TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 7529/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7529 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] a [...], residente in Parte_1
Casoria (NA) alla via J.F. Kennedy n. 55, C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliata in Crispano (NA) alla via Provinciale 4, presso lo studio dell'Avv. Alina Farin, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 6 E
, nato il [...] a [...], ivi residente al Controparte_1
Vico Pergola all'Avvocata n. 11 int. 5 C.F.: , C.F._2
elettivamente domiciliato in Calvizzano alla Via G. Rossini n. 41 , presso lo studio dell'Avv. Luca Felaco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti, con nota congiunta del 25/1/2025, hanno depositato l'accordo raggiunto dai coniugi e hanno chiesto la separazione alle condizioni concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/9/2024, premettendo che in data Parte_1
15/6/2021 si è unita in matrimonio in Casoria con e Controparte_1
che dalla loro unione è nato il [...], per le Persona_1
ragioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto la separazione con addebito al marito.
Nel merito ha chiesto:
- l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà che l'abita con il figlio;
- l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e facoltà del padre di vederlo liberamente,
pagi na 2 di 6 concordando direttamente con il figlio gli incontri, in ragione dell'età adolescenziale dello stesso.;
- un assegno di mantenimento a carico del resistente per il mantenimento del figlio di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio e di € 150,00 per il mantenimento in favore del coniuge.
Dopo un rinvio per la rinnovazione della notifica al resistente il quale si
è costituito con comparsa di risposta del 19/1/2025, all'udienza del
20/1/2025, fallito il tentativo di conciliazione, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione ed hanno chiesto un rinvio per formalizzare l'accordo.
Con nota congiunta i difensori costituiti hanno depositato l'accordo raggiunto dai coniugi e hanno chiesto la separazione alle condizioni concordate.
La Giudice delegata, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 7/5/2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
Il P.M. ha apposto il visto in data 8/5/2025, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui all'accordo depositato in data 25/1/2025, così riportati:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagi na 3 di 6 2) Disporre l'assegnazione della casa familiare, già di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Casoria (Na) alla via J.F. Kennedy Parte_1
n. 55, P.1 int 4, alla moglie affinché ivi continui ad abitare con il figlio maggiorenne della coppia, non economicamente autosufficiente,
. Il sig. provvederà a lasciare la Persona_1 Controparte_1
casa familiare, libera da cose e persone, ivi compresi gli effetti personali.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno Controparte_1
27 di ciascun mese, un assegno mensile di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, , Persona_1
di € 250,00 su Iban della madre che quest'ultima provvederà a comunicare. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione Istat come per legge.
4) Il sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50% Controparte_1
delle spese straordinarie di natura, ludica, medica e scolastica preventivamente concordate con l'altro genitore in conformità al protocollo del Tribunale di Napoli. L'assegno Unico ero gato dall' CP_2
sarà percepito per intero dalla sig.ra ovvero Parte_1
direttamente dal figlio maggiorenne della coppia . Persona_1
5) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto in favore di ciascuno dei coniugi.
6) La sig. ra dichiara di rinunciare -come in effetti rinuncia con Pt_1
la sottoscrizione dei presenti patti - alla domanda di addebito formulata nei confronti del marito.
7) I coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro tutte le questioni pagi na 4 di 6 economico-patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere nei reciprochi rapporti.
8) Le parti dichiarano che i presenti patti avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del presente atto.
9) I coniugi autorizzano le competenti autorità amministrative a rilasciare, prorogare e mantenere in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni e si obbligano a prestare ogni ulteriore consenso e ad esplicare ogni ulteriore attività n ecessaria a tale scopo.
10) Le spese della presente procedura si intendono compensate interamente tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente atto, al vincolo della solidarietà professionale.
I suindicati accordi possono recepirsi nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale d i , nata a Parte_1
IL (Ucraina) il 18/4/1972 e , nato il Controparte_1
2/5/1962 a Napoli ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (Atto
pagi na 5 di 6 n° 26, parte I, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2021) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 2/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6