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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 8/04/2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17572 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto pagamento fondo garanzia contro insolvenza
TRA
, nato a [...] l'[...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo de Cesare n. 64, presso lo studio legale degli avv.ti Valeria Labadessa e Pasquale Baldassarre, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE E
.
, in persona del suo Presidente Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Direzione Metropolitana sita in Napoli alal via Alcide De Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della DFM
Demolizioni Civili Industriali e Navali a r.l.s. e di essere stata ammessa al passivo del fallimento per la somma di €.3985,65 lorda, a titolo di TFR e tre mensilità e che, a seguito CP_ di domanda di pagamento da parte del Fondo di garanzia contro l'insolvenza presso , l ha corrisposto la somma di €. 1028,57 a titolo di TFR in data Controparte_3
26.7.2024. Chiede pertanto condannarsi l'amministrazione convenuta a pagare la somma lorda di
€.2.939,61 per crediti diversi come importo maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre la condanna alle spese di giudizio a titolo delle ultime tre mensilità ex d.lgs.80/92 art.2. CP_ Si è costituito l , quale amministrazione resistente, il quale dichiara e deposita prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto da parte ricorrente, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese All'esito dell'odierna di discussione parte ricorrente riconosce l'effettivo soddisfacimento del credito vantato, chiedendo anch'essa il dichiararsi cessata la materia del contendere. La causa, pertanto, viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). CP_ Orbene, nel caso in esame, l ha depositato dei prospetti di liquidazione e pagamento delle somme a titolo di crediti diversi per le causali in esame e parte ricorrente ha riconosciuto il pagamento dei predetti importi, in data 30.8.2024, depositando la prova del pagamento ricevuto e dichiarandosi integralmente soddisfatta.
Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
885,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 8/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 8/04/2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17572 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto pagamento fondo garanzia contro insolvenza
TRA
, nato a [...] l'[...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo de Cesare n. 64, presso lo studio legale degli avv.ti Valeria Labadessa e Pasquale Baldassarre, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE E
.
, in persona del suo Presidente Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Direzione Metropolitana sita in Napoli alal via Alcide De Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della DFM
Demolizioni Civili Industriali e Navali a r.l.s. e di essere stata ammessa al passivo del fallimento per la somma di €.3985,65 lorda, a titolo di TFR e tre mensilità e che, a seguito CP_ di domanda di pagamento da parte del Fondo di garanzia contro l'insolvenza presso , l ha corrisposto la somma di €. 1028,57 a titolo di TFR in data Controparte_3
26.7.2024. Chiede pertanto condannarsi l'amministrazione convenuta a pagare la somma lorda di
€.2.939,61 per crediti diversi come importo maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre la condanna alle spese di giudizio a titolo delle ultime tre mensilità ex d.lgs.80/92 art.2. CP_ Si è costituito l , quale amministrazione resistente, il quale dichiara e deposita prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto da parte ricorrente, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese All'esito dell'odierna di discussione parte ricorrente riconosce l'effettivo soddisfacimento del credito vantato, chiedendo anch'essa il dichiararsi cessata la materia del contendere. La causa, pertanto, viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). CP_ Orbene, nel caso in esame, l ha depositato dei prospetti di liquidazione e pagamento delle somme a titolo di crediti diversi per le causali in esame e parte ricorrente ha riconosciuto il pagamento dei predetti importi, in data 30.8.2024, depositando la prova del pagamento ricevuto e dichiarandosi integralmente soddisfatta.
Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
885,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 8/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo