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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 10415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10415 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35376/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice, letti gli atti della causa n. 35376 r.g. 2022, avente ad oggetto la richiesta di annullamento di intimazione di pagamento relativo a tre ruoli esattoriali per periodo successivo all'avvenuta cancellazione dall'albo, formulata da (con l'Avv. Parte_1
Mariano Raimo) nei confronti di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
rilevato in via preliminare che entrambe le parti convenute non si sono costituite in giudizio nonostante le regolari e tempestive notifiche del ricorso introduttivo del giudizio e va conseguentemente dichiarata la contumacia di entrambe;
rilevato che la presente opposizione appare pienamente fondata avendo la parte ricorrente depositato il provvedimento della Cassa di cancellazione dall'albo con validità retroattiva, a far data dal 15.9.2015 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
rilevato che i ruoli oggetto dell'intimazione di pagamento opposta (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) fanno riferimento al periodo successivo a quello di avvenuta cancellazione dall'albo;
rilevato che risultano conseguentemente infondate le pretese azionate con l'intimazione e i sottesi ruoli opposti che vanno quindi annullati;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va accolto, con l'annullamento dell'intimazione di pagamento e dei sottesi ruoli opposti;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese nei confronti di entrambe le parti convenute
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento opposta e i ruoli sottesi;
compensa le spese di lite. Roma, 2.7.2025 Il G.L. P. Farina pagina 1 di 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice, letti gli atti della causa n. 35376 r.g. 2022, avente ad oggetto la richiesta di annullamento di intimazione di pagamento relativo a tre ruoli esattoriali per periodo successivo all'avvenuta cancellazione dall'albo, formulata da (con l'Avv. Parte_1
Mariano Raimo) nei confronti di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
rilevato in via preliminare che entrambe le parti convenute non si sono costituite in giudizio nonostante le regolari e tempestive notifiche del ricorso introduttivo del giudizio e va conseguentemente dichiarata la contumacia di entrambe;
rilevato che la presente opposizione appare pienamente fondata avendo la parte ricorrente depositato il provvedimento della Cassa di cancellazione dall'albo con validità retroattiva, a far data dal 15.9.2015 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
rilevato che i ruoli oggetto dell'intimazione di pagamento opposta (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) fanno riferimento al periodo successivo a quello di avvenuta cancellazione dall'albo;
rilevato che risultano conseguentemente infondate le pretese azionate con l'intimazione e i sottesi ruoli opposti che vanno quindi annullati;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va accolto, con l'annullamento dell'intimazione di pagamento e dei sottesi ruoli opposti;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese nei confronti di entrambe le parti convenute
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento opposta e i ruoli sottesi;
compensa le spese di lite. Roma, 2.7.2025 Il G.L. P. Farina pagina 1 di 1