TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1648
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione obbligo di motivazione e principio di proporzionalità

    Il ricorso è stato respinto in quanto la normativa di riferimento (art. 12, comma 1, d.i. 22 aprile 2022) è chiara nel richiedere il rispetto delle tempistiche e degli oneri documentali a pena di decadenza/improcedibilità della domanda. L'imposizione di termini e oneri documentali risponde a finalità pubbliche di celere definizione delle pratiche di finanziamento.

  • Rigettato
    Violazione artt. 12, comma 1 e 13, Decr. interm. 22 aprile 2022

    Il Tribunale ha ritenuto che la qualificazione della comunicazione come "motivi ostativi" e la concessione di un termine di soli 10 giorni costituiscano un mero vizio di forma. Infatti, l'amministrazione ha comunque rispettato il termine di 30 giorni prima di adottare il provvedimento di inammissibilità, dato che la richiesta documentale è del 5 settembre 2024 e il provvedimento di inammissibilità è del 22 novembre 2024. La società ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione entro tale lasso di tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1648
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 1648
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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