Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6567 2022 R.G. avente ad oggetto “Vendita di cose mobili ”, promossa da
, con l'Avv. ROMANO VALENTINO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
, con l'Avv. PISANZIO ALFONSO e l'Avv. CESARE MASSIMILIANO;
CP_1
parte convenuta - opposta
Con decreto ingiuntivo n. 1308/22 il Tribunale di Lecce, su istanza dell'opposta, ingiungeva all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 24.372,18 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare, il ricorrente sosteneva di vantare un credito per il mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura di merce.
Avverso il decreto ingiuntivo, veniva spiegata opposizione per ottenere la revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Parte opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) revocare l'impugnato decreto e/o dichiararlo nullo o annullabile perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, anche per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste;
2) dichiarare non dovuta la somma di €
24372,18 oltre interessi nonché spese di procedura;
in subordine - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, voglia il Giudice ridurre la pretesa
Parte opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto opposto;
-in ogni caso, in via ordinaria, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa e, accertare e dichiarare l'inadempimento della in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 24.372,18 oltre interessi ex DLgs 231/02; -In ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore dello scrivente procuratore anticipatario”.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
L'opponente non disconosce l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio in considerazione del fatto che a pagina 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo eccepisce che “…La società inoltre, omette di dire che la CP_1 merce è stata oggetto di contestazione, circostanza che sarà dimostrata nel corso di giudizio. Difatti la società opposta forniva alla odierna opponente, top di truciolato e laminati in legno, sia preforati che privi di fori;
le forniture di cui alle fatture n. 210629 del 31/05/2021, n. 210771 del 30.06.2021 e n. 210932 del 30.07.2021 sono state oggetto di contestazione, in quanto la merce pervenuta in gran parte è risultata inidonia all'uso convenuto, poiché i fori presenti su molti top non erano corrispondenti a quanto commissionato, e altri laminati in legno presentavano notevoli difetti sulla superficie, tanto da impedirne la lavorazione. Considerati i rapporti storici di fornitura, la società oggi opposta si era impeganta a sostituire la merce difettosa;
sostituzione che non è mai avvenuta. Solo per questo la società opponente non ha proceduto al saldo delle fatture che come detto, sono state oggetto di contestazione. …”.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Le eccezioni, riguardanti la mancanza di qualità della merce consegnata, non risultano supportate da un valido riscontro probatorio.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa. Le spese seguono la soccombenza in capo all'opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge in favore dell'opposta con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 14/04/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore