Sentenza 10 giugno 2024
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 28/02/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2025, proposto dalla
signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocata Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale il Veneto, Sezione III, 10 giugno 2024, n. 1399, resa tra le parti, non notificata e concernente il diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Vista la domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Considerato che l’appello notificato al Ministero dell’interno non contiene l’istanza cautelare, che l’appellante ha proposto dopo il deposito del gravame con un’istanza non notificata e depositata il 24 febbraio 2025;
Ritenuto che l’appellante, se nel suo interesse, dovrà provvedere alla notifica della domanda cautelare, al cui esame provvederà la Sezione in una prossima camera di consiglio;
Considerato che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Spese compensate.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO