01.07.2015 provvedeva a modificare l'incarico professionale della prof in Parte_1
"Responsabile ambulatorio Medicina Fisica e Riabilitativa" Fascia C2, assegnando la ricorrente alt 'U. . Controparte_9
A seguito di ciò, con nota prot. n. 77P/2015 del 23.07.2015. il prof , Direttore Per_2 dell'UO.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport, comunicava che in data
21.07.2015 la prof aveva preso servizio presso la predetta Unità Operativa". Parte_1
I superiori fatti di causa non sono contestati.
Da quanto sopra esposto deve ritenersi che nessuno degli atti posti in essere dall' CP_1
resistente configuri profili di illiceità o illegittimità e che nessuna condotta vessatoria sia stata posta in essere in danno della la quale, a fronte di specifici ordini di servizio, si è Parte_1
sottratta ai compiti che le erano stati assegnati determinandosi solo nel 2015 a prendere servizio presso l'U.O.C. assegnatale.
Tali considerazioni portano a ritenere del tutto infondate le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente sul piano del presunto danno non patrimoniale nelle varie declinazioni articolate dalla . Parte_1
3.1 - In quanto al danno patrimoniale derivante dalla presunta perdita della indennità di risultato, emerge per tabulas che la ricorrente rifiutandosi di prendere servizio presso la
U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa e Medicina dello Sport si è illegittimamente sottratta ai suoi doveri d'ufficio e ai suoi obblighi contrattuali venendo conseguentemente esclusa dalle valutazioni premiali ai fini del riconoscimento della pretesa indennità.
Infatti, non si comprende come la ricorrente possa lamentarsi della mancata percezione dell'indennità di risultato non avendo assunto l'incarico ricevuto con l'ordine di servizio prot.
N. 469 del 28/11/2009.
La lamenta, inoltre, la perdita patrimoniale derivante dal fatto che a partire dal 2015 Parte_1
sarebbe stata illegittimamente valutata in fascia C4 e non, come preteso, in fascia C2. Chiede, pertanto, la condanna dell' resistente al pagamento delle differenze di CP_1
indennità tra le due fasce.
La pretesa è infondata.
Come risulta dalla delibera n. 469 del 28/4/2015, è stato approvato dall' resistente il CP_1
Regolamento in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali Area Medica e Area
Sanitaria non Medica.
Dal prospetto ivi riportato risulta che l'incarico conferito alla ricorrente col contratto in data
16/7/2015 (mai impugnato dalla ) rientra nella categoria “professionale elevato” Parte_1
categoria C4 “incarichi professionali elevati – sufficiente professionalità” con una attribuzione di punteggio compresa tra 30 e 56 laddove alla sono stati attribuiti Parte_1
punti 36.
La suddetta valutazione, benchè censurata dalla ricorrente, appare coerente con l'ambito medico di appartenenza e con i criteri di attribuzione dei punteggi di cui al citato
“Regolamento in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali”, espressione della discrezionalità datoriale nella valutazione comunque vincolata dai precisi e dettagliati criteri e parametri di cui al suddetto regolamento che parte ricorrente non dimostra siano stati violati.
Peraltro, la , pur contestando il collocamento in fascia C4 non offre alcuna Parte_1
motivazione a supporto delle sue doglienze.
Manca, di conseguenza, la prova del danno lamentato.
Sul punto gli articolati di prova risultano inconducenti o perché vertenti su circostanze già note e non contestate, o perché da provare documentalmente.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo sulla base del valore della causa indicato dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG 2407/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'AOU G. Parte_1
Martino quantificate in € 13.395,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Messina il 19.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando