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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 339/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
Parte_1
, CF , rappresentato e difeso come in atti
[...] P.IVA_1 dall'avv. CHIANESE CECILIA
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso come in CP_1 P.IVA_2 atti dall'avv. COSTANTINI STEFANO
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 10/07/2024 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1 1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo r.g.a.c. 69/2024 emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 15/01/2024 e notificato alla società Controparte_2 in data 16/01/2024, relativo a fornitura di merce per complessivi
€91.868,02. L'opposizione è infondata.
3. In primo luogo, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, la quale afferma che il decreto avrebbe dovuto essere richiesto presso il Tribunale di Nola, luogo dell'avvenuta consegna della merce.
3.1. L'eccezione è manifestamente inammissibile dato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza territoriale derogabile chi contesti la competenza del Tribunale adito
è tenuto a contestare tutti i fori alternativi, ciò che l'opponente non ha fatto.
4. Nel merito, l'opponente afferma che il creditore avrebbe disatteso un accordo verbale in ragione del quale il prezzo al litro del latte compravenduto sarebbe stato pari a €0,36 e non €0,62, proponendo di provare tale diverso accordo per testi. Per il resto, l'opponente non contesta né l'esistenza della fornitura, né la sua esecuzione, né il relativo accordo.
4.1. Parte opponente, nondimeno, dopo aver articolato prova per testi al fine di dare dimostrazione dell'accordo sopra indicato, non è comparsa all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del
9.10.2024, ed è conseguentemente stata dichiarata decaduta dalle istanze previamente formulate.
5. All'omessa prova delle circostanze modificative del contratto, consegue che parte opponente non ha adempiuto all'onere della prova su di essa gravante a mente dell'art. 2697 c.c. L'opposizione va pertanto respinta.
2 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a € 260.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €7.052,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso il 11.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 339/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
Parte_1
, CF , rappresentato e difeso come in atti
[...] P.IVA_1 dall'avv. CHIANESE CECILIA
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso come in CP_1 P.IVA_2 atti dall'avv. COSTANTINI STEFANO
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 10/07/2024 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1 1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo r.g.a.c. 69/2024 emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 15/01/2024 e notificato alla società Controparte_2 in data 16/01/2024, relativo a fornitura di merce per complessivi
€91.868,02. L'opposizione è infondata.
3. In primo luogo, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, la quale afferma che il decreto avrebbe dovuto essere richiesto presso il Tribunale di Nola, luogo dell'avvenuta consegna della merce.
3.1. L'eccezione è manifestamente inammissibile dato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza territoriale derogabile chi contesti la competenza del Tribunale adito
è tenuto a contestare tutti i fori alternativi, ciò che l'opponente non ha fatto.
4. Nel merito, l'opponente afferma che il creditore avrebbe disatteso un accordo verbale in ragione del quale il prezzo al litro del latte compravenduto sarebbe stato pari a €0,36 e non €0,62, proponendo di provare tale diverso accordo per testi. Per il resto, l'opponente non contesta né l'esistenza della fornitura, né la sua esecuzione, né il relativo accordo.
4.1. Parte opponente, nondimeno, dopo aver articolato prova per testi al fine di dare dimostrazione dell'accordo sopra indicato, non è comparsa all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del
9.10.2024, ed è conseguentemente stata dichiarata decaduta dalle istanze previamente formulate.
5. All'omessa prova delle circostanze modificative del contratto, consegue che parte opponente non ha adempiuto all'onere della prova su di essa gravante a mente dell'art. 2697 c.c. L'opposizione va pertanto respinta.
2 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a € 260.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €7.052,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso il 11.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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