Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12585/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Caterina
Condò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g.12585/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Gaetano e dall'avv. Francesca Candiano ed elettivamente domiciliato in Firenze, via
Paganini n. 20;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Niccolò Seghi e dall'avv. Luigi Seghi ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via Alfonso La Marmora 38;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 1.10.2024, le parti hanno così concluso: per come da atto di citazione depositato in PCT in data 10.11.2022, i.e. Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la qualità di erede del Sig.
[...]
e di condannare la convenuta Sig.ra alla restituzione della somma di € Pt_1 Controparte_1
pagina 1 di 10
risposta e quindi affinchè il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, voglia a) respingere tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e non provate e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, salvo gravame, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in comparsa (da valere in ipotesi anche solo eccezione riconvenzionale) recante richiesta di condanna dell'attore a corrispondere alla esponente, per la parte di sua pertinenza quale coerede, la somma complessiva di euro 201.600,00 o diversa di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria a fronte delle causali di cui in narrativa, avendo la esponente prestato attività di assistenza ponendo a disposizione la sua casa, le sue energie e la sua attività di collaborazione per i 14 anni di permanenza della de cuius presso la esponente e avendo provveduto alle spese di mantenimento e di assistenza e alla stessa tumulazione della salma.
Vinte le spese e i compensi di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate.
In ipotesi istruttoria, rinnovando ogni eccezione e contestazione anche sotto il profilo della inammissibilità delle prove ex adverso richieste, si insiste per la ammissione delle prove già dedotte, sempre in ipotesi insistite e mai rinunciate e che qui si reiterano specificamente e quindi affinché siano, in ipotesi accolte le prove richieste nel foglio di precisazioni delle conclusioni depositato l'8.9.2024 e da memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 cpc “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore premettendo di essere Parte_1
nipote ed erede testamentario di deceduta in data 18.9.2019, conveniva in Persona_1
giudizio coerede nella successione testamentaria della de cuius, esponendo Controparte_1
che in data 03.10.2019 era stato pubblicato dal Notaio (Rep. n. 47.738 -Racc. Persona_2
n. 13.060) il testamento pubblico di dallo stesso Notaio ricevuto in data Persona_1
pagina 2 di 10 29.10.2007 (Rep. atti di ultime volontà n. 55), e successivamente registrato in data
07.10.2019 al n. 14303, mediante il quale la de cuius così aveva disposto: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Lascio l'appartamento e l'autorimessa in Comune di Impruneta, frazione di Tavarnuzze, via Filippo Turati 29 alla sig.ra , nata a [...] il 18 agosto Controparte_1
1950. Lascio a mio nipote sig. il denaro e i depositi bancari (…)”. L'eredità, composta Parte_1
dall'appartamento, dall'autorimessa, dal conto corrente n. 00485/35461277 acceso presso la
Cariparma, da un contratto di assicurazione vita intera a premio unico n 540088211 del
05.09.2012 e da un libretto postale acceso presso le Poste di San Casciano val di Pesa n.
35262176, era stata accettata da entrambi i coeredi testamentari, e Parte_1 CP_1
[...]
A seguito della pubblicazione del testamento pubblico da parte del Notaio, l'attore ha dedotto di essersi adoperato al fine di ottenere quanto di sua spettanza, scoprendo che il saldo dei conti correnti oggetto di disposizione testamentaria, ovvero il conto corrente acceso presso la Cariparma n. 00485/35461277, sul quale confluiva il canone di locazione dell'immobile sito in Tavarnuzze, e il libretto postale, sul quale confluiva la pensione della de cuius, ammontava a circa € 2.000,00.
L'attore, al riguardo, ha esposto che, in data 10 maggio 2013, la sig.ra aveva Pt_1
cointestato alla convenuta, con la quale viveva, il conto corrente Credit Agricole n.
00485/35461277, sul quale aveva versato il canone di locazione dell'appartamento sito in
Tavarnuzze via Filippo Turati 29, e il libretto postale n. 35262176, sul quale aveva versato la pensione.
Inoltre, l'attore ha dedotto altresì come la de cuius fosse affetta da alcune patologie, riscontrate e certificate dal dott. (certificato depositato con note del Persona_3
10.01.2023), tanto che nel corso del 2018 era stata accolta la domanda di invalidità presentata dalla de cuius all'INPS con riconoscimento dell'invalidità al 100% alla luce del riscontro delle seguenti patologie: “disturbi mnesici, episodi di confusione spazio temporale (…)”, cui conseguiva la diagnosi di “demenza generativo – vascolare (…)”.
Dal momento della cointestazione in capo alla convenuta dei conti correnti, che erano stati alimentati esclusivamente dalla de cuius, e sino all'apertura della successione, erano stati pagina 3 di 10 effettuati dalla convenuta illegittimi e sproporzionati prelievi, pagamenti personali nonché accensioni e riscossioni di polizze, che avevano portato al depauperamento di tali conti.
All'apertura della successione, avvenuta in data 19.9.2018, il saldo dei conti correnti lasciati in eredità all'attore ammontava a circa € 2.000,00, per cui doveva riconoscersi come la convenuta avesse illegittimamente goduto di una somma di ammontare non inferiore a euro
135.919,00 (cfr. consulenza di parte – doc. 3 allegato al ricorso).
Pertanto, l'attore ha chiesto ex art. 533 c.c. che, previa dichiarazione della sua qualità di erede, gli venissero restituite le somme prelevate e/o trasferite nella disponibilità della convenuta, contitolare dei conti assieme alla de cuius, alla data del 18 settembre 2019.
A garanzia del proprio credito nei confronti della convenuta, l'attore ha chiesto altresì di disporre, in via cautelare, il sequestro conservativo di tutti i beni della stessa, individuando il periculum in mora nella verosimile probabilità di un depauperamento da parte sua del proprio patrimonio immobiliare e il fumus boni iuris nella non manifesta infondatezza della pretesa creditoria dedotta in giudizio.
Nelle more della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 24.1.2023, è stata rigettata la domanda cautelare, nell'ambito del subprocedimento introdotto, che non ha visto la partecipazione della parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.02.2023 si è costituita in giudizio CP_1
contestando la domanda attorea, e altresì formulando domanda riconvenzionale
[...]
condizionata all'accoglimento, parziale o totale, della domanda attorea, con la quale ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento la somma complessiva di € 201.600,00 (o la diversa somma di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria), dovuta a titolo remunerativo dell'attività di assistenza e mantenimento prestata a favore della de cuius nel corso degli anni di convivenza presso l'abitazione della stessa convenuta, nonché delle spese di tumulazione della salma. La convenuta ha esposto come parte attrice non avesse alcun diritto alla restituzione delle somme di cui la de cuius, mediante un meccanismo donativo indiretto, aveva inteso beneficiare la medesima attraverso la cointestazione dei conti. Ha rilevato, pertanto, come l'attore non vantasse alcun diritto a quote di legittima nella successione della de cuius, non essendo questi un riservatario, non potesse invocare diritti alla pagina 4 di 10 collazione o ad azioni di riduzione, né potesse agire in rivendicazione di ciò che non fosse più presente nel patrimonio della cuius al momento dell'apertura della successione.
La convenuta ha, quindi, concluso per il rigetto di tutte le domande attoree, e, in ipotesi denegata, ha proposto domanda riconvenzionale, come sopra precisato.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Venendo al merito della causa, va innanzitutto premesso che l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c. (cd. petitio hereditatis) è un'azione reale e di condanna avente un carattere prettamente recuperatorio, in quanto attraverso la stessa colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della sua qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditati nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo.
A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede, essenzialmente dichiarativa, nella petitio hereditatis il riconoscimento dello status di erede è, dunque, strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (Cass., 2148/2014).
Viene abitualmente affermato che “La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. (Cass., Sez. II,
Ord. n. 7871 del 19/03/2021).
Nel caso di specie, ricorre la legittimazione attiva di parte attrice in capo all'attore, il quale ha agito in giudizio in qualità di erede testamentario (v. verbale di pubblicazione del testamento olografo allegato all'atto di citazione) nella successione di qualità Persona_1
che non risulta peraltro contestata da parte convenuta.
Venendo all'oggetto dell'azione di petizione ereditaria, come precisato dall'indirizzo di legittimità precedentemente citato (Cass., Sez. II, Ord. n. 7871 del 19/03/2021), questo può essere costituito dall'intero asse ereditario o solamente da una parte, da un solo bene o da una quota.
Inoltre, “quanto all'onere probatorio, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al pagina 5 di 10 tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario” (Cass., Sez. II, Ord. n. 7871 del 19/03/2021).
Su tale ultimo aspetto è necessario richiamare quanto già argomentato nell'ordinanza cautelare pronunciata nel corso del presente giudizio in data 24.1.2023, secondo cui:
“(…) secondo la giurisprudenza di legittimità “ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio – azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo – sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario;
ne consegue che l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass. n. 3181 del 2011). L'azione ex art. 533 c.c. non può dunque essere esperita, come nel caso di specie, per far ricadere in successione somme di denaro di cui il futuro erede abbia avuto la disponibilità precedentemente all'apertura della successione, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius, quale la delega ad operare sul conto;
nel caso in esame, le somme di denaro delle quali il ricorrente chiede la restituzione non possono dirsi comprese nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione: è egli stesso a negarlo allorché ha rappresentato (cfr. doc. n. 3, 4, 5, 6 e 7) come queste siano fuoriuscite dal patrimonio della de cuius nel periodo compreso tra il maggio 2013 e l'ottobre 2019 e quindi non nell'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, ma precedentemente all'apertura della successione.
Parte resistente ha operato sul conto corrente Credit Agricole n. 00485/35461277 e sul libretto postale n.
35262176 quale cointestataria e dunque in forza di apposita delega, così che se ella ha, in passato, posseduto tali somme, lo ha fatto in ragione di tale titolo e non a titolo di erede o sine titulo, così come prescritto dall'art. 533 c.c.; la scrivente non ignora l'interpretazione giurisprudenziale di merito che ha ammesso di recente, richiamando anche una pronuncia di legittimità, la possibilità di esperire l'azione di petizione ereditaria anche per il recupero di diritti di credito appartenenti al de cuius: “In primo luogo, va precisato che l'azione promossa dall'odierna attrice, non qualificata in atti, deve essere inquadrata nell'ambito della petizione ereditaria di pagina 6 di 10 cui all'art. 533 codice civile. In proposito si ricorda come l'azione in parola si configuri, non solo quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, anche quando trattasi di crediti derivanti da una illegittima appropriazione di somme di denaro e, dunque, anche quando vengono chieste in restituzione somme di denaro asseritamente prelevate da un soggetto da un conto corrente intestato al de cuius. In siffatte ipotesi, infatti, il riconoscimento della qualità di erede è strumentale al perseguimento dell'obiettivo di ottenere in restituzione beni configurati come elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso
(cfr. Cass. civ. sent. n. 20024/2020). (cfr. Tribunale Bergamo sez. I, 02/05/2022); tuttavia, risulta che sempre di recente la Corte di Cassazione, nell'occasione di un'ordinanza su regolamento di competenza, si sia espressamente conformata alla pronuncia del 2011 citata: “Per quanto riguarda infine la domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato dal conto del de cuius, quale cointestatario, tale causa non rientra nella previsione dell'art. 22 c.p.c., sotto la specie di domanda di
"petizione". Con la domanda di petizione, infatti, "l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario;
ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius" (Cass. n.
3181/2011). Il principio è perfettamente applicabile nel caso in esame, in cui titolo fatto valere dell'unico erede contro il terzo, costituito da un utilizzo abusivo della cointestazione, è indipendente dall'apertura della successione. Tutti i fatti menzionati nella domanda sono avvenuti prima della morte del correntista. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 12/04/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 12/04/2022), n.11879) (…)”.
Ciò premesso, l'indirizzo giurisprudenziale al quale si è ritenuto doversi conformare per il rigetto della richiesta cautelare di parte attrice è stato anche di recente confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e pagina 7 di 10 prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).” (cfr. Cass., II sez., ord. n. 8942 del 04/04/2024; sul punto, cfr. anche Cassazione civile sez. VI -
24/02/2023, n. 5780 che ha negato che la somma, derivante dalla vendita di un dossier titoli intestato in nome del de cuius e di un coerede, e liquidato interamente da quest'ultimo con operazione compiuta nove giorni prima dell'apertura della successione, potesse essere pretesa da un altro coerede con l'azione di petizione ereditaria, che non è esperibile in relazione a beni che non facevano parte dell'asse al momento di apertura della successione e ha escluso anche la riqualificabilità dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, come invece operato dalla Corte di Appello).
Similmente al caso in esame, nella motivazione della sentenza della Cassazione, II sez., ord.
n. 8942 del 04/04/2024 si legge: “Nel caso di specie, l'attore ha chiesto accertarsi la propria qualità di erede di e deceduti ab intestato rispettivamente il 12 gennaio 2000 ed il 27 settembre Per_4 Per_5
2004, ed ha chiesto le quote di sua spettanza in relazione ad un conto corrente bancario presso la Banca
Popolare di Ancona cointestato alla sorella e ai defunti genitori, nonché in relazione ad un conto deposito titoli in custodia e amministrazione, parimenti intestati ai congiunti. L'azione proposta rientra senza dubbio nell'actio petitio hereditatis, con la quale l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi, secondo la definizione contenuta nell'art.533 c.c.
Lo stesso attore, nell'atto introduttivo, aveva qualificato espressamente come petitio hereditatis l'azione proposta. Presupposto dell'azione è l'impossessamento da parte dei terzi o dell'erede dei beni ereditari sicché essa può avere ad oggetto beni riconducibili al momento dell'apertura della successione all'asse ereditario.
Con l'azione di petizione ereditaria, infatti, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius (Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 3181 del 09/02/2011; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo
2001, n. 3939).
pagina 8 di 10 La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un'azione nella quale l'erede non subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass., Sez.
2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074).
Nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (Sez. 2, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011; Sez. 2,
Sentenza n. 8440 del 01/04/2008).
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari.”
L'indirizzo espresso dalla pronuncia di legittimità sopra richiamata deve ritenersi prevalente rispetto all'interpretazione che pur viene portata avanti da alcuni giudici di merito che ammettono l'azione di petizione ereditaria per il recupero non solo di beni ma anche di crediti appartenenti al de cuius (insieme alla pronuncia del Tribunale di Bergamo citata innanzi, cfr. anche Tribunale Imperia sez. I, 27/07/2023, n.516, che, sempre sulla scorta della sentenza della Cass. civ. sent. n. 20024/2020, ha affermato che “L'azione di petizione ereditaria ha come "causa petendi" la qualità d'erede, come "petitum" la ricostruzione dell'asse ereditario e come fine ultimo il recupero del bene del "de cuius" da chiunque lo detenga vantando un titolo ereditario che non gli compete o che è invalido. Tale azione è ammissibile anche ove diretta al recupero non di beni, bensì di crediti, in quanto l'erede ben può agire per assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al defunto, se si tratta di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al "de cuius".).
Nel caso in esame, tuttavia, si ritiene di far applicazione dell'indirizzo della prevalente giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione II sez., ord. n.
8942 del 04/04/2024 citata, secondo cui l'azione ex art. 533 c.c. non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro di cui il futuro erede abbia avuto la disponibilità precedentemente all'apertura della successione, in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte della de cuius, quale la cointestazione dei pagina 9 di 10 conti correnti o la delega a operare sui conti, salva la possibilità di svolgere contro l'erede, che si assume aver agito in modo infedele, azione personale di condanna.
Come già chiarito in sede cautelare, è lo stesso attore che ha rappresentato come le somme richieste in restituzione con la domanda svolta costituissero la provvista dei conti volontariamente cointestati da parte della de cuius alla convenuta nel 2013, e fuoriuscite dal patrimonio della de cuius nel periodo compreso tra il maggio 2013 e l'ottobre 2019, quindi non nell'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, ma precedentemente all'apertura della successione.
La domanda di parte attrice deve quindi essere dichiarata inammissibile, e le spese di lite compensate avuto riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni costituite dalla presenza di giurisprudenza discordante (anche se minoritaria) rispetto a una questione dirimente, in analogia con la fattispecie tipica di compensazione ex art. 92 cpc di “mutamento della giurisprudenza”, sulla scorta delle facoltà concesse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
PQM
il Tribunale in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di petizione ereditaria svolta da parte attrice;
2) compensa le spese.
Firenze, 3.1.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
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