TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1513/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Scotti – Presidente rel. dott.ssa Annalisa Boido – Giudice dott.ssa Veronica Zanin – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1513/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CAROLIS Parte_1 C.F._1
CESARE MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZONCA ANDREA e dell'avv. COTA ROBERTO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: riduzione per lesione di legittima e divisione ereditaria
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejecties, così giudicare, NEL MERITO - ridurre per 1/3 la disposizione testamentaria con la quale il signor ha lasciato il suo intero Persona_1 patrimonio, come di seguito composto, alla signora - in conseguenza Controparte_1 dell'accoglimento della domanda di cui sopra, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra il signor e la signora avente ad oggetto i seguenti beni Parte_1 Controparte_1
e/o diritti: a) in comune di NO (Novara), area urbana distinta al Catasto urbano al foglio 11, mapp. 2015, sub. 2, corso XXV Aprile, cat. F/1, mt. 10; b) in comune di CO, abitazione distinta al Catasto urbano al foglio 7, mapp. 198, sub. 4, via Geola 65 cat. A/3, vani 6; c) in comune di
CO (Novara), autorimessa distinta al Catasto urbano al foglio 7, mapp. 198, sub. 6, via Geola
65, cat. C/6, mq. 46; d) saldo attivo di euro 26.869,83 del conto corrente ordinario n. 4955184 presso Intesa San Paolo – filiale di NO;
e) saldo attivo di euro 8.755,66 del libretto di risparmio postale (Ufficio postale di CO) n. 38957353; f) titoli in deposito presso Intesa San Paolo – filiale di NO del valore di euro 496,90, attribuendone al signor la quota di un terzo Parte_1 secondo un progetto divisionale e di stima predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico
d'Ufficio, previa eventuale vendita di uno o più degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; - condannare la signora a corrispondere al signor i frutti Controparte_1 Parte_1 civili relativi alla sua porzione di legittima ai sensi dell'art. 561 cod. civ. IN VIA ISTRUTTORIA
Con riferimento alla richiesta di condanna della convenuta ex art. 96 cod. proc. civ., si chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) vero che, all'indomani della lettura della comparsa di costituzione della signora n questo giudizio, laddove si eccepisce che il signor CP_1 non sarebbe figlio del proprio padre signor il signor ha Parte_1 Persona_1 Parte_1 avuto un esaurimento nervoso comportante insonnia, ansia, tremori, incapacità di concentrazione, senso di frustrazione;
2) vero che, in conseguenza di quanto sopra, il signor ha Parte_1 dovuto interrompere la sua attività lavorativa (lavoratore autonomo - antennista); 3) vero che, in conseguenza di quanto sopra, il signor è stato sopraffatto da un'ansia intollerabile che Parte_1 lo ha portato a interrompere tutte le sue relazioni sociali e ad abbandonare il luogo di sua residenza.
Si indica a teste la signora IN OGNI CASO - condannare la signora Tes_1 Controparte_1 lla refusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore avvocato
[...]
Cesare De Carolis, che se ne dichiara anticipatario, e al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 2 di 8 “IN VIA PRINCIPALE Previo accertamento dell'insussistenza di un legame di filiazione tra
e , ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione ad agire Persona_1 Parte_1 dell'odierno attore, di conseguenza RESPINGERE in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande attoree;
Con favore di spese e competenze tutte di lite. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi del riconoscimento in capo a della qualifica di erede legittimario, Parte_1 allora ACCERTARE l'esatto importo dell'asse ereditario previa sottrazione delle spettanze della sig.ra e, per gli effetti, limitare l'eventuale quota di riserva destinata all'attore al terzo del CP_1 minore importo ottenuto, con salvaguardia del diritto di abitazione ex lege della sig.ra ex CP_1 art. 540 c.c. Con favore di spese e competenze tutte di lite. Con riserva di altro dedurre nel prosieguo, come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede l'ammissione di prove per interpello dell'attore nonché per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. era Parte_1 Persona_1 incapace di svolgere i compiti e le funzioni proprie di un soggetto della sua età sin dal marzo 2005, come da certificati medici che mi si rammostrano sub. doc.tti. 10, 11, 12; 2. Vero che il sig. Per_1 era affetto, quantomeno sin dal 2005, da una grave forma di Parkinson, da ipertensione
[...] arteriosa, ipertrofia prostatica e tremori;
3. Vero che il sig. necessitava di costanti Persona_1 cure, giorno e notte, per ogni esigenza della vita, dall'alimentazione alla cura personale;
4. Vero che la sig.ra si occupava del sig. con funzioni di badante ed Controparte_1 Persona_1 infermiera;
5. Vero che la sig.ra curava il sig. dalle 5 del Controparte_1 Persona_1 mattino sino alle 10, il pomeriggio e la sera;
6. Vero che la sig.ra provvedeva a lavare il CP_1 sig. tutti i giorni;
7. Vero che il sig. era scontroso, lanciava i piatti ed era di Pt_1 Persona_1 difficile gestione;
8. Vero che la sig.ra veva solo due ore giornaliere in cui poteva uscire di CP_1 casa per svolgere commissioni per se stessa e per il sig. e che in queste due ore Persona_1 un'altra badante provvedeva a restare con il sig.
9. Vero che il sig. poco Persona_1 Persona_1 prima di ammalarsi gravemente, aveva scoperto di non essere padre del sig. ; 10. Vero Parte_1 che il sig. mi aveva riferito che il vero padre del sig. sarebbe tale Luglio Persona_1 Parte_1
Natale di NO (NO); 11. Vero che a causa della sua malattia il sig. non ha Persona_1 intrapreso azioni legali;
12. Vero che il sig. aveva comportamenti aggressivi e violenti Parte_1 verso il sig. 13. Vero che il sig. pretendeva di essere accompagnato Persona_1 Persona_1 all'interno del cimitero per evitare di incontrare il sig. ; 14. Vero che in un'occasione il Parte_1 sig. si è presentato con alcune persone presso l'abitazione del sig. e lo ha Persona_1 Persona_1 aggredito verbalmente e fisicamente per avere denaro;
15. Vero che la sig.ra CP_1
si occupava delle esigenze del sig. quale badante prima del matrimonio;
e che
[...] Persona_1 dopo il matrimonio e sino alla morte del sig. ha continuato ad occuparsi di lui;
16. Persona_1
pagina 3 di 8 Vero che la sig.ra ha vissuto nell'abitazione coniugale di CO (NO) via Controparte_1
Geola quantomeno dalla malattia del sig. per prendersi cura di lui;
17. Vero che in Persona_1 costanza di matrimonio la sig.ra ha sempre convissuto con il sig. nella casa CP_1 Persona_1 coniugale;
18. Vero che accompagnavo la sig.ra ed il sig. presso gli ospedali CP_1 Persona_1 ed i centri di cura per effettuare le visite necessarie;
19. Vero che la quale, peraltro, provvedeva a pagare con denaro suo le spese a lei riconducibili, quali il costo della spesa per la sua quota, il costo dei trasporti per se stessa quando si spostava per esigenze non del de cuius, ecc. Si indicano i testi: -
Sig.ra res.te a CO-Veruno; - Sig. res.te a CO–Veruno; - Parte_2 Testimone_2
Sig.ra res.te a CO-Veruno; - Sig. res.te a Borgomanero Persona_2 Controparte_2
(NO); - Sig.ra res.te a CO-Veruno; - Dott. con studio in Castelletto Parte_3 Testimone_3
Ticino (NO). Si chiede esser ammessi alla prova contraria sui capitoli avversarsi eventualmente ammessi. Si chiede di essere ammessi a CTU contabile per la determinazione dei conteggi retributivi. Ammettere i testi in prova contraria sui capitoli avversarsi eventualmente ammessi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di essere l'unico figlio di il quale, deceduto il Controparte_1 Persona_1
29/9/2016, ha nominato erede testamentaria universale coniuge Controparte_1 in seconde nozze, con ciò realizzando la totale pretermissione del figlio. Pertanto, l'attore ha adito il Tribunale domandando la riduzione della disposizione testamentaria e lo scioglimento della comunione ereditaria. si è costituita in giudizio, contestando le domande avversarie e Controparte_1 chiedendone il rigetto. La convenuta, in particolare, ha eccepito la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo all'attore, per non essere questi figlio di poiché Persona_1 nato da una relazione extra coniugale della precedente moglie del de cuius. La convenuta, inoltre, ha allegato di vantare un credito verso l'eredità in ragione dell'assistenza prestata in favore di Persona_1
La causa è stata istruita tramite ordine di esibizione relativo alla denuncia di successione presentata dalla convenuta e tramite c.t.u. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario.
***
Con la presente sentenza parziale vengono definite le questioni relative alla successione pagina 4 di 8 ereditaria di in relazione al patrimonio morendo dismesso dal padre Parte_1 [...]
La causa viene contestualmente rimessa sul ruolo con separata ordinanza per Per_1 regolare le modalità di scioglimento della comunione ereditaria.
La domanda di reintegrazione nella quota di legittima svolta dall'attore è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
in qualità di erede legittimario totalmente pretermesso, ha domandato la Parte_1 riduzione di 1/3 delle disposizioni testamentarie con cui il de cuius ha lasciato l'intero patrimonio a e la conseguente divisione del patrimonio Controparte_1 ereditario.
La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore, per non essere questi figlio di Persona_1
Il Tribunale osserva come la circostanza che sia nato non dall'unione dei Parte_1 coniugi e bensì da una relazione extra coniugale da quest'ultima Persona_1 Tes_1 intrattenuta, è risultata priva di qualsivoglia riscontro probatorio. In proposito è del tutto irrilevante che i coniugi, nel regolamentare privatamente gli effetti patrimoniali del divorzio, non abbiano fatto cenno all'esistenza di figli, così come ininfluente è l'allegazione secondo cui il de cuius avrebbe avuto intenzione di intraprendere la procedura di disconoscimento di paternità, prima che le sue condizioni di salute peggiorassero, non essendo la mera intenzione indicativa di alcunché. Nemmeno assume rilievo la circostanza che abbia revocato la delega al figlio ad operare sul conto di deposito Persona_1 amministrato, nonché la delega ad operare sul conto corrente, trattandosi di decisioni che possono essere state dettate da plurime ragioni, ivi compreso l'allegato deterioramento dei rapporti familiari. La richiesta di riesumazione della salma di e di Persona_1 effettuazione del test del DNA è stata respinta in corso di causa in quanto esplorativa, in difetto di un principio di prova di quanto allegato. Si osserva inoltre, in via dirimente, che anche ove venisse accertata giudizialmente l'insussistenza di un rapporto di filiazione, ciò sarebbe ininfluente ai fini decisori, non essendo stata esercitata l'azione di disconoscimento dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 246 c.c., con la conseguenza per cui figlio regolarmente riconosciuto dal de cuius, sarebbe in ogni caso da Parte_1 considerarsi erede legittimario.
E' pacifico che nominando erede universale la convenuta Persona_1 Controparte_1 abbia leso i diritti successori di erede legittimario.
[...] Parte_1
L'attore, pertanto, deve essere reintegrato nella quota lui riservata, pari a 1/3 del pagina 5 di 8 patrimonio ereditario, ai sensi dell'art. 542 c.c. e del successivo art. 554 c.c., secondo cui le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
A tal fine, occorre procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario.
L'attore ha allegato che esso si compone degli immobili in NO e CO descritti a pag. 1 dell'atto di citazione, nonché del saldo attivo di un libretto di risparmio pari €
8.755,66 e della giacenza di € 26.869,83 di un conto corrente ordinario, oltre a titoli per €
496,90, per complessivi € 36.122,39 quali valori mobiliari. non ha contestato in maniera specifica tale consistenza del Controparte_1 patrimonio ereditario.
Ella ha tuttavia eccepito di vantare un credito nei confronti dell'eredità, avendo svolto per nove anni l'attività di badante in favore di prima di contrarre con lo stesso Persona_1 matrimonio il 19/10/2010, con conseguente diritto al corrispettivo per l'attività di assistenza e cura prestata in tale lasso temporale, oltre ai connessi emolumenti, quali contributi e TFR.
L'eccezione è infondata, in quanto generica e destituita di adeguato supporto probatorio.
La convenuta nulla ha dedotto circa l'accordo contrattuale intercorso con Persona_1 non avendo specificato se lo stesso sia stato raggiunto oralmente o per iscritto, per quante ore settimanali e se ed in che misura fosse stata pattuita una retribuzione.
La mera dimostrazione dello svolgimento di attività di assistenza e cura, per cui la parte ha svolto istanza di prova orale, non ammessa, sarebbe irrilevante ai fini del decidere, dal momento che la convenuta ha allegato di essere stata badante del de cuius da quando è iniziata la convivenza e ciò, in difetto di prova della sussistenza di un accordo circa l'onerosità della prestazione, ben è riconducibile al legame affettivo esitato poi nel matrimonio con il sig. Pt_1
In virtù degli accertamenti svolti dal c.t.u., incaricato di stimare il valore degli immobili al tempo di apertura della successione, l'asse ereditario, comprensivo anche dei valori mobiliari, risulta pari a complessivi € 229.212,39, con la conseguenza per cui la quota di un terzo, riservata al figlio quale erede legittimario, è pari a € 76.404,13.
Sul punto, si osserva che, al fine della determinazione dell'asse ereditario e della conseguente individuazione della quota riservata all'erede legittimario, occorre tenere conto, come effettuato dal c.t.u., degli immobili in piena proprietà, senza considerare eventuali diritti di abitazione sugli stessi gravanti ai sensi dell'art. 540 c.c. (Cass. 9651/2013;
pagina 6 di 8 26741/2017). ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria ed ha Parte_1 reiterato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Il c.t.u. ha accertato la non comoda divisibilità in natura dei beni e l'impossibilità di formare lotti corrispondenti alle quote di diritto di ciascuno degli eredi.
Alla luce di tale accertamento, la causa deve essere rimessa sul ruolo, al fine di consentire alle parti di svolgere eventuali istanze, allo stato non avanzate, di assegnazione degli immobili e, in difetto, per procedere alla stima del valore attuale dell'immobile, tenuto conto del diritto di abitazione in relazione alla casa coniugale ex art. 540 c.c., nonché per dar corso alle operazioni di vendita.
In questa sede, pertanto, occorre limitarsi ad accertare la pretermissione di Parte_1 rispetto all'eredità paterna, riducendo le disposizioni testamentarie lesive;
ogni ulteriore questione verrà vagliata con la successiva sentenza definitiva, a cui sarà demandata anche la regolamentazione delle spese di lite e di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di accertamento della carenza di legittimazione attiva dell'attore svolta da parte convenuta;
2) accerta e dichiara la totale pretermissione di rispetto all'eredità di Parte_1
nonché la conseguente lesione della quota di riserva lui spettante, Persona_1 pari a 1/3 della predetta eredità e dunque pari a € 76.404,13;
3) riduce in favore di le disposizioni testamentarie di cui al testamento Parte_1 pubblico di del 12/7/2012 e, per l'effetto, dichiara che è Persona_1 Parte_1 erede di per la quota di 1/3 sui seguenti beni relitti: - bene immobile Persona_1 sito in NO (NO), contraddistinto al NCEU al foglio 11, part. 2051, sub. 2; - beni immobili siti in CO – Veruno (NO), contraddistinti al NCEU al foglio 7, part. 198, sub. 4 e sub 6; - saldo attivo di euro 26.869,83 del conto corrente ordinario n.
4955184 presso Intesa San Paolo – filiale di NO;
- saldo attivo di euro 8.755,66 del libretto di risparmio postale (Ufficio postale di CO) n. 38957353; - titoli in deposito presso Intesa San Paolo – filiale di NO del valore di euro 496,90,
4) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per lo scioglimento della pagina 7 di 8 comunione ereditaria;
5) rimanda la regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u. alla sentenza definitiva.
Novara, 24 febbraio 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Scotti – Presidente rel. dott.ssa Annalisa Boido – Giudice dott.ssa Veronica Zanin – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1513/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CAROLIS Parte_1 C.F._1
CESARE MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZONCA ANDREA e dell'avv. COTA ROBERTO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: riduzione per lesione di legittima e divisione ereditaria
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejecties, così giudicare, NEL MERITO - ridurre per 1/3 la disposizione testamentaria con la quale il signor ha lasciato il suo intero Persona_1 patrimonio, come di seguito composto, alla signora - in conseguenza Controparte_1 dell'accoglimento della domanda di cui sopra, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra il signor e la signora avente ad oggetto i seguenti beni Parte_1 Controparte_1
e/o diritti: a) in comune di NO (Novara), area urbana distinta al Catasto urbano al foglio 11, mapp. 2015, sub. 2, corso XXV Aprile, cat. F/1, mt. 10; b) in comune di CO, abitazione distinta al Catasto urbano al foglio 7, mapp. 198, sub. 4, via Geola 65 cat. A/3, vani 6; c) in comune di
CO (Novara), autorimessa distinta al Catasto urbano al foglio 7, mapp. 198, sub. 6, via Geola
65, cat. C/6, mq. 46; d) saldo attivo di euro 26.869,83 del conto corrente ordinario n. 4955184 presso Intesa San Paolo – filiale di NO;
e) saldo attivo di euro 8.755,66 del libretto di risparmio postale (Ufficio postale di CO) n. 38957353; f) titoli in deposito presso Intesa San Paolo – filiale di NO del valore di euro 496,90, attribuendone al signor la quota di un terzo Parte_1 secondo un progetto divisionale e di stima predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico
d'Ufficio, previa eventuale vendita di uno o più degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; - condannare la signora a corrispondere al signor i frutti Controparte_1 Parte_1 civili relativi alla sua porzione di legittima ai sensi dell'art. 561 cod. civ. IN VIA ISTRUTTORIA
Con riferimento alla richiesta di condanna della convenuta ex art. 96 cod. proc. civ., si chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) vero che, all'indomani della lettura della comparsa di costituzione della signora n questo giudizio, laddove si eccepisce che il signor CP_1 non sarebbe figlio del proprio padre signor il signor ha Parte_1 Persona_1 Parte_1 avuto un esaurimento nervoso comportante insonnia, ansia, tremori, incapacità di concentrazione, senso di frustrazione;
2) vero che, in conseguenza di quanto sopra, il signor ha Parte_1 dovuto interrompere la sua attività lavorativa (lavoratore autonomo - antennista); 3) vero che, in conseguenza di quanto sopra, il signor è stato sopraffatto da un'ansia intollerabile che Parte_1 lo ha portato a interrompere tutte le sue relazioni sociali e ad abbandonare il luogo di sua residenza.
Si indica a teste la signora IN OGNI CASO - condannare la signora Tes_1 Controparte_1 lla refusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore avvocato
[...]
Cesare De Carolis, che se ne dichiara anticipatario, e al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 2 di 8 “IN VIA PRINCIPALE Previo accertamento dell'insussistenza di un legame di filiazione tra
e , ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione ad agire Persona_1 Parte_1 dell'odierno attore, di conseguenza RESPINGERE in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande attoree;
Con favore di spese e competenze tutte di lite. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi del riconoscimento in capo a della qualifica di erede legittimario, Parte_1 allora ACCERTARE l'esatto importo dell'asse ereditario previa sottrazione delle spettanze della sig.ra e, per gli effetti, limitare l'eventuale quota di riserva destinata all'attore al terzo del CP_1 minore importo ottenuto, con salvaguardia del diritto di abitazione ex lege della sig.ra ex CP_1 art. 540 c.c. Con favore di spese e competenze tutte di lite. Con riserva di altro dedurre nel prosieguo, come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede l'ammissione di prove per interpello dell'attore nonché per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. era Parte_1 Persona_1 incapace di svolgere i compiti e le funzioni proprie di un soggetto della sua età sin dal marzo 2005, come da certificati medici che mi si rammostrano sub. doc.tti. 10, 11, 12; 2. Vero che il sig. Per_1 era affetto, quantomeno sin dal 2005, da una grave forma di Parkinson, da ipertensione
[...] arteriosa, ipertrofia prostatica e tremori;
3. Vero che il sig. necessitava di costanti Persona_1 cure, giorno e notte, per ogni esigenza della vita, dall'alimentazione alla cura personale;
4. Vero che la sig.ra si occupava del sig. con funzioni di badante ed Controparte_1 Persona_1 infermiera;
5. Vero che la sig.ra curava il sig. dalle 5 del Controparte_1 Persona_1 mattino sino alle 10, il pomeriggio e la sera;
6. Vero che la sig.ra provvedeva a lavare il CP_1 sig. tutti i giorni;
7. Vero che il sig. era scontroso, lanciava i piatti ed era di Pt_1 Persona_1 difficile gestione;
8. Vero che la sig.ra veva solo due ore giornaliere in cui poteva uscire di CP_1 casa per svolgere commissioni per se stessa e per il sig. e che in queste due ore Persona_1 un'altra badante provvedeva a restare con il sig.
9. Vero che il sig. poco Persona_1 Persona_1 prima di ammalarsi gravemente, aveva scoperto di non essere padre del sig. ; 10. Vero Parte_1 che il sig. mi aveva riferito che il vero padre del sig. sarebbe tale Luglio Persona_1 Parte_1
Natale di NO (NO); 11. Vero che a causa della sua malattia il sig. non ha Persona_1 intrapreso azioni legali;
12. Vero che il sig. aveva comportamenti aggressivi e violenti Parte_1 verso il sig. 13. Vero che il sig. pretendeva di essere accompagnato Persona_1 Persona_1 all'interno del cimitero per evitare di incontrare il sig. ; 14. Vero che in un'occasione il Parte_1 sig. si è presentato con alcune persone presso l'abitazione del sig. e lo ha Persona_1 Persona_1 aggredito verbalmente e fisicamente per avere denaro;
15. Vero che la sig.ra CP_1
si occupava delle esigenze del sig. quale badante prima del matrimonio;
e che
[...] Persona_1 dopo il matrimonio e sino alla morte del sig. ha continuato ad occuparsi di lui;
16. Persona_1
pagina 3 di 8 Vero che la sig.ra ha vissuto nell'abitazione coniugale di CO (NO) via Controparte_1
Geola quantomeno dalla malattia del sig. per prendersi cura di lui;
17. Vero che in Persona_1 costanza di matrimonio la sig.ra ha sempre convissuto con il sig. nella casa CP_1 Persona_1 coniugale;
18. Vero che accompagnavo la sig.ra ed il sig. presso gli ospedali CP_1 Persona_1 ed i centri di cura per effettuare le visite necessarie;
19. Vero che la quale, peraltro, provvedeva a pagare con denaro suo le spese a lei riconducibili, quali il costo della spesa per la sua quota, il costo dei trasporti per se stessa quando si spostava per esigenze non del de cuius, ecc. Si indicano i testi: -
Sig.ra res.te a CO-Veruno; - Sig. res.te a CO–Veruno; - Parte_2 Testimone_2
Sig.ra res.te a CO-Veruno; - Sig. res.te a Borgomanero Persona_2 Controparte_2
(NO); - Sig.ra res.te a CO-Veruno; - Dott. con studio in Castelletto Parte_3 Testimone_3
Ticino (NO). Si chiede esser ammessi alla prova contraria sui capitoli avversarsi eventualmente ammessi. Si chiede di essere ammessi a CTU contabile per la determinazione dei conteggi retributivi. Ammettere i testi in prova contraria sui capitoli avversarsi eventualmente ammessi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di essere l'unico figlio di il quale, deceduto il Controparte_1 Persona_1
29/9/2016, ha nominato erede testamentaria universale coniuge Controparte_1 in seconde nozze, con ciò realizzando la totale pretermissione del figlio. Pertanto, l'attore ha adito il Tribunale domandando la riduzione della disposizione testamentaria e lo scioglimento della comunione ereditaria. si è costituita in giudizio, contestando le domande avversarie e Controparte_1 chiedendone il rigetto. La convenuta, in particolare, ha eccepito la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo all'attore, per non essere questi figlio di poiché Persona_1 nato da una relazione extra coniugale della precedente moglie del de cuius. La convenuta, inoltre, ha allegato di vantare un credito verso l'eredità in ragione dell'assistenza prestata in favore di Persona_1
La causa è stata istruita tramite ordine di esibizione relativo alla denuncia di successione presentata dalla convenuta e tramite c.t.u. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario.
***
Con la presente sentenza parziale vengono definite le questioni relative alla successione pagina 4 di 8 ereditaria di in relazione al patrimonio morendo dismesso dal padre Parte_1 [...]
La causa viene contestualmente rimessa sul ruolo con separata ordinanza per Per_1 regolare le modalità di scioglimento della comunione ereditaria.
La domanda di reintegrazione nella quota di legittima svolta dall'attore è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
in qualità di erede legittimario totalmente pretermesso, ha domandato la Parte_1 riduzione di 1/3 delle disposizioni testamentarie con cui il de cuius ha lasciato l'intero patrimonio a e la conseguente divisione del patrimonio Controparte_1 ereditario.
La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore, per non essere questi figlio di Persona_1
Il Tribunale osserva come la circostanza che sia nato non dall'unione dei Parte_1 coniugi e bensì da una relazione extra coniugale da quest'ultima Persona_1 Tes_1 intrattenuta, è risultata priva di qualsivoglia riscontro probatorio. In proposito è del tutto irrilevante che i coniugi, nel regolamentare privatamente gli effetti patrimoniali del divorzio, non abbiano fatto cenno all'esistenza di figli, così come ininfluente è l'allegazione secondo cui il de cuius avrebbe avuto intenzione di intraprendere la procedura di disconoscimento di paternità, prima che le sue condizioni di salute peggiorassero, non essendo la mera intenzione indicativa di alcunché. Nemmeno assume rilievo la circostanza che abbia revocato la delega al figlio ad operare sul conto di deposito Persona_1 amministrato, nonché la delega ad operare sul conto corrente, trattandosi di decisioni che possono essere state dettate da plurime ragioni, ivi compreso l'allegato deterioramento dei rapporti familiari. La richiesta di riesumazione della salma di e di Persona_1 effettuazione del test del DNA è stata respinta in corso di causa in quanto esplorativa, in difetto di un principio di prova di quanto allegato. Si osserva inoltre, in via dirimente, che anche ove venisse accertata giudizialmente l'insussistenza di un rapporto di filiazione, ciò sarebbe ininfluente ai fini decisori, non essendo stata esercitata l'azione di disconoscimento dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 246 c.c., con la conseguenza per cui figlio regolarmente riconosciuto dal de cuius, sarebbe in ogni caso da Parte_1 considerarsi erede legittimario.
E' pacifico che nominando erede universale la convenuta Persona_1 Controparte_1 abbia leso i diritti successori di erede legittimario.
[...] Parte_1
L'attore, pertanto, deve essere reintegrato nella quota lui riservata, pari a 1/3 del pagina 5 di 8 patrimonio ereditario, ai sensi dell'art. 542 c.c. e del successivo art. 554 c.c., secondo cui le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
A tal fine, occorre procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario.
L'attore ha allegato che esso si compone degli immobili in NO e CO descritti a pag. 1 dell'atto di citazione, nonché del saldo attivo di un libretto di risparmio pari €
8.755,66 e della giacenza di € 26.869,83 di un conto corrente ordinario, oltre a titoli per €
496,90, per complessivi € 36.122,39 quali valori mobiliari. non ha contestato in maniera specifica tale consistenza del Controparte_1 patrimonio ereditario.
Ella ha tuttavia eccepito di vantare un credito nei confronti dell'eredità, avendo svolto per nove anni l'attività di badante in favore di prima di contrarre con lo stesso Persona_1 matrimonio il 19/10/2010, con conseguente diritto al corrispettivo per l'attività di assistenza e cura prestata in tale lasso temporale, oltre ai connessi emolumenti, quali contributi e TFR.
L'eccezione è infondata, in quanto generica e destituita di adeguato supporto probatorio.
La convenuta nulla ha dedotto circa l'accordo contrattuale intercorso con Persona_1 non avendo specificato se lo stesso sia stato raggiunto oralmente o per iscritto, per quante ore settimanali e se ed in che misura fosse stata pattuita una retribuzione.
La mera dimostrazione dello svolgimento di attività di assistenza e cura, per cui la parte ha svolto istanza di prova orale, non ammessa, sarebbe irrilevante ai fini del decidere, dal momento che la convenuta ha allegato di essere stata badante del de cuius da quando è iniziata la convivenza e ciò, in difetto di prova della sussistenza di un accordo circa l'onerosità della prestazione, ben è riconducibile al legame affettivo esitato poi nel matrimonio con il sig. Pt_1
In virtù degli accertamenti svolti dal c.t.u., incaricato di stimare il valore degli immobili al tempo di apertura della successione, l'asse ereditario, comprensivo anche dei valori mobiliari, risulta pari a complessivi € 229.212,39, con la conseguenza per cui la quota di un terzo, riservata al figlio quale erede legittimario, è pari a € 76.404,13.
Sul punto, si osserva che, al fine della determinazione dell'asse ereditario e della conseguente individuazione della quota riservata all'erede legittimario, occorre tenere conto, come effettuato dal c.t.u., degli immobili in piena proprietà, senza considerare eventuali diritti di abitazione sugli stessi gravanti ai sensi dell'art. 540 c.c. (Cass. 9651/2013;
pagina 6 di 8 26741/2017). ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria ed ha Parte_1 reiterato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Il c.t.u. ha accertato la non comoda divisibilità in natura dei beni e l'impossibilità di formare lotti corrispondenti alle quote di diritto di ciascuno degli eredi.
Alla luce di tale accertamento, la causa deve essere rimessa sul ruolo, al fine di consentire alle parti di svolgere eventuali istanze, allo stato non avanzate, di assegnazione degli immobili e, in difetto, per procedere alla stima del valore attuale dell'immobile, tenuto conto del diritto di abitazione in relazione alla casa coniugale ex art. 540 c.c., nonché per dar corso alle operazioni di vendita.
In questa sede, pertanto, occorre limitarsi ad accertare la pretermissione di Parte_1 rispetto all'eredità paterna, riducendo le disposizioni testamentarie lesive;
ogni ulteriore questione verrà vagliata con la successiva sentenza definitiva, a cui sarà demandata anche la regolamentazione delle spese di lite e di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di accertamento della carenza di legittimazione attiva dell'attore svolta da parte convenuta;
2) accerta e dichiara la totale pretermissione di rispetto all'eredità di Parte_1
nonché la conseguente lesione della quota di riserva lui spettante, Persona_1 pari a 1/3 della predetta eredità e dunque pari a € 76.404,13;
3) riduce in favore di le disposizioni testamentarie di cui al testamento Parte_1 pubblico di del 12/7/2012 e, per l'effetto, dichiara che è Persona_1 Parte_1 erede di per la quota di 1/3 sui seguenti beni relitti: - bene immobile Persona_1 sito in NO (NO), contraddistinto al NCEU al foglio 11, part. 2051, sub. 2; - beni immobili siti in CO – Veruno (NO), contraddistinti al NCEU al foglio 7, part. 198, sub. 4 e sub 6; - saldo attivo di euro 26.869,83 del conto corrente ordinario n.
4955184 presso Intesa San Paolo – filiale di NO;
- saldo attivo di euro 8.755,66 del libretto di risparmio postale (Ufficio postale di CO) n. 38957353; - titoli in deposito presso Intesa San Paolo – filiale di NO del valore di euro 496,90,
4) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per lo scioglimento della pagina 7 di 8 comunione ereditaria;
5) rimanda la regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u. alla sentenza definitiva.
Novara, 24 febbraio 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8