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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 1890/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 11 giugno 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alla citazione, dall'avvocato Luigi
PA (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Battipaglia (SA), via Paolo Baratta, n. 243
-attore-
E
(P. IVA ), con sede in Mogliano Veneto, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona dei Procuratori speciali muniti dei poteri rappresentativi della società, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar Persona_1
del 26 luglio 2017, rep. 3999 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Luigi
LL (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
dell'avvocato Benedetto Lembo in Campagna, S.S. 91 per Eboli 291
NONCHÉ
Controparte_2
-convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1 1.- Con citazione notificata il 17 e 28 febbraio 2023, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la e gli eredi di , Controparte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni che gli erano derivate in conseguenza del sinistro in cui era stato coinvolto a Battipaglia, il 23 settembre 2018 alle ore 14,45 circa, allorquando, mentre stava percorrendo la via Delle Industrie in sella alla sua bici da passeggio, spostatosi a sinistra, nella corsia di sorpasso, dopo aver presegnalato con il braccio sinistro la sua manovra alle autovetture che lo precedevano, era stato fatto cadere al suolo dall'auto Nissan Qashqai, di proprietà, all'epoca dei fatti, di CP_3
e condotta nell'occasione da che, proveniente da tergo, nel
[...] Persona_2
sorpassarlo, con la parte antero laterale sinistra urtato la ruota posteriore del suo velocipede. L'attore precisò che: sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale
di Battipaglia, che aveva redatto un rapporto;
era stato trasportato al nosocomio CP_4
per le prime cure;
per effetto della caduta aveva patito un “pnx a sx in policontuso”,
[...]
per cui era stato costretto alla degenza in ospedale sino al 3 gennaio 2019, con un'invalidità
temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50% e al 25 % per, rispettivamente, 30 e 40
giorni e con postumi permanenti che il suo consulente aveva stimato pari al 14-15%; la assicuratrice del veicolo tamponante, gli aveva offerto le somme di € Controparte_1
12.943,00, per i danni alla sua persona, e di € 200,00, per i danni alla bicicletta, da lui trattenute in acconto del maggiore avere ma insufficienti a ristorarlo dei danni patiti.
, quindi, chiese: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità Parte_1
della Sig.ra in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per lo Controparte_3
effetto, ai sensi del vigente codice delle assicurazioni private, condannare la medesima e la
, in persona del legale rapprtr, in solido tra loro al risarcimento in favore Controparte_1
dello istante di anni 74 al di del sinistro, pensionato, conseguenti alle lesioni subite dallo
stesso nello importo complessivo di euro 43044 (composto delle voci descrittive di danno
biologico, maggiorato per personalizzazione del danno, invalidità temporanea e spese
mediche pari ad euro 527,35- ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di
2 giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma
rivalutata; 2)Condannare essi convenuti in solido tra loro al pagamento di spese e compenso
professionale di giudizio, maggiorato di rimborso forfettario del 15%, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc, oltre refusione spese eventuale ctu”.
Si costituì, con comparsa del 20 aprile 2023, la eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa, sia nell'an debeatur, non essendo configurabile una responsabilità esclusiva del suo assicurato nel determinismo dell'evento lesivo, che nel quantum debeatur, stante la congruità della offerta risarcitoria formulata in relazione all'entità delle lesioni accertate dal perito della compagnia assicuratrice, e, rassegnò le seguenti conclusioni: “… rigettare la domanda attorea ovvero limitare il risarcimento del
danno dovuto all'attrice nei limiti del giusto e del provato, tenendo conto dell'importo offerto
in sede stragiudiziale e riconoscendo, ove dovuta, la sola differenza. Il tutto con vittoria di
spese e competenze di causa da liquidarsi secondo i parametri di cui alle vigenti tariffe
forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre rimborso
forfetario, I.V.A. e C.P.A.”
Nella dichiarata contumacia degli eredi di , la causa fu istruita con Controparte_3
l'escussione di testimoni e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore, quindi all'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di , è stata introitata a sentenza, con Parte_1
concessione dei termini 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2025.
2.- L'attore ha conclusivamente chiesto “accogliersi in toto la propria domanda con
condanna dei convenuti in solido al pagamento della sorta capitale che il sig. GI riterrà equo
e giusto liquidare con personalizzazione del danno biologico e congrua rival. Monetaria e
interessi legali dal fatto al soddisfo oltre alle spese e compenso del giudizio maggiorato del
15 % e con rinuncia alla distrazione delle stesse, il tutto come da rassegnate conclusioni.
Chiede che la causa sia trattenuta per la decisione”.
La convenuta non ha rassegnato conclusioni.
3 3.- La domanda attrice è procedibile, risultando essere stata preceduta dalla messa in mora del 23 giugno 2019, e dall'invito alla negoziazione assistita, del 24/29 luglio 2019
(v. in prod. att.).
4.- Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Le risultanze della fase istruttoria hanno confermato che nel Parte_1
primo pomeriggio del 23 settembre 2019, mentre in sella alla sua bici da passeggio procedeva lungo la via Delle industrie di Battipaglia, spostatosi sulla corsia di sinistra, fu tamponato alla ruota posteriore dall'autovettura Nissan Qashkay che, proveniente da tergo,
nel tentare di sorpassarlo, ne provocò la caduta al suolo. Tanto hanno riferito i testimoni e indifferenti, presenti sul posto, con dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2
precise, chiare e coerenti nel loro nucleo essenziale, utili alla ricostruzione del fatto e degli elementi costitutivi della fattispecie azionata. Precisamente, ha dichiarato: Testimone_1
“Ricordo che il giorno 23.09.2018, intorno alle quattro meno un quarto, mi trovavo con la
mia auto in via Delle Industrie, direzione Battipaglia – Paestum. Ho visto un signore alla
guida di una bici, mi pare da passeggio, che mi precedeva di circa una trentina di metri che
si era spostato sulla sua sinistra. Ad un certo punto è sopraggiunta da dietro un'auto Nissan
di colore chiaro che ha urtato la bici provocandone la caduta. Mi sono subito fermato, così
come si è fermato il conducente della Nissan. È stata chiamata l'autoambulanza da
qualcuno dei presenti che è giunta dopo circa dieci minuti … Sono poi andato via dovendo
andare a prendere mio figlio a casa … Non ho visto l'intervento delle autorità. So che
qualcuno dei presenti chiamò i vigili urbani … il signore sulla bici era (a) terra e lamentava
dolori soprattutto sul lato sx … Mi trovo a testimoniare in quanto mi è stato chiesto dal figlio
del ciclista investito che mi riconobbe sul posto poiché avevano frequentato lo stesso istituto
scolastico … Il ciclista al momento dell'urto era spostato tutto a sx. rispetto alla corsia di
marcia. Ricordo che l'auto Nissan lo urtò con il lato anteriore sx … Era una bella giornata …
Null'altro so”. a sua volta, ha così testimoniato: “Ricordo che l'incidente Testimone_2
è accaduto nel mese di settembre del 2018, era di domenica, di primo pomeriggio. Io mi
4 trovavo in auto con un mio amico di nome che guidava, in località Battipaglia, Testimone_1
direzione Eboli verso Battipaglia. Io ero seduto alla sua destra. Il ciclista era una persona
anziana di una bici da passeggio. L'ho visto sulla nostra sinistra quando da dietro è
sopraggiunta una Nissan di colore grigio che ha superato la coda di auto che procedeva
lentamente ed ha urtato la bici. Preciso che poco più avanti c'era un incrocio … Ci siamo
immediatamente fermati. Si è pure fermato il conducente della Nissan. Ho visto il ciclista
per terra che si lamentava ed ho pure visto la bici molto deformata … Ho sentito che
qualcuna delle persone presenti aveva allertato le autorità e chiamato l'autoambulanza che
ho sentito giungere dopo poco tempo. Non ricordo preciso quanto … Quando sono andato
via non erano ancora giunte le autorità … Ricordo che il mio amico mi aveva detto di Tes_1
aver riconosciuto sul posto un signore che poi ho saputo essere il figlio del ciclista investito
… L'impatto tra l'auto e la Nissan si è verificato sul lato sinistro della corsia di sorpasso ove
era posizionata la bici … Ho visto la bici già tutta spostata sulla ns. sinistra quando poi è
giunta la Nissan … Era una bellissima giornata … Null'altro so”.
Dell'attendibilità degli indicati testimoni, rese sotto il vincolo dell'impegno di rito e nella consapevolezza delle conseguenze di dichiarazioni mendaci, le cui deposizioni sono state rese sotto il vincolo dell'impegno di rito e nella consapevolezza delle conseguenze, anche penali, di false dichiarazioni, non è emerso motivo per dubitare.
Tali testimonianze sono chiare nel rappresentare la dinamica del sinistro, il punto d'impatto tra i veicoli coinvolti (e tanto trova ulteriore conferma nel verbale redatto dalla
Polizia Municipale di Battipaglia prot. n. 77078/18 del 2 ottobre 2028, in prod. att.), i luoghi di causa e le conseguenze, in tema di lesioni personali che ne sono derivate.
La ricostruzione del sinistro trova conferma anche nella documentazione medica versata agli atti di causa pienamente coerenti, peraltro, con gli accertamenti dei sanitari che dopo il fatto ebbero in cura , emergendo dal verbale di accettazione del Parte_1
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Battipaglia del 23 settembre 2018, quale circostanza del trauma, un “politrauma da incidente bici” (v. in prod. att.).
5 Tali prove sono ampiamente sufficienti a fugare i dubbi circa la veridicità del sinistro,
la natura e la consistenza dei danni nonché la derivazione di tali danni dai fatti di causa.
La dinamica dell'accaduto, ricostruibile in termini di tamponamento, impone l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro all'automobilista, in difetto di prove di comportamenti scorretti del ciclista.
Invero, la prova orale ha confermato che si era già portato nella Parte_1
corsia di sinistra al momento del tamponamento (v. la dichiarazione di ), così Testimone_1
confutando quanto dichiarato dal responsabile civile ai Carabinieri di Persona_2
Campagna, secondo cui il primo si sarebbe spostato, inavvertitamente e senza alcun preavviso, sulla corsia di sinistra, tagliandogli la strada (cfr. le sue dichiarazioni spontanee,
a pagina 14 del verbale in prod. att.); e la sua presenza sulla corsia di sinistra si giustifica dall'intenzione di uscire alla seconda uscita della – successiva e prossima – rotatoria,
manovra pienamente giustificata dalle regole d'impegno e attraversamento delle rotatorie.
Nulla, infine, dimostra che l'assunzione di morfina e metanfetamine – alle quali l'attore è risultato positivo nell'immediatezza dell'evento e che quello giustifica con la precedente assunzione di farmaci a scopo terapeutico – abbia avuto incidenza causale sul sinistro, restando mera illazione di parte convenuta che tali sostanze abbiano compromesso la piena lucidità del ciclista e la sua capacità di condurre il veicolo in piena sicurezza.
5.- Quanto ai danni, il consulente tecnico d'ufficio, nella persona del dott. Per_3
, ha appurato che in seguito all'incidente all'attore sono derivate lesioni quali
[...]
“trauma toracico con pneumotorace a sx, fratture costali multiple (II,III,IV,V;VI,VII costa sx),
versamento pleurico, frattura composta ala sacrale ed acetabolo a sinistra, contusioni
escoriate multiple al corpo”, dalle quali è conseguita un'invalidità temporanea totale per 20
giorni, che fu parziale, progressivamente decrescente e mediamente stimata al 75% per 20
giorni, al 50 % per ulteriori 20 giorni e al 25 % per 10 giorni, oltre che un danno biologico alla salute permanente pari all'11%, senza incidenza sulla capacità lavorativa, trattandosi di soggetto pensionato. L'ausiliario ha altresì indicato un “livello di sofferenza … da
6 considerarsi di entità media in considerazione dell'età anagrafica del periziato”.
Tali conclusioni, confortate dalla scienza di settore ed immuni da errori e vizi logici,
oltre che coerenti con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e da questo giudice, sono pienamente condivise.
La liquidazione del danno biologico va parametrata alle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella loro versione più recente, che costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Ne segue che l'equivalente patrimoniale del danno subito da va Parte_1
quantificato per i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione, nell'importo di €
24.240,00, tenuto conto del danno dinamico-relazionale incrementato della sofferenza soggettiva (valore punto di danno biologico di € 2.732,57, aumentato del 27% per la sofferenza soggettiva), dell'età della vittima (74 anni al tempo del sinistro), della misura della riduzione dell'integrità psicofisica dell'11% e, presumibilmente patita per la natura e l'intensità delle lesioni e i tempi di guarigione;
il danno non patrimoniale da invalidità
temporanea, poi, va liquidato in complessivi € 5.462,50 (dietim € 115,00). Il danno non patrimoniale complessivo, quindi, ammonta a € 29.702,50.
Vero è, poi, che l'ausiliario ha aggiunto che “i postumi permanenti residuati …
influiscono sulla sfera individuale quale viaggi o passatempi, sull'espletamento di alcune
normali attività quotidiane, come lavarsi, vestirsi, camminare, salire o scendere le scale”,
altresì evidenziando una non completa autonomia di nei passaggi Parte_1
posturali e nella vestizione cfr. pagina 8 della relazione di CTU). Cionondimeno, in difetto di specifiche allegazioni di parte, deve escludersi uno specifico danno di tipo dinamico -
relazionale risarcibile in misura superiore ai valori tabellari, al pari della invocata personalizzazione, per i quali è sempre necessaria la circostanziata allegazione e dimostrazione della gravità e serietà del pregiudizio, tanto sul piano morale e soggettivo,
7 quanto sul piano dinamico – relazionale, ovvero il radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato e il patimento di conseguenze superiori a quelle che chiunque altro patirebbe a seguito di lesioni di quello stesso tipo, allegazione e dimostrazione nella specie insussistenti. Le richiamate tabelle tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla cosiddetta personalizzazione, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato.
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche documentate, Parte_1
effettivamente riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa, pari a complessivi € 435,00, somma rivalutata all'attualità ascende a € 518,52.
6.- Su detti importi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati sulle indicate somme, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
Tuttavia, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, come nella specie (€ 12.943,00), la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto,
8 rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, ordinanze n. 23927 del 07/08/2023 e n. 16027 del
18/05/2022).
Gli interessi così computati ammontano a € 1.621,28.
7.- In conclusione, affermata l'esclusiva responsabilità di nel Persona_2
determinismo del sinistro per cui è causa, all'attore spetta la somma di € 18.899,30 (= €
31.842,30 - € 12.943,00), cui vanno aggiunti gli interessi di mora, sulle sole sorti capitali,
dalla presente decisione al saldo.
8.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti, a norma dell'art. 91
c.p.c., e devono essere liquidate in € 545,00, € 5.496,00, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.800,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisionale, considerando il valore della lite, parametrata al decisum, l'attività professionale svolta nonché le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate (l'avvocato Luigi PA ha rinunciato alla distrazione delle stesse con le note d'udienza del 27 maggio 2025).
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara unico responsabile del sinistro dedotto in giudizio il conducente il veicolo di parte convenuta e condanna gli eredi di e Controparte_2 Controparte_1
in solido, a pagare a la somma di € 18.899,30, oltre
[...] Parte_1
gli interessi di mora, sulle sole sorti capitali, dalla presente decisione al saldo condanna i convenuti;
2) condanna gli eredi di e in solido, a Controparte_2 Controparte_1
pagare all'attore , le spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
9 € 545,00 ed € 5.077,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 % di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli indicati convenuti.
Salerno, 17 ottobre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 1890/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 11 giugno 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alla citazione, dall'avvocato Luigi
PA (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Battipaglia (SA), via Paolo Baratta, n. 243
-attore-
E
(P. IVA ), con sede in Mogliano Veneto, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona dei Procuratori speciali muniti dei poteri rappresentativi della società, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar Persona_1
del 26 luglio 2017, rep. 3999 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Luigi
LL (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
dell'avvocato Benedetto Lembo in Campagna, S.S. 91 per Eboli 291
NONCHÉ
Controparte_2
-convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1 1.- Con citazione notificata il 17 e 28 febbraio 2023, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la e gli eredi di , Controparte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni che gli erano derivate in conseguenza del sinistro in cui era stato coinvolto a Battipaglia, il 23 settembre 2018 alle ore 14,45 circa, allorquando, mentre stava percorrendo la via Delle Industrie in sella alla sua bici da passeggio, spostatosi a sinistra, nella corsia di sorpasso, dopo aver presegnalato con il braccio sinistro la sua manovra alle autovetture che lo precedevano, era stato fatto cadere al suolo dall'auto Nissan Qashqai, di proprietà, all'epoca dei fatti, di CP_3
e condotta nell'occasione da che, proveniente da tergo, nel
[...] Persona_2
sorpassarlo, con la parte antero laterale sinistra urtato la ruota posteriore del suo velocipede. L'attore precisò che: sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale
di Battipaglia, che aveva redatto un rapporto;
era stato trasportato al nosocomio CP_4
per le prime cure;
per effetto della caduta aveva patito un “pnx a sx in policontuso”,
[...]
per cui era stato costretto alla degenza in ospedale sino al 3 gennaio 2019, con un'invalidità
temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50% e al 25 % per, rispettivamente, 30 e 40
giorni e con postumi permanenti che il suo consulente aveva stimato pari al 14-15%; la assicuratrice del veicolo tamponante, gli aveva offerto le somme di € Controparte_1
12.943,00, per i danni alla sua persona, e di € 200,00, per i danni alla bicicletta, da lui trattenute in acconto del maggiore avere ma insufficienti a ristorarlo dei danni patiti.
, quindi, chiese: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità Parte_1
della Sig.ra in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per lo Controparte_3
effetto, ai sensi del vigente codice delle assicurazioni private, condannare la medesima e la
, in persona del legale rapprtr, in solido tra loro al risarcimento in favore Controparte_1
dello istante di anni 74 al di del sinistro, pensionato, conseguenti alle lesioni subite dallo
stesso nello importo complessivo di euro 43044 (composto delle voci descrittive di danno
biologico, maggiorato per personalizzazione del danno, invalidità temporanea e spese
mediche pari ad euro 527,35- ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di
2 giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma
rivalutata; 2)Condannare essi convenuti in solido tra loro al pagamento di spese e compenso
professionale di giudizio, maggiorato di rimborso forfettario del 15%, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc, oltre refusione spese eventuale ctu”.
Si costituì, con comparsa del 20 aprile 2023, la eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa, sia nell'an debeatur, non essendo configurabile una responsabilità esclusiva del suo assicurato nel determinismo dell'evento lesivo, che nel quantum debeatur, stante la congruità della offerta risarcitoria formulata in relazione all'entità delle lesioni accertate dal perito della compagnia assicuratrice, e, rassegnò le seguenti conclusioni: “… rigettare la domanda attorea ovvero limitare il risarcimento del
danno dovuto all'attrice nei limiti del giusto e del provato, tenendo conto dell'importo offerto
in sede stragiudiziale e riconoscendo, ove dovuta, la sola differenza. Il tutto con vittoria di
spese e competenze di causa da liquidarsi secondo i parametri di cui alle vigenti tariffe
forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre rimborso
forfetario, I.V.A. e C.P.A.”
Nella dichiarata contumacia degli eredi di , la causa fu istruita con Controparte_3
l'escussione di testimoni e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore, quindi all'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di , è stata introitata a sentenza, con Parte_1
concessione dei termini 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2025.
2.- L'attore ha conclusivamente chiesto “accogliersi in toto la propria domanda con
condanna dei convenuti in solido al pagamento della sorta capitale che il sig. GI riterrà equo
e giusto liquidare con personalizzazione del danno biologico e congrua rival. Monetaria e
interessi legali dal fatto al soddisfo oltre alle spese e compenso del giudizio maggiorato del
15 % e con rinuncia alla distrazione delle stesse, il tutto come da rassegnate conclusioni.
Chiede che la causa sia trattenuta per la decisione”.
La convenuta non ha rassegnato conclusioni.
3 3.- La domanda attrice è procedibile, risultando essere stata preceduta dalla messa in mora del 23 giugno 2019, e dall'invito alla negoziazione assistita, del 24/29 luglio 2019
(v. in prod. att.).
4.- Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Le risultanze della fase istruttoria hanno confermato che nel Parte_1
primo pomeriggio del 23 settembre 2019, mentre in sella alla sua bici da passeggio procedeva lungo la via Delle industrie di Battipaglia, spostatosi sulla corsia di sinistra, fu tamponato alla ruota posteriore dall'autovettura Nissan Qashkay che, proveniente da tergo,
nel tentare di sorpassarlo, ne provocò la caduta al suolo. Tanto hanno riferito i testimoni e indifferenti, presenti sul posto, con dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2
precise, chiare e coerenti nel loro nucleo essenziale, utili alla ricostruzione del fatto e degli elementi costitutivi della fattispecie azionata. Precisamente, ha dichiarato: Testimone_1
“Ricordo che il giorno 23.09.2018, intorno alle quattro meno un quarto, mi trovavo con la
mia auto in via Delle Industrie, direzione Battipaglia – Paestum. Ho visto un signore alla
guida di una bici, mi pare da passeggio, che mi precedeva di circa una trentina di metri che
si era spostato sulla sua sinistra. Ad un certo punto è sopraggiunta da dietro un'auto Nissan
di colore chiaro che ha urtato la bici provocandone la caduta. Mi sono subito fermato, così
come si è fermato il conducente della Nissan. È stata chiamata l'autoambulanza da
qualcuno dei presenti che è giunta dopo circa dieci minuti … Sono poi andato via dovendo
andare a prendere mio figlio a casa … Non ho visto l'intervento delle autorità. So che
qualcuno dei presenti chiamò i vigili urbani … il signore sulla bici era (a) terra e lamentava
dolori soprattutto sul lato sx … Mi trovo a testimoniare in quanto mi è stato chiesto dal figlio
del ciclista investito che mi riconobbe sul posto poiché avevano frequentato lo stesso istituto
scolastico … Il ciclista al momento dell'urto era spostato tutto a sx. rispetto alla corsia di
marcia. Ricordo che l'auto Nissan lo urtò con il lato anteriore sx … Era una bella giornata …
Null'altro so”. a sua volta, ha così testimoniato: “Ricordo che l'incidente Testimone_2
è accaduto nel mese di settembre del 2018, era di domenica, di primo pomeriggio. Io mi
4 trovavo in auto con un mio amico di nome che guidava, in località Battipaglia, Testimone_1
direzione Eboli verso Battipaglia. Io ero seduto alla sua destra. Il ciclista era una persona
anziana di una bici da passeggio. L'ho visto sulla nostra sinistra quando da dietro è
sopraggiunta una Nissan di colore grigio che ha superato la coda di auto che procedeva
lentamente ed ha urtato la bici. Preciso che poco più avanti c'era un incrocio … Ci siamo
immediatamente fermati. Si è pure fermato il conducente della Nissan. Ho visto il ciclista
per terra che si lamentava ed ho pure visto la bici molto deformata … Ho sentito che
qualcuna delle persone presenti aveva allertato le autorità e chiamato l'autoambulanza che
ho sentito giungere dopo poco tempo. Non ricordo preciso quanto … Quando sono andato
via non erano ancora giunte le autorità … Ricordo che il mio amico mi aveva detto di Tes_1
aver riconosciuto sul posto un signore che poi ho saputo essere il figlio del ciclista investito
… L'impatto tra l'auto e la Nissan si è verificato sul lato sinistro della corsia di sorpasso ove
era posizionata la bici … Ho visto la bici già tutta spostata sulla ns. sinistra quando poi è
giunta la Nissan … Era una bellissima giornata … Null'altro so”.
Dell'attendibilità degli indicati testimoni, rese sotto il vincolo dell'impegno di rito e nella consapevolezza delle conseguenze di dichiarazioni mendaci, le cui deposizioni sono state rese sotto il vincolo dell'impegno di rito e nella consapevolezza delle conseguenze, anche penali, di false dichiarazioni, non è emerso motivo per dubitare.
Tali testimonianze sono chiare nel rappresentare la dinamica del sinistro, il punto d'impatto tra i veicoli coinvolti (e tanto trova ulteriore conferma nel verbale redatto dalla
Polizia Municipale di Battipaglia prot. n. 77078/18 del 2 ottobre 2028, in prod. att.), i luoghi di causa e le conseguenze, in tema di lesioni personali che ne sono derivate.
La ricostruzione del sinistro trova conferma anche nella documentazione medica versata agli atti di causa pienamente coerenti, peraltro, con gli accertamenti dei sanitari che dopo il fatto ebbero in cura , emergendo dal verbale di accettazione del Parte_1
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Battipaglia del 23 settembre 2018, quale circostanza del trauma, un “politrauma da incidente bici” (v. in prod. att.).
5 Tali prove sono ampiamente sufficienti a fugare i dubbi circa la veridicità del sinistro,
la natura e la consistenza dei danni nonché la derivazione di tali danni dai fatti di causa.
La dinamica dell'accaduto, ricostruibile in termini di tamponamento, impone l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro all'automobilista, in difetto di prove di comportamenti scorretti del ciclista.
Invero, la prova orale ha confermato che si era già portato nella Parte_1
corsia di sinistra al momento del tamponamento (v. la dichiarazione di ), così Testimone_1
confutando quanto dichiarato dal responsabile civile ai Carabinieri di Persona_2
Campagna, secondo cui il primo si sarebbe spostato, inavvertitamente e senza alcun preavviso, sulla corsia di sinistra, tagliandogli la strada (cfr. le sue dichiarazioni spontanee,
a pagina 14 del verbale in prod. att.); e la sua presenza sulla corsia di sinistra si giustifica dall'intenzione di uscire alla seconda uscita della – successiva e prossima – rotatoria,
manovra pienamente giustificata dalle regole d'impegno e attraversamento delle rotatorie.
Nulla, infine, dimostra che l'assunzione di morfina e metanfetamine – alle quali l'attore è risultato positivo nell'immediatezza dell'evento e che quello giustifica con la precedente assunzione di farmaci a scopo terapeutico – abbia avuto incidenza causale sul sinistro, restando mera illazione di parte convenuta che tali sostanze abbiano compromesso la piena lucidità del ciclista e la sua capacità di condurre il veicolo in piena sicurezza.
5.- Quanto ai danni, il consulente tecnico d'ufficio, nella persona del dott. Per_3
, ha appurato che in seguito all'incidente all'attore sono derivate lesioni quali
[...]
“trauma toracico con pneumotorace a sx, fratture costali multiple (II,III,IV,V;VI,VII costa sx),
versamento pleurico, frattura composta ala sacrale ed acetabolo a sinistra, contusioni
escoriate multiple al corpo”, dalle quali è conseguita un'invalidità temporanea totale per 20
giorni, che fu parziale, progressivamente decrescente e mediamente stimata al 75% per 20
giorni, al 50 % per ulteriori 20 giorni e al 25 % per 10 giorni, oltre che un danno biologico alla salute permanente pari all'11%, senza incidenza sulla capacità lavorativa, trattandosi di soggetto pensionato. L'ausiliario ha altresì indicato un “livello di sofferenza … da
6 considerarsi di entità media in considerazione dell'età anagrafica del periziato”.
Tali conclusioni, confortate dalla scienza di settore ed immuni da errori e vizi logici,
oltre che coerenti con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e da questo giudice, sono pienamente condivise.
La liquidazione del danno biologico va parametrata alle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella loro versione più recente, che costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Ne segue che l'equivalente patrimoniale del danno subito da va Parte_1
quantificato per i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione, nell'importo di €
24.240,00, tenuto conto del danno dinamico-relazionale incrementato della sofferenza soggettiva (valore punto di danno biologico di € 2.732,57, aumentato del 27% per la sofferenza soggettiva), dell'età della vittima (74 anni al tempo del sinistro), della misura della riduzione dell'integrità psicofisica dell'11% e, presumibilmente patita per la natura e l'intensità delle lesioni e i tempi di guarigione;
il danno non patrimoniale da invalidità
temporanea, poi, va liquidato in complessivi € 5.462,50 (dietim € 115,00). Il danno non patrimoniale complessivo, quindi, ammonta a € 29.702,50.
Vero è, poi, che l'ausiliario ha aggiunto che “i postumi permanenti residuati …
influiscono sulla sfera individuale quale viaggi o passatempi, sull'espletamento di alcune
normali attività quotidiane, come lavarsi, vestirsi, camminare, salire o scendere le scale”,
altresì evidenziando una non completa autonomia di nei passaggi Parte_1
posturali e nella vestizione cfr. pagina 8 della relazione di CTU). Cionondimeno, in difetto di specifiche allegazioni di parte, deve escludersi uno specifico danno di tipo dinamico -
relazionale risarcibile in misura superiore ai valori tabellari, al pari della invocata personalizzazione, per i quali è sempre necessaria la circostanziata allegazione e dimostrazione della gravità e serietà del pregiudizio, tanto sul piano morale e soggettivo,
7 quanto sul piano dinamico – relazionale, ovvero il radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato e il patimento di conseguenze superiori a quelle che chiunque altro patirebbe a seguito di lesioni di quello stesso tipo, allegazione e dimostrazione nella specie insussistenti. Le richiamate tabelle tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla cosiddetta personalizzazione, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato.
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche documentate, Parte_1
effettivamente riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa, pari a complessivi € 435,00, somma rivalutata all'attualità ascende a € 518,52.
6.- Su detti importi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati sulle indicate somme, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
Tuttavia, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, come nella specie (€ 12.943,00), la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto,
8 rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, ordinanze n. 23927 del 07/08/2023 e n. 16027 del
18/05/2022).
Gli interessi così computati ammontano a € 1.621,28.
7.- In conclusione, affermata l'esclusiva responsabilità di nel Persona_2
determinismo del sinistro per cui è causa, all'attore spetta la somma di € 18.899,30 (= €
31.842,30 - € 12.943,00), cui vanno aggiunti gli interessi di mora, sulle sole sorti capitali,
dalla presente decisione al saldo.
8.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti, a norma dell'art. 91
c.p.c., e devono essere liquidate in € 545,00, € 5.496,00, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.800,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisionale, considerando il valore della lite, parametrata al decisum, l'attività professionale svolta nonché le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate (l'avvocato Luigi PA ha rinunciato alla distrazione delle stesse con le note d'udienza del 27 maggio 2025).
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara unico responsabile del sinistro dedotto in giudizio il conducente il veicolo di parte convenuta e condanna gli eredi di e Controparte_2 Controparte_1
in solido, a pagare a la somma di € 18.899,30, oltre
[...] Parte_1
gli interessi di mora, sulle sole sorti capitali, dalla presente decisione al saldo condanna i convenuti;
2) condanna gli eredi di e in solido, a Controparte_2 Controparte_1
pagare all'attore , le spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
9 € 545,00 ed € 5.077,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 % di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli indicati convenuti.
Salerno, 17 ottobre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
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