TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/09/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1210/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Aureli Franca per l' l'avv. Daniela Benucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1210/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AURELI FRANCA Parte_1 C.F._1 Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura del
11% derivante dalla malattia professionale (ernie discali lombari) denunciata in data 15.3.2023 e nella misura del
7% derivante dalla malattia professionale (ipoacusia) denunciata in data 5.4.2023 e dunque nella complessiva misura del 17%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: è stato da sempre adibito alla programmazione, lavorazione e montaggio di vetrate, anche di grosse dimensioni, manufatti che, una volta costruiti, sono installati presso i vari committenti (abitazioni civili, cantieri edili, nautici ecc.); l'attività lavorativa prevede un'importante imposizione di forza durante l'azione di montaggio, costruzione, sollevamento del pezzo, trattamento e, infine, messa in opera;
tali operazioni sono effettuate in piedi, spesso in associazione con posture incongrue e con obbligato sovraccarico biomeccanico per il rachide lombare ed anche per gli arti superiori, unitamente alle vibrazioni impartite al sistema mano-braccio per l'uso di strumenti quali smerigliatrice, tassellatore, mola rettilinea;
l'ambiente di lavoro, chiuso, è rumoroso, anche per le attrezzature utilizzate quotidianamente e costantemente nel corso della giornata.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 6. Il CTU ha accertato che il ricorrente <<…ha sempre operato in ambito manuale (metalmeccanico e come artigiano vetraio) per complessivi 37 anni, di cui gli ultimi 32 (ed a tutt'oggi) come artigiano vetraio.
In tali mansioni svolte per così protratto tempo risulta esposto certamente a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico arti superiori, vibrazioni al sistema mano/braccio, rumore. Il nesso causale non necessita di dimostrazione per la patologia professionale rachidea, già oggetto di riconoscimento in sede CP_
Non risulta prodotto un documento di valutazione dei rischi per l'attività di vetraio trattandosi di attività artigiana individuale.
Peraltro la tipologia delle lavorazioni svolte necessita abitualmente dell'utilizzo di strumenti vibranti che producono anche rumore di intensità non trascurabile. Ciò risulta attestato sostanzialmente anche dallo CP_ specialista ORL della sede di Livorno.
In sostanza a mio avviso per entrambe le tipologie di malattia professionale risulta rispettato il nesso causale in virtù dei criteri temporale, cronologico, di efficacia lesiva, dell'esclusione. La noxa lavorativa è quindi da ritenersi efficiente, almeno concausalmente, al determinismo delle patologie discali lombari su base degenerativa ed alla ipoacusia percettiva bilaterale sulle frequenze medio-alte.
Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali (ernie discali multiple) in atti può farsi pari all'8% (otto per cento).
Con riferimento alla voce tabellare 312 le problematiche ipoacusiche bilaterali avuto conto dei tracciati di entrambe le parti consente di proporre una stima del 6% (sei per cento).
Complessivamente pertanto il danno biologico da noxa professionale sarà da far pari al 13% (tredici per cento) a far data dal 05/04/2023>>.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 13% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 5.4.2023.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
2
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (ernie discali multiple) denunciata da in data Parte_1
15.3.2023 con danno biologico pari al 8%;
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (ipoacusia) denunciata da in data 5.4.2023 Parte_1 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto
- condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 comma 2 lettera a) d. lgs CP_1 Parte_1
38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 13% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 5.4.2023;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2695,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1210/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Aureli Franca per l' l'avv. Daniela Benucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1210/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AURELI FRANCA Parte_1 C.F._1 Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura del
11% derivante dalla malattia professionale (ernie discali lombari) denunciata in data 15.3.2023 e nella misura del
7% derivante dalla malattia professionale (ipoacusia) denunciata in data 5.4.2023 e dunque nella complessiva misura del 17%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: è stato da sempre adibito alla programmazione, lavorazione e montaggio di vetrate, anche di grosse dimensioni, manufatti che, una volta costruiti, sono installati presso i vari committenti (abitazioni civili, cantieri edili, nautici ecc.); l'attività lavorativa prevede un'importante imposizione di forza durante l'azione di montaggio, costruzione, sollevamento del pezzo, trattamento e, infine, messa in opera;
tali operazioni sono effettuate in piedi, spesso in associazione con posture incongrue e con obbligato sovraccarico biomeccanico per il rachide lombare ed anche per gli arti superiori, unitamente alle vibrazioni impartite al sistema mano-braccio per l'uso di strumenti quali smerigliatrice, tassellatore, mola rettilinea;
l'ambiente di lavoro, chiuso, è rumoroso, anche per le attrezzature utilizzate quotidianamente e costantemente nel corso della giornata.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 6. Il CTU ha accertato che il ricorrente <<…ha sempre operato in ambito manuale (metalmeccanico e come artigiano vetraio) per complessivi 37 anni, di cui gli ultimi 32 (ed a tutt'oggi) come artigiano vetraio.
In tali mansioni svolte per così protratto tempo risulta esposto certamente a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico arti superiori, vibrazioni al sistema mano/braccio, rumore. Il nesso causale non necessita di dimostrazione per la patologia professionale rachidea, già oggetto di riconoscimento in sede CP_
Non risulta prodotto un documento di valutazione dei rischi per l'attività di vetraio trattandosi di attività artigiana individuale.
Peraltro la tipologia delle lavorazioni svolte necessita abitualmente dell'utilizzo di strumenti vibranti che producono anche rumore di intensità non trascurabile. Ciò risulta attestato sostanzialmente anche dallo CP_ specialista ORL della sede di Livorno.
In sostanza a mio avviso per entrambe le tipologie di malattia professionale risulta rispettato il nesso causale in virtù dei criteri temporale, cronologico, di efficacia lesiva, dell'esclusione. La noxa lavorativa è quindi da ritenersi efficiente, almeno concausalmente, al determinismo delle patologie discali lombari su base degenerativa ed alla ipoacusia percettiva bilaterale sulle frequenze medio-alte.
Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali (ernie discali multiple) in atti può farsi pari all'8% (otto per cento).
Con riferimento alla voce tabellare 312 le problematiche ipoacusiche bilaterali avuto conto dei tracciati di entrambe le parti consente di proporre una stima del 6% (sei per cento).
Complessivamente pertanto il danno biologico da noxa professionale sarà da far pari al 13% (tredici per cento) a far data dal 05/04/2023>>.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 13% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 5.4.2023.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
2
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (ernie discali multiple) denunciata da in data Parte_1
15.3.2023 con danno biologico pari al 8%;
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (ipoacusia) denunciata da in data 5.4.2023 Parte_1 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto
- condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 comma 2 lettera a) d. lgs CP_1 Parte_1
38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 13% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 5.4.2023;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2695,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3