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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1490/2024 R.G., promossa
DA
, in persona del procuratore con Parte_1 Parte_2
l'avv. TIANA GIUSEPPE
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. PERANTONI LUCIA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la società assicuratrice in intestazione proponeva opposizione al decreto 233/2024 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di
, rappresentata dal suo amministratore di sostegno, dell'importo di Controparte_1 Euro 26.097,98 dovuto per la liquidazione nella quota del 50% di due polizze vita, stipulate da defunto coniuge in favore degli eredi. Affidava Controparte_3
l'opposizione ai seguenti motivi: eccepiva il difetto di legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno della che non era mai stato autorizzato al CP_1
compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
rilevava la nullità della procura, non avendo la beneficiaria della procedura alcun potere di conferire legittimamente il mandato ad un avvocato per far valere i suoi diritti;
deduceva di aver comunicato sia nel 2023 che nel 2024 ad entrambi gli eredi del contraente le polizze che per poter procedere alla loro liquidazione era necessaria l'autorizzazione del
Giudice tutelare ed evidenziava di aver provveduto in favore del coerede, ma non della convenuta che non aveva inoltrato la documentazione richiesta e richiamata anche dall'art. 15, III co. lettera a) delle condizioni generali della polizza 89/853471.
Concludeva in conformità.
Si costituiva l'amministratore di sostegno della convenuta che resisteva all'opposizione e, affermando che la sua costituzione aveva sanato ex tunc il vizio preliminarmente eccepito, richiamava l'autorizzazione del Giudice tutelare ad intraprendere le opportune azioni a tutela dell'amministrata. Insisteva nel suo diritto al pagamento delle somme pretese in via monitoria ed affermava che alla società era stata fornita tutta la documentazione necessaria ai fini della materiale liquidazione. Rilevava come con decreto del 10.3.2024 il Giudice tutelare avesse richiesto un aggiornamento sulla liquidazione di quanto legittimamente spettante alla beneficiaria e come con decreto del 20.03.2024 avesse confermato la legittimità delle richieste e comunque autorizzato alle opportune azioni in difetto di pronto adempimento, cui non Pt_3
aveva provveduto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Richiamato il decreto dell'1.10.2024 in punto di legittimazione processuale di parte convenuta e di validità della procura alle liti in favore dell'avv. Lucia Perantoni, si rileva come all'udienza del 3.6.2025 le parti abbiano dato atto dell'intervenuto pagamento delle somme di cui alle polizze.
Tanto determina la cessazione della materia del contendere (non essendovi più alcun interesse alla pronuncia del Giudice) e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ai fini delle spese occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Ora, deve considerarsi come l'opponente non abbia mai contestato il diritto della CP_1
alla liquidazione delle polizze nella quota di sua spettanza, ma non vi abbia proceduto assumendo la mancanza della necessaria documentazione, tra cui l'autorizzazione del
Giudice tutelare.
Deve osservarsi come le polizze oggetto di causa siano quelle contrassegnate dai n. ri
89/764094 e 89/853471 e come effettivamente il decreto del Giudice tutelare di autorizzazione alla riscossione del 20.3.24 abbia avuto ad oggetto unicamente la prima delle due polizze vita, atteso che solo in corso di causa in data 25.2.2025, su sollecitazione di questo Giudice, è stato ottenuto il decreto di autorizzazione dell'amministratore di sostegno alla riscossione della seconda polizza.
Deve, dunque, ritenersi che, se il giudizio fosse approdato alla decisione, la domanda della sarebbe stata accolta, ma non senza dare atto di come solo dopo l'azione CP_1
monitoria sia divenuta legittima la pretesa di pagamento della polizza 89/853471 e di come, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo limitatamente al relativo importo come coltivata da Unipol Assicurazioni s.p.a. sia stata del tutto giustificata.
Tradotte tali considerazioni in termini di soccombenza e di condanna alle spese, deve ritenersi corretta la loro compensazione nei limiti della metà e dunque la condanna dell'opponente (che avrebbe dovuto versare prontamente l'importo della prima polizza) alla rifusione in favore della come rappresentata, della restante metà, CP_1
liquidata nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo 233/2024;
- condanna Unipol Assicurazioni s.p.a. alla rifusione in favore di CP_1
della quota di un mezzo delle spese di lite, quota liquidata in Euro
[...]
2.400,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione della restante quota di un mezzo.
Sassari, 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1490/2024 R.G., promossa
DA
, in persona del procuratore con Parte_1 Parte_2
l'avv. TIANA GIUSEPPE
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. PERANTONI LUCIA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la società assicuratrice in intestazione proponeva opposizione al decreto 233/2024 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di
, rappresentata dal suo amministratore di sostegno, dell'importo di Controparte_1 Euro 26.097,98 dovuto per la liquidazione nella quota del 50% di due polizze vita, stipulate da defunto coniuge in favore degli eredi. Affidava Controparte_3
l'opposizione ai seguenti motivi: eccepiva il difetto di legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno della che non era mai stato autorizzato al CP_1
compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
rilevava la nullità della procura, non avendo la beneficiaria della procedura alcun potere di conferire legittimamente il mandato ad un avvocato per far valere i suoi diritti;
deduceva di aver comunicato sia nel 2023 che nel 2024 ad entrambi gli eredi del contraente le polizze che per poter procedere alla loro liquidazione era necessaria l'autorizzazione del
Giudice tutelare ed evidenziava di aver provveduto in favore del coerede, ma non della convenuta che non aveva inoltrato la documentazione richiesta e richiamata anche dall'art. 15, III co. lettera a) delle condizioni generali della polizza 89/853471.
Concludeva in conformità.
Si costituiva l'amministratore di sostegno della convenuta che resisteva all'opposizione e, affermando che la sua costituzione aveva sanato ex tunc il vizio preliminarmente eccepito, richiamava l'autorizzazione del Giudice tutelare ad intraprendere le opportune azioni a tutela dell'amministrata. Insisteva nel suo diritto al pagamento delle somme pretese in via monitoria ed affermava che alla società era stata fornita tutta la documentazione necessaria ai fini della materiale liquidazione. Rilevava come con decreto del 10.3.2024 il Giudice tutelare avesse richiesto un aggiornamento sulla liquidazione di quanto legittimamente spettante alla beneficiaria e come con decreto del 20.03.2024 avesse confermato la legittimità delle richieste e comunque autorizzato alle opportune azioni in difetto di pronto adempimento, cui non Pt_3
aveva provveduto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Richiamato il decreto dell'1.10.2024 in punto di legittimazione processuale di parte convenuta e di validità della procura alle liti in favore dell'avv. Lucia Perantoni, si rileva come all'udienza del 3.6.2025 le parti abbiano dato atto dell'intervenuto pagamento delle somme di cui alle polizze.
Tanto determina la cessazione della materia del contendere (non essendovi più alcun interesse alla pronuncia del Giudice) e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ai fini delle spese occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Ora, deve considerarsi come l'opponente non abbia mai contestato il diritto della CP_1
alla liquidazione delle polizze nella quota di sua spettanza, ma non vi abbia proceduto assumendo la mancanza della necessaria documentazione, tra cui l'autorizzazione del
Giudice tutelare.
Deve osservarsi come le polizze oggetto di causa siano quelle contrassegnate dai n. ri
89/764094 e 89/853471 e come effettivamente il decreto del Giudice tutelare di autorizzazione alla riscossione del 20.3.24 abbia avuto ad oggetto unicamente la prima delle due polizze vita, atteso che solo in corso di causa in data 25.2.2025, su sollecitazione di questo Giudice, è stato ottenuto il decreto di autorizzazione dell'amministratore di sostegno alla riscossione della seconda polizza.
Deve, dunque, ritenersi che, se il giudizio fosse approdato alla decisione, la domanda della sarebbe stata accolta, ma non senza dare atto di come solo dopo l'azione CP_1
monitoria sia divenuta legittima la pretesa di pagamento della polizza 89/853471 e di come, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo limitatamente al relativo importo come coltivata da Unipol Assicurazioni s.p.a. sia stata del tutto giustificata.
Tradotte tali considerazioni in termini di soccombenza e di condanna alle spese, deve ritenersi corretta la loro compensazione nei limiti della metà e dunque la condanna dell'opponente (che avrebbe dovuto versare prontamente l'importo della prima polizza) alla rifusione in favore della come rappresentata, della restante metà, CP_1
liquidata nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo 233/2024;
- condanna Unipol Assicurazioni s.p.a. alla rifusione in favore di CP_1
della quota di un mezzo delle spese di lite, quota liquidata in Euro
[...]
2.400,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione della restante quota di un mezzo.
Sassari, 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella