TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
dott.ssa Monica Bertoncini, Il Giudice,
procedimento di trattazione all'esito del causa iscritta al N. 1548/25 scritta, nella
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. A. Stoppa)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127
le note di trattazione scritta, ter c.p.C.,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver
lavorato per il Controparte_1
con contratti a tempo determinato negli a.s.
anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25,
riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 comma 121, 1. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. La parte ricorrente lamentava quindi la
violazione di del principio non
discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari avvalersi dei 500,00 euro il diritto di annui di cui alla carta elettronica del le sopra precisate docente. Rassegnava
conclusioni.
regolarmente in giudizio il Si costituiva resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il CP_1 negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed
economico e pertanto non rientrante tra
quelle "condizioni di impiego" per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
I l CP_1 riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4,
di poiché solo per il personale docente ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la permanente «obbligatoria, formazione e solo triennale. strutturale>>> e non
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto aCP_1
tempo determinato, trova la sua disciplina comma 121, 1. 107/15 secondonell'art. 1
la formazione cui "al fine di sostenere continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la del docente per Carta elettronica l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione а corsi per attività didi aggiornamento qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il
[...]
a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica
а ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria ne'
reddito imponibile". In attuazione di quanto previsto dal
è stato successivo comma 122 1. 107/15,
adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, dal d.p.c.m. 28 settembrepoi sostituito
2016 che, nell'individuare i beneficiari carta >>> ha confermato quanto già della previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea
è composta dai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche a tempostatali, sia a tempo pieno che
parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo О altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal
è beneficio della Carta elettronica si pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui,
pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi
"un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e
strutturale, e quindi sostenuta sotto il
profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna
obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività
volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII,
sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo
esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da "un che, ponendo un obbligo di sistema formazione а carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a
servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di
è personale docente, la quale tuttavia
programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti,
che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti” (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo
che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto personale docente e il non solo su un'aliquota di esso...Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità
dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova così, non conseguire la stabilità deler
rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ha sostituito quello del 23 ricordato,
2015), il quale, all'art. 3, settembre individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, fuori ruolo altrimenti distacco, per cui "vi sarebbero dei utilizzati",
docenti che beneficerebbero dello strumento essere impegnati, al momento,pur senza
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi,
sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso unʼinterpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 1, commi 121 SS. 1.
107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n.
la materia della formazione165/2001,
professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
"pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti а tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali debba) essere strumenti possa (e anzi compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti а tempo determinato (come gli appellanti), così
colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
n. 107/2015, che11 comma 121, della 1.
menziona i soli docenti di ruolo" (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). Sulla materia si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che "la
1punto41 clausola dell'accordo quadro essere interpretata nel senso che essa deve osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente а tempo
CP_1 e non al indeterminato del personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio '
finanziario dell'importo di € 500,00
all'anno, concesSO al fine di sostenere la docenti e di formazione continua dei valorizzarne le competenze professionali",
mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21). Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché
viene "versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1
(così, C.G.E., causa C 450/21).
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che
la disparità possano giustificare di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi
precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al tale disparità fine di verificare se risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
necessaria a tal fine". Ε si tratta di elementi risultare,che "possono segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato caratteristiche inerenti alle e dalle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica di uno Stato membro", dovendosisociale invece escludere che rilevi la "mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto" perché ciò
pregiudicherebbe "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21). Di conseguenza, in applicazione di tali
principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della "Carta
Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto а tempo determinato.
èPeraltro, nella situazione in esame, non contestato che la ricorrente sia attualmente inserita nel sistema scolastico nei termini di cui alla pronuncia della Suprema Corte n.
26691/23.
In conclusione, il Controparte_1
va condannato, non al pagamento
[...] diretto della somma di € 500,00 per ciascun scolastico riconosciuto in motivazione anno
(anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23),
bensì ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di riconoscimento, come
in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s.
indicati in motivazione.
Va in ogni caso precisato che a mente
dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
"le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono carta dell'anno rese disponibili nella scolastico successivo, in aggiunta alle
risorse ordinariamente erogate", di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, 1. 107/15. In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il avrà facoltà di CP_1
eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi
dall'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi,
in quanto ex art. DPCM del 28 novembre2
2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. In ordine alle spese processuali, può
disporsi la compensazione del 50% delle
stesse, liquidate per l'intero come in
dispositivo tenuto conto della serialità
della questione.
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte
d'Appello di Brescia con la sentenza n.
69/24.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1548/25 R.G.:
1) dichiara il diritto di Parte_1 al
1, comma 121, beneficio di cui all'art.
legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici indicati in motivazione (dal
2020/21 al 2024/25) e per l'effetto condanna il Controparte_1
[...] in persona del CP_3 pro tempore, а mettere a disposizione della medesima carta elettronicala del docente (0 altro equipollente) nella
misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP_3
[...] pro refusione del 50% delle alla tempore, liquidate per l'intero in spese di lite,
€ 1.200,00 per compensi professionali,
oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario,
dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
dott.ssa Monica Bertoncini, Il Giudice,
procedimento di trattazione all'esito del causa iscritta al N. 1548/25 scritta, nella
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. A. Stoppa)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127
le note di trattazione scritta, ter c.p.C.,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver
lavorato per il Controparte_1
con contratti a tempo determinato negli a.s.
anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25,
riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 comma 121, 1. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. La parte ricorrente lamentava quindi la
violazione di del principio non
discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari avvalersi dei 500,00 euro il diritto di annui di cui alla carta elettronica del le sopra precisate docente. Rassegnava
conclusioni.
regolarmente in giudizio il Si costituiva resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il CP_1 negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed
economico e pertanto non rientrante tra
quelle "condizioni di impiego" per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
I l CP_1 riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4,
di poiché solo per il personale docente ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la permanente «obbligatoria, formazione e solo triennale. strutturale>>> e non
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto aCP_1
tempo determinato, trova la sua disciplina comma 121, 1. 107/15 secondonell'art. 1
la formazione cui "al fine di sostenere continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la del docente per Carta elettronica l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione а corsi per attività didi aggiornamento qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il
[...]
a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica
а ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria ne'
reddito imponibile". In attuazione di quanto previsto dal
è stato successivo comma 122 1. 107/15,
adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, dal d.p.c.m. 28 settembrepoi sostituito
2016 che, nell'individuare i beneficiari carta >>> ha confermato quanto già della previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea
è composta dai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche a tempostatali, sia a tempo pieno che
parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo О altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal
è beneficio della Carta elettronica si pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui,
pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi
"un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e
strutturale, e quindi sostenuta sotto il
profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna
obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività
volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII,
sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo
esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da "un che, ponendo un obbligo di sistema formazione а carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a
servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di
è personale docente, la quale tuttavia
programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti,
che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti” (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo
che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto personale docente e il non solo su un'aliquota di esso...Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità
dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova così, non conseguire la stabilità deler
rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ha sostituito quello del 23 ricordato,
2015), il quale, all'art. 3, settembre individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, fuori ruolo altrimenti distacco, per cui "vi sarebbero dei utilizzati",
docenti che beneficerebbero dello strumento essere impegnati, al momento,pur senza
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi,
sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso unʼinterpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 1, commi 121 SS. 1.
107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n.
la materia della formazione165/2001,
professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
"pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti а tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali debba) essere strumenti possa (e anzi compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti а tempo determinato (come gli appellanti), così
colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
n. 107/2015, che11 comma 121, della 1.
menziona i soli docenti di ruolo" (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). Sulla materia si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che "la
1punto41 clausola dell'accordo quadro essere interpretata nel senso che essa deve osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente а tempo
CP_1 e non al indeterminato del personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio '
finanziario dell'importo di € 500,00
all'anno, concesSO al fine di sostenere la docenti e di formazione continua dei valorizzarne le competenze professionali",
mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21). Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché
viene "versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1
(così, C.G.E., causa C 450/21).
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che
la disparità possano giustificare di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi
precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al tale disparità fine di verificare se risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
necessaria a tal fine". Ε si tratta di elementi risultare,che "possono segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato caratteristiche inerenti alle e dalle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica di uno Stato membro", dovendosisociale invece escludere che rilevi la "mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto" perché ciò
pregiudicherebbe "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21). Di conseguenza, in applicazione di tali
principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della "Carta
Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto а tempo determinato.
èPeraltro, nella situazione in esame, non contestato che la ricorrente sia attualmente inserita nel sistema scolastico nei termini di cui alla pronuncia della Suprema Corte n.
26691/23.
In conclusione, il Controparte_1
va condannato, non al pagamento
[...] diretto della somma di € 500,00 per ciascun scolastico riconosciuto in motivazione anno
(anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23),
bensì ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di riconoscimento, come
in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s.
indicati in motivazione.
Va in ogni caso precisato che a mente
dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
"le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono carta dell'anno rese disponibili nella scolastico successivo, in aggiunta alle
risorse ordinariamente erogate", di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, 1. 107/15. In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il avrà facoltà di CP_1
eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi
dall'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi,
in quanto ex art. DPCM del 28 novembre2
2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. In ordine alle spese processuali, può
disporsi la compensazione del 50% delle
stesse, liquidate per l'intero come in
dispositivo tenuto conto della serialità
della questione.
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte
d'Appello di Brescia con la sentenza n.
69/24.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1548/25 R.G.:
1) dichiara il diritto di Parte_1 al
1, comma 121, beneficio di cui all'art.
legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici indicati in motivazione (dal
2020/21 al 2024/25) e per l'effetto condanna il Controparte_1
[...] in persona del CP_3 pro tempore, а mettere a disposizione della medesima carta elettronicala del docente (0 altro equipollente) nella
misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP_3
[...] pro refusione del 50% delle alla tempore, liquidate per l'intero in spese di lite,
€ 1.200,00 per compensi professionali,
oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario,
dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini