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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4625/2023, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Fabio Malecchi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aprilia alla via Antonio Meucci n. 54
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dai dipendenti funzionari incaricati, elettivamente domiciliato presso la sede in , in Viale Pier Luigi CP_1
Nervi n. 180 scala C
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, note illustrative e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 29.05.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi alla Sezione Lavoro dell'intestato
Tribunale, la proponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 377/2023 notificata in data 30.08.2023, con la quale veniva ingiunto dall' , di pagare la Controparte_1 somma di € 31.991,60, comprensiva di € 41,60 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa, per le violazioni di cui all'art. 29 comma 1 e art. 18, comma 5 bis, d.lgs. 276/2003, come modificati dall'art. 1, commi 1 e 8, comma
3, d.lgs. 8/2016 per avere somministrato illecitamente alla società Parte_3
i lavoratori e , il primo per un totale
[...] Parte_4 Parte_5
di n. 613 giornate di lavoro e il secondo per un totale di n. 26 giornate di lavoro, in virtù di un contratto di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1,
d.lgs. n. 276/2003.
La ricorrente, come motivi di opposizione, eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione e la violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Nel merito, deduceva l'insussistenza dei fatti posti a fondamento della sanzione.
L'autorità opposta, depositati gli atti, si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando le avverse difese, evidenziando in particolare la infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, in rito e nel merito, al provvedimento impugnato.
Trasmessi gli atti del giudizio all'intestato Tribunale civile, in funzione di giudice monocratico, tabellarmente competente, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, all'udienza del
29.5.2025, svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt. 127 ter e 128
c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione.
È indubbio che anche l'ordinanza ingiunzione, quale provvedimento
- 2 - amministrativo, attesa la sua immediata capacità di incidere negativamente ed autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario, conclusivo del procedimento sanzionatorio come delineato dall'impianto normativo di cui alla
Legge n. 689/1981, è soggetta all'obbligo di motivazione (cfr. anche C.Cost. n.
311/94).
Si tratta, allora, di stabilire il contenuto, l'ampiezza, i caratteri che deve presentare la motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Quando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Infatti, si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3 c. 3 della Legge n. 241/1990, dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità.
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (cfr. Cass.
30/5/00 n. 7186- Cass. civ. sez I 21/9/1998 n. 9433 - Cass. Civ. 14/7/98 n. 6898
- Cass. civ. sez. I 3/7/1998 n. 6529 ).
La giurisprudenza (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05), nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione, ritiene che l'obbligo di motivazione si debba ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del
- 3 - procedimento amministrativo. Reputa, altresì, che non occorra che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425); ed infine, che, in ogni caso, anche se la ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non costituirebbe motivo per l'annullamento vertendo il giudizio di opposizione sulla cognizione della fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'ordinanza stessa.
Orbene nell'impugnata ordinanza ingiunzione è fatto chiaro ed esaustivo riferimento all'iter normativo e fattuale che ha portato all'emissione del provvedimento, non potendosi ravvisare, pertanto, difetto di motivazione nel provvedimento impugnato.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
La ha eccepito la violazione dell'art. 14, L. n. 689/1981, Parte_1
deducendo che l'ordinanza ingiunzione sia stata notificata oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito amministrativo contestato.
La resistente ha ampiamente dimostrato la tempestività della contestazione effettuata nel termine di cui all'art. 14, L. 689/81, posto che il termine prescritto per la notifica degli estremi della violazione decorre non dalla commissione dell'illecito o dalla percezione del fatto, bensì dal compimento di tutte le indagini necessarie che garantiscano la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli addetti al controllo all'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista.
E risulta suffragato dagli atti di causa che gli accertamenti venivano conclusi in data 25.06.2019 e il verbale unico di accertamento e notificazione
(cfr. doc. all. n. 13 di parte resistente) sia stato notificato in data 29.07.2019
(cfr. doc. all. n. 13.1 di parte resistente), nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, L. n. 689/1981.
- 4 - Nel merito, il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio contrario alle risultanze degli accertamenti prodotti dall'amministrazione, poiché non ha provato alcun elemento che potesse superare le contestazioni circa la non genuinità dell'appalto.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha stipulato un accordo per la fornitura di servizi con la che per il suo Parte_3
contenuto deve essere qualificato come contratto di appalto di servizi, con il quale veniva concordato che la avrebbe inviato, su Parte_1
richiesta, presso la sede dei lavori concordati con la società Parte_3
alcuni propri soci, con la qualifica di operai comuni, con formazione adeguata a garantire tempi e qualità delle prestazioni da effettuarsi (cfr. doc. all. n. 12 di parte resistente).
Secondo l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
A questo punto viene a crearsi una dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro e del potere direttivo e organizzativo da un lato e del soggetto che fruisce della prestazione del lavoratore, resa in favore del committente, dall'altro.
L'appalto è considerato “genuino" quando l'appaltatore (o subappaltatore) non è un semplice intermediario (di manodopera), ma un vero imprenditore che impiega una propria organizzazione di mezzi;
assume i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito;
è in possesso di un comprovato livello di specializzazione e professionalità.
Quando, invece, l'appaltatore mette a disposizione del committente una
- 5 - mera prestazione lavorativa, mantenendo solo compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali, per esempio, oneri retributivi e contributivi), senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione dell'intera prestazione o del servizio, sussiste il fenomeno cosiddetto di “interposizione illecita di manodopera” (vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro) (cfr. ex multis Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 32412 del 22 novembre 2023).
Al fine di verificare la sussistenza dei criteri discretivi tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera, va pertanto vagliato, secondo giurisprudenza consolidata, se all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa. In mancanza di prova dei suddetti presupposti, deve ritenersi in essere un contratto di appalto fittizio finalizzato ad occultare una interposizione illecita di manodopera. (cfr. Tribunale di
Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126).
Nel caso di specie, il contratto di appalto stipulato tra le parti risulta del tutto generico non emergendo dallo stesso l'oggetto del servizio per il quale il ricorrente si impegnava a mettere a disposizione i propri soci in favore della
è emerso dalla documentazione prodotta in atti che detto Parte_3
contratto dissimulava in realtà un generico accordo mediante il quale alla
[...]
è stata messa a disposizione la mera prestazione lavorativa (come Parte_3
dichiarato dallo stesso ricorrente) dei lavoratori formalmente in carico alla società ricorrente.
L'appaltatore si è limitato alla effettuazione di Parte_1
adempimenti meramente formali (quali comunicazioni obbligatorie Unilav e pagamento delle spettanze economiche - cfr. doc. all. nn. 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,10 prodotti da parte resistente) relativi ai rapporti di lavoro dei soci lavoratori che
- 6 - inviava presso il luogo ove espletare il servizio, sulla base di richieste della senza che, da parte della vi sia stata la reale Parte_3 Parte_1 organizzazione della prestazione per la gestione del servizio, tra l'altro, del tutto imprecisato nell'accordo nonché sovrapponibile alla intera attività della
[...]
Parte_3
Tali prestazioni di lavoro venivano svolte in totale commistione con il personale della che svolgeva le stesse mansioni e sotto le Parte_3
direttive ed il coordinamento del medesimo personale o dell'amministratore di
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Parte_3
lavoratori e emergono con chiarezza dalle Parte_5 Parte_4 dichiarazioni rese da quest'ultimo nella richiesta di intervento avanzata nei confronti dei dipendenti dell'autorità resistente. Il infatti, dichiarava Pt_4 ai funzionari dell' di essere stato occupato alle Controparte_1
dipendenze della società ricorrente a decorrere dal 5.02.2014 con contratto a tempo determinato prorogato con cadenza semestrale fino al 31.03.2017.
Dichiarava, inoltre, di essere inquadrato come operaio di secondo livello ma nella realtà dei fatti non aveva mai avuto nessun tipo di contatto diretto o indiretto per tutto il periodo di lavoro contrattualizzato con la Parte_2
, in quanto aveva sempre lavorato esclusivamente alle dipendenze e
[...]
sotto il potere direttivo e di controllo dell'azienda (cfr. doc. Parte_3
all. n. 2 di parte resistente).
A seguito di detta richiesta di intervento, l'Ente resistente procedeva con l'inizio degli accertamenti ispettivi accedendo in data 11.10.2018 presso la sede della società sita in Aprilia (LT), via degli Artigiani snc, dove Parte_3
i funzionari incaricati accertavano la presenza di , trovato Parte_5
intento al lavoro di inserimento dati (cfr. doc. all. n. 3 di parte resistente).
Particolarmente significative risultano le dichiarazioni rese in data
11.10.2018 da , legale rapp.te p.t. della Testimone_1 Parte_3
Quest'ultimo dichiarava ai funzionari ispettivi dell'ente resistente che: “per quanto riguarda il signor posso dichiarare che lo stesso ha Parte_4
- 7 - lavorato presso questi locali, prendendo ordini sul da farsi da me, negli anni
2014 – 2017, lavorando come operaio per n. 40 ore settimanali, restando in forza alla ditta , alla quale la mia ditta era Parte_2
legata da un accordo per la fornitura di servizi in vigore dal 2012, tuttora in corso”. L'amministratore di proseguiva: “non so dire di Parte_3
preciso i giorni che ha effettuato dentro questi locali, credo comunque Pt_4
per n. 40 ore settimanali, la retribuzione gli è stata erogata dalla cooperativa, mentre noi provvedevamo ogni mese a comunicare alla stessa il numero di ore lavorate dal signor e poi pagavamo il servizio resoci dietro rilascio Pt_4 di fattura”. Con specifico riguardo al lavoratore , trovato Parte_5 intento al lavoro all'atto dell'accesso dell'11.10.2018, il dichiarava: Tes_1
“per quanto riguarda poi il signor , dichiaro che lo stesso Parte_5
sta lavorando con noi da circa due mesi per n. 40 ore settimanali, prendendo direttive sul da farsi da me medesimo. Qui lavora come “addetto al magazzino” ed è in forza alla alla quale, come per il sig. Parte_2 Pt_4
, comunichiamo a fine mese le ore svolte e dopo paghiamo alla stessa
[...]
il compenso pattuito in base al contratto di appalto di servizi succitato, dietro rilascio di fattura” (cfr. doc. all. n.
3.1 di parte resistente).
Venivano sentiti e , dipendenti Testimone_2 Testimone_3 della Il dichiarava: “Conosco il sig. Parte_3 Tes_2 Pt_4
che dal 2014 al 2017 ha lavorato presso la che
[...] Parte_3 inscatolava il materiale nel magazzino o nell'azienda, lavorava regolarmente tutti i giorni della settimana sotto le direttive del personale della Parte_3
, invece, dichiarava: “Per quanto riguarda il sig.
[...] Testimone_3
dichiaro che le direttive sul da farsi gliele diamo io e mio Parte_5 padre (cfr. doc. all. n.
3.3 di parte resistente). Testimone_1
Orbene, è pacifico che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede, fino a querela di falso, per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti, dei fatti
- 8 - che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti (Cassazione civile, sez. lav., 18 aprile 1998, n. 3973; Cassazione civile, sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6110). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4462 del 25 febbraio 2014, ha ribadito più di recente, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata … non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.”
Le deposizioni rese dai singoli lavoratori nonché dall'amministratore della in sede di ispezione sono particolarmente attendibili Parte_3 perché genuine, disinteressate e non “inquinate” da possibili elementi esterni
(quali pressioni del datore di lavoro ovvero di terzi soggetti) condizionanti.
In particolare, le dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. 29316/2008; 15849/2001;
Cass. 10825/2000). La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, inoltre può costituire mezzo di prova sul quale il giudice può formare il proprio convincimento anche in via esclusiva.
Orbene, nel caso che ci occupa è emerso che e Parte_4
erano inseriti nel processo produttivo e organizzativo Parte_5 dell'attività svolta dalla come accertato dai funzionari Parte_3 dell'ente resistente che in sede di accesso ispettivo trovavano Parte_5
intento al lavoro di inserimento dati e come riferito dai dipendenti della
[...]
nonché dal legale rapp.te p.t. di quest'ultima, Parte_3 Tes_1
, mentre la società ricorrente rivestiva esclusivamente la veste
[...]
formale di datore di lavoro non essendo emerso alcun potere direttivo e di vigilanza della stessa verso i suddetti dipendenti.
- 9 - L'appalto concluso tra la e la Parte_1 Parte_3
deve pertanto ritenersi non genuino, volto ad occultare una illegittima mera somministrazione di forza lavoro, vietata dalla legge.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e l'ordinanza ingiunzione, pertanto, va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione della norma speciale di cui dell'art. 9 D. lgs. 149/2015, per cui “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1 lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro
3.600,00, ai sensi dell'art. 9 D. lgs. 149/2015.
Così deciso in Latina il 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 10 -