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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/09/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 544/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 544/2023 R.G.; dato atto che l'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di e di NA RT
;
[...] visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 544/2023 R.G. promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in San Luca, via NA C.F._1
Raffaello, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pizzata, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Pag. 1 a 8 , in persona del Ministro pro tempore, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che lo rappresenta e difende ex lege;
OPPOSTO
E
, in persona del legale rappresentante pro RT tempore, (C.F. – P.IVA ), elettivamente domiciliata in Napoli, via Poggio Dei Mari n. P.IVA_2
46, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pugliese che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.);
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025.
IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, formulava opposizione avverso NA
l'intimazione di pagamento n. 09420239000449447000, con riferimento alle cartelle n.
09420100034476370000, notificata in data 28/12/2010, per l'importo di € 149,43, per spese processuali ed interessi relativi all'anno 2007, richiesti dalla e n. Parte_1
09420110021615362000, notificata in data 22/08/2011, per l'importo di € 19.708,65, per spese processuali e recupero multe e ammende relative all'anno 2007, richiesti dalla Corte d'appello di
Torino Campione penale. A fondamento della domanda, l'opponente deduceva l'omessa notifica della cartella esattoriale quale autonomo vizio della sequela procedimentale e la prescrizione della pretesa creditoria.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., adottato dal precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo, era dichiarata la contumacia del e dell' Controparte_2 RT
e l'udienza di prima comparizione delle parti era differita al 7 dicembre 2023.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2023, il Controparte_2
si costituiva tardivamente in giudizio - oltre il termine decadenziale previsto per
[...]
l'articolazione di mezzi istruttori e per la produzione documentale di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. – eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le domande relative alla
Pag. 2 a 8 fase della riscossione e insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della domanda.
In sede di udienza di prima comparizione delle parti, il giudice onorario precedentemente assegnatario del fascicolo prendeva atto della tardiva costituzione in giudizio del Controparte_2
e rinviava la causa all'udienza del 4 aprile 2024 per la decisione ai sensi dell'art. 281
[...] sexies c.p.c..
Subentrata nelle more la scrivente nella titolarità del fascicolo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 marzo 2024, si costituiva RT tardivamente in giudizio – oltre il termine decadenziale di cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c. ma prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della domanda.
Revocata la declaratoria di contumacia di , invitate le parti ad RT interloquire sull'ammissibilità dell'opposizione nella parte in cui era contestata la prescrizione della pretesa creditoria afferente ad una pena, la causa era, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25 settembre
2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto della tardiva costituzione in giudizio sia del Controparte_2
, costituitosi in data 18 novembre 2023, sia dell'
[...] RT costituitasi in data 27 marzo 2024.
Se, da un lato, la revoca della declaratoria di contumacia di è RT stata già pronunciata con provvedimento del 24.12.2024, dall'altro lato, in merito alla posizione processuale del , il precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo, Controparte_2 pur prendendo atto, nel corso della prima udienza, della tardiva costituzione in giudizio della parte – eccepita, tra l'altro, dallo stesso opponente – non ha formalmente provveduto alla revoca della declaratoria della sua contumacia che va, pertanto, disposta in questa sede.
Poiché entrambe le parti opposte si sono costituite tardivamente in giudizio, esse sono incorse nelle preclusioni processuali già maturate al momento della rispettiva costituzione. Poiché al momento della costituzione in giudizio tanto del , quanto dell' Controparte_2 RT
era già maturato il termine di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. – conteggiato a ritroso
[...] rispetto all'udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata in citazione il 22 novembre
2023, ma differita, ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., al 7 dicembre 2023 - la documentazione allegata
Pag. 3 a 8 da entrambe le parti deve dirsi inutilizzabile (cfr. Cass. n. 108/24, secondo cui “In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale”; in senso conforme in fattispecie analoga a quella trattata, Trib.
Palmi, n. 27/24). Tale rilievo può essere condotto anche d'ufficio dal giudice atteso che “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene” (Cass. n. 16800/2018).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto dell'opposizione è l'intimazione di pagamento n. 09420239000449447000, con riferimento alle cartelle n. 09420100034476370000, asseritamente notificata in data 28/12/2010, per l'importo di € 149,43, per spese processuali ed interessi relativi all'anno 2007 (rectius 2009), richiesti dalla di e n. 09420110021615362000, asseritamente notificata in data Parte_1 Pt_1
22/08/2011, per l'importo di € 19.708,65, per spese processuali e recupero multe e ammende relative all'anno 2007, richiesti dalla Corte d'appello di Torino Campione penale.
Tale intimazione, diversamente da quanto eccepito nella tardiva comparsa di costituzione e risposta del , costituisce atto autonomamente impugnabile tanto per dedurre fatti Controparte_2 estintivi sopravvenuti alla pretesa creditoria, così introducendosi un'opposizione ex art. 615 c.p.c., quanto per contestare i requisiti formali del procedimento con il quale esso si è formato, così introducendo un'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto atto avente lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici (cfr. ex plurimis Cass. n. 6833/2021 per cui: “in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1,
c.p.c.” e, ancora sul punto, ex multis, Cass., n. 3283/2015; cfr., nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Locri n. 510/23).
Pag. 4 a 8 Occorre, quindi, esaminare le doglianze sollevate in giudizio dall'opponente, previa qualificazione giuridica delle stesse.
In primo luogo, l'opponente ha denunciato l'omessa notificazione dell'atto presupposto (le cartelle esattoriali) con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale.
In secondo luogo, l'opponente ha invocato l'estinzione dei crediti sottesi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, maturata dalla loro insorgenza stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, e da considerarsi, in ogni caso, maturata, pur laddove fosse stata offerta dimostrazione in giudizio della rituale notifica delle cartelle esattoriali.
Rispetto a tutti i motivi di opposizione, sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente riscossore sia dell'ente impositore, considerato anche il tenore delle doglianze volte a investire tanto la regolarità formale dell'atto opposto quanto l'esistenza della pretesa creditoria e, più in generale, l'an e il quantum exequatur (cfr. tra molte Cass. n. 27737/2024; nella specifica materia oggetto di giudizio,
Cass. n. 560/2025).
Ad avviso di questo giudice, il primo motivo di doglianza integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto, atteso che, concernendo il mancato rispetto della sequenza procedimentale prescritta ai fini della riscossione, involge la regolarità degli atti posti in essere e, in ultima istanza, dell'intimazione avverso la quale è stata spiegata opposizione (cfr. nella giurisprudenza del distretto, Trib. Palmi, n. 698/23).
La censura è, tuttavia, tardiva. Nel caso in esame, se, per un verso, l'opponente – su cui gravava il relativo onere della prova - non ha allegato il momento in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata, per altro verso, ha espressamente dedotto RT che essa è stata notificata in data 3 aprile 2023. Poiché l'atto di citazione in opposizione è stato notificato solo in data 4 maggio 2023, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'ente riscossore, non avendo l'opponente fornito allegazione e prova di un diverso momento in cui si sarebbe perfezionata la notifica dell'atto opposto, l'opposizione deve considerarsi proposta oltre il termine di venti giorni imposto perentoriamente dall'art. 617 c.p.c. e, come tale, inammissibile (cfr., in termini analoghi, Cass. n. 7051/12).
Gli ulteriori motivi di doglianza afferenti alla prescrizione del credito, invece, integrano un'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., atteso che concernono il diritto di procedere ad
Pag. 5 a 8 esecuzione forzata in ragione di un fatto estintivo sopravvenuto (la prescrizione). Come tali, essi non soggetti ad alcun termine decadenziale e devono, pertanto, essere esaminati nel merito.
Nella specie, il Tribunale ritiene di dover accogliere nel merito l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per la manifesta e assorbente fondatezza del motivo di doglianza incentrato sull'eccepita prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle n. 09420100034476370000, per l'importo di € 149,43, per spese processuali ed interessi relativi all'anno 2009, richiesti dalla di e n. Parte_1 Pt_1
09420110021615362000, per l'importo di € 19.708,65, per spese processuali e recupero multe e ammende relative all'anno 2007, richiesti dalla Corte d'appello di Torino Campione penale, richiamate nell'intimazione opposta.
Come noto, “in tema di spese di giustizia, il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare, che è suscettibile di interruzione nel caso in cui l'interessato promuova incidente di esecuzione per contestare le modalità di quantificazione dell'importo dovuto” (Cass. n.
18355/2014).
Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stesso , il credito portato Controparte_2 dalla cartella esattoriale n. 09420110021615362000 deriva dalla statuizione di condanna contenuta nella sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Novara, divenuta irrevocabile in data 8/10/2005. Con riferimento alla cartella esattoriale n. 09420100034476370000, pur in assenza di più specifiche deduzioni, emerge dalla lettura dell'intimazione impugnata che la suddetta cartella sarebbe stata notificata il
28/12/2010 per un debito riferito all'annualità 2009.
Nessuna delle parti opposte ha, tuttavia, offerto in giudizio prova della rituale notifica delle suddette cartelle di pagamento o di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. E, infatti, l'omessa prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi ulteriori deve essere processualmente affermata in ragione del mancato tempestivo deposito della documentazione di riferimento da parte dell'agente di riscossione e dell'ente impositore i quali, come sopra argomentato, si sono tardivamente costituiti oltre il termine decadenziale di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. con conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti (cfr. Trib. Palmi n.27/24; Corte di Appello Napoli, n.
1227/24).
Pag. 6 a 8 Alla data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta, secondo le stesse deduzioni dell'agente di riscossione, in data 3 aprile 2023, il termine di prescrizione decennale dei crediti sottesi alle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento opposta deve, dunque, dirsi oggettivamente decorso.
Sul punto, è bene precisare che, nonostante l'opponente abbia indicato quale termine di prescrizione applicabile il termine quinquennale, un tale errore appare irrilevante atteso che “l'eccezione di prescrizione è bene proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale, poiché è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. n. 29832/2022).
In accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., va conseguentemente dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09420100034476370000 e n.
09420110021615362000, richiamate nell'intimazione di pagamento n. 09420239000449447000.
Per mero scrupolo motivazionale, si reputa opportuno precisare che la scrivente, rimeditando quanto in precedenza sottoposto al contraddittorio delle parti, ritiene che la cognizione sull'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dall'opponente spetti al giudice civile. Sul punto, il Tribunale ritiene di uniformarsi all'orientamento - già espresso da plurimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. nella giurisprudenza del distretto, Corte di appello di Reggio Calabria, n. 233/2021; al di fuori del distretto, Trib. Napoli n. 7388/25; Trib. Napoli Nord, n. 1426/2024) - secondo cui, in materia di spese di giustizia, con principio analogamente spendibile in materia di multe e ammende e/o somme dovute alla Cassa Ammende (cfr. Cass. n. 2182/2025), ferma la devoluzione della materia alla cognizione degli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U.,
31/07/2017, n. 18979), “ove non sia discussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapporto obbligatorio fra Stato e persona condannata sorto per effetto della statuizione penale, compresa quella relativa alla estinzione del diritto di credito per prescrizione, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice civile, non anche del giudice dell'esecuzione penale. Ciò in quanto, appunto, il fatto da accertare (costituito dall'influenza del tempo dalla legge previsto per l'estinzione per prescrizione del diritto di credito e dall'inizio del termine necessario per la prescrizione) si pone "a valle" della accertata definizione del presupposto della condanna alle spese e del perimetro della sua operatività” (Cass. Sez. Pen. n. 30550/2023).
Pag. 7 a 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di RT
. Esse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, così come
[...] modificato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione al minimo dei compensi previsti per tutte le fasi processuali, stante la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la modalità semplificata della decisione, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si ritiene, invece, di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra e il NA
poiché la prescrizione è pacificamente maturata dopo la trasmissione del Controparte_2 ruolo (cfr. Cass. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- revoca la declaratoria di contumacia del , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da nella parte in cui è qualificata NA come opposizione agli atti esecutivi per le ragioni esposte in parte motiva;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09420100034476370000 e n.
09420110021615362000, richiamate nell'intimazione di pagamento n.
09420239000449447000;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro RT tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € NA
264,00 per esborsi e in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Pizzata, dichiaratosi antistatario;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e il NA Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore.
[...]
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” il 29/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 8 a 8
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 544/2023 R.G.; dato atto che l'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di e di NA RT
;
[...] visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 544/2023 R.G. promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in San Luca, via NA C.F._1
Raffaello, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pizzata, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Pag. 1 a 8 , in persona del Ministro pro tempore, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che lo rappresenta e difende ex lege;
OPPOSTO
E
, in persona del legale rappresentante pro RT tempore, (C.F. – P.IVA ), elettivamente domiciliata in Napoli, via Poggio Dei Mari n. P.IVA_2
46, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pugliese che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.);
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025.
IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, formulava opposizione avverso NA
l'intimazione di pagamento n. 09420239000449447000, con riferimento alle cartelle n.
09420100034476370000, notificata in data 28/12/2010, per l'importo di € 149,43, per spese processuali ed interessi relativi all'anno 2007, richiesti dalla e n. Parte_1
09420110021615362000, notificata in data 22/08/2011, per l'importo di € 19.708,65, per spese processuali e recupero multe e ammende relative all'anno 2007, richiesti dalla Corte d'appello di
Torino Campione penale. A fondamento della domanda, l'opponente deduceva l'omessa notifica della cartella esattoriale quale autonomo vizio della sequela procedimentale e la prescrizione della pretesa creditoria.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., adottato dal precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo, era dichiarata la contumacia del e dell' Controparte_2 RT
e l'udienza di prima comparizione delle parti era differita al 7 dicembre 2023.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2023, il Controparte_2
si costituiva tardivamente in giudizio - oltre il termine decadenziale previsto per
[...]
l'articolazione di mezzi istruttori e per la produzione documentale di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. – eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le domande relative alla
Pag. 2 a 8 fase della riscossione e insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della domanda.
In sede di udienza di prima comparizione delle parti, il giudice onorario precedentemente assegnatario del fascicolo prendeva atto della tardiva costituzione in giudizio del Controparte_2
e rinviava la causa all'udienza del 4 aprile 2024 per la decisione ai sensi dell'art. 281
[...] sexies c.p.c..
Subentrata nelle more la scrivente nella titolarità del fascicolo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 marzo 2024, si costituiva RT tardivamente in giudizio – oltre il termine decadenziale di cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c. ma prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della domanda.
Revocata la declaratoria di contumacia di , invitate le parti ad RT interloquire sull'ammissibilità dell'opposizione nella parte in cui era contestata la prescrizione della pretesa creditoria afferente ad una pena, la causa era, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25 settembre
2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto della tardiva costituzione in giudizio sia del Controparte_2
, costituitosi in data 18 novembre 2023, sia dell'
[...] RT costituitasi in data 27 marzo 2024.
Se, da un lato, la revoca della declaratoria di contumacia di è RT stata già pronunciata con provvedimento del 24.12.2024, dall'altro lato, in merito alla posizione processuale del , il precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo, Controparte_2 pur prendendo atto, nel corso della prima udienza, della tardiva costituzione in giudizio della parte – eccepita, tra l'altro, dallo stesso opponente – non ha formalmente provveduto alla revoca della declaratoria della sua contumacia che va, pertanto, disposta in questa sede.
Poiché entrambe le parti opposte si sono costituite tardivamente in giudizio, esse sono incorse nelle preclusioni processuali già maturate al momento della rispettiva costituzione. Poiché al momento della costituzione in giudizio tanto del , quanto dell' Controparte_2 RT
era già maturato il termine di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. – conteggiato a ritroso
[...] rispetto all'udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata in citazione il 22 novembre
2023, ma differita, ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., al 7 dicembre 2023 - la documentazione allegata
Pag. 3 a 8 da entrambe le parti deve dirsi inutilizzabile (cfr. Cass. n. 108/24, secondo cui “In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale”; in senso conforme in fattispecie analoga a quella trattata, Trib.
Palmi, n. 27/24). Tale rilievo può essere condotto anche d'ufficio dal giudice atteso che “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene” (Cass. n. 16800/2018).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto dell'opposizione è l'intimazione di pagamento n. 09420239000449447000, con riferimento alle cartelle n. 09420100034476370000, asseritamente notificata in data 28/12/2010, per l'importo di € 149,43, per spese processuali ed interessi relativi all'anno 2007 (rectius 2009), richiesti dalla di e n. 09420110021615362000, asseritamente notificata in data Parte_1 Pt_1
22/08/2011, per l'importo di € 19.708,65, per spese processuali e recupero multe e ammende relative all'anno 2007, richiesti dalla Corte d'appello di Torino Campione penale.
Tale intimazione, diversamente da quanto eccepito nella tardiva comparsa di costituzione e risposta del , costituisce atto autonomamente impugnabile tanto per dedurre fatti Controparte_2 estintivi sopravvenuti alla pretesa creditoria, così introducendosi un'opposizione ex art. 615 c.p.c., quanto per contestare i requisiti formali del procedimento con il quale esso si è formato, così introducendo un'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto atto avente lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici (cfr. ex plurimis Cass. n. 6833/2021 per cui: “in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1,
c.p.c.” e, ancora sul punto, ex multis, Cass., n. 3283/2015; cfr., nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Locri n. 510/23).
Pag. 4 a 8 Occorre, quindi, esaminare le doglianze sollevate in giudizio dall'opponente, previa qualificazione giuridica delle stesse.
In primo luogo, l'opponente ha denunciato l'omessa notificazione dell'atto presupposto (le cartelle esattoriali) con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale.
In secondo luogo, l'opponente ha invocato l'estinzione dei crediti sottesi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, maturata dalla loro insorgenza stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, e da considerarsi, in ogni caso, maturata, pur laddove fosse stata offerta dimostrazione in giudizio della rituale notifica delle cartelle esattoriali.
Rispetto a tutti i motivi di opposizione, sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente riscossore sia dell'ente impositore, considerato anche il tenore delle doglianze volte a investire tanto la regolarità formale dell'atto opposto quanto l'esistenza della pretesa creditoria e, più in generale, l'an e il quantum exequatur (cfr. tra molte Cass. n. 27737/2024; nella specifica materia oggetto di giudizio,
Cass. n. 560/2025).
Ad avviso di questo giudice, il primo motivo di doglianza integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto, atteso che, concernendo il mancato rispetto della sequenza procedimentale prescritta ai fini della riscossione, involge la regolarità degli atti posti in essere e, in ultima istanza, dell'intimazione avverso la quale è stata spiegata opposizione (cfr. nella giurisprudenza del distretto, Trib. Palmi, n. 698/23).
La censura è, tuttavia, tardiva. Nel caso in esame, se, per un verso, l'opponente – su cui gravava il relativo onere della prova - non ha allegato il momento in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata, per altro verso, ha espressamente dedotto RT che essa è stata notificata in data 3 aprile 2023. Poiché l'atto di citazione in opposizione è stato notificato solo in data 4 maggio 2023, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'ente riscossore, non avendo l'opponente fornito allegazione e prova di un diverso momento in cui si sarebbe perfezionata la notifica dell'atto opposto, l'opposizione deve considerarsi proposta oltre il termine di venti giorni imposto perentoriamente dall'art. 617 c.p.c. e, come tale, inammissibile (cfr., in termini analoghi, Cass. n. 7051/12).
Gli ulteriori motivi di doglianza afferenti alla prescrizione del credito, invece, integrano un'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., atteso che concernono il diritto di procedere ad
Pag. 5 a 8 esecuzione forzata in ragione di un fatto estintivo sopravvenuto (la prescrizione). Come tali, essi non soggetti ad alcun termine decadenziale e devono, pertanto, essere esaminati nel merito.
Nella specie, il Tribunale ritiene di dover accogliere nel merito l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per la manifesta e assorbente fondatezza del motivo di doglianza incentrato sull'eccepita prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle n. 09420100034476370000, per l'importo di € 149,43, per spese processuali ed interessi relativi all'anno 2009, richiesti dalla di e n. Parte_1 Pt_1
09420110021615362000, per l'importo di € 19.708,65, per spese processuali e recupero multe e ammende relative all'anno 2007, richiesti dalla Corte d'appello di Torino Campione penale, richiamate nell'intimazione opposta.
Come noto, “in tema di spese di giustizia, il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare, che è suscettibile di interruzione nel caso in cui l'interessato promuova incidente di esecuzione per contestare le modalità di quantificazione dell'importo dovuto” (Cass. n.
18355/2014).
Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stesso , il credito portato Controparte_2 dalla cartella esattoriale n. 09420110021615362000 deriva dalla statuizione di condanna contenuta nella sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Novara, divenuta irrevocabile in data 8/10/2005. Con riferimento alla cartella esattoriale n. 09420100034476370000, pur in assenza di più specifiche deduzioni, emerge dalla lettura dell'intimazione impugnata che la suddetta cartella sarebbe stata notificata il
28/12/2010 per un debito riferito all'annualità 2009.
Nessuna delle parti opposte ha, tuttavia, offerto in giudizio prova della rituale notifica delle suddette cartelle di pagamento o di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. E, infatti, l'omessa prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi ulteriori deve essere processualmente affermata in ragione del mancato tempestivo deposito della documentazione di riferimento da parte dell'agente di riscossione e dell'ente impositore i quali, come sopra argomentato, si sono tardivamente costituiti oltre il termine decadenziale di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. con conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti (cfr. Trib. Palmi n.27/24; Corte di Appello Napoli, n.
1227/24).
Pag. 6 a 8 Alla data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta, secondo le stesse deduzioni dell'agente di riscossione, in data 3 aprile 2023, il termine di prescrizione decennale dei crediti sottesi alle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento opposta deve, dunque, dirsi oggettivamente decorso.
Sul punto, è bene precisare che, nonostante l'opponente abbia indicato quale termine di prescrizione applicabile il termine quinquennale, un tale errore appare irrilevante atteso che “l'eccezione di prescrizione è bene proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale, poiché è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. n. 29832/2022).
In accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., va conseguentemente dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09420100034476370000 e n.
09420110021615362000, richiamate nell'intimazione di pagamento n. 09420239000449447000.
Per mero scrupolo motivazionale, si reputa opportuno precisare che la scrivente, rimeditando quanto in precedenza sottoposto al contraddittorio delle parti, ritiene che la cognizione sull'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dall'opponente spetti al giudice civile. Sul punto, il Tribunale ritiene di uniformarsi all'orientamento - già espresso da plurimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. nella giurisprudenza del distretto, Corte di appello di Reggio Calabria, n. 233/2021; al di fuori del distretto, Trib. Napoli n. 7388/25; Trib. Napoli Nord, n. 1426/2024) - secondo cui, in materia di spese di giustizia, con principio analogamente spendibile in materia di multe e ammende e/o somme dovute alla Cassa Ammende (cfr. Cass. n. 2182/2025), ferma la devoluzione della materia alla cognizione degli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U.,
31/07/2017, n. 18979), “ove non sia discussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapporto obbligatorio fra Stato e persona condannata sorto per effetto della statuizione penale, compresa quella relativa alla estinzione del diritto di credito per prescrizione, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice civile, non anche del giudice dell'esecuzione penale. Ciò in quanto, appunto, il fatto da accertare (costituito dall'influenza del tempo dalla legge previsto per l'estinzione per prescrizione del diritto di credito e dall'inizio del termine necessario per la prescrizione) si pone "a valle" della accertata definizione del presupposto della condanna alle spese e del perimetro della sua operatività” (Cass. Sez. Pen. n. 30550/2023).
Pag. 7 a 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di RT
. Esse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, così come
[...] modificato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione al minimo dei compensi previsti per tutte le fasi processuali, stante la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la modalità semplificata della decisione, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si ritiene, invece, di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra e il NA
poiché la prescrizione è pacificamente maturata dopo la trasmissione del Controparte_2 ruolo (cfr. Cass. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- revoca la declaratoria di contumacia del , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da nella parte in cui è qualificata NA come opposizione agli atti esecutivi per le ragioni esposte in parte motiva;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09420100034476370000 e n.
09420110021615362000, richiamate nell'intimazione di pagamento n.
09420239000449447000;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro RT tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € NA
264,00 per esborsi e in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Pizzata, dichiaratosi antistatario;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e il NA Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore.
[...]
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” il 29/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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