Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 599/2024 R. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Di Stazio, all'esito dell'udienza del
25.06.2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dai procuratori, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599 /2024 promossa da:
, con sede a Ispica, c. da P.IVA , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_3 atti, dall'Avv. Francesco Giardina, elettivamente domiciliata come in atti;
- Opponente -
Contro
, in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t. sig.ra con sede in Pachino alla via Garrano 203 (p.iva ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dell'Arte, elettivamente domiciliata come in atti
- Opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati.
pagina 1 di 6
La , con atto del 14.02.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 25/2024, reso dal Tribunale di Siracusa in data 27/12/2023 (depositato in data 3.1.2024), nella persona del Dott. nell'ambito del procedimento n°4478/2023 R.G. e notificato Parte_4 all'odierna opponente in data 08/01/2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di €
13.386,13, oltre interessi come da ricorso, spese pari ad € 145,50 e compensi professionali per €
567,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, a favore della Parte_5
A sostegno della spiegata opposizione, l'odierna opponente ha contestato il valore probatorio dalla documentazione allegata dalla controparte in sede monitoria, sia in relazione alle fatture, sia in relazione alle scritture contabili prodotte, non intellegibili (in particolare, cfr. “doc044”; “doc042”;
”doc041”; “fatture cannata natale doc. agrifuturo”), premettendo di aver intrattenuto rapporti di scambio commerciali con l'opposta, basati su accordi di fatturazione della materia prima assieme ai relativi imballaggi (cassette e/o pedane) quali prodotti a rendere, cioè con facoltà di restituzione da parte dell'acquirente dietro emissione di relativa nota di credito.
Su tali basi, l'opponente ha concluso chiedendo di: “- dichiarare non dovuta la somma di € 7.811,66 portata dalla nota di debito n. 9/ND del 10/08/2023; - dichiarare la Soc. Coop. Agricola Agrifuturo creditrice della somma di € 174,20 in virtù delle fatture di vendita nei confronti della Parte_5
- dichiarare tenuta l'odierna opponente alla restituzione degli imballaggi relativi alle
[...]
fatture 734/21, 779/21, 813/21, 840/21, 860/21, 914/21, 142/22, 497/22, 516/22 e 795/22 pari a un valore totale di € 3.748,67; - in subordine, porre in compensazione il credito vantato dalla Coop Pt_1
Agricola Agrifuturo pari ad € 174,20, con il debito della stessa nei confronti della Parte_5 pari ad € 3.748,67; - revocare e/o annullare in ogni caso il decreto ingiuntivo n°25/2024,
[...] reso dal Tribunale di Siracusa in data 27/12/2023, notificato all'odierna opponente in data
08/01/2024, con il quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 13.386,13, oltre gli interessi come da ricorso, spese pari ad € 145,50 e compensi professionali per € 567,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA, a favore della per i motivi tutti di cui al presente atto di Parte_5 opposizione…..”.
L'opposta, costituitasi con comparsa del 04/09/2024, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le parti hanno, infine, concluso come da note di trattazione scritta depositate in atti.
pagina 2 di 6 Ciò premesso, quale ordinaria regola di giudizio da applicare nel merito, occorre ribadire come, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, sia tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in via monitoria e, invece, l'opponente, attore in senso solo formale, abbia l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi ex art. 2697 comma 2 c.c.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza, in tema di onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da decenni ormai afferma che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto
(e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010):
a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. n. 17371 del 2003)” (ordinanza della Cassazione civile sez. II, 16/05/2019 n. 13240).
Occorre ora procedere all'applicazione dei superiori canoni ermeneutici al caso di specie.
In primo luogo, va rilevato l'effettivo difetto di perspicuità della documentazione versata in atti dall'opposta in sede monitoria (peraltro allegata non correttamente, attesa la non coincidenza tra la denominazione dei files allegati ed il loro contenuto, cfr. “prospetto elenco fatture e acconti versati”, indicato in allegato al n.1, “documenti di trasporto e a fatture”, indicato in allegato al n.2, “estratti scritture contabili e dichiarazione sula regolare tenuta”, indicati in allegato n.3), nonché per altro verso, l'inconducenza della stessa a fini probatori. Ed infatti:
- il documento, denominato “DOC041”, in cui risulta indicata nella “sezione cliente” la denominazione dell'odierna opposta, è relativo al registro delle vendite 2022 della C&T Group
S.R.L.S. con P.IVA , società dunque diversa dalla P.IVA_3 Parte_5
pagina 3 di 6 con diversa partita iva (p.iva ); da tale documento non è dato ricavare alcuna P.IVA_2 informazione sul credito asseritamente vantato dalla nei confronti Parte_5 della agricola Agrifuturo, né sui rapporti intercorrenti tra le due società. Sul punto, CP_3 la difesa dell'opposta (secondo cui “l'azienda C&T Group srls, appartenente allo stesso gruppo di aziende agricole, ha in corso altri procedimenti giudiziari in corso con l'odierna opponente o con aziende ad essa collegate”) difetta di pertinenza;
- in secondo luogo, i documenti indicati come “fatture cannata natale doc. agrifuturo” e
“doc044” (aventi ad oggetto rispettivamente un “mastrino di sottoconto”, n. 4 fatture, una nota di credito e una nota di addebito e altri mastrini di sottoconto), non costituiscono idonea ed adeguata prova del (maggior) credito (v. infra); ed infatti, le fatture, come le scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., fanno prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma sono inidonee a fornire la dimostrazione tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, poiché non assumono la veste di atto scritto avente natura contrattuale (cfr. da ultimo Cass.
Sez III, ord. n. 24027/2023; nello stesso senso, Cass. 22/10/2002, n. 14891; Cass. 29/11/2004,
n. 22401; Cass. 14/10/2022, n. 30309; si è poi ribadito come la fattura sia titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma “nell'eventuale giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell'esistenza e dell'entità del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”, cfr. Cass. 17/11/2003, n. 17371; Cass.
03/03/2009, n. 5071; Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 12/07/2023, n. 19944).
Conseguentemente, deve affermarsi la non dirimenza, a fini decisori, del documento
“DOC261”, allegato alla memoria di costituzione di parte opposta, contenente la dichiarazione del dott. commercialista , circa la conformità delle fatture, elencate nel suddetto Controparte_4 documento, del registro iva vendite agli originali contabili della società opposta (senza trascurare come difetti in capo al commercialista la qualità di pubblico ufficiale con pieni poteri certificativi).
Né parte opposta ha articolato richieste istruttorie funzionali a fornire la prova dell'effettiva entità del credito, limitandosi al mero deposito della superiore, come visto critica, documentazione;
così come non consta agli atti di causa alcuna puntuale replica alla contestazione alla nota di addebito n. 9/ND di € 7.811,66, contestazione effettuata da parte opponente già con pecmail dell'11/10/2023, afferente alla quantificazione delle casse e pedane residue ed all'accordo sul prezzo delle stesse. Ebbene, a fronte di una contestazione tanto specifica dell'opponente, incidente sul titolo della pretesa, sarebbe stato onere dell'opposto pagina 4 di 6 fornire la prova dell'esistenza del diverso accordo sul prezzo. Tale onere non risulta adeguatamente soddisfatto.
Al netto dei superiori rilievi, l'unico credito per il quale risulta raggiunta la prova, anche in ragione del contegno processuale dell'opponente, riguarda l'importo di € 3.748,67, per imballaggi non ancora restituiti alla In relazione a tale somma, Parte_5
l'opponente riconosce espressamente il proprio debito.
In conclusione, valutata ed esaminata la documentazione in atti, e per le motivazioni appena enunciate, l'opposizione è parzialmente fondata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione del quantum dovuto.
Quanto alle spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 92 cpc, co. 2 cpc, si ritengono sussistenti i presupposti, ossia i giusti motivi, per una compensazione parziale, nella misura di un quarto, attese le criticità riscontrate nella documentazione offerta da parte creditrice, risultata comunque vittoriosa e tenuto conto della condotta processuale tenuta (cfr. Cass. Sezioni Unite
n. 32061/2022, alla cui stregua «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»).
Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ammontante ai residui tre quarti, secondo lo scaglione valoriale individuato dal decisum (e non disputatum), ed in ossequio ai parametri medi di cui al D. M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 599 /2024 R.G., così statuisce:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione promossa dalla , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 25/2024, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27/12/2023;
2) condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della Parte_1
a responsabilità limitata semplificata, dell'importo di € Controparte_1
3.748,67, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo;
3) compensa per un quarto le spese del presente giudizio;
pagina 5 di 6 4) condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della Parte_1
a responsabilità limitata semplificata, in persona del l.r.p.t., dei Controparte_1 residui tre quarti, pari all'importo di € 1.914,00 per compensi professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, se dovute, nella misura di legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
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