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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/04/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11344/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 11344/2021 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Vitangelo Parte_1
Iacoviello;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_1 atti, dall'avv. Domenico Roselli;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.03.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 09.09.2021, ha agito al fine di Parte_1 ottenere, previo pagamento del saldo del corrispettivo dovuto, il trasferimento in proprio favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del box auto, sito in Mola di Bari, II trav. di via Giovanni e Vito Laterza, n.
8/A, oggetto di contratto preliminare sottoscritto con la in data 05.07.2011, nonché il CP_1 pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni per la mancata stipula del definitivo.
Segnatamente parte attrice ha rappresentato che i) con scrittura privata del 05.07.2011, Pt_2
in qualità di legale rappresentante e amministratrice della si impegnava a
[...] CP_1 vendere al il box auto sopra identificato, in fase di costruzione da parte della stessa Parte_1 impresa edile, al prezzo di € 19.600,00, oltre iva al 4%, con contestuale versamento da parte del promissario acquirente di una caparra confirmatoria di € 3.000,00 e pagamento del restante importo a stati di avanzamento dei lavori sino all'atto definitivo di compravendita;
ii) le parti convenivano di procedere alla stipula dell'atto definitivo entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto preliminare;
iii) nell'anno 2014, il promissario acquirente veniva immesso nel possesso del box, provvedendo al versamento in favore della promissaria venditrice dell'ulteriore somma di € 15.624,00, di cui € 624,00 per iva al 4%; iv) con racc. A/R del 25.11.2016, parte attrice sollecitava la società venditrice a stipulare l'atto definitivo di compravendita, cui faceva seguito l'impegno da parte della Pt_2
a stipulare entro e non oltre il 30.06.2017; v) tale impegno veniva disatteso poiché
[...]
l'immobile risultava gravato da pignoramento immobiliare ed ipoteca, ragion per cui in data
06.11.2020 il consegnava al procuratore della società convenuta un assegno di € 1.300,00 T_ intestato al notaio di Bari, a titolo di ulteriore acconto sul prezzo di vendita pattuito, al Persona_1 fine di consentire la liberazione dell'immobile dall'ipoteca gravante sullo stesso;
vi) a fronte della somma complessiva versata dal pari ad € 19.924,00, di cui € 624,00 per iva al 4%, la società T_ venditrice non intendeva procedere alla stipula dell'atto definitivo a causa del contenzioso insorto tra le amministratrici della società, e , circa l'appropriazione da Parte_2 Controparte_2 parte della prima della somma di € 2.400,00 versata in contanti dal alla società, tramite T_
coniuge della;
vii) seguiva un'ulteriore diffida via pec del 19.07.2021, CP_3 Pt_2 riscontrata da una generica disponibilità della società ma mai concretizzatasi nella stipula del definitivo.
2. Parte convenuta non si è costituita nei termini e all'udienza del 18.05.2022, il G.U. ne ha dichiarato la contumacia.
3. Con comparsa del 13.09.2022, si è costituita in giudizio in qualità di Parte_2 legale rappresentante p.t. della rilevando che alcun inadempimento poteva essere CP_1 addebitato alla società convenuta per la mancata stipula dell'atto definitivo di compravendita in quanto l'immobile era stato attinto da pignoramento promosso dalla creditrice Immobiliare Elettra
s.r.l. (procedura esecutiva immobiliare n. 489/2021 RGE Tribunale di Bari). In data 06.06.2022 la predetta società creditrice aveva avanzato istanza di rinuncia parziale al pignoramento limitatamente al box auto oggetto di giudizio, con conseguente richiesta della convenuta di un rinvio del procedimento del giudizio a data successiva al 15.12.2022 al fine di dare atto dell'avvenuta riduzione del pignoramento, di accertare i presupposti per procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento e, quindi, fissare un termine per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, con conseguente venir meno delle ragioni del contendere. 4. Con note difensive del 17.05.2023, parte convenuta ha depositato annotazione di avvenuta cancellazione della trascrizione del pignoramento del 05.05.2023 Reg. Gen. n. 21939 – Reg. Part. 2323 sull'immobile oggetto di giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento danni, infondata in fatto e in diritto, e di accertarsi il venir meno delle ragioni del contendere.
5. Parte attrice ha insistito nelle proprie conclusioni.
6. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova testimoniale, è stata rinviata all'udienza del 21.03.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
7. La domanda principale ex art. 2932 c.c. azionata da parte attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
È noto che in ossequio a quanto disposto dall'art. 2932 c.c. (che prevede che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia impossibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”) qualora il contratto preliminare abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, per l'accoglimento della domanda occorrerà che la parte che l'ha proposta abbia eseguito la sua prestazione (il pagamento del prezzo pattuito) o che ne abbia fatto offerta nei modi di legge (invito formale ad eseguire il pagamento/invito formale alla redazione del definitivo), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Nello specifico, in ordine ai presupposti richiesti dalla predetta norma ai fini di una pronuncia costitutiva del diritto di proprietà, la Suprema Corte ha precisato che“per esserci inadempimento di una delle parti non occorre unicamente che una di esse non abbia concluso il contratto definitivo sebbene promesso, ma anche che il termine entro cui concludere l'atto sia scaduto e che nessun altro evento giustifichi l'inadempimento” (Cass. Civ. n. 23283/2012); a seguire, “il secondo comma richiede, per l'accoglimento della domanda, che la prestazione, a carico dell'istante, sia stata eseguita o che sia stata, quantomeno, offerta (cd. offerta formale di cui all'art. 1208 c.c.). Offerta che può essere contenuta anche nell'atto di citazione della domanda giudiziale” (Cass. Civ. n.
9314/2017).
Ne consegue, pertanto, che ai fini del trasferimento del diritto di proprietà, oltre all'inadempimento di una delle parti alla conclusione del contratto definitivo entro il termine convenuto nel preliminare,
l'esecuzione ovvero l'offerta della prestazione da parte del contraente che abbia proposto la domanda ex art. 2932 c.c. costituisce una condizione dell'azione, per cui è sufficiente che sussista al momento della decisione ovvero formulata validamente nel corso del giudizio di primo grado (Cass. Civ. n.
17717/2011). 8. Ciò detto, nel caso di specie, dalla disamina della documentazione prodotta da parte attrice (in atti) risulta che, con contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 05.07.2011, le parti in giudizio hanno convenuto, al punto 8), che “L'atto pubblico sarà stipulato dal notaio Parte_3
o entro 18 mesi da oggi, anche in assenza del certificato di agibilità che al Persona_1 CP_1 si obbliga a richiedere”.
In ottemperanza a quanto previsto dai punti 4) e 5) del preliminare, dagli atti risulta, che il promissario acquirente ha versato la somma complessiva di €19.924,00, inclusa iva. Tali versamenti sono stati confermati dalla legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale.
Ebbene, a fronte del corrispettivo versato e delle plurime diffide poste in essere da parte attrice al fine di sollecitare la stipula dell'atto definitivo di compravendita (cfr. raccomandata A./.R. del
25.11.2016, all.5; pec del 19.07.2021, all.12), la società convenuta si è resa inadempiente, pur essendo di gran lunga scaduto il termine di diciotto mesi fissato in sede di preliminare, e adducendo a titolo di giustificazione la pendenza di un pignoramento sull'immobile oggetto di preliminare.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, va rilevato che solo nell'ottobre 2021 la società Immobiliare
Elettra s.r.l. – creditrice della – ha pignorato gli immobili riconducibili all'odierna CP_1 convenuta, tra cui il box oggetto di giudizio. Non si ritiene, pertanto, giustificabile l'inadempimento della convenuta, non potendo essere diversamente addebitabile il ritardo nella conclusione del definitivo se non a sua colpa.
9. Si ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda principale ex art. 2932 c.c., con conseguente trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile sito in Mola di
Bari, II trav. di via Giovanni e Vito Laterza n.8/A in favore di , dietro pagamento a Parte_1 cura di quest'ultimo del saldo di € 300,00 oltre iva ancora dovuta.
10. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni patiti per difetto di prova in ordine all'an e al quantum della pretesa. L'attore non ha, infatti, dedotto quali sarebbero stati i danni patiti in conseguenza della mancata conclusione del definitivo, ossia le utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi del suddetto inadempimento, avendo anzi ottenuto l'immissione nel possesso del box già dal 2014.
11. Stante l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate per 1/4 e la restante parte posta a carico di nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 CP_1 del 2022 (scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, dispone il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Mola di Bari, II trav. di via Giovanni e Vito Laterza n.8/A in favore di T_
, con obbligo a carico di quest'ultimo di pagare il saldo del prezzo, pari ad € 300,00, oltre
[...] all'Iva residua ancora dovuta sulla sorte capitale;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni.
3) Compensa le spese per 1/4 e pone la restante parte a carico di liquidata in € CP_1
3.807,75, per compensi, oltre € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
4) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da responsabilità, la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bari il 19.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 11344/2021 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Vitangelo Parte_1
Iacoviello;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_1 atti, dall'avv. Domenico Roselli;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.03.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 09.09.2021, ha agito al fine di Parte_1 ottenere, previo pagamento del saldo del corrispettivo dovuto, il trasferimento in proprio favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del box auto, sito in Mola di Bari, II trav. di via Giovanni e Vito Laterza, n.
8/A, oggetto di contratto preliminare sottoscritto con la in data 05.07.2011, nonché il CP_1 pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni per la mancata stipula del definitivo.
Segnatamente parte attrice ha rappresentato che i) con scrittura privata del 05.07.2011, Pt_2
in qualità di legale rappresentante e amministratrice della si impegnava a
[...] CP_1 vendere al il box auto sopra identificato, in fase di costruzione da parte della stessa Parte_1 impresa edile, al prezzo di € 19.600,00, oltre iva al 4%, con contestuale versamento da parte del promissario acquirente di una caparra confirmatoria di € 3.000,00 e pagamento del restante importo a stati di avanzamento dei lavori sino all'atto definitivo di compravendita;
ii) le parti convenivano di procedere alla stipula dell'atto definitivo entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto preliminare;
iii) nell'anno 2014, il promissario acquirente veniva immesso nel possesso del box, provvedendo al versamento in favore della promissaria venditrice dell'ulteriore somma di € 15.624,00, di cui € 624,00 per iva al 4%; iv) con racc. A/R del 25.11.2016, parte attrice sollecitava la società venditrice a stipulare l'atto definitivo di compravendita, cui faceva seguito l'impegno da parte della Pt_2
a stipulare entro e non oltre il 30.06.2017; v) tale impegno veniva disatteso poiché
[...]
l'immobile risultava gravato da pignoramento immobiliare ed ipoteca, ragion per cui in data
06.11.2020 il consegnava al procuratore della società convenuta un assegno di € 1.300,00 T_ intestato al notaio di Bari, a titolo di ulteriore acconto sul prezzo di vendita pattuito, al Persona_1 fine di consentire la liberazione dell'immobile dall'ipoteca gravante sullo stesso;
vi) a fronte della somma complessiva versata dal pari ad € 19.924,00, di cui € 624,00 per iva al 4%, la società T_ venditrice non intendeva procedere alla stipula dell'atto definitivo a causa del contenzioso insorto tra le amministratrici della società, e , circa l'appropriazione da Parte_2 Controparte_2 parte della prima della somma di € 2.400,00 versata in contanti dal alla società, tramite T_
coniuge della;
vii) seguiva un'ulteriore diffida via pec del 19.07.2021, CP_3 Pt_2 riscontrata da una generica disponibilità della società ma mai concretizzatasi nella stipula del definitivo.
2. Parte convenuta non si è costituita nei termini e all'udienza del 18.05.2022, il G.U. ne ha dichiarato la contumacia.
3. Con comparsa del 13.09.2022, si è costituita in giudizio in qualità di Parte_2 legale rappresentante p.t. della rilevando che alcun inadempimento poteva essere CP_1 addebitato alla società convenuta per la mancata stipula dell'atto definitivo di compravendita in quanto l'immobile era stato attinto da pignoramento promosso dalla creditrice Immobiliare Elettra
s.r.l. (procedura esecutiva immobiliare n. 489/2021 RGE Tribunale di Bari). In data 06.06.2022 la predetta società creditrice aveva avanzato istanza di rinuncia parziale al pignoramento limitatamente al box auto oggetto di giudizio, con conseguente richiesta della convenuta di un rinvio del procedimento del giudizio a data successiva al 15.12.2022 al fine di dare atto dell'avvenuta riduzione del pignoramento, di accertare i presupposti per procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento e, quindi, fissare un termine per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, con conseguente venir meno delle ragioni del contendere. 4. Con note difensive del 17.05.2023, parte convenuta ha depositato annotazione di avvenuta cancellazione della trascrizione del pignoramento del 05.05.2023 Reg. Gen. n. 21939 – Reg. Part. 2323 sull'immobile oggetto di giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento danni, infondata in fatto e in diritto, e di accertarsi il venir meno delle ragioni del contendere.
5. Parte attrice ha insistito nelle proprie conclusioni.
6. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova testimoniale, è stata rinviata all'udienza del 21.03.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
7. La domanda principale ex art. 2932 c.c. azionata da parte attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
È noto che in ossequio a quanto disposto dall'art. 2932 c.c. (che prevede che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia impossibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”) qualora il contratto preliminare abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, per l'accoglimento della domanda occorrerà che la parte che l'ha proposta abbia eseguito la sua prestazione (il pagamento del prezzo pattuito) o che ne abbia fatto offerta nei modi di legge (invito formale ad eseguire il pagamento/invito formale alla redazione del definitivo), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Nello specifico, in ordine ai presupposti richiesti dalla predetta norma ai fini di una pronuncia costitutiva del diritto di proprietà, la Suprema Corte ha precisato che“per esserci inadempimento di una delle parti non occorre unicamente che una di esse non abbia concluso il contratto definitivo sebbene promesso, ma anche che il termine entro cui concludere l'atto sia scaduto e che nessun altro evento giustifichi l'inadempimento” (Cass. Civ. n. 23283/2012); a seguire, “il secondo comma richiede, per l'accoglimento della domanda, che la prestazione, a carico dell'istante, sia stata eseguita o che sia stata, quantomeno, offerta (cd. offerta formale di cui all'art. 1208 c.c.). Offerta che può essere contenuta anche nell'atto di citazione della domanda giudiziale” (Cass. Civ. n.
9314/2017).
Ne consegue, pertanto, che ai fini del trasferimento del diritto di proprietà, oltre all'inadempimento di una delle parti alla conclusione del contratto definitivo entro il termine convenuto nel preliminare,
l'esecuzione ovvero l'offerta della prestazione da parte del contraente che abbia proposto la domanda ex art. 2932 c.c. costituisce una condizione dell'azione, per cui è sufficiente che sussista al momento della decisione ovvero formulata validamente nel corso del giudizio di primo grado (Cass. Civ. n.
17717/2011). 8. Ciò detto, nel caso di specie, dalla disamina della documentazione prodotta da parte attrice (in atti) risulta che, con contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 05.07.2011, le parti in giudizio hanno convenuto, al punto 8), che “L'atto pubblico sarà stipulato dal notaio Parte_3
o entro 18 mesi da oggi, anche in assenza del certificato di agibilità che al Persona_1 CP_1 si obbliga a richiedere”.
In ottemperanza a quanto previsto dai punti 4) e 5) del preliminare, dagli atti risulta, che il promissario acquirente ha versato la somma complessiva di €19.924,00, inclusa iva. Tali versamenti sono stati confermati dalla legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale.
Ebbene, a fronte del corrispettivo versato e delle plurime diffide poste in essere da parte attrice al fine di sollecitare la stipula dell'atto definitivo di compravendita (cfr. raccomandata A./.R. del
25.11.2016, all.5; pec del 19.07.2021, all.12), la società convenuta si è resa inadempiente, pur essendo di gran lunga scaduto il termine di diciotto mesi fissato in sede di preliminare, e adducendo a titolo di giustificazione la pendenza di un pignoramento sull'immobile oggetto di preliminare.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, va rilevato che solo nell'ottobre 2021 la società Immobiliare
Elettra s.r.l. – creditrice della – ha pignorato gli immobili riconducibili all'odierna CP_1 convenuta, tra cui il box oggetto di giudizio. Non si ritiene, pertanto, giustificabile l'inadempimento della convenuta, non potendo essere diversamente addebitabile il ritardo nella conclusione del definitivo se non a sua colpa.
9. Si ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda principale ex art. 2932 c.c., con conseguente trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile sito in Mola di
Bari, II trav. di via Giovanni e Vito Laterza n.8/A in favore di , dietro pagamento a Parte_1 cura di quest'ultimo del saldo di € 300,00 oltre iva ancora dovuta.
10. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni patiti per difetto di prova in ordine all'an e al quantum della pretesa. L'attore non ha, infatti, dedotto quali sarebbero stati i danni patiti in conseguenza della mancata conclusione del definitivo, ossia le utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi del suddetto inadempimento, avendo anzi ottenuto l'immissione nel possesso del box già dal 2014.
11. Stante l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate per 1/4 e la restante parte posta a carico di nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 CP_1 del 2022 (scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, dispone il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Mola di Bari, II trav. di via Giovanni e Vito Laterza n.8/A in favore di T_
, con obbligo a carico di quest'ultimo di pagare il saldo del prezzo, pari ad € 300,00, oltre
[...] all'Iva residua ancora dovuta sulla sorte capitale;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni.
3) Compensa le spese per 1/4 e pone la restante parte a carico di liquidata in € CP_1
3.807,75, per compensi, oltre € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
4) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da responsabilità, la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bari il 19.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato