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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6860 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Il giorno 7 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 5115/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. Marco Parte_1
Candela e Irene Di Santo, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Augusto Vigo Majello, giusta procura in CP_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
contumace, TR
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma c.p.c.)
mobiliare.
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Marco Candela,
per parte appellata, l'avv. Augusto Vigo Majello,
Pagina 1 di 8 i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.5.2022, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di l' CP_3 Controparte_4
e la proponendo opposizione avverso la
[...] TR
cartella di pagamento n. 07120120210029438101000, notificata il 14.4.2022,
dell'importo di € 2.935,35, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dalle Prefetture di e di CP_3
Roma nel 2017 e 2018, precisando che l'opposizione era limitata alla somma delle contravvenzioni elevate dalla corrispondente a TR
euro 1.207,98. Attesa l'omessa notifica dei presupposti verbali di accertamento sottesi alla cartella opposta, ne domandava l'annullamento e,
pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata.
Nella contumacia della si costituiva l' TR [...]
, chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 41456/23, pubblicata il CP_3
Pagina 2 di 8 24.11.2023, ha accolto la domanda, annullando la cartella impugnata (in ordine alle sole contravvenzioni elevate dalla , in TR
considerazione della mancanza di prova della avvenuta regolare notifica dei verbali di contravvenzione.
Quanto al governo di spese di lite, il giudice di prime cure applicava il regime della compensazione tra le parti.
Avverso suddetta pronuncia, mediante atto notificato il 7.3.2024, ha spiegato appello la quale, lamentando la violazione Parte_1
degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza in assenza di valide ragioni, ha domandato, in parziale riforma della pronuncia, la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L resistendo alla spiegata Controparte_5
impugnazione, ne ha domandato il rigetto.
La sebbene ritualmente citata, è parte contumace, TR
come dichiarato all'esito dell'udienza tenuta il 15.10.2024.
2. Contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, l'atto di gravame contiene una chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione e, quanto alla presunta carenza di ragionevoli probabilità
di accoglimento, valgano le considerazioni di merito più appresso svolte.
3. L'art. 92, c. II, c.p.c., addotto dall'appellante a sostegno della sua impugnazione, stabilisce che, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
Pagina 3 di 8 spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha applicato il regime di compensazione delle spese, senza addurre alcuna ragione a sostegno della sua decisione.
L'appellante censura tale decisione contestandone l'illogicità e l'assenza di motivazione.
3.1. La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata non appare corretta.
Invero, nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né
l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione: anzi, il primo giudice si è limitato a dichiarare “spese di
giudizio compensate tra le parti”, senza ulteriori ragguagli, mancando del tutto di motivare, sul punto, il suo convincimento.
D'altronde, anche prescindendo dalla mancanza di motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta.
3.2. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14 (da ultimo modificato dal d. m.
Pagina 4 di 8 147/2022) il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
1.207,98, tale deve ritenersi il valore della lite, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 della tabella n. 1 allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione
ratione temporis vigente, prevede compensi medi pari a € 118,00 per la fase di studio, a € 126,00 per la fase introduttiva e a € 213,00 per quella decisionale, per un totale di € 457,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 228,50.
In considerazione della natura della controversia che, per il suo oggetto, risulta caratterizzata dalla semplicità delle questioni trattate, peraltro limitate a quelle di solo fatto, in assenza di questioni di diritto, appare giustificata la riduzione dei compensi fino alla misura di € 350,00.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
3.3. Per ciò che concerne l'eccepita carenza di legittimazione passiva del concessionario, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere
Pagina 5 di 8 considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite,
qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo,
prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n.
23459/2011).
Infatti, tra l'atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e i provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che il primo costituisce il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sul primo si riflettono necessariamente sui secondi,
mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie,
l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Ebbene, nel presente giudizio, l Controparte_4
non ha espressamente richiesto, in primo grado, di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della lite, proponendo apposita domanda
Pagina 6 di 8 di manleva, ma si è limitata ad eccepire esclusivamente il proprio difetto di legittimazione.
Ne discende che il carico delle spese va posto solidalmente a carico di entrambi in convenuti.
4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Anche per esse appare giustificata la riduzione dei compensi entro la misura massima consentita, per le medesime ragioni espresse al paragrafo che precede.
Lo scaglione di riferimento per il secondo grado va individuato in relazione alla questione devoluta in appello, ovverosia all'entità delle spese di lite non riconosciute dal primo giudice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e della
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 41456/23, emessa dal Giudice di TR
Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_3
1. dichiara la contumacia della TR
2. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma,
condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio,
liquidate in € 350,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli avv. Marco Candela e Irene Di
Santo, dichiaratisi antistatari;
Pagina 7 di 8
3. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), per il grado di appello, in
€ 174,00 per esborsi e complessivi € 350,00 per compensi (dei quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge,
con distrazione in favore degli avv. Marco Candela e Irene Di
Santo, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 8 di 8
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 5115/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. Marco Parte_1
Candela e Irene Di Santo, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Augusto Vigo Majello, giusta procura in CP_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
contumace, TR
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma c.p.c.)
mobiliare.
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Marco Candela,
per parte appellata, l'avv. Augusto Vigo Majello,
Pagina 1 di 8 i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.5.2022, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di l' CP_3 Controparte_4
e la proponendo opposizione avverso la
[...] TR
cartella di pagamento n. 07120120210029438101000, notificata il 14.4.2022,
dell'importo di € 2.935,35, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dalle Prefetture di e di CP_3
Roma nel 2017 e 2018, precisando che l'opposizione era limitata alla somma delle contravvenzioni elevate dalla corrispondente a TR
euro 1.207,98. Attesa l'omessa notifica dei presupposti verbali di accertamento sottesi alla cartella opposta, ne domandava l'annullamento e,
pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata.
Nella contumacia della si costituiva l' TR [...]
, chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 41456/23, pubblicata il CP_3
Pagina 2 di 8 24.11.2023, ha accolto la domanda, annullando la cartella impugnata (in ordine alle sole contravvenzioni elevate dalla , in TR
considerazione della mancanza di prova della avvenuta regolare notifica dei verbali di contravvenzione.
Quanto al governo di spese di lite, il giudice di prime cure applicava il regime della compensazione tra le parti.
Avverso suddetta pronuncia, mediante atto notificato il 7.3.2024, ha spiegato appello la quale, lamentando la violazione Parte_1
degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza in assenza di valide ragioni, ha domandato, in parziale riforma della pronuncia, la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L resistendo alla spiegata Controparte_5
impugnazione, ne ha domandato il rigetto.
La sebbene ritualmente citata, è parte contumace, TR
come dichiarato all'esito dell'udienza tenuta il 15.10.2024.
2. Contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, l'atto di gravame contiene una chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione e, quanto alla presunta carenza di ragionevoli probabilità
di accoglimento, valgano le considerazioni di merito più appresso svolte.
3. L'art. 92, c. II, c.p.c., addotto dall'appellante a sostegno della sua impugnazione, stabilisce che, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
Pagina 3 di 8 spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha applicato il regime di compensazione delle spese, senza addurre alcuna ragione a sostegno della sua decisione.
L'appellante censura tale decisione contestandone l'illogicità e l'assenza di motivazione.
3.1. La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata non appare corretta.
Invero, nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né
l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione: anzi, il primo giudice si è limitato a dichiarare “spese di
giudizio compensate tra le parti”, senza ulteriori ragguagli, mancando del tutto di motivare, sul punto, il suo convincimento.
D'altronde, anche prescindendo dalla mancanza di motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta.
3.2. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14 (da ultimo modificato dal d. m.
Pagina 4 di 8 147/2022) il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
1.207,98, tale deve ritenersi il valore della lite, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 della tabella n. 1 allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione
ratione temporis vigente, prevede compensi medi pari a € 118,00 per la fase di studio, a € 126,00 per la fase introduttiva e a € 213,00 per quella decisionale, per un totale di € 457,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 228,50.
In considerazione della natura della controversia che, per il suo oggetto, risulta caratterizzata dalla semplicità delle questioni trattate, peraltro limitate a quelle di solo fatto, in assenza di questioni di diritto, appare giustificata la riduzione dei compensi fino alla misura di € 350,00.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
3.3. Per ciò che concerne l'eccepita carenza di legittimazione passiva del concessionario, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere
Pagina 5 di 8 considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite,
qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo,
prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n.
23459/2011).
Infatti, tra l'atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e i provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che il primo costituisce il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sul primo si riflettono necessariamente sui secondi,
mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie,
l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Ebbene, nel presente giudizio, l Controparte_4
non ha espressamente richiesto, in primo grado, di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della lite, proponendo apposita domanda
Pagina 6 di 8 di manleva, ma si è limitata ad eccepire esclusivamente il proprio difetto di legittimazione.
Ne discende che il carico delle spese va posto solidalmente a carico di entrambi in convenuti.
4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Anche per esse appare giustificata la riduzione dei compensi entro la misura massima consentita, per le medesime ragioni espresse al paragrafo che precede.
Lo scaglione di riferimento per il secondo grado va individuato in relazione alla questione devoluta in appello, ovverosia all'entità delle spese di lite non riconosciute dal primo giudice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e della
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 41456/23, emessa dal Giudice di TR
Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_3
1. dichiara la contumacia della TR
2. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma,
condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio,
liquidate in € 350,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli avv. Marco Candela e Irene Di
Santo, dichiaratisi antistatari;
Pagina 7 di 8
3. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), per il grado di appello, in
€ 174,00 per esborsi e complessivi € 350,00 per compensi (dei quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge,
con distrazione in favore degli avv. Marco Candela e Irene Di
Santo, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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