TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/03/2026, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05402/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05132 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05402/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5402 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Walid Mohamed, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione avanzata, ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 34/2020, il 2.7.2020 da -OMISSIS-, atto emesso e notificato in data 12.4.2024. N. 05402/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. NN RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
--OMISSIS- ha impugnato il decreto emesso il 12.4.2024 dalla Prefettura di Roma,
Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata rigetta la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente da -OMISSIS- in data
2.7.2020;
- l'atto è dipeso da due motivi e, nello specifico, dalla mancata prova del pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 previsto dall'art. 8 co. 1 e 2 D.M. 27.5.2020
(quello prodotto non ha trovato riscontro presso la Banca dati dell'Agenzia delle
Entrate) e dalla mancata dimostrazione della presenza in Italia prima dell'8.3.2020
(avendo, in merito, presentato un contratto sottoscritto con la TIM in data 13.12.2019, poi disconosciuto dalla società telefonica, che presentava al riguardo una denuncia in data 12.10.2022);
- avverso tale atto è stato, innanzitutto, dedotto che l'amministrazione resistente non avrebbe svolto alcun approfondimento rispetto alla ricevuta esibita quanto al pagamento del contributo forfettario, essendosi limitata a dare per scontato quanto emerso dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, quanto alla presenza del ricorrente sul territorio nazionale, è stato eccepito che il datore di lavoro, nel presentare l'istanza di emersione, aveva allegato, oltre al contratto di utenza N. 05402/2024 REG.RIC.
telefonica, anche altri documenti per dimostrare la presenza del ricorrente prima dell'8.3.2020 in Italia; nello specifico un certificato Consolare dell'Ambasciata
d'Egitto a Roma nonché un ricetta medica del 6.2.2019;
- all'udienza pubblica del 17.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- a fronte delle verifiche eseguite dall'amministrazione per il tramite della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, non vi sono elementi per ritenere che il controllo effettuato sul pagamento del contributo forfettario non sia stato corretto; o meglio, il ricorrente, anche con un'attestazione dell'Ufficio ove sarebbe stato operato il versamento del contributo forfettario di 500,00 euro, avrebbe potuto superare tale primo elemento ostativo;
- neppure con riferimento alla presenza ininterrotta in Italia prima dell'8.3.2020 è stato prodotto in atti qualcosa per superare quanto appurato dalla Prefettura; questo perché, da un lato, il certificato medico depositato non è riconducibile ad alcuna struttura pubblica (ergo, non rientra nell'elenco degli atti idonei come contenuto nella Circolare
n. 4623 del 17.11.2020 esplicativa dei requisiti della documentazione menzionati dall'art. 103 D.L. n. 34/2020), e, dall'altro, l'attestazione consolare, diversamente da quanto riportato nel ricorso, non può certamente essere stata allegata ai documenti inerenti la pratica di emersione, poiché datata 1.12.2022, dunque di oltre due anni successiva all'inoltro dell'istanza; peraltro, l'attestazione consolare in atti si fonda su una ricevuta di un albergo che sarebbe stata fornita dal ricorrente, della quale, tuttavia, non risulta esserci traccia agli atti del fascicolo;
- pertanto, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma risulta immune dalle censure mosse, perché alcuna violazione di legge o eccesso di potere nel senso dedotto dall'istante risulta esservi stato;
- per quanto sopra, il ricorso deve essere respinto;
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite. N. 05402/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
NN RC, Referendario, Estensore
Silvia MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NN RC EL AN N. 05402/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05132 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05402/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5402 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Walid Mohamed, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione avanzata, ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 34/2020, il 2.7.2020 da -OMISSIS-, atto emesso e notificato in data 12.4.2024. N. 05402/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. NN RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
--OMISSIS- ha impugnato il decreto emesso il 12.4.2024 dalla Prefettura di Roma,
Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata rigetta la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente da -OMISSIS- in data
2.7.2020;
- l'atto è dipeso da due motivi e, nello specifico, dalla mancata prova del pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 previsto dall'art. 8 co. 1 e 2 D.M. 27.5.2020
(quello prodotto non ha trovato riscontro presso la Banca dati dell'Agenzia delle
Entrate) e dalla mancata dimostrazione della presenza in Italia prima dell'8.3.2020
(avendo, in merito, presentato un contratto sottoscritto con la TIM in data 13.12.2019, poi disconosciuto dalla società telefonica, che presentava al riguardo una denuncia in data 12.10.2022);
- avverso tale atto è stato, innanzitutto, dedotto che l'amministrazione resistente non avrebbe svolto alcun approfondimento rispetto alla ricevuta esibita quanto al pagamento del contributo forfettario, essendosi limitata a dare per scontato quanto emerso dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, quanto alla presenza del ricorrente sul territorio nazionale, è stato eccepito che il datore di lavoro, nel presentare l'istanza di emersione, aveva allegato, oltre al contratto di utenza N. 05402/2024 REG.RIC.
telefonica, anche altri documenti per dimostrare la presenza del ricorrente prima dell'8.3.2020 in Italia; nello specifico un certificato Consolare dell'Ambasciata
d'Egitto a Roma nonché un ricetta medica del 6.2.2019;
- all'udienza pubblica del 17.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- a fronte delle verifiche eseguite dall'amministrazione per il tramite della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, non vi sono elementi per ritenere che il controllo effettuato sul pagamento del contributo forfettario non sia stato corretto; o meglio, il ricorrente, anche con un'attestazione dell'Ufficio ove sarebbe stato operato il versamento del contributo forfettario di 500,00 euro, avrebbe potuto superare tale primo elemento ostativo;
- neppure con riferimento alla presenza ininterrotta in Italia prima dell'8.3.2020 è stato prodotto in atti qualcosa per superare quanto appurato dalla Prefettura; questo perché, da un lato, il certificato medico depositato non è riconducibile ad alcuna struttura pubblica (ergo, non rientra nell'elenco degli atti idonei come contenuto nella Circolare
n. 4623 del 17.11.2020 esplicativa dei requisiti della documentazione menzionati dall'art. 103 D.L. n. 34/2020), e, dall'altro, l'attestazione consolare, diversamente da quanto riportato nel ricorso, non può certamente essere stata allegata ai documenti inerenti la pratica di emersione, poiché datata 1.12.2022, dunque di oltre due anni successiva all'inoltro dell'istanza; peraltro, l'attestazione consolare in atti si fonda su una ricevuta di un albergo che sarebbe stata fornita dal ricorrente, della quale, tuttavia, non risulta esserci traccia agli atti del fascicolo;
- pertanto, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma risulta immune dalle censure mosse, perché alcuna violazione di legge o eccesso di potere nel senso dedotto dall'istante risulta esservi stato;
- per quanto sopra, il ricorso deve essere respinto;
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite. N. 05402/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
NN RC, Referendario, Estensore
Silvia MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NN RC EL AN N. 05402/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.