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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 235/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE e con la chiamata in causa di
CP_2
Oggi 13.03.2025 ad ore 13.30, sono presenti per parte ricorrente l'avv. Strassera Alessandra e per parte resistente l'avv. Giuseppe Dalmartello. Nessuno è presente per il signor CP_2
Il Giudice vista la mancata costituzione del terzo ne dichiara la contumacia.
L'avv. Strassera si riporta alle conclusioni già precisate anche nel foglio delle deduzioni di data
13.03.2025. L'avv. Dalmartello non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove e si oppone alla produzione documentale effettuata con le note conclusive. Dà atto che il deposito cauzionale di euro 3.500,00 risulta versato contestualmente con la sottoscrizione del contratto di locazione ed insiste per la restituzione.
L'avv. Strassera eccepisce la tardività dell'eccezione in quanto relativa al rateo n. 1 della causazione e mai prima preso in considerazione. Rileva che restano insolute le spese condominiali per l'anno
2023/2024. L'avv. Dalmartello si oppone a quanto dedotto.
Il Giudice
dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione, dando atto che la parte ricorrente si allontana.
Alle ore 15.30, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]di Sopra 117 - Parte_1 San Pietro Vara – Varese Ligure C.F. con l'avv. Alessandra Strassera C.F. C.F._1
C.F._2 nei confronti di
, nato il [...] a [...], residente in [...], CP_1
Montecchio OR (VI) C.F. in proprio e quale titolare dell'omonima C.F._3 impresa con sede Venezia Corso del Popolo 78 -insegna Royal UN- p.i. con l'avv. P.IVA_1
Giuseppe Dalmartello C.F. C.F._4
e con la chiamata in causa di
nato a [...], residente a [...], C.F. CP_2
, contumace C.F._5
Fatto e diritto
La signora ha intimato al signor lo sfratto per morosità con Parte_1 CP_1 riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Venezia Mestre in Corso del Popolo n. 78, lamentando il mancato versamento di canoni di locazione per le mensilità di giugno e luglio 2023, oltre ad oneri condominiali.
Il signor si è costituito con comparsa di costituzione in giudizio, opponendosi alla CP_1 convalida e chiedendo preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa del signor CP_2
quale garante in solido delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, e rappresentando di
[...] non essere nel possesso dell'immobile locato, essendo lo stesso stato sublocato a terzi da parte del garante e pendendo allo stato domanda di reintegra avanti il Tribunale di Venezia, rappresentando, da ultimo, nel merito, la scarsa gravità dell'inadempimento. All'esito del procedimento sommario di convalida di sfratto, questo Tribunale, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. in data 5.01.2024, non ravvisando la sussistenza dei presupposti ostativi per l'emissione del provvedimento di rilascio, ha ordinato, in via provvisoria, alla ditta conduttrice il rilascio al locatore dell'immobile commerciale, fissando la data del rilascio per il giorno 28.02.2024 e disponendo il mutamento del rito.
In pendenza del termine per le memorie integrative, parte ricorrente ha depositato verbale di mediazione negativo ed ha altresì insistito per la dichiarazione di risoluzione del contratto a fronte del perdurante inadempimento del conduttore nel pagamento del canone. Parte resistente ha depositato memoria integrativa insistendo per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo garante che veniva concessa con rinvio dell'udienza di comparizione al 10.10.2024.
Nelle more del giudizio le parti davano conto del fatto che il signor aveva riconsegnato CP_1 l'azienda condotta nell'immobile locato alla signora originaria cessionaria, in data 3.07.2023 e Per_1 che quest'ultima aveva a propria volta affittato l'azienda alla signora in data 4.07.2023. CP_3 pagina 2 di 3 Risultava, inoltre, incontestato che a partire da luglio 2023 la signora aveva pagato direttamente alla CP_3 signora i canoni di locazione e che con scrittura privata di data 28.03.2024 la locatrice aveva Parte_1 accettato il subentro nella locazione della signora con impegno di quest'ultima a sanare la CP_3 morosità per i vari titoli (compreso quello per oneri condominiali 2023/2024) di cui all'intimazione di sfratto azionata nei confronti del signor Quanto agli oneri condominiali 2024/2025, stante CP_1 il rilascio dell'azienda e il subentro di antro soggetto nel contratto di locazione a far data dal 4.07.2023 nulla può essere riconosciuto a danno dell'odierno resistente. Da un tanto, si deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse all'accertamento dell'inadempimento del signor e alla conseguente risoluzione del contratto di locazione per CP_1 fatto del conduttore, essendo pacificamente rilasciato l'immobile, integralmente sanata la morosità ed essendo in corso altro rapporto di locazione.
Quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale dal resistente, va disattesa nel presente giudizio, anche nei limiti della somma di euro 3.500,00, in difetto di prova dei presupposti per la restituzione della cauzione, ovvero la verifica dell'immobile e l'assenza di danni, pur persistendo la possibilità di autonoma azione in separato giudizio.
La considerazione della mancata contestazione della morosità giustifica la condanna alla refusione delle spese in capo al signor e con esso del signor quale garante a prima richiesta nei CP_1 CP_2 confronti della ricorrente, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- nulla per il rilascio;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il signor ed il signor in solido tra loro, a rifondere alla CP_1 CP_2 ricorrente le spese processuali che si liquidano in euro 444,22 per esborsi documentati e in
2.540,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM. Giustizia 37/2018, più spese generali, CPA ed Iva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Venezia, 13.03.2025. Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 235/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE e con la chiamata in causa di
CP_2
Oggi 13.03.2025 ad ore 13.30, sono presenti per parte ricorrente l'avv. Strassera Alessandra e per parte resistente l'avv. Giuseppe Dalmartello. Nessuno è presente per il signor CP_2
Il Giudice vista la mancata costituzione del terzo ne dichiara la contumacia.
L'avv. Strassera si riporta alle conclusioni già precisate anche nel foglio delle deduzioni di data
13.03.2025. L'avv. Dalmartello non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove e si oppone alla produzione documentale effettuata con le note conclusive. Dà atto che il deposito cauzionale di euro 3.500,00 risulta versato contestualmente con la sottoscrizione del contratto di locazione ed insiste per la restituzione.
L'avv. Strassera eccepisce la tardività dell'eccezione in quanto relativa al rateo n. 1 della causazione e mai prima preso in considerazione. Rileva che restano insolute le spese condominiali per l'anno
2023/2024. L'avv. Dalmartello si oppone a quanto dedotto.
Il Giudice
dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione, dando atto che la parte ricorrente si allontana.
Alle ore 15.30, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]di Sopra 117 - Parte_1 San Pietro Vara – Varese Ligure C.F. con l'avv. Alessandra Strassera C.F. C.F._1
C.F._2 nei confronti di
, nato il [...] a [...], residente in [...], CP_1
Montecchio OR (VI) C.F. in proprio e quale titolare dell'omonima C.F._3 impresa con sede Venezia Corso del Popolo 78 -insegna Royal UN- p.i. con l'avv. P.IVA_1
Giuseppe Dalmartello C.F. C.F._4
e con la chiamata in causa di
nato a [...], residente a [...], C.F. CP_2
, contumace C.F._5
Fatto e diritto
La signora ha intimato al signor lo sfratto per morosità con Parte_1 CP_1 riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Venezia Mestre in Corso del Popolo n. 78, lamentando il mancato versamento di canoni di locazione per le mensilità di giugno e luglio 2023, oltre ad oneri condominiali.
Il signor si è costituito con comparsa di costituzione in giudizio, opponendosi alla CP_1 convalida e chiedendo preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa del signor CP_2
quale garante in solido delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, e rappresentando di
[...] non essere nel possesso dell'immobile locato, essendo lo stesso stato sublocato a terzi da parte del garante e pendendo allo stato domanda di reintegra avanti il Tribunale di Venezia, rappresentando, da ultimo, nel merito, la scarsa gravità dell'inadempimento. All'esito del procedimento sommario di convalida di sfratto, questo Tribunale, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. in data 5.01.2024, non ravvisando la sussistenza dei presupposti ostativi per l'emissione del provvedimento di rilascio, ha ordinato, in via provvisoria, alla ditta conduttrice il rilascio al locatore dell'immobile commerciale, fissando la data del rilascio per il giorno 28.02.2024 e disponendo il mutamento del rito.
In pendenza del termine per le memorie integrative, parte ricorrente ha depositato verbale di mediazione negativo ed ha altresì insistito per la dichiarazione di risoluzione del contratto a fronte del perdurante inadempimento del conduttore nel pagamento del canone. Parte resistente ha depositato memoria integrativa insistendo per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo garante che veniva concessa con rinvio dell'udienza di comparizione al 10.10.2024.
Nelle more del giudizio le parti davano conto del fatto che il signor aveva riconsegnato CP_1 l'azienda condotta nell'immobile locato alla signora originaria cessionaria, in data 3.07.2023 e Per_1 che quest'ultima aveva a propria volta affittato l'azienda alla signora in data 4.07.2023. CP_3 pagina 2 di 3 Risultava, inoltre, incontestato che a partire da luglio 2023 la signora aveva pagato direttamente alla CP_3 signora i canoni di locazione e che con scrittura privata di data 28.03.2024 la locatrice aveva Parte_1 accettato il subentro nella locazione della signora con impegno di quest'ultima a sanare la CP_3 morosità per i vari titoli (compreso quello per oneri condominiali 2023/2024) di cui all'intimazione di sfratto azionata nei confronti del signor Quanto agli oneri condominiali 2024/2025, stante CP_1 il rilascio dell'azienda e il subentro di antro soggetto nel contratto di locazione a far data dal 4.07.2023 nulla può essere riconosciuto a danno dell'odierno resistente. Da un tanto, si deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse all'accertamento dell'inadempimento del signor e alla conseguente risoluzione del contratto di locazione per CP_1 fatto del conduttore, essendo pacificamente rilasciato l'immobile, integralmente sanata la morosità ed essendo in corso altro rapporto di locazione.
Quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale dal resistente, va disattesa nel presente giudizio, anche nei limiti della somma di euro 3.500,00, in difetto di prova dei presupposti per la restituzione della cauzione, ovvero la verifica dell'immobile e l'assenza di danni, pur persistendo la possibilità di autonoma azione in separato giudizio.
La considerazione della mancata contestazione della morosità giustifica la condanna alla refusione delle spese in capo al signor e con esso del signor quale garante a prima richiesta nei CP_1 CP_2 confronti della ricorrente, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- nulla per il rilascio;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il signor ed il signor in solido tra loro, a rifondere alla CP_1 CP_2 ricorrente le spese processuali che si liquidano in euro 444,22 per esborsi documentati e in
2.540,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM. Giustizia 37/2018, più spese generali, CPA ed Iva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Venezia, 13.03.2025. Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3