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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2023 promossa da:
(CF ), difesa dall'Avv. CARUGO ALBERTO Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. GRECO CP_1 P.IVA_1
ELEONORA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Nel merito in via principale :
a) dichiarare illegittimo e/o nullo e/o, comunque, privo di ogni giuridico effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti e indicati nell'atto e ciò per l'insussistenza e/o l'illegittimità del credito azionato , nonché per lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori, per le inadempienze contrattuali e il conseguente danno subito dall'opponente , per l' eccezione di inadempimento dell'opposto , nonché per le altre eccezioni tutte spiegate in atti , dichiarando che nulla è dovuto da parte dell'opponente all'opposto anche per le domande spiegate infra ; b) accertata e dichiarata la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di rifacimento del terrazzo dell'opponente, per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento dei costi stimati per il ripristino delle opere non eseguite a regola d'arte determinati nella somma di €. 7.862,00 oltre Iva o comunque in quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in seguito a Ctu o accertata nel corso del giudizio o stabilita in via equitativa dal Giudice;
c) accertata e dichiarata la responsabilità dell'opposta nel danneggiamento della tapparella, delle tende da sole, della rottura del parapetto in cristallo del terrazzo, dello smarrimento del telecomando e dei pannelli di chiusura delle nicchie sotto la piscina , condannare la parte opposta al pagamento a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di €. 8.365,44, o quell'altra somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa anche per mezzo di Ctu o stabilita in via equitativa dal Giudice . d) accertato e dichiarato il ritardo nell'esecuzione dei lavori che ha comportato il mancato godimento del terrazzo e della piscina per responsabilità dell'opposta condannare quest'ultima al risarcimento del danno pari ad €. 3.443,00 , o quell'altra somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa a seguito Ctu
o ritenuta equa dal Giudice .
Le domande di cui ai punti b,c,d sono introdotte anche in forma di domanda riconvenzionale .
pagina 1 di 4 In subordine : In ogni caso, respingere, ogni avversaria domanda siccome assolutamente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla presente opposizione dichiarando non dovuta la somma richiesta dalla ricorrente o comunque ridurla sempre per i motivi di cui in atto e disponendo , se necessario , le dovute compensazioni tra i rispettivi crediti di cui alle domande dell'opponente . Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Alberto Carugo.
Per parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'opponente, anche in via riconvenzionale, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N. 141/2023 – RG. 254/2023 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 141/2023, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto fino al saldo.
- Sentenza esecutiva ex lege.
- Con la condanna alle spese e competenze di lite.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'opponente, disposte le dovute compensazioni con il credito di euro 15.495,70 vantato dalla società opposta, condannare la IG.ra al pagamento in favore della opposta della somma Parte_1 definitivamente dovutale, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto fino al saldo.
- Sentenza esecutiva ex lege.
- Con la condanna alle spese e competenze di lite.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2023 del 24.1.2023, con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 15.495,70, oltre interessi ex d.lg. n. CP_1
231/2002 e spese, quale saldo del corrispettivo dovuto per opere ristrutturazione del terrazzo della sua abitazione eseguite dalla predetta società in forza del contratto d'appalto intercorso tra le parti.
A motivo dell'opposizione l'opponente deduceva che la società appaltatrice, dopo avere promesso l'esecuzione delle opere entro il termine di trenta giorni, non rispettava lo stesso e tardava di un anno l'ultimazione dei lavori stessi, incorrendo peraltro in numerose difettosità di esecuzione (oggetto di accertamento tecnico di parte che l'attrice allegava) e causando anche il danneggiamento di svariati elementi dell'appartamento ove i lavori si svolgevano, nonché l'indisponibilità del terrazzo interessato dai lavori e di parte dell'appartamento annesso e forti disagi. Contestata l'applicabilità degli interessi previsti per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, data la propria qualità di consumatrice,
l'attrice opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della pretesa creditoria avversaria nonché, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni cagionati, come sopra quantificati.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Deduceva l'opposta che non vi era stata, tra le parti, alcuna pattuizione del termine di consegna delle opere e che la stessa committente aveva provocato un ritardo di alcuni mesi nell'avanzamento dei lavori procrastinando la scelta delle piastrelle. Asseriva l'opposta che nessun ritardo era dunque ad essa addebitabile e che il consuntivo posto a base delle fatture azionate in via monitoria era stato concordato con il direttore dei lavori nominato dalla committente medesima. Precisava, altresì, l'opposta che taluni dei danneggiamenti lamentati dall'opponente erano stati già riconosciuti con conseguente detrazione dei costi di ripristino da questa esposti mentre altri non potevano pagina 2 di 4 esserle addebitati. L'opposta, infine, contestava il preteso danno da mancato godimento del terrazzo e la sua arbitraria quantificazione, concludendo come sopra riportato.
Con ordinanza del 16.10.2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita per mezzo di c.t.u. mentre le richieste di prova per testimoni venivano disattese dal giudice istruttore, come da ordinanza del 2.3.2024.
***
L'attrice opponente ha eccepito l'inesatto adempimento della convenuta opposta, appaltatrice delle opere, alle proprie obbligazioni, denunciando il mancato rispetto del termine di adempimento di giorni trenta, che a suo dire le parti avrebbero concordato per l'ultimazione delle opere, nonché i vizi e difetti delle opere realizzate.
Con riguardo alla violazione del termine dell'adempimento, va premesso che non vi è prova della previsione del termine indicato, di cui non vi è traccia nel computo metrico estimativo sottoscritto dalle parti in data 28.6.2021, allegato dall'attrice quale documento 2. Anche i capitoli di prova articolati dall'attrice non evidenziano la concreta assunzione di un'obbligazione di adempiere nel termine di giorni trenta suddetto.
La società convenuta, d'altra parte, ha allegato circostanze oggettive che avrebbero comportato periodi di stasi dei lavori, quali il ritardo dell'attrice nella scelta delle piastrelle e la scelta, infine, di un prodotto che comportava una lunga attesa della consegna da parte del produttore, nonché l'intervento nel cantiere di altre imprese deputate all'esecuzione di impianti e diverse opere specifiche e la difficoltà di raccordare i diversi interventi previsti.
Manca, pertanto, la prova del termine che si assume essere stato violato, prova che competeva alla committente fornire, mentre in assenza della determinazione convenzionale del termine di adempimento era onere della creditrice committente chiederne la determinazione giudiziale ex art. 1183, 1° comma,
c.c..
Quanto ai vizi e difetti delle opere eseguite, deve richiamarsi l'accertamento tecnico compiuto dal c.t.u. nel corso del giudizio, trasfuso nella relazione depositata in data 6.9.2024.
La relazione ha evidenziato l'esistenza dei vizi e difetti di cui ai punti 1 e 2 quantificando condivisibilmente i costi di emenda degli stessi (p. 76 della relazione), per un ammontare di € 8.058,00 oltre iva. Tale importo va dunque detratto dal corrispettivo residuo ancora dovuto dalla committente, da individuarsi in quello di cui al computo metrico consuntivo allegato in atti. E' vero che l'attrice convenuta opposta ha contestato tale consuntivo allegando la circostanza che lo stesso non fosse stato mai concordato né riconosciuto. Tuttavia la mancata specifica contestazione dei lavori extra ivi contemplati (che l'appaltatrice ha dettagliato nella loro consistenza) e delle circostanze fattuali allegate dalla convenuta per dimostrare la richiesta della committente della loro esecuzione (tenendo conto che la richiesta di lavori extra-contratto non richiede forma scritta: cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 16222 del
08/06/2023), unitamente al fatto che il consuntivo contestato proveniva dallo stesso direttore dei lavori nominato dalla committente e che, pertanto, quantomeno sotto il profilo tecnico vi era riconoscimento riferibile alla committenza dell'esecuzione di tali opere, inducono a ritenere non abbisognevole di prova ulteriore, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto che il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione delle opere fosse quello di cui al predetto consuntivo e, dunque, pari a € 41.837,00 oltre iva, già al netto delle detrazioni spettanti per i danneggiamenti riconosciuti dall'appaltatrice e dello sconto concordato. Anche la spesa per le piastrelle (che in base al contratto intervenuto tra le parti avrebbero dovuto essere scelte dalla committente dando luogo ad un'ulteriore voce aggiuntiva a consuntivo) deve ritenersi dovuta in considerazione dell'approvazione del relativo preventivo da parte della committente pagina 3 di 4 come da email del 3.12.2021 (doc. 14 di parte opponente).
La pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio aveva ad oggetto il pagamento di una fattura di € 6.610,00 oltre iva per la fornitura di piastrelle e di una fattura di € 7.477,00 oltre iva a saldo dei lavori eseguiti, per un totale di € 15.495,70 comprensivo di iva.
A questa somma devono essere ulteriormente detratte, dunque, le somme necessarie per l'emenda dei vizi accertati, pari a € 8.058,00 oltre iva al 22% (=€ 9.830,76), con conseguente riduzione del credito vantato dall'appaltatrice a € 5.664,94.
Non possono riconoscersi ulteriori voci in detrazione, in particolare con riguardo ai danni non già riconosciuti dall'appaltatrice, relativi in gran parte ai pannelli di chiusura delle nicchie sotto la piscina e, marginalmente, alla pulitura del profilato di protezione della tenda e allo smarrimento del telecomando.
Ed infatti, non vi è prova che tali danni siano stati provocati dal personale della considerata la CP_1 totale genericità della capitolazione attorea sul punto.
Quanto ai pretesi danni da infiltrazione, null'altro può riconoscersi oltre ai costi di ripristino vagliati dal c.t.u. il quale, impossibilitato a procedere ad ulteriori verifiche tecniche per il diniego frapposto dall'odierna attrice, non ha potuto accertare il nesso di causalità tra le infiltrazioni lamentate dalla committente e le opere eseguite, ben potendosi ipotizzare che le stesse possano ricondursi a cause diverse. A tale proposito, la committente si è limitata ad allegare il fatto dell'esistenza di infiltrazioni che, nel caso di appalto di ristrutturazioni di un manufatto esistente, peraltro in contesto condominiale, non può ritenersi bastevole ad affermare la responsabilità dell'appaltatore, in mancanza dell'allegazione di un vizio circostanziato dell'opera.
Sulla somma residua dovuta decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. e non gli interessi nella misura di cui all'art. 5, d.lg. n. 231/2002, trattandosi questi ultimi di interessi applicabili alle sole obbligazioni pecuniarie nascenti da transazioni commerciali ed essendo il rapporto oggetto di causa, invece, un rapporto tra consumatore e impresa commerciale.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e l'attrice opponente condannata al pagamento, in favore della convenuta opposta, della predetta somma.
Considerato l'esito complessivo del giudizio le spese, comprensive di quelle di c.t.u., devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 5.664,94, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c., dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico di ciascuna delle parti per la quota di un mezzo.
Busto Arsizio, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2023 promossa da:
(CF ), difesa dall'Avv. CARUGO ALBERTO Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. GRECO CP_1 P.IVA_1
ELEONORA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Nel merito in via principale :
a) dichiarare illegittimo e/o nullo e/o, comunque, privo di ogni giuridico effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti e indicati nell'atto e ciò per l'insussistenza e/o l'illegittimità del credito azionato , nonché per lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori, per le inadempienze contrattuali e il conseguente danno subito dall'opponente , per l' eccezione di inadempimento dell'opposto , nonché per le altre eccezioni tutte spiegate in atti , dichiarando che nulla è dovuto da parte dell'opponente all'opposto anche per le domande spiegate infra ; b) accertata e dichiarata la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di rifacimento del terrazzo dell'opponente, per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento dei costi stimati per il ripristino delle opere non eseguite a regola d'arte determinati nella somma di €. 7.862,00 oltre Iva o comunque in quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in seguito a Ctu o accertata nel corso del giudizio o stabilita in via equitativa dal Giudice;
c) accertata e dichiarata la responsabilità dell'opposta nel danneggiamento della tapparella, delle tende da sole, della rottura del parapetto in cristallo del terrazzo, dello smarrimento del telecomando e dei pannelli di chiusura delle nicchie sotto la piscina , condannare la parte opposta al pagamento a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di €. 8.365,44, o quell'altra somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa anche per mezzo di Ctu o stabilita in via equitativa dal Giudice . d) accertato e dichiarato il ritardo nell'esecuzione dei lavori che ha comportato il mancato godimento del terrazzo e della piscina per responsabilità dell'opposta condannare quest'ultima al risarcimento del danno pari ad €. 3.443,00 , o quell'altra somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa a seguito Ctu
o ritenuta equa dal Giudice .
Le domande di cui ai punti b,c,d sono introdotte anche in forma di domanda riconvenzionale .
pagina 1 di 4 In subordine : In ogni caso, respingere, ogni avversaria domanda siccome assolutamente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla presente opposizione dichiarando non dovuta la somma richiesta dalla ricorrente o comunque ridurla sempre per i motivi di cui in atto e disponendo , se necessario , le dovute compensazioni tra i rispettivi crediti di cui alle domande dell'opponente . Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Alberto Carugo.
Per parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'opponente, anche in via riconvenzionale, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N. 141/2023 – RG. 254/2023 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 141/2023, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto fino al saldo.
- Sentenza esecutiva ex lege.
- Con la condanna alle spese e competenze di lite.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'opponente, disposte le dovute compensazioni con il credito di euro 15.495,70 vantato dalla società opposta, condannare la IG.ra al pagamento in favore della opposta della somma Parte_1 definitivamente dovutale, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto fino al saldo.
- Sentenza esecutiva ex lege.
- Con la condanna alle spese e competenze di lite.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2023 del 24.1.2023, con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 15.495,70, oltre interessi ex d.lg. n. CP_1
231/2002 e spese, quale saldo del corrispettivo dovuto per opere ristrutturazione del terrazzo della sua abitazione eseguite dalla predetta società in forza del contratto d'appalto intercorso tra le parti.
A motivo dell'opposizione l'opponente deduceva che la società appaltatrice, dopo avere promesso l'esecuzione delle opere entro il termine di trenta giorni, non rispettava lo stesso e tardava di un anno l'ultimazione dei lavori stessi, incorrendo peraltro in numerose difettosità di esecuzione (oggetto di accertamento tecnico di parte che l'attrice allegava) e causando anche il danneggiamento di svariati elementi dell'appartamento ove i lavori si svolgevano, nonché l'indisponibilità del terrazzo interessato dai lavori e di parte dell'appartamento annesso e forti disagi. Contestata l'applicabilità degli interessi previsti per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, data la propria qualità di consumatrice,
l'attrice opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della pretesa creditoria avversaria nonché, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni cagionati, come sopra quantificati.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Deduceva l'opposta che non vi era stata, tra le parti, alcuna pattuizione del termine di consegna delle opere e che la stessa committente aveva provocato un ritardo di alcuni mesi nell'avanzamento dei lavori procrastinando la scelta delle piastrelle. Asseriva l'opposta che nessun ritardo era dunque ad essa addebitabile e che il consuntivo posto a base delle fatture azionate in via monitoria era stato concordato con il direttore dei lavori nominato dalla committente medesima. Precisava, altresì, l'opposta che taluni dei danneggiamenti lamentati dall'opponente erano stati già riconosciuti con conseguente detrazione dei costi di ripristino da questa esposti mentre altri non potevano pagina 2 di 4 esserle addebitati. L'opposta, infine, contestava il preteso danno da mancato godimento del terrazzo e la sua arbitraria quantificazione, concludendo come sopra riportato.
Con ordinanza del 16.10.2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita per mezzo di c.t.u. mentre le richieste di prova per testimoni venivano disattese dal giudice istruttore, come da ordinanza del 2.3.2024.
***
L'attrice opponente ha eccepito l'inesatto adempimento della convenuta opposta, appaltatrice delle opere, alle proprie obbligazioni, denunciando il mancato rispetto del termine di adempimento di giorni trenta, che a suo dire le parti avrebbero concordato per l'ultimazione delle opere, nonché i vizi e difetti delle opere realizzate.
Con riguardo alla violazione del termine dell'adempimento, va premesso che non vi è prova della previsione del termine indicato, di cui non vi è traccia nel computo metrico estimativo sottoscritto dalle parti in data 28.6.2021, allegato dall'attrice quale documento 2. Anche i capitoli di prova articolati dall'attrice non evidenziano la concreta assunzione di un'obbligazione di adempiere nel termine di giorni trenta suddetto.
La società convenuta, d'altra parte, ha allegato circostanze oggettive che avrebbero comportato periodi di stasi dei lavori, quali il ritardo dell'attrice nella scelta delle piastrelle e la scelta, infine, di un prodotto che comportava una lunga attesa della consegna da parte del produttore, nonché l'intervento nel cantiere di altre imprese deputate all'esecuzione di impianti e diverse opere specifiche e la difficoltà di raccordare i diversi interventi previsti.
Manca, pertanto, la prova del termine che si assume essere stato violato, prova che competeva alla committente fornire, mentre in assenza della determinazione convenzionale del termine di adempimento era onere della creditrice committente chiederne la determinazione giudiziale ex art. 1183, 1° comma,
c.c..
Quanto ai vizi e difetti delle opere eseguite, deve richiamarsi l'accertamento tecnico compiuto dal c.t.u. nel corso del giudizio, trasfuso nella relazione depositata in data 6.9.2024.
La relazione ha evidenziato l'esistenza dei vizi e difetti di cui ai punti 1 e 2 quantificando condivisibilmente i costi di emenda degli stessi (p. 76 della relazione), per un ammontare di € 8.058,00 oltre iva. Tale importo va dunque detratto dal corrispettivo residuo ancora dovuto dalla committente, da individuarsi in quello di cui al computo metrico consuntivo allegato in atti. E' vero che l'attrice convenuta opposta ha contestato tale consuntivo allegando la circostanza che lo stesso non fosse stato mai concordato né riconosciuto. Tuttavia la mancata specifica contestazione dei lavori extra ivi contemplati (che l'appaltatrice ha dettagliato nella loro consistenza) e delle circostanze fattuali allegate dalla convenuta per dimostrare la richiesta della committente della loro esecuzione (tenendo conto che la richiesta di lavori extra-contratto non richiede forma scritta: cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 16222 del
08/06/2023), unitamente al fatto che il consuntivo contestato proveniva dallo stesso direttore dei lavori nominato dalla committente e che, pertanto, quantomeno sotto il profilo tecnico vi era riconoscimento riferibile alla committenza dell'esecuzione di tali opere, inducono a ritenere non abbisognevole di prova ulteriore, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto che il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione delle opere fosse quello di cui al predetto consuntivo e, dunque, pari a € 41.837,00 oltre iva, già al netto delle detrazioni spettanti per i danneggiamenti riconosciuti dall'appaltatrice e dello sconto concordato. Anche la spesa per le piastrelle (che in base al contratto intervenuto tra le parti avrebbero dovuto essere scelte dalla committente dando luogo ad un'ulteriore voce aggiuntiva a consuntivo) deve ritenersi dovuta in considerazione dell'approvazione del relativo preventivo da parte della committente pagina 3 di 4 come da email del 3.12.2021 (doc. 14 di parte opponente).
La pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio aveva ad oggetto il pagamento di una fattura di € 6.610,00 oltre iva per la fornitura di piastrelle e di una fattura di € 7.477,00 oltre iva a saldo dei lavori eseguiti, per un totale di € 15.495,70 comprensivo di iva.
A questa somma devono essere ulteriormente detratte, dunque, le somme necessarie per l'emenda dei vizi accertati, pari a € 8.058,00 oltre iva al 22% (=€ 9.830,76), con conseguente riduzione del credito vantato dall'appaltatrice a € 5.664,94.
Non possono riconoscersi ulteriori voci in detrazione, in particolare con riguardo ai danni non già riconosciuti dall'appaltatrice, relativi in gran parte ai pannelli di chiusura delle nicchie sotto la piscina e, marginalmente, alla pulitura del profilato di protezione della tenda e allo smarrimento del telecomando.
Ed infatti, non vi è prova che tali danni siano stati provocati dal personale della considerata la CP_1 totale genericità della capitolazione attorea sul punto.
Quanto ai pretesi danni da infiltrazione, null'altro può riconoscersi oltre ai costi di ripristino vagliati dal c.t.u. il quale, impossibilitato a procedere ad ulteriori verifiche tecniche per il diniego frapposto dall'odierna attrice, non ha potuto accertare il nesso di causalità tra le infiltrazioni lamentate dalla committente e le opere eseguite, ben potendosi ipotizzare che le stesse possano ricondursi a cause diverse. A tale proposito, la committente si è limitata ad allegare il fatto dell'esistenza di infiltrazioni che, nel caso di appalto di ristrutturazioni di un manufatto esistente, peraltro in contesto condominiale, non può ritenersi bastevole ad affermare la responsabilità dell'appaltatore, in mancanza dell'allegazione di un vizio circostanziato dell'opera.
Sulla somma residua dovuta decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. e non gli interessi nella misura di cui all'art. 5, d.lg. n. 231/2002, trattandosi questi ultimi di interessi applicabili alle sole obbligazioni pecuniarie nascenti da transazioni commerciali ed essendo il rapporto oggetto di causa, invece, un rapporto tra consumatore e impresa commerciale.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e l'attrice opponente condannata al pagamento, in favore della convenuta opposta, della predetta somma.
Considerato l'esito complessivo del giudizio le spese, comprensive di quelle di c.t.u., devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 5.664,94, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c., dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico di ciascuna delle parti per la quota di un mezzo.
Busto Arsizio, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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