Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2025, proposto da
Life Elettronica Società a responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fregni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento in data 22 novembre 2024 con cui la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato alla Società Life Elettronica S.r.l. l’impossibilità di ammettere la medesima Società alle agevolazioni richieste;
per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 172927 trasmessa via PEC in data 05 settembre 2024, con cui la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato alla Società Life Elettronica S.r.l. i motivi ostativi all’ammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990;
della comunicazione del Ministero del 20 gennaio 2025;
di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 09 febbraio 2024 la società Life Elettronica S.r.l. (d’ora in poi Life) ha presentato domanda di accesso al contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. n. 69/2013 e relativi successivi decreti interministeriali applicabili.
Con nota prot. n. 172927 trasmessa via PEC in data 05 settembre 2024, la direzione generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato a Life i motivi ostativi all’ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, precisando testualmente quanto segue: « In riferimento alla domanda di accesso al contributo in oggetto presentata in data 09 febbraio 2024, si comunica che l’istanza allo stato risulta non ammissibile per INCOMPLETEZZA della documentazione presentata che risulta non conforme a quanto previsto all'art. 12, comma 1, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. In particolare, non è stato possibile procedere alla chiusura positiva dell’attività di valutazione della domanda di agevolazione per le seguenti motivazioni: ( Assenza della DSAN A relativa al socio unico: RG HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. Con riferimento al suddetto soggetto si richiede la trasmissione delle DSAN C relative ai familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.. Nello specifico: ( DSAN C di OS AR EL come Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’impresa RG HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, corredata da un documento di identità valido. Al fine di valutare positivamente la domanda di agevolazione si rende necessario l’inoltro della documentazione antimafia aggiornata e sottoscritta alla data corrente e completa ».
Non avendo ricevuto i documenti richiesti, in data 22 novembre 2024 la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato a Life l’impossibilità di ammettere tale società alle agevolazioni. La società ricorrente ha provveduto ad integrare la documentazione solo in data 17 gennaio 2025 inviando a benistrumentali@pec.sviluppoeconomico.gov.it una serie di documenti unitamente all’istanza di revoca del provvedimento di non ammissione della società stessa alle agevolazioni.
In particolare, nell’ambito dell’istanza di revoca Life ha sottolineato l’insussistenza di ragioni di prevalente interesse pubblico tali da impedire una integrazione documentale “ora per allora”.
Il Ministero con comunicazione del 20 gennaio 2025 ha dato riscontro alla suddetta istanza, come segue: «Buongiorno, la invitiamo a fare riferimento a quanto indicato nella comunicazione inviata in data 22/11/2024: "Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al competente T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica" (...)».
Life, quindi, con atto notificato in data 18/2/2025 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, con atto datato 10/4/2025 e notificato a mezzo PEC in pari data.
Life, con atto depositato in data 8 maggio 2025 ha provveduto alla trasposizione del ricorso avanti all’intestato Tar chiedendo l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
1. la non ammissione della Società alle agevolazioni sarebbe ingiustificata, Life essendo in possesso dei requisiti oggettivi per l'ammissione al finanziamento pubblico, avendo prodotto tutti i documenti necessari, sì che non vi sarebbe alcuna ragione sostanziale per la quale la sua domanda non debba essere accolta; l’Amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione del rigetto dell’istanza di revoca, nonché il principio di proporzionalità, che impone di non sacrificare l’interesse privato laddove non sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico, comunque non palesate dall’Amministrazione;
2. l’Amministrazione avrebbe violato gli artt. 12, comma 1 e 13, Decr. interm. 22 aprile 2022 – Nuova disciplina per l’acquisto di beni strumentali (Nuova Sabatini), in quanto si è limitata ad inviare la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, non avendo formalmente richiesto una autonoma integrazione documentale e avendo comunque concesso un termine di 10 giorni per produrre i documenti anziché i trenta previsti dalla disciplina speciale di cui alla predetta normativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, decr. interm. 22 aprile 2022, « 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 11, le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini e utilizzando gli schemi definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione è data altresì notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il mancato utilizzo dei predetti schemi e modalità di invio è causa di non procedibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste in sede di accesso alle agevolazioni costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. Con il medesimo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al presente comma, sono altresì definiti gli schemi e le modalità di erogazione delle agevolazioni ».
La disposizione che precede è chiarissima sotto due specifici aspetti:
1. l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste in sede di accesso alle agevolazioni determinano la non procedibilità della domanda;
2. il soggetto finanziatore può richiedere i documenti mancanti al soggetto istante, ma in tal caso le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.
A tale ultimo proposito la disposizione non impone al soggetto finanziatore di esplicitare, nella richiesta di integrazione documentale, il termine di 30 giorni per la produzione documentale, a pena di decadenza: la norma, evidentemente, impone al soggetto finanziatore, in caso di richiesta di integrazione documentale, di attendere sino alla scadenza del trentesimo giorno prima di dichiarare l’eventuale decadenza.
Nel caso di specie è pacifico che la società ricorrente non avesse prodotto unitamente all’istanza di concessione del contributo della documentazione ritenuta necessaria dal soggetto finanziatore.
È altresì pacifico e documentale che il soggetto finanziatore ha esplicitato la richiesta di integrazione documentale, indicando compiutamente i documenti ritenuti necessari.
Il fatto che, erroneamente, tale missiva sia stata qualificata in termini di comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 e sia stato espressamente concesso un termine di soli 10 giorni, a ben vedere, si è risolto in mero vizio di forma.
Infatti, a fronte di una richiesta di integrazione documentale inviata in data 5 settembre 2024, in conformità, sul piano sostanziale, a quanto previsto dall’art. 12, comma 1, decr. Interm. 22 aprile 2022, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di inammissibilità della società ricorrente alle agevolazioni, per assenza della documentazione richiesta, solo in data 22 novembre 2024.
Il lasso di tempo intercorso tra la richiesta documentale e l’adozione del provvedimento finale è chiaramente rispettoso del termine di 30 giorni imposto dall’art. 12 comma 1 sopra riportato.
Parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto depositare la documentazione entro il lasso di tempo in questione, comunque concesso di fatto dall’Amministrazione, avendo quest’ultima adottato il provvedimento contestato in una data successiva alla scadenza dello stesso.
Diversamente, la documentazione richiesta è stata ostesa dalla società ricorrente solo dopo la comunicazione del provvedimento finale di inammissibilità della domanda di finanziamento.
Non costituiscono motivi idonei a fondare una causa di impossibilità a produrre la documentazione non imputabile alla società ricorrente il fatto, da quest’ultima lamentato, che «alcune recenti operazioni societarie e la loro compiuta formalizzazione avevano impedito alla Società ricorrente di dare un più tempestivo riscontro alla predetta richiesta di integrazione documentale. Nel mese di giugno 2024, infatti, era stato ceduto il 49% delle quote di Life Elettronica con le seguenti percentuali: - Innovative Solutions Srl per il 46%; - Ripalta Srl per il 3%».
Stante il chiaro ed inequivoco tenore letterale dell’art. 12, comma 1, d.i. 22 aprile 2022 è irrilevante che “oggettivamente” la società ricorrente possedesse i requisiti per ottenere il finanziamento, in quanto la norma è chiarissima nel richiedere il rispetto della tempistica e degli oneri documentali previsti a pena di decadenza/improcedibilità della domanda.
Né è invocabile il principio di proporzionalità, perché -oltre al fatto che l’art. 12, comma 1, d.i. 22 aprile 2022 non è stato specificamente impugnato da parte ricorrente - evidentemente, l’imposizione di termini e oneri documentali come quelli sopra ricordati risponde certamente alla finalità pubblica di garantire una celere compiuta definizione delle pratiche di finanziamento anche in ragione della scarsa disponibilità finanziaria in capo al soggetto finanziatore, da un lato, e il potenzialmente rilevante numero di imprese interessate ad ottenere il finanziamento previsto dalla normativa, dall’altro.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Attesa la particolarità della fattispecie, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
PA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA IN | PA PE |
IL SEGRETARIO