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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. 55974/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 55974/2023 RGACC, promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in Napoli ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliata alla via Poerio 15, presso lo studio dell'avv. Ciro BONAJUTO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata al viale Liegi Controparte_1
1, presso lo studio dell'avv. Marcello PADOVANI che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
pagina 1 di 5 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti (ud 10/4/2025):
Parte attorea: “1) Accertare e dichiarare che la sig.ra è occupante Controparte_1
sine titulo dell'appartamento sito in Roma alla Via Di Casal Bruciato n. 87, scala B, interno 14 di proprietà dell identificato come in premessa;
2) Condannare, in CP_2
conseguenza, la sig.ra e/o chiunque altro occupi l'immobile, Controparte_1
all'immediata consegna del medesimo in favore dell libero e vuoto da persone e/o CP_2
cose; 3) dichiarare la convenuta tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di novembre 2009 e sino al momento di effettiva immissione dell nel CP_2
possesso del cespite di sua proprietà - oppure da diversa data che risulterà in corso di causa - pari ad euro 487,43 per ogni mese, ovvero al valore locativo di mercato per immobili aventi analoghe caratteristiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice;
4) condannare la sig.ra
al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio”. Controparte_1
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertati i fatti e le deduzioni esposte in narrativa, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea (affidataria di servizi di gestione degli immobili in proprietà di “ ) CP_2
espone e documenta essere stata incaricata per azioni a tutela di di immobile sito in
Roma alla Via di Casal Bruciato 87 sc. B int. 14 (in catasto: fg. 605, p.lla 492 sub 65) e afferma che il medesimo è occupato dalla convenuta sin dal 10/11/2009 -come da ella pagina 2 di 5 stessa dichiarato in richiesta di regolarizzazione del 25/6/2015- senza alcuna titolazione causale.
Rimasta senza esito richiesta di pagamento di indennità di occupazione, argomenta parte attorea su credito per detta indennità per € 65.602,20 al 30/9/2023, ritenendo occupazione sin novembre del 2009. Il tutto in forza di un valore locativo mensile di €
487,43 in base a rilevazioni dell'Agenzia delle Entrate, documentate sub doc. 8.
Rende le richieste sopra riportate.
La convenuta ha anzitutto eccepito omessa mediazione.
Ha poi negato la legittimazione attiva di parte attorea, affermando che la documentazione prodotta dalla suddetta parte non la legittimi all'azione intrapresa.
Nel merito, nega potersi ordinare rilascio del bene in pendenza del procedimento amministrativo di regolarizzazione.
Contesta sussistenza e consistenza del danno, ritenendo indeterminatezza dei criteri di calcolo del valore locativo e rilevando che larghissima parte del patrimonio dell è CP_2
infruttifero: ciò che palesa a suo dire carenza di interesse ad agire.
Rende le richieste sopra riportate.
In esito a mediazione, con ordinanza del 28/11/2024 è stata ammessa prova documentale, prova orale per interpello;
è stata respinta per irrilevanza richiesta di prova per testi della convenuta;
è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Renda il CTU proprie valutazioni in ordine al valore locativo mensile del bene -in relazione alla consistenza fattuale dello stesso e indicando i paramenti utilizzati per la rilevazione di valori del mercato locativo della zona- al novembre del 2009”.
pagina 3 di 5 In sede di interpello (ud. 10/4/2025) la convenuta ha ammesso di occupare l'immobile in questione sin dal novembre del 2009.
Osserva il decidente che la documentazione in atti dà prova della proprietà di “ CP_2
sull'immobile “de quo”, gestito da odierna parte attorea. Al riguardo, i poteri ad agire in giudizio sono fissati nel contratto prodotto in copia (doc.1) e dalla procura speciale rilasciata dall (doc.2). CP_2
Quanto alla occupazione del medesimo, è da rilevare la confessione resa dalla convenuta in sede di interpello.
Quanto alla richiesta di regolarizzazione, essa non è invocabile nel caso di specie, non essendovi a monte alcuna locazione riguardante l'immobile in questione (C.A. Roma
1683/2023).
Il valore locativo del bene è stato compendiato dal CTU (alle cui valutazioni lo scrivente aderisce, poichè condivise in punto di metodo e merito) al paragrafo VI della relazione
(pagg. 4-5) per un montante di € 82.955,94 fino al marzo del 2025; oltre ad € 483,00 mensili dall'aprile del 2025 e fino al rilascio.
Va ordinato alla convenuta, agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio del bene e a tal fine si fissa la data del 31/7/2025.
La parte convenuta va condannata al pagamento di € 82.955,94 per risarcimento del danno da occupazione abusiva (stante la normale connotazione di bene fruttifero, non disattesa dai dati statistici addotti dalla convenuta) fino al mese di marzo del 2025; oltre a somma mensile di € 483,00 da aprile 2025 fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
pagina 4 di 5 Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione ex D.M. 55/2014 (valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi ulteriormente ridotti per la minima consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica- nella causa civile iscritta al n° 55974/2023 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a ( ), agli eventuali aventi Controparte_1 C.F._1
causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio -in favore dell'istante- del bene sito in Roma alla Via di Casal Bruciato 87 sc. B int.
14 (in catasto: fg. 605, p.lla 492 sub 65) e a tal fine fissa la data del 31/7/2025;
• condanna ( ) al pagamento di € Controparte_1 C.F._1
82.955,94 in favore di parte attorea, per risarcimento del danno da occupazione abusiva fino al mese di marzo del 2025; oltre a somma mensile di € 483,00 da aprile 2025 fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 1.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge. Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma 23/4/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 55974/2023 RGACC, promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in Napoli ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliata alla via Poerio 15, presso lo studio dell'avv. Ciro BONAJUTO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata al viale Liegi Controparte_1
1, presso lo studio dell'avv. Marcello PADOVANI che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
pagina 1 di 5 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti (ud 10/4/2025):
Parte attorea: “1) Accertare e dichiarare che la sig.ra è occupante Controparte_1
sine titulo dell'appartamento sito in Roma alla Via Di Casal Bruciato n. 87, scala B, interno 14 di proprietà dell identificato come in premessa;
2) Condannare, in CP_2
conseguenza, la sig.ra e/o chiunque altro occupi l'immobile, Controparte_1
all'immediata consegna del medesimo in favore dell libero e vuoto da persone e/o CP_2
cose; 3) dichiarare la convenuta tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di novembre 2009 e sino al momento di effettiva immissione dell nel CP_2
possesso del cespite di sua proprietà - oppure da diversa data che risulterà in corso di causa - pari ad euro 487,43 per ogni mese, ovvero al valore locativo di mercato per immobili aventi analoghe caratteristiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice;
4) condannare la sig.ra
al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio”. Controparte_1
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertati i fatti e le deduzioni esposte in narrativa, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea (affidataria di servizi di gestione degli immobili in proprietà di “ ) CP_2
espone e documenta essere stata incaricata per azioni a tutela di di immobile sito in
Roma alla Via di Casal Bruciato 87 sc. B int. 14 (in catasto: fg. 605, p.lla 492 sub 65) e afferma che il medesimo è occupato dalla convenuta sin dal 10/11/2009 -come da ella pagina 2 di 5 stessa dichiarato in richiesta di regolarizzazione del 25/6/2015- senza alcuna titolazione causale.
Rimasta senza esito richiesta di pagamento di indennità di occupazione, argomenta parte attorea su credito per detta indennità per € 65.602,20 al 30/9/2023, ritenendo occupazione sin novembre del 2009. Il tutto in forza di un valore locativo mensile di €
487,43 in base a rilevazioni dell'Agenzia delle Entrate, documentate sub doc. 8.
Rende le richieste sopra riportate.
La convenuta ha anzitutto eccepito omessa mediazione.
Ha poi negato la legittimazione attiva di parte attorea, affermando che la documentazione prodotta dalla suddetta parte non la legittimi all'azione intrapresa.
Nel merito, nega potersi ordinare rilascio del bene in pendenza del procedimento amministrativo di regolarizzazione.
Contesta sussistenza e consistenza del danno, ritenendo indeterminatezza dei criteri di calcolo del valore locativo e rilevando che larghissima parte del patrimonio dell è CP_2
infruttifero: ciò che palesa a suo dire carenza di interesse ad agire.
Rende le richieste sopra riportate.
In esito a mediazione, con ordinanza del 28/11/2024 è stata ammessa prova documentale, prova orale per interpello;
è stata respinta per irrilevanza richiesta di prova per testi della convenuta;
è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Renda il CTU proprie valutazioni in ordine al valore locativo mensile del bene -in relazione alla consistenza fattuale dello stesso e indicando i paramenti utilizzati per la rilevazione di valori del mercato locativo della zona- al novembre del 2009”.
pagina 3 di 5 In sede di interpello (ud. 10/4/2025) la convenuta ha ammesso di occupare l'immobile in questione sin dal novembre del 2009.
Osserva il decidente che la documentazione in atti dà prova della proprietà di “ CP_2
sull'immobile “de quo”, gestito da odierna parte attorea. Al riguardo, i poteri ad agire in giudizio sono fissati nel contratto prodotto in copia (doc.1) e dalla procura speciale rilasciata dall (doc.2). CP_2
Quanto alla occupazione del medesimo, è da rilevare la confessione resa dalla convenuta in sede di interpello.
Quanto alla richiesta di regolarizzazione, essa non è invocabile nel caso di specie, non essendovi a monte alcuna locazione riguardante l'immobile in questione (C.A. Roma
1683/2023).
Il valore locativo del bene è stato compendiato dal CTU (alle cui valutazioni lo scrivente aderisce, poichè condivise in punto di metodo e merito) al paragrafo VI della relazione
(pagg. 4-5) per un montante di € 82.955,94 fino al marzo del 2025; oltre ad € 483,00 mensili dall'aprile del 2025 e fino al rilascio.
Va ordinato alla convenuta, agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio del bene e a tal fine si fissa la data del 31/7/2025.
La parte convenuta va condannata al pagamento di € 82.955,94 per risarcimento del danno da occupazione abusiva (stante la normale connotazione di bene fruttifero, non disattesa dai dati statistici addotti dalla convenuta) fino al mese di marzo del 2025; oltre a somma mensile di € 483,00 da aprile 2025 fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
pagina 4 di 5 Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione ex D.M. 55/2014 (valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi ulteriormente ridotti per la minima consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica- nella causa civile iscritta al n° 55974/2023 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a ( ), agli eventuali aventi Controparte_1 C.F._1
causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio -in favore dell'istante- del bene sito in Roma alla Via di Casal Bruciato 87 sc. B int.
14 (in catasto: fg. 605, p.lla 492 sub 65) e a tal fine fissa la data del 31/7/2025;
• condanna ( ) al pagamento di € Controparte_1 C.F._1
82.955,94 in favore di parte attorea, per risarcimento del danno da occupazione abusiva fino al mese di marzo del 2025; oltre a somma mensile di € 483,00 da aprile 2025 fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 1.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge. Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma 23/4/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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