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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel.- est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1501/2019
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle Parte_1 C.F._1
liti allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Gianluca Fuschetti (C.F. , C.F._2
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta, alla Piazza Vanvitelli, n. 26;
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello, dall'avv. Andrea Rescigno (C.F. ), con domicilio presso lo studio dell'avv.to C.F._3
Valentina Cappiello (CF ) in Napoli, alla via Santa Maria della Libera n. 13; C.F._4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, n.
pagina 1 di 8 46/2019, depositata in data 7.1.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 16.1.2015, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, la e deduceva: di aver sottoscritto con la convenuta, in Controparte_1
data 29.9.2008, un contratto di linea di credito cd. revolving n.00783317 per un importo nominale di €
35.000,00, massimo autorizzato di € 49.900,00; che dall'esame delle condizioni generali di contratto ed, altresì, dall'esame degli estratti conto era risultata l'applicazione di interessi debitori a tasso ultralegale, di commissioni e spese varie in mancanza di una valida pattuizione contrattuale, nonché di interessi superiori al tasso soglia previsto dalla legge 108/1996; che, nonostante esso attore stesse provvedendo al regolare pagamento delle rate concernenti il finanziamento, aveva conferito incarico ad un consulente tecnico di parte per l'espletamento di una consulenza tecnica, al fine di avere esatta contezza delle somme dovute alla convenuta società a titolo di interessi e spese;
che dall'espletata consulenza tecnica di parte era emerso che per l'intera durata del rapporto la aveva applicato interessi superiori al CP_1
tasso soglia;
era stato attivato, con esito negativo, il procedimento di mediazione.
Tanto dedotto, l'attore chiedeva, di: 1) accertare e dichiarare l'applicazione di interessi debitori a tasso ultralegale, nonché usurario durante la vigenza del contratto di linea di credito revolving;
2) conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di €
14.944,67, ovvero alla diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, anche mediante consulenza tecnica;
3) con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1
data 12.6.2015, nella quale eccepiva, via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, per carenza o assoluta indeterminatezza degli elementi essenziali di cui all'art. 163, comma 3,
n. 4, c.p.c., avendo controparte contestato l'applicazione di interessi usurari sulla base di una perizia tecnica errata, senza esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ed, in particolare, deducendo violazioni di legge da parte della società convenuta e non fornendo, dal punto di vista giuridico, alcuna motivazione delle stesse e senza alcun riferimento ai risultati della citata perizia;
contestava le risultanze della consulenza tecnica di parte avversaria e riteneva meramente pagina 2 di 8 esplorativa la CTU richiesta da controparte.
Pertanto, la convenuta così concludeva:
“In via preliminare/pregiudiziale
- nel caso in cui controparte non dimostri di aver trasmesso la comunicazione e di avvio e l'invito a partecipare al procedimento di mediazione, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione adottando tutti i provvedimenti del caso;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e
164 cod. proc. civ., per i motivi esposti in narrativa, adottando i provvedimenti opportuni.
Nel merito – in via principale
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad IVA e CPA”.
Disattesa l'istanza di CTU proposta dall'attore, in mancanza di attività istruttoria, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 46/2019, pubblicata il 7.1.2019, con cui, disattese le eccezioni pregiudiziali della convenuta, rigettava la domanda dell'attore, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 46/2019, pubblicata il 7.1.2019, non notificata, ha proposto tempestivo appello , con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.3.2019 ad Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di: Controparte_1
- accertare e dichiarare l'applicazione di interessi debitori a tasso ultralegale, nonchè l'usurarietà degli interessi applicati dalla durante la vigenza del contratto di linea di credito Controparte_1
revolving, n. 00783317, sottoscritto in data 29.9.2008;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore dell'appellante della somma Controparte_1 di € 14.944,67, ovvero di quella diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, anche mediante CTU;
- con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 8 In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione di CTU contabile, al fine di accertare, previo esame degli atti e della documentazione prodotta da esso appellante, l'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia determinato dalla disciplina antiusura ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108 al momento della sottoscrizione del contratto tra le parti (cd. usura originaria), nonché durante la vigenza del rapporto finanziario (cd. usura sopravvenuta), nonché l'applicazione e/o l'addebito di spese ovvero commissioni non dovute.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
4.9.2019, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.; nel Controparte_1
merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 7.6.2023, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza depositata in data 20.11.2023 al fine di espletare CTU contabile. All'esito dell'espletamento della CTU, la causa all'udienza del 18.9.2024 è stata di nuovo assunta in decisione, con la concessione dei termini di cinquanta giorni prima per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Analisi dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Sull'assoluta infondatezza del presunto onere di allegazione per il signor di depositare gli estratti afferenti il contratto di linea di Parte_1 credito revolving, n. 00783317, per un importo nominale di € 35.000,00, massimo autorizzato di €
49.900,00, sottoscritto in data 29 settembre 2008”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava che, allorquando il correntista agisce in giudizio per la ripetizione delle somme che ritiene indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, egli ha l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda e, segnatamente, ha l'onere di produrre non solo il contratto, ma anche gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale in discussione, atteso che solo la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntale il rapporto contrattuale tra le parti.
L'appellante, di contro, ha dedotto, che oggetto del giudizio non era un rapporto di conto corrente, ma un contratto di linea di credito revolving;
ne derivava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, egli non aveva alcun onere di produzione degli estratti conto, atteso che gli estratti conto, nel caso di specie, non documentavano nessuna movimentazione di conto, ma semplicemente, l'importo mensile della rata da restituire in virtù del finanziamento (rectius, linea di credito revolving) erogato pagina 4 di 8 dalla Controparte_1
Il primo motivo di appello si fonda su argomentazioni non condivisibili, in quanto gli estratti conto non documentano solo il pagamento della rata, ma tutti gli addebiti effettuati dalla banca e, quindi,
l'andamento del rapporto derivante dal contratto di apertura di linea di credito revolving.
In ogni caso, il motivo di appello perde di rilevanza alla luce del fatto che il CTU nominato nel presente giudizio di appello ha ricostruito l'andamento e l'evoluzione del rapporto derivante dalla linea di credito revolving proprio dall'esame degli estratti conto in atti, sebbene essi lasciassero scoperti alcuni periodi.
C.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sull'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia da parte della in riferimento al contratto di linea di credito revolving, Controparte_1
n. 00783317”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il primo giudice affermato, in relazione all'eccezione di interessi usurari, che colui che agisce in giudizio deve produrre i Decreti
Ministeriali previsti dalla legge n. 108/96, i quali, essendo atti amministrativi, sono sottratti al principio iura novit curia.
L'appellante, di contro, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui: “i
D.M. previsti dall'art. 2 della L. n. 108/1996 sono atti di normazione secondaria integrativi del precetto penale di cui all'art. 644 c.p., essendo stata tale disposizione configurata dal Legislatore come norma penale (parzialmente) in bianco non onere” e ha evidenziato che i decreti ministeriali sono qualificabili quali atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi, in quanto idonei ad innovare l'ordinamento giuridico e, quindi, sono sottoposti al principio iura novit curia e, pertanto, il CTU può autonomamente acquisirli.
E sulla base di tali considerazioni ha reiterato la richiesta di CTU contabile, dolendosi della mancata ammissione della stessa da parte del primo giudice.
Il secondo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, sebbene siano corrette le argomentazioni in esso sviluppate dall'appellante, secondo cui i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi interessi globali medi sono soggetti al principio iura novit curia,
l'accoglimento di dette argomentazioni difensive, tuttavia, non porta a sovvertire la decisione del primo giudice.
Come più volte affermato da questa Sezione, in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato pagina 5 di 8 dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Pertanto, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c. (cfr., in termini, cass. civ.,
29.11.2022, n. 35102; conforme, cass. civ., 31.7.2024, n. 21427; cass. civ., 2.5.2024, n. 11735 (in motivazione).
Sulla base dei principi sopra espressi, è stata disposta nel presente grado di giudizio CTU contabile, nonostante la mancanza in atti del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi applicabile all'epoca delle conclusione del contratto in data 29.8.2008, chiedendo al CTU di accertare se il tasso di interesse debitore previsto nel contratto di linea di credito revolving concluso in data 29.8.2008 superasse il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto ed, in caso di accertamento positivo, di ricalcolare il rapporto senza l'applicazione degli interessi e, quindi, di determinare la somma pagata dall'appellante a titolo di interessi.
Orbene, sulla base delle risultanze della CTU espletata nel presente grado di giudizio, deve essere sicuramente esclusa l'usura originaria, ossia che il TAEG fosse usurario al momento della conclusione del contratto, in data 29.9.2008.
In particolare, il CTU ha accertato che il TAEG sul rapporto era pari al 12,13%.
Il CTU ha poi confrontato il TAEG risultante dal contratto, pari al 12,13%, con il tasso soglia usura applicabile al momento della fine del rapporto e, quindi, nell'ultimo trimestre dell'anno 2014, pari al
20,11%, concludendo che il TAEG applicato al rapporto era più basso del tasso soglia usura nell'ultimo trimestre del 2014.
Il confronto va, però, fatto tra il TAEG ed il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 29.9.2008 (verosimilmente, il CTU ha inteso l'espressione “al momento della conclusione del contratto”, contenuta nel quesito n. 1), non come indicante il momento di stipulazione del contatto, ma come il momento in cui il rapporto derivante dal contratto aveva termine).
Il tasso soglia usura vigente alla data del 29.9.2008 si ricava dal Decreto del Ministero dell'Economia e
Finanze di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, applicabile dal 1° luglio al 30 settembre 2008, che, per la categoria di riferimento a cui deve essere equiparato il rapporto dedotto in giudizio, categoria rappresentata dal credito revolving oltre € 5.000,00, prevede un TEGM pari a pagina 6 di 8 10,64%, che, ai fini della determinazione del tasso soglia, deve essere aumentato della metà (50%), come previsto dall'art. 2, comma 2, del medesimo Decreto Ministeriale, addivenendosi ad un tasso soglia del 15,96% (10,64+50%=15,96%).
Quindi, confrontando il TAEG del contratto, pari al 12,13%, con il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, avvenuta in data 29.9.2008, pari a 15,96%, non risulta superato il tasso soglia, come messo in evidenza dal CT dell'appellata in sede di espletamento della CTU.
Per quanto riguarda, invece, la prospettata usura sopravvenuta, da valutare, cioè, sulla base del tasso soglia vigente non al momento di stipulazione del contratto, ma sulla base del tasso soglia vigente al momento dell'effettivo pagamento degli interessi, essa integra un'eccezione inammissibile, per l'assoluta genericità che la connota, in quanto è omessa, sul piano assertivo, ogni allegazione, da parte dell'appellante, sui periodi in cui si sarebbe registrato il superamento del tasso soglia, sul tasso che sarebbe stato effettivamente applicato e su quale sarebbe il tasso soglia di riferimento superato (cfr., cass. civ., sez. un., 18.9.2020, n. 19597).
In più, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermatosi in materia di contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula (cass. civ., 17.8.2023,
n. 24743; cass. civ., 19.10.2017, n. 24675).
Da quanto precede consegue il rigetto dell'appello.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1,
c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM
55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa di appello quello di € 14.944,67, pari al petitum, applicando i valori medi per le prime tre fasi di “studio della controversia”, “introduttiva del giudizio” e “di trattazione/istruttoria”, ed i valori minimi per la fase “decisoria”, ove si consideri che l'appellante non è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2024, né ha depositato gli scritti finali, ex art. 190 c.p.c, all'esito dell'espletamento della CTU, per cui l'appellata non ha dovuto esaminare le conclusioni della controparte, né gli scritti finali della stessa.
pagina 7 di 8 A carico dell'appellante soccombente vanno poste anche le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, n. 46/2019, depositata in data 7.1.2019, non notificata, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 4.854,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al
15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Pone le spese di CTU a carico dell'appellante;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 15.1.2025
Il Consigliere rel.- est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
pagina 8 di 8