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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3283\ 2019 promossa da:
(P.Iva elett.te domiciliata in Palermo, via Bari n. 28 presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. Giuseppe Bianco, dal quale è rappresentata e difesa;
attrice contro
CF ), rappresentata e difesa dall' avv. Nicola Controparte_1 C.F._1
Corteggiano, con studio in RA (FG) in Vico Imbruno 9, presso il cui studio ha eletto domicilio;
Convenuta motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Foggia, deducendo che:
- con contratto n. 140159627, in data 11/10/2016, la convenuta ha noleggiato presso gli uffici operativi della siti presso l'Aeroporto di Milano-Linate, il veicolo DS3 CC 1.6 HDI targato Parte_1
EV910PP di proprietà attrice, con obbligo di consegna dello stesso veicolo in data 12.10.2016 presso gli uffici operativi della siti in Ancona;
Parte_1
-al momento della stipulazione del contratto di noleggio, come da condizioni generali di contratto medesimo, ha rilasciato in favore dell'attrice una preautorizzazione di addebito sulla propria CP_1
carta di credito, anche in funzione del risarcimento di eventuali danni occorsi al mezzo durante la locazione;
- al momento del ritiro del veicolo, in data 11.10.2016, lo stesso presentava solo alcuni lievi graffi al paraurti posteriore, come da foglio di check out redatto in contraddittorio tra le parti e regolarmente sottoscritto da (doc.4); CP_1
pagina 2 di 6 - in data 12/10/2016, mentre si trovava in direzione Ancona, perdeva il controllo del mezzo, CP_1 rendendo il veicolo un rottame inutilizzabile, si da richiedere l'intervento del soccorso stradale;
- la convenuta, si limitava ad informare telefonicamente dell'accaduto l'attrice, ma non si recava più presso la sede della società che le aveva noleggiato il veicolo;
- con perizia dell' 11.05.2017, i danni al veicolo sono stati stimati in € 10.559,10 (IVA compresa);
- i danni al veicolo di proprietà dell'attrice sono stati causati da grave negligenza della convenuta;
- al momento della sottoscrizione del contratto, la convenuta ha scelto di avvalersi delle coperture “Car
Protection Plus” e “Pai Plus” che tuttavia non l'hanno manlevata per la negligente condotta di guida, nonché per non avere rilasciato dichiarazione alcuna seppur obbligata e restando quindi obbligata al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
L'attrice ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di: “- Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in ordine ai danni riportati in data 12/10/2016 dall'autovettura DS3
CC 1.6 HDI targato EV910PP e conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice della somma pari ad € 10.559,10, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che verrà altrimenti accertata e determinata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite. In via istruttoria, attesa la stringente efficacia probatoria della documentazione versata in atti si chiede di disporsi ove ritenuto ed in caso di contestazione, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la dinamica e le cause del sinistro del 12.10.2016 oggetto di causa, nonché l'entità dei danni e delle spese occorsi all'autovettura DS3 CC 1.6 HDI targato EV910PP di proprietà della società attrice, noleggiata e condotta dalla sig.ra CP_1
, anche in ragione del valore del mezzo ante sinistro”.
[...]
Si è costituita in giudizio la quale, nell'impugnare e contestare ogni avversa Controparte_1
deduzione e domanda, ha eccepito:
- la carenza di legittimazione attiva da parte della società ; Parte_1
- l'esclusione di responsabilità della convenuta nella causazione del danno lamentato dall'attrice;
- non ascrivibilità in capo alla convenuta della responsabilità da custodia ex art 2051 c.c. ( Danno cagionato da cose in custodia );
-mancanza di prova del quantum debeatur.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di volere così provvedere: “ - Rigettare la domanda attorea così come proposta, perché del tutto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
-
Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che nessuna responsabilità contrattuale e extracontrattuale è ascrivibile in capo alla sig.ra per i danni riportati Controparte_1
pagina 3 di 6 dall'autovettura Citroen targata EV910PP e per l'effetto rigettare la richiesta di condanna al risarcimento in favore dell' attrice della somma di € 10.559,10, ovvero di qualsiasi altra somma;
-
Condannare parte attrice alla rifusione delle spese, compenso professionale del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Sulla tardività della costituzione di parte convenuta, si rileva che:
- il giudice all'udienza del 20 ottobre 2021 disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, in mancanza dell'allegazione della ricevuta di ritorno relativa alla precedente notifica con concessione del termine sino al 20 novembre 2021, e rinviava la causa all'udienza dell'11 maggio 2022;
- in data 15 aprile 2022 si costituiva la parte convenuta;
- la rinnovazione è stata disposta poiché parte attrice non rinveniva l'avviso di ritorno relativo alla prima notifica;
- in ogni caso nel duplicato dell'avviso allegato da parte attrice relativo alla prima notifica non vi
è prova della ricezione dello stesso da parte del destinatario poiché detto avvisto reca la sola dicitura” regolarizzato d'ufficio il 3 febbraio 2020.
Le risultanze appena evidenziate non consentono di ritenere fondata l'eccezione di tardività della comparsa di costituzione e risposta della convenuta.
La domanda, nel merito è infondata e va rigettata per i motivi di seguito spiegati.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, poiché il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario (Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951).
Nel caso di specie, la visura del PRA del 12.04.2022 depositata dalla convenuta, non ha alcuna valenza probatoria in relazione alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice, atteso che il passaggio di proprietà del veicolo de quo risale al 2019, e, quindi, ad epoca successiva al momento dell'evento dannoso denunciato dall'attrice.
Con riferimento ai danni subiti, deve evidenziarsi che è incontestato che si sia verificato un sinistro a seguito del quale l'auto noleggiata dalla convenuta subiva dei danni.
Non sono oggetto di contestazione le fotografie poste a corredo della domanda in cui sono raffigurati i danni all'autovettura.
pagina 4 di 6 L'attrice, tuttavia, non ha dimostrato di aver sopportato i danni per riparare l'autovettura. La perizia di stima di parte attrice, in disparte la provenienza della stessa da una sola delle parti in causa, dà conto dell'entità dei danni ma non prova che la società attrice li abbia poi in effetti sopportati.
La predetta perizia, inoltre, non dimostra la responsabilità per dolo o colpa grave della convenuta, né che i danni siano imputabili al sinistro occorso alla stessa convenuta, considerato anche che la perizia depositata dall'attrice è datata 11\05\2017, e, quindi, è stata redatta a distanza di tempo (ben 7 mesi) dal sinistro, risalente al 11\10\2016.
Peraltro, l'auto risulta essere stata venduta nel novembre 2019 – vedi visura PRA allegata dalla convenuta, circostanza non contestata- talchè si profila un'ipotesi alternativa e cioè che l'auto sia stata venduta senza che la riparazione sia stata effettuata.
Infine, non è dato sapere se il valore della compravendita pari ad euro 6.000,00 circa sia stato ottenuto senza riparazione o a riparazione avvenuta e tanto al fine di verificare quanto abbia inciso il sinistro sul decremento economico della predetta auto.
L'attrice asserisce, poi, l'inoperatività delle coperture “Car Protection Plus” e “Pai Plus”, attesa la negligente condotta di guida della convenuta, nonché per non avere rilasciato la stessa Misere dichiarazione alcuna relativamente al sinistro occorsole seppur obbligata.
Tale allegazione dell'attrice è priva di fondamento, poiché dalle condizioni generali del contratto di noleggio di che trattasi si evince che l'inoperatività delle coperture “Car Protection Plus” e “Pai Plus” è limitata ai casi di dolo e colpa grave del soggetto che ha noleggiato l'auto, il che implica l'accertamento quantomeno di una condotta di straordinaria ed evidente negligenza che, superando anche l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, non sia rapportabile neppure a quel minimo grado di accortezza naturalmente esigibile da chiunque.
In particolare, la prova della sussistenza del dolo o della colpa grave incombe sul soggetto che chiede il risarcimento del danno.
Nel caso di specie, l'attrice ha affermato che “la sig.ra ha causato il sinistro de quo CP_1
unicamente in ragione di una propria imprudente e negligente condotta, avendo omesso di adottare gli accorgimenti richiesti dalle circostanze del caso riducendo la velocità di marcia in modo da limitare i danni, evitando il grave pregiudizio per la propria incolumità, dei terzi e del mezzo di proprietà attrice”, senza nulla provare in merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM in vigore, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 -rigetta la domanda dell'attrice;
-condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.700,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 17 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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