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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
BI LO, AT
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004762370000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI di RO, della Regione Calabria, dell'Agenzia delle Entrate di Pescara e del Comune di RO per l'annullamento della intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativa ai seguenti atti presupposti:
1) cartella numero 13320110011184772000 avente ad oggetto bollo auto anno 2006, asseritamente dovuto in favore della Regione Calabria;
2) cartella numero 13320110015234522000 e cartella numero 13320130005072517000 aventi entrambe ad oggetto tari anno 2010 e 2012 asseritamente dovute in favore del comune di RO;
3) avviso di accertamento n. TDGM00051 (accoglimento) ed avviso di accertamento n. TDGM00056, aventi ad oggetto rispettivamente Irpef anno 2007 e 2008.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione degli atti presupposti e l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese tributarie e/o decadenza, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Pescara che in relazione all'avviso di accertamento n.
250-TESM00356, relativo all'anno d'imposta 2007, ha dedotto che la notifica era avvenuta in data 19/10/2012.
Tuttavia, l'Ufficio era impossibilitato a produrre la relata di notifica in quanto, trattandosi di avviso d'accertamento esecutivo dalla cui notifica sono trascorsi oltre dieci anni, aveva proceduto allo smaltimento facendo affidamento sul fatto che al contribuente fosse preclusa la possibilità di rimettere in discussione l'avviso d'accertamento.
Riguardo l'avviso di accertamento n. 250- TDGM00056 ha fornito prova dell'avvenuta notificazione, perfezionata il 2.5.2013 per compiuta giacenza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI di RO che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione alla ricorrente delle cartelle esattoriali presupposte ed anche di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione rappresentati da intimazioni di pagamento, notificati anche molto di recente nel 2023, intimazioni che comprendevano anche i due avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto limitatamente all'avviso di accertamento nr. TDGM00051 (dovendosi correggere in tal modo il numero dell'avviso indicato nel dispositivo già comunicato alle parti frutto di mero errore materiale), atteso che in relazione allo stesso l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell'avvenuta notificazione dello stesso, evenienza che rende irrilevante la inclusione dell'atto nelle successive intimazioni.
Ne deriva che è decorso il termine di prescrizione dall'anno di imposta 2007.
Il ricorso va invece rigettato per il resto poiché l'Agenzia ha fornito prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso nr. TDGM00056 e di successivi atti interruttivi notificati da ultimo in data 9.6.2023, che hanno impedito il decorso dei termini di prescrizione.
In ragione della reciproca soccombenza le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di RO, II Sezione, accoglie parzialmente il ricorso annullando l'intimazione impugnata in relazione all'avviso di accertamento TDGM00051.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti costituite.
RO, 13.1.2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
BI LO, AT
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004762370000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI di RO, della Regione Calabria, dell'Agenzia delle Entrate di Pescara e del Comune di RO per l'annullamento della intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativa ai seguenti atti presupposti:
1) cartella numero 13320110011184772000 avente ad oggetto bollo auto anno 2006, asseritamente dovuto in favore della Regione Calabria;
2) cartella numero 13320110015234522000 e cartella numero 13320130005072517000 aventi entrambe ad oggetto tari anno 2010 e 2012 asseritamente dovute in favore del comune di RO;
3) avviso di accertamento n. TDGM00051 (accoglimento) ed avviso di accertamento n. TDGM00056, aventi ad oggetto rispettivamente Irpef anno 2007 e 2008.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione degli atti presupposti e l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese tributarie e/o decadenza, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Pescara che in relazione all'avviso di accertamento n.
250-TESM00356, relativo all'anno d'imposta 2007, ha dedotto che la notifica era avvenuta in data 19/10/2012.
Tuttavia, l'Ufficio era impossibilitato a produrre la relata di notifica in quanto, trattandosi di avviso d'accertamento esecutivo dalla cui notifica sono trascorsi oltre dieci anni, aveva proceduto allo smaltimento facendo affidamento sul fatto che al contribuente fosse preclusa la possibilità di rimettere in discussione l'avviso d'accertamento.
Riguardo l'avviso di accertamento n. 250- TDGM00056 ha fornito prova dell'avvenuta notificazione, perfezionata il 2.5.2013 per compiuta giacenza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI di RO che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione alla ricorrente delle cartelle esattoriali presupposte ed anche di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione rappresentati da intimazioni di pagamento, notificati anche molto di recente nel 2023, intimazioni che comprendevano anche i due avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto limitatamente all'avviso di accertamento nr. TDGM00051 (dovendosi correggere in tal modo il numero dell'avviso indicato nel dispositivo già comunicato alle parti frutto di mero errore materiale), atteso che in relazione allo stesso l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell'avvenuta notificazione dello stesso, evenienza che rende irrilevante la inclusione dell'atto nelle successive intimazioni.
Ne deriva che è decorso il termine di prescrizione dall'anno di imposta 2007.
Il ricorso va invece rigettato per il resto poiché l'Agenzia ha fornito prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso nr. TDGM00056 e di successivi atti interruttivi notificati da ultimo in data 9.6.2023, che hanno impedito il decorso dei termini di prescrizione.
In ragione della reciproca soccombenza le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di RO, II Sezione, accoglie parzialmente il ricorso annullando l'intimazione impugnata in relazione all'avviso di accertamento TDGM00051.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti costituite.
RO, 13.1.2026