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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/10/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8456/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1 1.6.1978 e residente a [...], in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio Legale
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 a NO RN (MB) in Via Parini n.1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
[...] che lo rappresenta e difende come da procura in atti Pt_1
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.02.2007 e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Seveso al nr.2, Parte I, Anno 2007. ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rinunziano sin da ora ad impugnare l'emananda pronunzia di divorzio nulla sulle spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI di VO pagina 1 di 3 1) i coniugi concordano ampi spazi di frequentazione, in piena libertà, con il figlio maggiorenne
[...]
che convive con la madre e ha residenza unitamente ad ella in Seveso (MB) CP_1 Parte_1 Via Feltre 13, il tutto tenuto conto degli impegni ludici, scolastici ed extra-scolastici dello stesso nonche' di quelli lavorativi dei genitori.
2) contribuzione al mantenimento: ciascuno dei genitori provvederà in forma autonoma e secondo le proprie disponibilità al mantenimento del figlio provvedendo in indipendente alle di lui CP_1 necessità nel tempo di frequentazione reciproca. Salve le spese extra che verranno ripartite al 50% secondo i Protocolli vigenti di seguito richiamati: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
disporre che i coniugi ove possibile anticipino il costo della spesa ciascuno per metà, che nel caso di particolare urgenza, il coniuge che avrà anticipato interamente la spesa, avrà diritto al rimborso della metà dall'altro, entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta. Il rimborso avverrà previa esibizione della fattura e/o scontrino e/o ricevuta relativa alla spesa stessa.
3) nessuna contribuzione reciproca per i coniugi che sono economicamente indipendenti
4) nessun altro aspetto patrimoniale da definirsi.
5) nulla sulle spese di giudizio”.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 218 emessa dal Tribunale di Monza in data 6.2.2025 e pubblicata in data 11.2.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da AVV. e Parte_1 [...]
in Seveso (MB) il 24.2.2007 (trascritto al n. 2 Parte I del registro atti di CP_1 matrimonio di quel Comune anno 2007) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seveso (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese per entrambi i giudizi.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8456/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1 1.6.1978 e residente a [...], in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio Legale
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 a NO RN (MB) in Via Parini n.1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
[...] che lo rappresenta e difende come da procura in atti Pt_1
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.02.2007 e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Seveso al nr.2, Parte I, Anno 2007. ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rinunziano sin da ora ad impugnare l'emananda pronunzia di divorzio nulla sulle spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI di VO pagina 1 di 3 1) i coniugi concordano ampi spazi di frequentazione, in piena libertà, con il figlio maggiorenne
[...]
che convive con la madre e ha residenza unitamente ad ella in Seveso (MB) CP_1 Parte_1 Via Feltre 13, il tutto tenuto conto degli impegni ludici, scolastici ed extra-scolastici dello stesso nonche' di quelli lavorativi dei genitori.
2) contribuzione al mantenimento: ciascuno dei genitori provvederà in forma autonoma e secondo le proprie disponibilità al mantenimento del figlio provvedendo in indipendente alle di lui CP_1 necessità nel tempo di frequentazione reciproca. Salve le spese extra che verranno ripartite al 50% secondo i Protocolli vigenti di seguito richiamati: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
disporre che i coniugi ove possibile anticipino il costo della spesa ciascuno per metà, che nel caso di particolare urgenza, il coniuge che avrà anticipato interamente la spesa, avrà diritto al rimborso della metà dall'altro, entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta. Il rimborso avverrà previa esibizione della fattura e/o scontrino e/o ricevuta relativa alla spesa stessa.
3) nessuna contribuzione reciproca per i coniugi che sono economicamente indipendenti
4) nessun altro aspetto patrimoniale da definirsi.
5) nulla sulle spese di giudizio”.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 218 emessa dal Tribunale di Monza in data 6.2.2025 e pubblicata in data 11.2.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da AVV. e Parte_1 [...]
in Seveso (MB) il 24.2.2007 (trascritto al n. 2 Parte I del registro atti di CP_1 matrimonio di quel Comune anno 2007) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seveso (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese per entrambi i giudizi.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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