TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4777/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4777/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI Parte_1 C.F._1
DAVIDE
e
ANDREA OL RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI C.F._2
DAVIDE
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A) CASA CONIUGALE
1) La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Concordia Sulla Secchia (MO), Via
Boccaletta n. 4, con beni ed arredi vari (acquistati da entrambi i coniugi), concessa ai ricorrenti in comodato d'uso gratuito dal datore di lavoro del SI , resterà assegnata al SI Pt_2 Pt_2
che ivi potrà continuare a vivere. La SI.r lascerà la casa coniugale entro il mese di Parte_1
novembre 2024, asportando i propri beni ed effetti personali dall'abitazione, trasferendosi a vivere presso l'immobile di Via Pace n. 103 in Concordia Sulla Secchia (MO), concesso alla stessa in locazione in forza di un contratto con decorrenza dal 01.11.2024. La SI.ra dovrà procedere al formale trasferimento della residenza entro 30 giorni. Parte_1
B) AFFIDO E DIRITTO DI VISITA PROLE
2) I coniugi vivranno separati, mantenendo tra loro rapporti di reciproco rispetto;
3) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur restando collocati principalmente presso la madre, presso la quale fisseranno la propria residenza;
4) le decisioni di maggior interesse ed importanza per i figli, inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute degli stessi, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni dei minori. I
genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé i figli;
5) il padre potrà frequentare i figli liberamente, compatibilmente con gli impegni familiari,
scolastici, ricreativi, sportivi degli stessi e della madre. In caso di disaccordo tra i genitori viene comunque previsto che il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdi pomeriggio alla domenica sera dopo cena.
Per_ 6) durante il periodo scolastico il padre, quotidianamente, preleverà il piccol all'uscita dall'asilo alle ore 16:30 e lo terrà con sé, anche eventualmente a cena, sino all'arrivo della madre. Lo stesso schema verrà seguito anche durante il periodo di sospensione scolastica estivo durante il quale il figlio frequenterà il centro estivo;
7) il padre si rende disponibile ad accompagnare il figli agli allenamenti per l'attività Per_2
sportiva che lo stesso deciderà di praticare;
8) i figli potranno stare con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie e pasquali;
questi ultimi si potranno accordare anno per anno sul trascorrere col figlio le varie festività, cercando per quanto possibile di alternarle. In Caso di disaccordo nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (per festeggiare ogni anno il Natale cena del 24.12 – pranzo del 25.12
alternativamente con entrambi i genitori), e i seguenti sino al 30.12 con un genitore
(quest'anno con la madre); dalla mattina del 31.12 sino al 6.1 con l'altro (quest'anno con il padre); e così ad anni alterni. I figli trascorreranno i giorni, dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali a Pasqua compresa con un genitore (per il 2025 con la madre) e dal Lunedì
dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali con l'altro genitore;
e così ad anni alterni. I figli trascorreranno le festività infrasettimanali e i ponti previsti dal calendario scolastico, una volta con il padre e la volta successiva con la madre.
Ciascuno dei genitori dovrà, comunque, comunicare all'altro, preventivamente, il luogo in cui si recherà con i minori per villeggiatura e/o viaggi di piacere, fornendo l'indirizzo della dimora di destinazione e un recapito telefonico;
dovrà altresì garantire all'altro genitore almeno un colloquio telefonico, quotidiano, con i minori. I figli potranno stare con ciascun genitore durante le vacanze estive per periodi da stabilirsi di anno in anno a seconda delle ferie di ciascuno dei genitori stessi, e comunque per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
9) Il padre, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, dovrà corrispondere mensilmente alla moglie € 500,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat ogni 12
mesi a decorrere dalla data di deposito del presente accordo) entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole: € 250,00 per ciascun figlio. Le
spese per l'acquisto dell'abbigliamento della prole saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Il padre si farà carico per intero delle spese per portare il figli a praticare attività Per_2
Per_ sportiva anche agonistica: in questo periodo il figli si sta allenando per partecipare ad un campionato di gare motociclistiche che inizierà nella primavera 2025.
I genitori dovranno altresì farsi carico - nella misura del 50% a carico di ciascun genitore -
delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
“-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze che i minori trascorreranno senza i genitori.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta inviata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”.
D) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI
10) Entrambi i coniugi si faranno carico – nella misura del 50% ciascuno – del pagamento delle rate mensili del finanziamento (che vengono mensilmente addebitate sul conto corrente intestato esclusivamente al marito) acceso per l'acquisto di un camper, attualmente non più di proprietà dei coniugi, di € 400,00 l'una sino alla scadenza del finanziamento stesso (prevista per il 2028). La moglie, dopo aver percepito lo stipendio, eseguirà un bonifico di € 200,00 sul conto del marito;
11) la SI.r si farà esclusivo carico del rimborso delle rate del finanziamento a lei Parte_1
concesso dal proprio datore di lavoro Meccanica Pico S.r.l. per l'acquisto dell'arredamento della propria nuova abitazione di Via Pace n. 103 in Concordia Sulla Secchia (MO).
L'importo concesso di € 8.000,00 verrà dalla stessa personalmente rimborsato mediante trattenute mensili presso la propria busta paga di € 179,00 ciascuna;
11) i conti correnti personali di ciascun coniuge, attualmente intestati al singolo coniuge,
resteranno di esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari;
12) l'”assegno unico” erogato dall'INPS (ex assegni famigliari) per i figli sarà percepito per intero dalla madre. Le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli verranno godute al
50% dai coniugi;
13) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ognuna al proprio personale mantenimento con il proprio reddito da lavoro. Dichiarano altresì di aver già risolto ogni ulteriore pendenza reciproca e di non avere pertanto più alcuna pretesa da avanzare l'un l'altro;
14) I coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli,
impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
non è autorizzato l'espatrio dei minori fuori dall'Unione Europea, salvo il consenso di entrambi.
15) Entrambi i coniugi chiedono fin d'ora che il Tribunale, in Camera di Consiglio, voglia omologare la loro separazione, alle condizioni tutte, dalla n. 1 alla n. 15, di cui al presente ricorso.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ANDREA OL RE, ogni diversa Parte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MN) il 29/07/1986 e ANDREA OL RE nato a [...] il
28/10/1984
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Concordia sulla Secchia (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008, atto n.15, Parte I) Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale