Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1747 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Arcangelo
RICORRENTE
E
(c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 CodiceFiscale_2
Parise
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/9/2024 la ricorrente ha agito in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la separazione personale e scioglimento del matrimonio contratto con in data 24.11.2011 in CR (Cs) (atto trascritto nel registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di CR:Anno 2011, Numero 1, Parte I, Ufficio 1).
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli nati dal matrimonio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale, difatti, vivranno nella casa coniugale sita CR (Cs), alla Via Vico I Roma, n. 5;
3. Predisporre in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%;
4. Assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in CR (Cs), alla Via Vico I Roma n. 5, unitamente ai mobili ed agli arredi che la compongono, affinché l'odierna ricorrente possa viverci unitamente ai figli;
5. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
6. Dichiarare che, passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, si dovrà pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i predetti coniugi in data 24.09.2011 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CR anno 2011- Numero 1- Parte I Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio e ha chiesto al Tribunale di: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo stato, autorizzandoli a vivere separati e con reciproco rispetto;
2) addebitare, ex art. 151 co. 2 c.c., la separazione alla per violazione degli obblighi Pt_1
derivanti dal matrimonio, avendo la stessa intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, con riserva di avanzare le relative azioni risarcitorie nelle opportune sedi;
3) disporre, atteso lo stato di disoccupazione del resistente, oltre che per l'addebitabilità della separazione alla ricorrente, che la versi in favore del marito la somma di € Pt_1
500,00 mensili a titolo di mantenimento, o quanto ritenuto dio giustizia, essendo lo stesso in condizione di indigenza, con rivalutazione ISTAT;
4) in ordine al mantenimento dovuto in favore dei figli, rigettare la richiesta avanzata dalla e determinare in capo al resistente quanto di giustizia, tenuto conto che il , Pt_1 CP_1
allo stato, è disoccupato ed indigente, ponendo, per il medesimo motivo, interamente a carico della ricorrente le spese straordinarie, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
5) disporre che l'assegno unico in favore dei figli, e gli altri eventuali assegni familiari percepiti per intero dalla ricorrente, siano divisi equamente nella misura del 50% per ciascuno genitore;
6) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno nella ex casa coniugale, attualmente sita
CR (Cs), alla Via Vico I Roma, n. 17, il cui canone di locazione, nonché tutte le altre spese connesse, saranno a carico esclusivo della Sig.ra con obbligo alla stessa di Pt_1
comunicare le eventuali variazioni di domicilio o residenza al;
CP_1
7) dichiarare, nel perdurare della separazione delle parti, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di divorzio, passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione personale, la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario su indicato;
8) rigettare qualsiasi richiesta di rilascio di passaporto od altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”
All'esito della prima udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in relazione alle condizioni di separazione, in base al quale “ a) è onere dei genitori tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio;
b) Le parti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
c) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno nella abitazione dalla stessa condotta in locazione sita CR
(Cs), alla Via Vico I Roma, n. 5;
d) il padre avrà diritto di vedere i figli tutti i giorni e compatibilmente con gli impegni dei minori e dell'altro genitore, e potrà tenerli con sé il fine settimana, in modo alternato, o come concordato dalle parti preventivamente, con pernottamento presso di sé o secondo accordi con la madre;
e) i figli trascorreranno le feste Natalizie e Pasquali alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore;
così come i mesi estivi di luglio ed agosto, ovvero come accordato tra le parti;
f) le parti si accordano a che l'assegno unico universale INPS dell'importo di circa €. 700,00, attualmente percepito per metà da entrambi, sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
che utilizzerà interamente per il mantenimento dei figli minori;
[...]
g) le spese straordinarie saranno poste interamente carico della sig. ; Parte_1 h) Le parti non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra e dichiarano che non vi sono immobili o altri beni mobili in comune o da dividere.
i) il signor si obbliga immediatamente dopo il provvedimento di omologa della CP_1
separazione a cambiare formalmente e sostanzialmente il luogo di residenza che dovrà rimanere nell'uso esclusivo della signora ” Parte_1
All'esito la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] CP_1
In ordine alle condizioni accessorie, il Collegio ritiene di poter recepire i predetti accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 c.p.c., impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1747 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 24.11.2011 in CR (Cs) (atto trascritto nel registro degli
Atti di matrimonio del Comune di CR:Anno 2011, Numero 1, Parte I, Ufficio 1), alle condizioni da essi concordate, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
3. SPESE alla pronuncia definitiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 26/02/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò