Sentenza 7 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
) E C A P I - D 1 T S 2 E I . G REPUBBLICA ITALIANA C L E I R 9 D 3 A U I CORTE PRI34 08 03 E D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E 6 T 4 E . N E N T . S T E T Oggetto R S A I ( SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 8596/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Consigliere - Dott. Ugo VITRONE Cron.7810 Dott. FR FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere Ud. 04/10/2002 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 40, presso l'avvocato DAVID MORGANTI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO VALENTE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA VERCELLI;
intimata avversO l'ordinanza del Giudice di pace di VERCELLI, 2002 depositata il 24/02/00; 1773 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dott. FR FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1. NO FR, in data 30 dicembre 1999, ri- ceveva la notifica di un'ordinanza-ingiunzione del Pre- fetto di Vercelli, relativa ad una violazione del codi- ce della strada. Secondo le indicazioni allegate avver- SO la stessa era proponibile opposizione dinanzi al Tribunale. Avendo l'opponente appreso che, a far data dal 15 gennaio 2000, la competenza per il giudizio di opposizione era stata trasferita al Giudice di pace, proponeva opposizione dinanzi al medesimo in data 11 febbraio 2000, precisando che l'ordinanza-ingiunzione, notificatagli il giorno di pubblicazione del d. lgs. n. - che aveva trasferito la su detta compe- 507 del 1999 tenza al Giudice di pace - conteneva un'erronea indica- zione del giudice competente per l'opposizione, cosic- ché egli doveva considerarsi rimesso in termini. Solle- vava inoltre questione di legittimità costituzionale relativamente al termine di trenta giorni per proporre 1'opposizione. Il Giudice di pace, con ordinanza depositata il 2 24 febbraio 2000, dichiarava l'opposizione inammissibi- le per tardività. Avverso tale provvedimento il NO ricorre a questa Corte, con atto notificato al Prefetto di Ver- celli il 19 aprile 2000, formulando due motivi di gra- vame. Il Prefetto non ha controdedotto. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano vi- zi motivazionali, nonché la violazione degli artt. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 22 della legge n. 689 del 1981. Si deduce che il Giudice di pace ha omesso di moti- vare sulla tardività dell'opposizione, che era stata proposta entro i trenta giorni dal sopravvenire della sua competenza e nonostante che esso opponente non fos- se stato informato nell'ordinanza-ingiunzione, come prescritto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, esattamente del Giudice competente per l'opposizione. Con il secondo motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, in relazione al termine per proporre l'opposizione, ritenuto troppo breve, in considerazione del più lungo termine previsto dall'art. 203 del codice della strada per proporre ricorso al Prefetto, al ter- mine accordato al Prefetto dal codice della strada per 3 decidere sul ricorso amministrativo, nonchè al più lun- go termine accordato al cittadino risiedente all'estero, con conseguente violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. Il ricorso é infondato. Secondo quanto risulta dal provvedimento impugna- to e dallo stesso ricorso, l'ordinanza-ingiunzione era stata notificata il 30 dicembre 1990, prima cioé della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 avvenuta il 31 dicembre 1999 che ha attribuito, all'art. 98, in via generale e salve le eccezioni da esso previste, al giudice di pace la competenza a conoscere delle opposizioni a sanzioni am- ministrative a far data dal 15 gennaio 2000, giorno della sua entrata in vigore. Secondo quanto esposto nel ricorso l'ordinanza- indicava nel Tribunale il giudice compe- ingiunzione tente per l'opposizione. Il Giudice di pace di Vercelli, dinanzi al quale 1'opposizione è stata proposta in data 11 febbraio 2000, la ha ritenuto inammissibile perchè tardiva, es- sendo il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione scaduto. Tale decisione non é censurabile, giacchè in ef- fetti il termine era scaduto il 29 gennaio 2000, mentre 4 l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha mutato dal 15 gennaio 2000 il giudice competente per l'opposizione, é ininfluente al fine del decorso del termine, in quanto in base al principio tempus regit actum, l'opposizione poteva essere proposta dinanzi al Tribunale sino al 14 gennaio 2000 e dal 15 gennaio 2000 dinanzi al giudice di pace. Né può ritenersi viziata l'ordinanza-ingiunzione per non avere indicato che dal 15 gennaio 2000 l'opposizione andava proposta dinanzi al Giudice di pace, essendo stato il d. lgs. n. 507 del 1999 pubblicato dopo la sua notifica, cosicchè l'autorità amministrativa aveva esattamente adempiuto alla prescrizione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale nell'atto doveva essere indicato il termine e l'autorità alla quale era possibile ricor- rere (indicandola nel Tribunale, che trattandosi di or- dinanza ingiunzione del Prefetto di Vercelli era chia- ramente quello di quella città, come la stessa parte, secondo quanto si evince dal contesto del ricorso, ave- va ben compreso), restando la conoscenza della soprav- venuta modifica legislativa presunta secondo la rego- - sulla base della sua pubblicità sulla la generale - gazzetta ufficiale. Manifestamente infondata é poi la questione di le- gittimità costituzionale prospettata con il secondo mo- 5 tivo circa la brevità del termine, attenendo la deter- minazione del termine per proporre opposizione alla di- legislativa, incensurabile in sede discrezionalità giudizio di legittimità costituzionale ove la sua dura- ta non sia palesemente incongrua e tale non essendo quella di trenta giorni. Nè é comparabile tale termine con quello per proporre il ricorso amministrativo al Prefetto, che attiene ad una precedente fase procedi- mentale e proprio per questo é stato razionalmente pre- visto di maggiore durata, mentre attengono a situazioni completamente diverse, e perciò a loro volta non compa- rabili, i termini dati al Prefetto per decidere sui ri- corsi amministrativi e quello dato ai cittadini resi- denti all'estero per proporre l'opposizione. ESENTE DA IGISTRATIONE BOLLO ARTT. 46 E 30 L. 21-1 991, N.374 Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla (IST.NE GIUDICE DI PACE) Va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovann Losavio FR Felicetti Эльто витП て PARAZIONE Pa CANCELLIERE Andrea Bianchi Depar 7 MAR 2003 IL CANCELLIERE