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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1932/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1932/2020, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. SOFIA Parte_1 C.F._1
ABBAGNALE e presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 12.12.2024; ricorrente
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. BENINCASA CP_1 C.F._2
FRANCESCO e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce/a margine della costituzione;
resistente
Nonché
Avv. ROSALBA BELFIORE (prima Avv. RAFFAELLA CONVERSANO)
Curatrici speciali dei minori nonché
Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/05/2020, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale dal marito, , con il quale ha contratto matrimonio in data CP_1
31/03/2011 in MERCATO SAN SEVERINO (Sa), con ulteriori richieste di tipo economico
(formulando domanda di mantenimento, iure proprio, per euro 200,00 e per la prole di euro
800,00), nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti con la prole;
con vittoria di spese di lite.
Ha, inoltre, rappresentato che dall'unione con il coniuge sono nati, entrambi in Salerno, i figli in data 12.06.2011 e in data 04.02.2013, adducendo, peraltro, la Persona_1 Per_2 sopravvenuta ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi.
si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, con la quale CP_1 non si è opposto alla domanda di separazione formulata da parte ricorrente, tuttavia avanzato riconvenzionale di addebito alla moglie, nonché ulteriori ed avverse richieste di tipo economico
(non riconoscendo il mantenimento alla moglie ed offrendo la somma di euro 300,00 per entrambi i figli), previamente contestando i fatti come addebitatigli dalla ricorrente, nonché afferenti alle questioni relative ai figli, con vittoria di spese di lite.
In sede istruttoria, per l'udienza del 20.04.2022, trattata in forma telematica, parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status e, per l'effetto, il Giudice Istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.06.2022 sul solo status separativo, previa, medio tempore, concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Il Giudice Istruttore, a tale ultima udienza, ha quindi riservato la decisione al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in ragione della mera pronuncia in punto di solo status, sul quale entrambe le parti hanno formulato, peraltro, analoghe conclusioni.
All'esito, è stata emessa sentenza non definitiva di separazione ed il procedimento è proseguito per l'ulteriore istruzione.
Previo:
- affido del minori al Servizio Sociale;
- nomina di due Curatrici, nella persona dell'Avv. RAFFAELLA CONVERSANO ed Avv. ROSALBA BELFIORE (giacché la prima, invero, ha dovuto rimettere il mandato, perché assunta nel pubblico impiego);
- previsione una Consulenza (Dott.ssa ) e di un'integrazione, disposta Persona_3 con successivo provvedimento del 25.03.2025, sul presupposto della – iniziale – dichiara volontà della prole di voler, prevalentemente, stare con il padre,
Il procedimento è pervenuto all'udienza del 18.06.2025, ove, previe rassegnate conclusioni delle parti, è stato riservato al Collegio per la decisione, previa rinuncia dei procuratori ai termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è già stata esaminata, essendo stata, all'uopo, emesso il decisum n.
943/2022.
Sulla pronuncia di addebito.
La domanda di addebito della separazione proposta da va rigettata per le CP_1 seguenti ragioni.
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008).
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994).
Con riguardo alla reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una consolidata separazione di fatto già instaurata tra i coniugi, concretizzatasi addirittura con una stabile relazione extraconiugale, la giurisprudenza ha affermato che tale condotta debba ritenersi particolarmente grave e rappresenti un fattore determinante per l'intollerabilità della convivenza tale da potersi considerare di regola causa della separazione tra i coniugi che legittima una pronuncia di addebito (cfr. Cass. n. 8512 del 2006).
Nel caso di specie, anche tenuto conto degli esiti della C.T.U., da cui, all'evidenza, è emerso come la fine dell'unione coniugale sia stata provocata, quale causa esclusiva, dalla congenita difficoltà delle parti di relazionarsi ed interfacciarsi nel superiore e prevalente interesse della prole.
D'altronde, al netto del fatto che non abbia mai proposto domanda di addebito Parte_1 della separazione (né con il ricorso introduttivo;
ne, invero, con la successiva memoria integrativa), con connessa superfluità dei capi di prova sul punto articolati, anche quelli articolati dal resistente – alla luce dell'univoche risultanze della C.T.U. e, peraltro, dai comportamenti come assunti dal inizialmente e nel corso del procedimento – sono apparsi superflui e, CP_1 pertanto, ex ante inidonei a provare i fatti di addebito, come affermati in ricorso.
Infatti, anche il dedotto “abbandono” della casa coniugale, da parte della , in realtà e Parte_1 tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria e dalle plurime relazioni dei Servizi Sociali, appare essere stato provocato dai comportamenti del che, invero, ha anche reiterato nel corso CP_1 del procedimento e dinanzi ai Servizi Sociali, circostanza che, peraltro e per un breve periodo, aveva indotto il Giudicante a prevedere gli incontri protetti del padre con la prole.
Conclusivamente, la domanda di addebito non può affatto dirsi provata, non essendovi, per l'effetto, prova del fatto che la fine dell'unione coniugale abbia trovato la propria causa efficiente nel comportamento della , essendo, invece, riconducibile detta fine al progressivo Parte_1 deteriorarsi dei rapporti interpersonali di cui le parti, peraltro, anche dato prova nel corso del presente procedimento, salvo poi, da ultimo, trovare un punto di incontro nella gestione della prole presso la casa coniugale.
Sul mantenimento del coniuge, . Parte_1
La domanda di assegno di separazione, proposta dalla ricorrente, del pari, va rigettata.
, infatti, si è limitata a chiedere il riconoscimento di tale trattamento Parte_1 economico, senza, invero, provarne i fatti costitutivi.
Al netto, peraltro, della breve durata della vita matrimoniale e dell'assenza di specifica e circostanziata allegazione dei fatti relativi al contributo dato all'unione familiare, va, invero, anche precisato come le attuali condizioni economiche delle parti siano tutt'altro che floride;
lo dimostra, peraltro, anche l'accordo da entrambe conseguito per la gestione alternata dei figli nell'ambito della casa coniugale, rifugio sicuro per entrambi. Se è pur vero che la , quando non vive presso la casa coniugale, trova ricovero presso Parte_1
i propri genitori, va, invero, anche dato atto di come il viva in un piccolo appartamento, CP_1 del quale paga il canone di locazione e, pertanto, al netto del mantenimento che deve corrispondere ai figli, non residuano disponibilità economiche tali da consentire di prevedere anche il mantenimento del coniuge.
Pertanto, preso atto della comparata situazione economico-patrimoniale delle parti, la domanda di previsione di un assegno di separazione, invero, va rigettata.
Sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento relative alla prole.
Ciò detto occorre passare alle questioni relative alla prole minore, e Persona_1
. Per_2
A tal fine, infatti, va confermato l'affido della prole al Servizio Sociale di Mercato San Severino.
Impone tale scelta il tasso di conflittualità tra le parti (che, appunto, ha anche provocato la fine dell'unione coniugale) e la circostanza che i minori siano contesi tra i genitori;
eloquente, al riguardo, è stata l'iniziale relazione del Servizio Sociale di Mercato San Severino, laddove evidenziava come il padre mettesse in cattiva luce la madre davanti ai figli, tanto da indurli ad accusarla di non poter vedere, in libertà, il papà.
Va, invero e tuttavia, dato atto di come, da ultimo, il rapporto genitoriale sembra aver subito dei sensibili miglioramenti, ma non c'è dubbio che entrambi debbano continuare ad essere seguiti dal Servizio, anche per la gestione dei figli.
A tal fine, infatti, occorre affidare i minori e nati a Salerno, Persona_1 Per_2 rispettivamente, il 12.06.2011 ed il 04.02.2013, al Servizio Sociale di Mercato San Severino, in conformità e nei termini che seguono e con i poteri di seguito dettagliatamente descritti.
Per quanto concerne le concrete modalità di svolgimento di detto affidamento, fermo restando l'attuale domiciliazione dei minori presso la madre ed il padre – circostanza che, invero, consente loro di percepire il mantenimento ordinario da parte del genitore non domiciliatario in via alternata nei termini che verranno chiariti, fermo restando la ripartizione, al 50%, delle spese straordinarie – il Servizio Sociale avrà senz'altro il potere di decidere, in luogo di entrambi i genitori, le decisioni di massima importanza per i minori (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione, etc. etc.), fermo restando tuttavia, la necessità di previamente informare entrambi i genitori della scelta che il Servizio, di volta in volta, si troverà
a compiere;
ciò, pertanto, al fine di non esautorare entrambe le figure genitoriali, ma tentare, ove possibile, di riportarle nell'alveo di una genitorialità equilibrata, onde consentire a
[...] e di recuperare la propria serenità e di crescere in maniera sana ed Per_1 Per_2 equilibrata.
Il parere richiesto ai genitori sarà di tipo obbligatorio, ma evidentemente non vincolante, pena l'inefficacia dell'affidamento disposto, da richiedersi con il mezzo più idoneo e, oltretutto, da soprassedere, allorché l'urgenza del caso concreto richieda un pronto intervento del Servizio, fermo restando l'obbligo, in tale ultimo caso, di notiziare, con il mezzo più idoneo, entrambi i genitori.
Si ribadisce, pertanto, come la scelta finale residuerà sempre in capo al Servizio, fatta salva la necessità di procurarsi il parere dei genitori che, ove non concorde, non potrà essere ritenuto vincolante, pena l'inattuabilità dello strumento previsto.
Per quanto concerne, invece, la gestione ordinaria dei minori (ad esempio il tempo libero;
le attività extrascolastiche non sportive e/o culturali, come l'uscita pomeridiana in compagnia di amichetti, etc. etc.) le stesse potranno essere adottate dal genitore domiciliatario in via alternata che però avrà l'obbligo di notiziare il Servizio prontamente;
il Servizio, pertanto, all'esito della comunicazione, avrà la facoltà di interdire l'attività concretamente intrapresa dal minore, ove la stessa risulti, secondo il suo prudente apprezzamento, dannosa.
L'affidamento al Servizio Sociale, sopra descritto, pertanto, pertiene ad una tipologia di
“affidamento partecipato”, ove la figura genitoriale non è esautorata, ma messa in condizione di poter esprimere il proprio parere non vincolante (per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione), o di poter decidere in autonomia ex art. 337-ter c. IV c.c., (per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione), salva volontà contraria del Servizio, sempre prevalente. Il Servizio, pertanto, avuto riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione dovrà sempre informare entrambi i genitori con le modalità suindicate, mentre con riferimento a quelle di ordinaria amministrazione, laddove manifesti volontà contraria rispetto a quella del genitore domiciliatario ( e , tenuto Parte_1 CP_1 conto della domiciliazione alternata come di seguito disposta), potrà senz'altro decidere in autonomia, senza dover, di volta in volta, comunicare detta decisione anche all'altro genitore.
Ciò all'evidente fine di rendere il meccanismo delle autorizzazioni più fluido possibile e non soggetto ad impedimenti burocratici che potrebbero nuocere all'interesse stesso del minore
(l'esigenza comunicativa, invece, non si pone con riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione, per i quali, come chiarito, occorre assumere il parere obbligatorio, ancorché non vincolante), salvi i casi di intervento urgente.
Naturalmente il Servizio dovrà, poi, con cadenza periodica mensile, notiziare il genitore che non domicilia presso la casa coniugale dell'andamento della gestione ordinaria dei figli (per la straordinaria, il genitore, eventualmente non domiciliatario, verrà notiziato al bisogno).
Si precisa, poi, come l'affidamento al Servizio Sociale dovrà, invero, essere esercitato per il tempo strettamente necessario a recuperare la piena funzione genitoriale di entrambi i genitori.
A tale riguardo, infatti, detto strumento non va affatto visto come un'esautorazione del padre e della madre dalle proprie facoltà genitoriali, ma anzi esso è finalisticamente orientato a recuperarle in pieno e nella loro totalità.
Sarà cura del Servizio Sociale incaricato, all'uopo delegato ed espressamente autorizzato, anche:
- nuovamente prevedere una seria mediazione familiare alle parti, previo loro consenso, onde sopire il conflitto parentale, acuitosi nel corso del tempo, all'uopo incaricando il Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO;
- prevedere dei percorsi psicologico-individuali per i minori (in particolare, per
[...] che, più volte, rispetto a , ha manifestato disagio nel conflitto genitoriale, Per_1 Per_2 come suggerito anche dalla C.T.U. e dai Servizi Sociali), affinché siano supportati nella propria crescita sana ed equilibrata, all'uopo delegando il Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO, se del caso avvalendosi di propri professionisti di fiducia e sempre che detti percorsi non risultino prematuri o addirittura dannosi per la minore;
- prevedere, conformemente alle conclusioni sul punto rese dalla C.T.U. (pagine n.ri 34 e ss) dei percorsi individuali di sostegno psico-pedagogico per entrambi i genitori, onde aiutarli nella gestione ottimale e consapevole della propria funzione genitoriale, previa loro spontanea adesione;
- relazionare, sempre a cura del Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO al Giudice
Tutelare in sede (a cui verranno trasmessi gli atti ex art. 337 c.c.) con periodicità e, comunque, con la massima urgenza, ove se ne ravvisi la necessità;
- nuovamente prevedere, infine, dei percorsi di sostegno alla genitorialità, all'uopo incaricando il Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO ed invitando entrambe le parti a sottoporvisi.
Dette conclusioni, sia per quanto concerne il regime di affido, sia, altresì, avuto riguardo ai percorsi come sopra indicati, sono, invero, stati anche previsti:
- dalla consulenza tecnica, poi integrata;
- dalla indotta, dai genitori, necessità di nominare una Curatrice Speciale (Avv. Raffaella
Conversano, poi sostituita dall'Avv. Rosalba Belfiore) che rappresentasse gli interessi dei minori nel presente giudizio, valorizzando l'inidoneità di entrambi i genitori a tale scopo e l'inziale e perdurante incomunicabilità (oggi, invero, su alcuni aspetti hanno trovato un punto di incontro, in particolare sulla domiciliazione alternata di cui infra, restando ferme le criticità evidenziate che, pertanto, come anche suggerito dalla C.T.U., impongono la conferma dell'affido dei minori al Servizio Sociale);
- dai plurimi interventi a sostegno del nucleo familiare, tenuto conto dell'evidente – e, soprattutto, iniziale – conflittualità che emergeva tra i coniugi che, invero, si riverberava, negativamente, sui figli;
- dalle plurime relazioni dai Servizi Sociali, all'esito delle quali, alla data odierna, è emerso come i coniugi, pur persistendo alcuni attriti, hanno trovato un punto di incontro nella gestione della prole, avuto riguardo, in particolare, all'assegnazione alternata della casa coniugale;
- detta tipologia di assegnazione, giuste relazioni pervenute sul punto, ha consentito di trovare un importante approdo gestionale nel superiore e prevalente interesse dei figli;
- dall'audizione dei minori (udienza del 03.04.2025) i quali hanno evidenziato una maggiore empatia con la figura paterna (soprattutto per quanto concerne
[...]
, ma non hanno mai disconosciuto la figura genitoriale materna che, peraltro, Per_1 pur tra plurime difficoltà, ha sempre cercato di sostenerne il proprio processo educativo;
- a ben vedere, entrambi i genitori, anche per le loro attuali condizioni economiche e pratico organizzative, hanno manifestato alcune difficoltà nella gestione solitaria della prole (il
, ad esempio, ha più volte affermato di non poter tenere con sé i figli in via CP_1 prevalente), tant'è che la soluzione di alternarsi nella casa coniugale ha rappresentato, per entrambi, un'ancora di salvezza per la salvaguardia del rapporto con i figli, su cui, peraltro, alla fine hanno anche raggiunto un accordo;
- dalle relazioni della Curatrice Speciale (peraltro anche da ultimo) che ha rappresentato alcuni attriti intervenuti tra i figli (in particolare, e la madre, Persona_1 confermando, di fatto, la circostanza che soprattutto non accetti di Persona_1 buon grado il sistema educativo materno che, tuttavia, non può affatto essere considerato negativo, giacché, in alcune occasioni, anche il padre ha manifestato alcune carenze di tipo organizzativo-gestionale (da ultimo, relazione del Servizio Sociale di Mercato San Severino del 29.05.2025);
- sul punto, peraltro, dalla stessa C.T.U., i cui risultati sono senz'altro condivisibili dal
Tribunale, giacché immuni da censure logico-giuridiche (avendo, peraltro, sentito i minori, le parti ed essendosi anche confrontata con il Servizio Sociale incaricato, così da poter avere una visione a tutto tondo della vicenda familiare in esame), ove è stato affermato come non si riscontri affatto una situazione di grave carenza genitoriale, tuttavia suggerendo, invero quanto di seguito trascritto (pag. 33/34 C.T.U.):
“i due genitori non presentano aspetti francamente psicopatologici di personalità tali da impedire in assoluto l'esercizio adeguato delle funzioni genitoriali ma presentano una carenza di empatia e dinamiche interpersonali non sufficientemente elaborate ed inerenti alla crisi coniugale ed alla separazione. Questo influisce in modo consistente sull'efficacia dei loro ruoli genitoriali perché riduce la capacità di accogliere e decodificare correttamente ed in modo sufficientemente convergente i bisogni dei minori. Pertanto si ritiene che l'affidamento di e rimanga temporaneamente ai Persona_1 Per_2
Servizi Sociali fermo restando la domiciliazione dei minori presso la madre. L'equipe formata dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa CP_2 Pt_2 Parte_3 rappresenta un valido punto di riferimento per entrambi i minori che si rivolgono alle operatrici, anche spontaneamente, raccontando quanto gli accade. Per le modalità di svolgimento di tale affidamento, sarebbe auspicabile che si prosegua come previsto dal giusto Provvedimento del Tribunale del 9.11.2023. Il monitoraggio dell'evoluzione dei percorsi seguiti dai genitori e del loro positivo (si auspica) risultato in termini di raggiungimento di relazioni, nella coppia genitoriale, orientate al rispetto della cogenitorialità e della bigenitorialità, potrebbe consentire di concludere tale tipologia di affidamento..”;
- dagli esiti, peraltro, anche dei chiarimenti integrativi come forniti, indotti dal rapporto un po' più conflittuale che, in particolare ha dimostrato di avere con Persona_1 la madre, per i quali la C.T.U. ha concluso come segue:
“Conclusioni: I colloqui avuti con le parti hanno consentito di evidenziare una condizione del nucleo simile a quella ravvisata nel 2024. Il rapporto padre-figli risulta più sereno di quello che i minori hanno con la madre con la quale, soprattutto ET discuterebbe spesso. Durante i colloqui, in presenza della Curatrice Speciale, ET ha detto che vorrebbe trascorrere più tempo con il padre e relativamente a come vorrebbe trascorrere il tempo con i genitori, inizialmente non sa dire come, poi afferma “una settimana e una settimana” riferendosi al voler trascorrere una settimana con la madre e una con il padre. , invece, dice inizialmente di voler trascorrere un mese Per_2 con la madre e uno con il padre per poi affermare di voler trascorrere tutti i weekend con il padre oltre al martedì e al giovedì, cosa tra l'altro avvenuta per un periodo”) poi così proseguendo: ”La scrivente concludeva la propria consulenza, a giugno 2024, ipotizzando la prosecuzione dell'affidamento dei minori al competente servizio sociale di
Mercato San Severino la cui equipe rappresentava un punto di riferimento importante per i minori fermo restando la domiciliazione di questi ultimi presso la madre. Inoltre, propendeva per incontri liberi padre-figli ed eventuali pernottamenti dei minori presso il padre e la stessa coppia genitoriale trovava una sorta di accordo in tal senso.
Allo stato il sig. afferma di poter tenere i figli con sé in maniera prolungata solo se CP_1 rientra presso l'abitazione in via Regina Pacis, dove attualmente i minori vivono con la madre, in quanto la sua residenza attuale, per la quale ha un contratto di locazione, non sarebbe dotata degli spazi necessari e propone, in alternativa, di vendere l'appartamento per acquistare due abitazioni con il ricavato e di farsi carico delle eventuali ulteriori spese nei limiti del possibile. Inoltre afferma di dover assumere una persona che si occupi dei minori mentre lui è a lavoro. La possibilità di far alternare i genitori presso la casa in cui risiedono i minori, potrebbe essere una soluzione percorribile con l'attivazione dei sopra citati percorsi di supporto al nucleo, tenuto conto che l'appartamento sembra ancora oggetto di contesa degli adulti e che né il né la appaiono ben CP_1 Parte_1 disposti a tale soluzione che pertanto potrebbe creare ulteriore conflittualità e difficoltà ai minori” (pagine n.ri 11 e 12 chiarimenti integrativi).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, i minori, pertanto, tenuto conto delle risultanze della C.T.U., ivi compresa la disposta integrazione e, peraltro, anche della dichiarata volontà delle parti all'udienza del 03.04.2025, nonché, infine, anche dai desiderata come manifestati dai minori
(quanto a , di fatto, è emerso un atteggiamento rivolto ad entrambi i genitori, di cui cerca Per_2 la compagnia, laddove invece, è apparso propendere più verso il padre, Persona_1 senza, tuttavia, disconoscere la figura genitoriale materna, come anche emerso dall'audizione):
- vanno senz'altro collocati in via alternata presso entrambi i genitori e nella casa coniugale e ciò per un mese ciascuno;
- salvaguardando la logica della continuità e nell'attesa che il , vendendo l'immobile CP_1 adibito a casa coniugale, possa trovare, in uno alla , una soluzione confacente Parte_1
e definitiva per i figli;
- sarà cura dei genitori, peraltro ed anche con il supporto del Servizio Sociale (ciò, invero, rileva soprattutto per ) premunirsi di contattare una babysitter che CP_1 possa stare con i figli, per il tempo che questi dovrà recarsi al lavoro, fermo restando (come di fatto già avvenuto) il pronto intervento della madre, laddove fosse necessario recarsi presso la casa coniugale, per accudirli;
- detta soluzione, oggi, appare quella più consona alla situazione come creatasi, nonché, peraltro, anche confacente con le esigenze di entrambi i fratelli;
- nonché, inoltre ed infine, con la necessità che non vengano separati e che, insieme, possano godere dell'amore paterno e materno.
Resta inteso come il Tribunale auspichi una – ancor maggiore – collaborazione dei genitori, anche in ordine ai percorsi come in parte motiva disposti nei loro confronti, dipendendo dal loro buon esito anche il progressivo e definitivo affrancamento della prole dall'affido al Servizio Sociale.
In relazione, poi, al diritto di visita, allo stato, tenuto conto della logica dell'alternanza presso la casa coniugale per un mese ciascuno, per il tempo in cui l'altro genitore non vi abiterà, potrà esercitare il diritto di visita libero nei confronti di e come già Per_2 Persona_1 provvisoriamente stabilito in forma libera e ciò sulla base del provvedimento del 03.02.2021, salvo diverso accordo delle parti, integrandolo, peraltro, anche con la possibilità dei minori di stare con il padre e con la madre nei rispettivi compleanni, onomastici, festa del papà e festa della mamma.
Il Tribunale sottolinea, infine, la necessità che i percorsi, come sopra tutti individuati siano attivati, ripresi e/o proseguiti prontamente, allo scopo di consentire ad entrambi i genitori di tornare a svolgere, al più presto, il proprio ruolo di genitore in maniera piena e paritaria.
Con riguardo, infine, al mantenimento di e , il Collegio ritiene Persona_1 Per_2 congruo confermare la somma di euro 200,00 che il genitore non domiciliatario in via alternata
(sia esso il padre o la madre) dovrà versare, mensilmente, all'altro per il tempo in cui non vivrà nella casa coniugale e, pertanto, per il mese non di sua spettanza;
per l'effetto, sia il padre che la madre verseranno la suddetta somma, di fatto, un mese ciascuno.
Resta, inteso, peraltro, come detta statuizione sia vieppiù necessaria, dovendo comunque il genitore non domiciliatario (sia esso il padre e la madre) concorrere al mantenimento ordinario della prole e tenuto conto di come la somma, provvisoriamente disposta, sia stata calibrata sull'effettiva – ed invero assai ridotta – capacità economica di entrambi i genitori (fatto che, appunto, ha escluso il mantenimento in favore della ); fermo restando come – nella Parte_1 logica della comune e pacifica collaborazione – i genitori possano anche eventualmente determinarsi diversamente, tuttavia non facendo mancare entrambi ed ai fini i mezzi di sostentamento ordinari e, ove necessari, anche straordinari.
I genitori, poi, contribuiranno nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, possono essere compensate, ponendo le spese di
C.T.U. come già liquidate, come da separato decreto di liquidazione monocratico, già reso il
18.06.2025.
Infine, tenuto conto del principio di responsabilità genitoriale – che, invero, ha indotto la nomina della Curatrice Speciale, prima nella persona dell'Avv. RAFFAELLA CONVERSANO e, poi, dell'Avv.
ROSALBA BELFIORE – i compensi di entrambe, da liquidarsi con separato decreto collegiale essendo i minori ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato (giusta documentazione reddituale prodotta), ai fini della soccombenza processuale nel presente giudizio, sono posti in solido tra i genitori ed a carico di costoro, nei confronti dei quali, pertanto, lo STATO, come ex lege previsto, potrà rivalersi per il recupero delle somme eventualmente liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione, proposta da contro CP_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1 - rigetta la domanda di mantenimento proposta da contro Parte_1 CP_1
, per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
- affida i minori e nati a Salerno, rispettivamente, il Persona_1 Per_2
12.06.2011 ed il 04.02.2013, al Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO in conformità, nei termini e con i poteri di cui in parte motiva,
- disponendone la domiciliazione, in via alternata, presso la madre e Parte_1 presso il padre, e nella casa coniugale, ciò in conformità e nei termini di CP_1 cui in parte motiva;
- dispone che i minori seguano un percorso di sostegno psicologico-individuale, per le ragioni di cui in parte motiva;
- invita le parti a sottoporsi ad un percorso di mediazione familiare, di sostegno individuale e di sostegno alla genitorialità, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- prevede che ed potranno vedere ed incontrare i CP_1 Parte_1 figli e per il periodo in cui uno dei due non domicilierà Per_2 Persona_1 presso la casa coniugale, secondo il calendario già provvisoriamente vigente e con i chiarimenti e le integrazioni di cui in parte motiva, in tal sede richiamato per relationem e da intendersi parte integrante del presente dispositivo;
- dispone che il Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO effettui tutti i percorsi sopra richiamati ed adempia agli incombenti come indicati in parte motiva, essendo all'uopo nuovamente delegato;
- dispone, a carico del Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO, il monitoraggio del nucleo familiare, con relazioni periodiche (salvo urgenze) da trasmettere al Giudice
Tutelare in sede;
- dispone che e verseranno, al genitore Parte_1 CP_1 alternativamente domiciliatario presso la casa coniugale ed entro il 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00 (di cui euro
100,00 per ciascuno figlio) a titolo di mantenimento di e , Persona_1 Per_2 rivalutabili come di legge, ovvero annualmente e sulla base degli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e Per_2 Persona_1
- dispone comunicarsi il presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede ai fini dell'esercizio della vigilanza attiva ex art. 337 c.c., a cui, peraltro, dovranno essere indirizzate le successive relazioni redatte dal Servizio Sociale incaricato.
Compensa le spese di lite tra le parti, dando atto di come sia parte ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a Spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 03.04.2020 (si rinvia, sul punto, a quanto previsto nella sezione spese).
Pone le spese di C.T.U., già liquidate, come da decreto monocratico del 18.06.2025.
Pone le spese della da liquidarsi con separato decreto collegiale, in solido tra i Controparte_3 genitori, e in conformità e nei termini di cui in parte Parte_1 CP_1 motiva, a cui si fa espresso ed integrale rinvio per i chiarimenti, come sul punto forniti.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1932/2020, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. SOFIA Parte_1 C.F._1
ABBAGNALE e presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 12.12.2024; ricorrente
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. BENINCASA CP_1 C.F._2
FRANCESCO e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce/a margine della costituzione;
resistente
Nonché
Avv. ROSALBA BELFIORE (prima Avv. RAFFAELLA CONVERSANO)
Curatrici speciali dei minori nonché
Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/05/2020, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale dal marito, , con il quale ha contratto matrimonio in data CP_1
31/03/2011 in MERCATO SAN SEVERINO (Sa), con ulteriori richieste di tipo economico
(formulando domanda di mantenimento, iure proprio, per euro 200,00 e per la prole di euro
800,00), nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti con la prole;
con vittoria di spese di lite.
Ha, inoltre, rappresentato che dall'unione con il coniuge sono nati, entrambi in Salerno, i figli in data 12.06.2011 e in data 04.02.2013, adducendo, peraltro, la Persona_1 Per_2 sopravvenuta ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi.
si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, con la quale CP_1 non si è opposto alla domanda di separazione formulata da parte ricorrente, tuttavia avanzato riconvenzionale di addebito alla moglie, nonché ulteriori ed avverse richieste di tipo economico
(non riconoscendo il mantenimento alla moglie ed offrendo la somma di euro 300,00 per entrambi i figli), previamente contestando i fatti come addebitatigli dalla ricorrente, nonché afferenti alle questioni relative ai figli, con vittoria di spese di lite.
In sede istruttoria, per l'udienza del 20.04.2022, trattata in forma telematica, parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status e, per l'effetto, il Giudice Istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.06.2022 sul solo status separativo, previa, medio tempore, concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Il Giudice Istruttore, a tale ultima udienza, ha quindi riservato la decisione al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in ragione della mera pronuncia in punto di solo status, sul quale entrambe le parti hanno formulato, peraltro, analoghe conclusioni.
All'esito, è stata emessa sentenza non definitiva di separazione ed il procedimento è proseguito per l'ulteriore istruzione.
Previo:
- affido del minori al Servizio Sociale;
- nomina di due Curatrici, nella persona dell'Avv. RAFFAELLA CONVERSANO ed Avv. ROSALBA BELFIORE (giacché la prima, invero, ha dovuto rimettere il mandato, perché assunta nel pubblico impiego);
- previsione una Consulenza (Dott.ssa ) e di un'integrazione, disposta Persona_3 con successivo provvedimento del 25.03.2025, sul presupposto della – iniziale – dichiara volontà della prole di voler, prevalentemente, stare con il padre,
Il procedimento è pervenuto all'udienza del 18.06.2025, ove, previe rassegnate conclusioni delle parti, è stato riservato al Collegio per la decisione, previa rinuncia dei procuratori ai termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è già stata esaminata, essendo stata, all'uopo, emesso il decisum n.
943/2022.
Sulla pronuncia di addebito.
La domanda di addebito della separazione proposta da va rigettata per le CP_1 seguenti ragioni.
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008).
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994).
Con riguardo alla reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una consolidata separazione di fatto già instaurata tra i coniugi, concretizzatasi addirittura con una stabile relazione extraconiugale, la giurisprudenza ha affermato che tale condotta debba ritenersi particolarmente grave e rappresenti un fattore determinante per l'intollerabilità della convivenza tale da potersi considerare di regola causa della separazione tra i coniugi che legittima una pronuncia di addebito (cfr. Cass. n. 8512 del 2006).
Nel caso di specie, anche tenuto conto degli esiti della C.T.U., da cui, all'evidenza, è emerso come la fine dell'unione coniugale sia stata provocata, quale causa esclusiva, dalla congenita difficoltà delle parti di relazionarsi ed interfacciarsi nel superiore e prevalente interesse della prole.
D'altronde, al netto del fatto che non abbia mai proposto domanda di addebito Parte_1 della separazione (né con il ricorso introduttivo;
ne, invero, con la successiva memoria integrativa), con connessa superfluità dei capi di prova sul punto articolati, anche quelli articolati dal resistente – alla luce dell'univoche risultanze della C.T.U. e, peraltro, dai comportamenti come assunti dal inizialmente e nel corso del procedimento – sono apparsi superflui e, CP_1 pertanto, ex ante inidonei a provare i fatti di addebito, come affermati in ricorso.
Infatti, anche il dedotto “abbandono” della casa coniugale, da parte della , in realtà e Parte_1 tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria e dalle plurime relazioni dei Servizi Sociali, appare essere stato provocato dai comportamenti del che, invero, ha anche reiterato nel corso CP_1 del procedimento e dinanzi ai Servizi Sociali, circostanza che, peraltro e per un breve periodo, aveva indotto il Giudicante a prevedere gli incontri protetti del padre con la prole.
Conclusivamente, la domanda di addebito non può affatto dirsi provata, non essendovi, per l'effetto, prova del fatto che la fine dell'unione coniugale abbia trovato la propria causa efficiente nel comportamento della , essendo, invece, riconducibile detta fine al progressivo Parte_1 deteriorarsi dei rapporti interpersonali di cui le parti, peraltro, anche dato prova nel corso del presente procedimento, salvo poi, da ultimo, trovare un punto di incontro nella gestione della prole presso la casa coniugale.
Sul mantenimento del coniuge, . Parte_1
La domanda di assegno di separazione, proposta dalla ricorrente, del pari, va rigettata.
, infatti, si è limitata a chiedere il riconoscimento di tale trattamento Parte_1 economico, senza, invero, provarne i fatti costitutivi.
Al netto, peraltro, della breve durata della vita matrimoniale e dell'assenza di specifica e circostanziata allegazione dei fatti relativi al contributo dato all'unione familiare, va, invero, anche precisato come le attuali condizioni economiche delle parti siano tutt'altro che floride;
lo dimostra, peraltro, anche l'accordo da entrambe conseguito per la gestione alternata dei figli nell'ambito della casa coniugale, rifugio sicuro per entrambi. Se è pur vero che la , quando non vive presso la casa coniugale, trova ricovero presso Parte_1
i propri genitori, va, invero, anche dato atto di come il viva in un piccolo appartamento, CP_1 del quale paga il canone di locazione e, pertanto, al netto del mantenimento che deve corrispondere ai figli, non residuano disponibilità economiche tali da consentire di prevedere anche il mantenimento del coniuge.
Pertanto, preso atto della comparata situazione economico-patrimoniale delle parti, la domanda di previsione di un assegno di separazione, invero, va rigettata.
Sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento relative alla prole.
Ciò detto occorre passare alle questioni relative alla prole minore, e Persona_1
. Per_2
A tal fine, infatti, va confermato l'affido della prole al Servizio Sociale di Mercato San Severino.
Impone tale scelta il tasso di conflittualità tra le parti (che, appunto, ha anche provocato la fine dell'unione coniugale) e la circostanza che i minori siano contesi tra i genitori;
eloquente, al riguardo, è stata l'iniziale relazione del Servizio Sociale di Mercato San Severino, laddove evidenziava come il padre mettesse in cattiva luce la madre davanti ai figli, tanto da indurli ad accusarla di non poter vedere, in libertà, il papà.
Va, invero e tuttavia, dato atto di come, da ultimo, il rapporto genitoriale sembra aver subito dei sensibili miglioramenti, ma non c'è dubbio che entrambi debbano continuare ad essere seguiti dal Servizio, anche per la gestione dei figli.
A tal fine, infatti, occorre affidare i minori e nati a Salerno, Persona_1 Per_2 rispettivamente, il 12.06.2011 ed il 04.02.2013, al Servizio Sociale di Mercato San Severino, in conformità e nei termini che seguono e con i poteri di seguito dettagliatamente descritti.
Per quanto concerne le concrete modalità di svolgimento di detto affidamento, fermo restando l'attuale domiciliazione dei minori presso la madre ed il padre – circostanza che, invero, consente loro di percepire il mantenimento ordinario da parte del genitore non domiciliatario in via alternata nei termini che verranno chiariti, fermo restando la ripartizione, al 50%, delle spese straordinarie – il Servizio Sociale avrà senz'altro il potere di decidere, in luogo di entrambi i genitori, le decisioni di massima importanza per i minori (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione, etc. etc.), fermo restando tuttavia, la necessità di previamente informare entrambi i genitori della scelta che il Servizio, di volta in volta, si troverà
a compiere;
ciò, pertanto, al fine di non esautorare entrambe le figure genitoriali, ma tentare, ove possibile, di riportarle nell'alveo di una genitorialità equilibrata, onde consentire a
[...] e di recuperare la propria serenità e di crescere in maniera sana ed Per_1 Per_2 equilibrata.
Il parere richiesto ai genitori sarà di tipo obbligatorio, ma evidentemente non vincolante, pena l'inefficacia dell'affidamento disposto, da richiedersi con il mezzo più idoneo e, oltretutto, da soprassedere, allorché l'urgenza del caso concreto richieda un pronto intervento del Servizio, fermo restando l'obbligo, in tale ultimo caso, di notiziare, con il mezzo più idoneo, entrambi i genitori.
Si ribadisce, pertanto, come la scelta finale residuerà sempre in capo al Servizio, fatta salva la necessità di procurarsi il parere dei genitori che, ove non concorde, non potrà essere ritenuto vincolante, pena l'inattuabilità dello strumento previsto.
Per quanto concerne, invece, la gestione ordinaria dei minori (ad esempio il tempo libero;
le attività extrascolastiche non sportive e/o culturali, come l'uscita pomeridiana in compagnia di amichetti, etc. etc.) le stesse potranno essere adottate dal genitore domiciliatario in via alternata che però avrà l'obbligo di notiziare il Servizio prontamente;
il Servizio, pertanto, all'esito della comunicazione, avrà la facoltà di interdire l'attività concretamente intrapresa dal minore, ove la stessa risulti, secondo il suo prudente apprezzamento, dannosa.
L'affidamento al Servizio Sociale, sopra descritto, pertanto, pertiene ad una tipologia di
“affidamento partecipato”, ove la figura genitoriale non è esautorata, ma messa in condizione di poter esprimere il proprio parere non vincolante (per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione), o di poter decidere in autonomia ex art. 337-ter c. IV c.c., (per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione), salva volontà contraria del Servizio, sempre prevalente. Il Servizio, pertanto, avuto riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione dovrà sempre informare entrambi i genitori con le modalità suindicate, mentre con riferimento a quelle di ordinaria amministrazione, laddove manifesti volontà contraria rispetto a quella del genitore domiciliatario ( e , tenuto Parte_1 CP_1 conto della domiciliazione alternata come di seguito disposta), potrà senz'altro decidere in autonomia, senza dover, di volta in volta, comunicare detta decisione anche all'altro genitore.
Ciò all'evidente fine di rendere il meccanismo delle autorizzazioni più fluido possibile e non soggetto ad impedimenti burocratici che potrebbero nuocere all'interesse stesso del minore
(l'esigenza comunicativa, invece, non si pone con riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione, per i quali, come chiarito, occorre assumere il parere obbligatorio, ancorché non vincolante), salvi i casi di intervento urgente.
Naturalmente il Servizio dovrà, poi, con cadenza periodica mensile, notiziare il genitore che non domicilia presso la casa coniugale dell'andamento della gestione ordinaria dei figli (per la straordinaria, il genitore, eventualmente non domiciliatario, verrà notiziato al bisogno).
Si precisa, poi, come l'affidamento al Servizio Sociale dovrà, invero, essere esercitato per il tempo strettamente necessario a recuperare la piena funzione genitoriale di entrambi i genitori.
A tale riguardo, infatti, detto strumento non va affatto visto come un'esautorazione del padre e della madre dalle proprie facoltà genitoriali, ma anzi esso è finalisticamente orientato a recuperarle in pieno e nella loro totalità.
Sarà cura del Servizio Sociale incaricato, all'uopo delegato ed espressamente autorizzato, anche:
- nuovamente prevedere una seria mediazione familiare alle parti, previo loro consenso, onde sopire il conflitto parentale, acuitosi nel corso del tempo, all'uopo incaricando il Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO;
- prevedere dei percorsi psicologico-individuali per i minori (in particolare, per
[...] che, più volte, rispetto a , ha manifestato disagio nel conflitto genitoriale, Per_1 Per_2 come suggerito anche dalla C.T.U. e dai Servizi Sociali), affinché siano supportati nella propria crescita sana ed equilibrata, all'uopo delegando il Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO, se del caso avvalendosi di propri professionisti di fiducia e sempre che detti percorsi non risultino prematuri o addirittura dannosi per la minore;
- prevedere, conformemente alle conclusioni sul punto rese dalla C.T.U. (pagine n.ri 34 e ss) dei percorsi individuali di sostegno psico-pedagogico per entrambi i genitori, onde aiutarli nella gestione ottimale e consapevole della propria funzione genitoriale, previa loro spontanea adesione;
- relazionare, sempre a cura del Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO al Giudice
Tutelare in sede (a cui verranno trasmessi gli atti ex art. 337 c.c.) con periodicità e, comunque, con la massima urgenza, ove se ne ravvisi la necessità;
- nuovamente prevedere, infine, dei percorsi di sostegno alla genitorialità, all'uopo incaricando il Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO ed invitando entrambe le parti a sottoporvisi.
Dette conclusioni, sia per quanto concerne il regime di affido, sia, altresì, avuto riguardo ai percorsi come sopra indicati, sono, invero, stati anche previsti:
- dalla consulenza tecnica, poi integrata;
- dalla indotta, dai genitori, necessità di nominare una Curatrice Speciale (Avv. Raffaella
Conversano, poi sostituita dall'Avv. Rosalba Belfiore) che rappresentasse gli interessi dei minori nel presente giudizio, valorizzando l'inidoneità di entrambi i genitori a tale scopo e l'inziale e perdurante incomunicabilità (oggi, invero, su alcuni aspetti hanno trovato un punto di incontro, in particolare sulla domiciliazione alternata di cui infra, restando ferme le criticità evidenziate che, pertanto, come anche suggerito dalla C.T.U., impongono la conferma dell'affido dei minori al Servizio Sociale);
- dai plurimi interventi a sostegno del nucleo familiare, tenuto conto dell'evidente – e, soprattutto, iniziale – conflittualità che emergeva tra i coniugi che, invero, si riverberava, negativamente, sui figli;
- dalle plurime relazioni dai Servizi Sociali, all'esito delle quali, alla data odierna, è emerso come i coniugi, pur persistendo alcuni attriti, hanno trovato un punto di incontro nella gestione della prole, avuto riguardo, in particolare, all'assegnazione alternata della casa coniugale;
- detta tipologia di assegnazione, giuste relazioni pervenute sul punto, ha consentito di trovare un importante approdo gestionale nel superiore e prevalente interesse dei figli;
- dall'audizione dei minori (udienza del 03.04.2025) i quali hanno evidenziato una maggiore empatia con la figura paterna (soprattutto per quanto concerne
[...]
, ma non hanno mai disconosciuto la figura genitoriale materna che, peraltro, Per_1 pur tra plurime difficoltà, ha sempre cercato di sostenerne il proprio processo educativo;
- a ben vedere, entrambi i genitori, anche per le loro attuali condizioni economiche e pratico organizzative, hanno manifestato alcune difficoltà nella gestione solitaria della prole (il
, ad esempio, ha più volte affermato di non poter tenere con sé i figli in via CP_1 prevalente), tant'è che la soluzione di alternarsi nella casa coniugale ha rappresentato, per entrambi, un'ancora di salvezza per la salvaguardia del rapporto con i figli, su cui, peraltro, alla fine hanno anche raggiunto un accordo;
- dalle relazioni della Curatrice Speciale (peraltro anche da ultimo) che ha rappresentato alcuni attriti intervenuti tra i figli (in particolare, e la madre, Persona_1 confermando, di fatto, la circostanza che soprattutto non accetti di Persona_1 buon grado il sistema educativo materno che, tuttavia, non può affatto essere considerato negativo, giacché, in alcune occasioni, anche il padre ha manifestato alcune carenze di tipo organizzativo-gestionale (da ultimo, relazione del Servizio Sociale di Mercato San Severino del 29.05.2025);
- sul punto, peraltro, dalla stessa C.T.U., i cui risultati sono senz'altro condivisibili dal
Tribunale, giacché immuni da censure logico-giuridiche (avendo, peraltro, sentito i minori, le parti ed essendosi anche confrontata con il Servizio Sociale incaricato, così da poter avere una visione a tutto tondo della vicenda familiare in esame), ove è stato affermato come non si riscontri affatto una situazione di grave carenza genitoriale, tuttavia suggerendo, invero quanto di seguito trascritto (pag. 33/34 C.T.U.):
“i due genitori non presentano aspetti francamente psicopatologici di personalità tali da impedire in assoluto l'esercizio adeguato delle funzioni genitoriali ma presentano una carenza di empatia e dinamiche interpersonali non sufficientemente elaborate ed inerenti alla crisi coniugale ed alla separazione. Questo influisce in modo consistente sull'efficacia dei loro ruoli genitoriali perché riduce la capacità di accogliere e decodificare correttamente ed in modo sufficientemente convergente i bisogni dei minori. Pertanto si ritiene che l'affidamento di e rimanga temporaneamente ai Persona_1 Per_2
Servizi Sociali fermo restando la domiciliazione dei minori presso la madre. L'equipe formata dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa CP_2 Pt_2 Parte_3 rappresenta un valido punto di riferimento per entrambi i minori che si rivolgono alle operatrici, anche spontaneamente, raccontando quanto gli accade. Per le modalità di svolgimento di tale affidamento, sarebbe auspicabile che si prosegua come previsto dal giusto Provvedimento del Tribunale del 9.11.2023. Il monitoraggio dell'evoluzione dei percorsi seguiti dai genitori e del loro positivo (si auspica) risultato in termini di raggiungimento di relazioni, nella coppia genitoriale, orientate al rispetto della cogenitorialità e della bigenitorialità, potrebbe consentire di concludere tale tipologia di affidamento..”;
- dagli esiti, peraltro, anche dei chiarimenti integrativi come forniti, indotti dal rapporto un po' più conflittuale che, in particolare ha dimostrato di avere con Persona_1 la madre, per i quali la C.T.U. ha concluso come segue:
“Conclusioni: I colloqui avuti con le parti hanno consentito di evidenziare una condizione del nucleo simile a quella ravvisata nel 2024. Il rapporto padre-figli risulta più sereno di quello che i minori hanno con la madre con la quale, soprattutto ET discuterebbe spesso. Durante i colloqui, in presenza della Curatrice Speciale, ET ha detto che vorrebbe trascorrere più tempo con il padre e relativamente a come vorrebbe trascorrere il tempo con i genitori, inizialmente non sa dire come, poi afferma “una settimana e una settimana” riferendosi al voler trascorrere una settimana con la madre e una con il padre. , invece, dice inizialmente di voler trascorrere un mese Per_2 con la madre e uno con il padre per poi affermare di voler trascorrere tutti i weekend con il padre oltre al martedì e al giovedì, cosa tra l'altro avvenuta per un periodo”) poi così proseguendo: ”La scrivente concludeva la propria consulenza, a giugno 2024, ipotizzando la prosecuzione dell'affidamento dei minori al competente servizio sociale di
Mercato San Severino la cui equipe rappresentava un punto di riferimento importante per i minori fermo restando la domiciliazione di questi ultimi presso la madre. Inoltre, propendeva per incontri liberi padre-figli ed eventuali pernottamenti dei minori presso il padre e la stessa coppia genitoriale trovava una sorta di accordo in tal senso.
Allo stato il sig. afferma di poter tenere i figli con sé in maniera prolungata solo se CP_1 rientra presso l'abitazione in via Regina Pacis, dove attualmente i minori vivono con la madre, in quanto la sua residenza attuale, per la quale ha un contratto di locazione, non sarebbe dotata degli spazi necessari e propone, in alternativa, di vendere l'appartamento per acquistare due abitazioni con il ricavato e di farsi carico delle eventuali ulteriori spese nei limiti del possibile. Inoltre afferma di dover assumere una persona che si occupi dei minori mentre lui è a lavoro. La possibilità di far alternare i genitori presso la casa in cui risiedono i minori, potrebbe essere una soluzione percorribile con l'attivazione dei sopra citati percorsi di supporto al nucleo, tenuto conto che l'appartamento sembra ancora oggetto di contesa degli adulti e che né il né la appaiono ben CP_1 Parte_1 disposti a tale soluzione che pertanto potrebbe creare ulteriore conflittualità e difficoltà ai minori” (pagine n.ri 11 e 12 chiarimenti integrativi).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, i minori, pertanto, tenuto conto delle risultanze della C.T.U., ivi compresa la disposta integrazione e, peraltro, anche della dichiarata volontà delle parti all'udienza del 03.04.2025, nonché, infine, anche dai desiderata come manifestati dai minori
(quanto a , di fatto, è emerso un atteggiamento rivolto ad entrambi i genitori, di cui cerca Per_2 la compagnia, laddove invece, è apparso propendere più verso il padre, Persona_1 senza, tuttavia, disconoscere la figura genitoriale materna, come anche emerso dall'audizione):
- vanno senz'altro collocati in via alternata presso entrambi i genitori e nella casa coniugale e ciò per un mese ciascuno;
- salvaguardando la logica della continuità e nell'attesa che il , vendendo l'immobile CP_1 adibito a casa coniugale, possa trovare, in uno alla , una soluzione confacente Parte_1
e definitiva per i figli;
- sarà cura dei genitori, peraltro ed anche con il supporto del Servizio Sociale (ciò, invero, rileva soprattutto per ) premunirsi di contattare una babysitter che CP_1 possa stare con i figli, per il tempo che questi dovrà recarsi al lavoro, fermo restando (come di fatto già avvenuto) il pronto intervento della madre, laddove fosse necessario recarsi presso la casa coniugale, per accudirli;
- detta soluzione, oggi, appare quella più consona alla situazione come creatasi, nonché, peraltro, anche confacente con le esigenze di entrambi i fratelli;
- nonché, inoltre ed infine, con la necessità che non vengano separati e che, insieme, possano godere dell'amore paterno e materno.
Resta inteso come il Tribunale auspichi una – ancor maggiore – collaborazione dei genitori, anche in ordine ai percorsi come in parte motiva disposti nei loro confronti, dipendendo dal loro buon esito anche il progressivo e definitivo affrancamento della prole dall'affido al Servizio Sociale.
In relazione, poi, al diritto di visita, allo stato, tenuto conto della logica dell'alternanza presso la casa coniugale per un mese ciascuno, per il tempo in cui l'altro genitore non vi abiterà, potrà esercitare il diritto di visita libero nei confronti di e come già Per_2 Persona_1 provvisoriamente stabilito in forma libera e ciò sulla base del provvedimento del 03.02.2021, salvo diverso accordo delle parti, integrandolo, peraltro, anche con la possibilità dei minori di stare con il padre e con la madre nei rispettivi compleanni, onomastici, festa del papà e festa della mamma.
Il Tribunale sottolinea, infine, la necessità che i percorsi, come sopra tutti individuati siano attivati, ripresi e/o proseguiti prontamente, allo scopo di consentire ad entrambi i genitori di tornare a svolgere, al più presto, il proprio ruolo di genitore in maniera piena e paritaria.
Con riguardo, infine, al mantenimento di e , il Collegio ritiene Persona_1 Per_2 congruo confermare la somma di euro 200,00 che il genitore non domiciliatario in via alternata
(sia esso il padre o la madre) dovrà versare, mensilmente, all'altro per il tempo in cui non vivrà nella casa coniugale e, pertanto, per il mese non di sua spettanza;
per l'effetto, sia il padre che la madre verseranno la suddetta somma, di fatto, un mese ciascuno.
Resta, inteso, peraltro, come detta statuizione sia vieppiù necessaria, dovendo comunque il genitore non domiciliatario (sia esso il padre e la madre) concorrere al mantenimento ordinario della prole e tenuto conto di come la somma, provvisoriamente disposta, sia stata calibrata sull'effettiva – ed invero assai ridotta – capacità economica di entrambi i genitori (fatto che, appunto, ha escluso il mantenimento in favore della ); fermo restando come – nella Parte_1 logica della comune e pacifica collaborazione – i genitori possano anche eventualmente determinarsi diversamente, tuttavia non facendo mancare entrambi ed ai fini i mezzi di sostentamento ordinari e, ove necessari, anche straordinari.
I genitori, poi, contribuiranno nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, possono essere compensate, ponendo le spese di
C.T.U. come già liquidate, come da separato decreto di liquidazione monocratico, già reso il
18.06.2025.
Infine, tenuto conto del principio di responsabilità genitoriale – che, invero, ha indotto la nomina della Curatrice Speciale, prima nella persona dell'Avv. RAFFAELLA CONVERSANO e, poi, dell'Avv.
ROSALBA BELFIORE – i compensi di entrambe, da liquidarsi con separato decreto collegiale essendo i minori ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato (giusta documentazione reddituale prodotta), ai fini della soccombenza processuale nel presente giudizio, sono posti in solido tra i genitori ed a carico di costoro, nei confronti dei quali, pertanto, lo STATO, come ex lege previsto, potrà rivalersi per il recupero delle somme eventualmente liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione, proposta da contro CP_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1 - rigetta la domanda di mantenimento proposta da contro Parte_1 CP_1
, per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
- affida i minori e nati a Salerno, rispettivamente, il Persona_1 Per_2
12.06.2011 ed il 04.02.2013, al Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO in conformità, nei termini e con i poteri di cui in parte motiva,
- disponendone la domiciliazione, in via alternata, presso la madre e Parte_1 presso il padre, e nella casa coniugale, ciò in conformità e nei termini di CP_1 cui in parte motiva;
- dispone che i minori seguano un percorso di sostegno psicologico-individuale, per le ragioni di cui in parte motiva;
- invita le parti a sottoporsi ad un percorso di mediazione familiare, di sostegno individuale e di sostegno alla genitorialità, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- prevede che ed potranno vedere ed incontrare i CP_1 Parte_1 figli e per il periodo in cui uno dei due non domicilierà Per_2 Persona_1 presso la casa coniugale, secondo il calendario già provvisoriamente vigente e con i chiarimenti e le integrazioni di cui in parte motiva, in tal sede richiamato per relationem e da intendersi parte integrante del presente dispositivo;
- dispone che il Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO effettui tutti i percorsi sopra richiamati ed adempia agli incombenti come indicati in parte motiva, essendo all'uopo nuovamente delegato;
- dispone, a carico del Servizio Sociale di MERCATO SAN SEVERINO, il monitoraggio del nucleo familiare, con relazioni periodiche (salvo urgenze) da trasmettere al Giudice
Tutelare in sede;
- dispone che e verseranno, al genitore Parte_1 CP_1 alternativamente domiciliatario presso la casa coniugale ed entro il 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00 (di cui euro
100,00 per ciascuno figlio) a titolo di mantenimento di e , Persona_1 Per_2 rivalutabili come di legge, ovvero annualmente e sulla base degli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e Per_2 Persona_1
- dispone comunicarsi il presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede ai fini dell'esercizio della vigilanza attiva ex art. 337 c.c., a cui, peraltro, dovranno essere indirizzate le successive relazioni redatte dal Servizio Sociale incaricato.
Compensa le spese di lite tra le parti, dando atto di come sia parte ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a Spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 03.04.2020 (si rinvia, sul punto, a quanto previsto nella sezione spese).
Pone le spese di C.T.U., già liquidate, come da decreto monocratico del 18.06.2025.
Pone le spese della da liquidarsi con separato decreto collegiale, in solido tra i Controparte_3 genitori, e in conformità e nei termini di cui in parte Parte_1 CP_1 motiva, a cui si fa espresso ed integrale rinvio per i chiarimenti, come sul punto forniti.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire