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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2772/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PAIANO Parte_1 C.F._1
TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA IRENEO AFFO' 4 PARMA, presso lo studio dell'avv. PAIANO TOMMASO
- ATTORE -
C o n t r o
) CP_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE –
Causa Civile iscritta al 2772/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio chiedendo, ex art. 2043 e ss. c.c., la condanna di Parte_1
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso subiti, CP_1
quantificati nella somma complessiva di un milione di euro o nella somma, maggiore o minore, accertata in giudizio, esponendo: che, in data 01.10.2014, alle ore 21.30, mentre si trovava a Parma in via XX Settembre, veniva violentemente colpito al capo, con una bottiglia di vetro, dall'odierno convenuto, che gli causava le lesioni meglio descritte nell'atto introduttivo;
che nei confronti del convenuto, identificato dalle forze di polizia come l'aggressore, veniva successivamente pronunciata sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui agli artt. 582, 583, 1° comma, e 585 c.p.; che, al momento dell'evento, l'attore era operaio presso la Cooperativa Studio e Lavoro s.c.r.l.; che, conseguentemente all'evento, l'attore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto, perdendo emolumenti, calcolati fino al dicembre 2020 nella somma complessiva di euro
41.202,46; che, a causa delle suddette lesioni, l'attore subiva un danno permanente all'integrità psico-fisica, danni da invalidità temporanea, totale e parziale, danni morali ed esistenziali e da perdita di chances, nonché danni patrimoniali per perdita dei corrispettivi da lavoro e per spese mediche sostenute in relazione all'evento.
Parte convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, si ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico, con riferimento all'an debeatur, attraverso la produzione del fascicolo delle indagini preliminari (doc.4)
e della sentenza pronunciata nei confronti del convenuto ex art. 444 c.p.p. (doc. 6).
In particolare, infatti, l'attore ha prodotto:
- copia delle sommarie informazioni rese da , la quale ha riferito che, al Testimone_1
momento dell'aggressione, si trovava nel proprio appartamento, posto al primo piano del civico 30 di via XX Settembre;
di avere sentito dei rumori, come quelli di una bottiglia rotta contro un garage, ripetuti per tre volte;
di essersi affacciata alla finestra e di avere visto un uomo di colore allontanarsi velocemente con una bottiglia in mano;
di essere scesa subito in strada e di avervi rinvenuto l'odierno attore a terra, che presentava una ferita alla testa e che si contorceva dal dolore;
che, in terra, vicino al ferito, erano presenti numerosi frammenti di una bottiglia di vetro, nonché, sopra dei sacchi di plastica e sulla saracinesca del garage, dove era avvenuta l'aggressione, tracce di sangue); - copia del verbale di sommarie informazioni rese da che ha confermato Testimone_2
l'aggressione dell'attore attraverso l'uso di una bottiglia;
- copia del verbale di individuazione di persone e del verbale di sommarie informazioni rese da
, amico dell'attore nonché conoscente del convenuto, il quale ha riferito che, la sera Tes_3 dell'aggressione della quale l'attore è rimasto vittima, e prima della stessa, in via Imbriani, vedeva l'odierno convenuto, ubriaco, scagliare contro l'attore una bottiglia di vetro, senza, tuttavia, riuscire a colpirlo;
di avere, poi, appreso, che lo era stato aggredito sotto casa;
di avere, Pt_1
successivamente, ricevuto una telefonata dal con la quale gli chiedeva se lo fosse CP_1 Pt_1
morto.
Unitamente alle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, la sentenza pronunciata ex artt.
444 e ss. c.p.c., conferma la veridicità delle allegazioni attoree, come pure la condotta processuale del convenuto che, nel presente giudizio, è rimasto contumace.
Con riguardo al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
La Ctu medico-legale è stata eseguita sulla base della sola documentazione medica, in quanto il periziando non si è mai presentato alle convocazioni dei Ctu (nelle date del 14/02/23, 18/04/2023 e
03/10/2023) ed è risultato vivere “senza fissa dimora ed in condizioni di marginalità”.
Dagli accertamenti medico-legali svolti risulta: che, nell'evento del 01/10/04, l'odierno attore ha riportato “un traumatismo cranico con frattura frammentaria dell'osso occipitale e focolai contusivo emorragici della regione occipitale, sottocorticale e parafalcina bilaterale”; che una TAC encefalo di controllo del 20/10/2014 ha evidenziato “importante riduzione dell'ematoma extra-assiale temporo-parietale di sx di cui permane esile falda con spessore massimo di 1,5 mm e pressoché quasi completa chiarificazione ematica del focolaio contusivo- emorragico precedentemente segnalato da tale lato, modesta riduzione anche della componente ematica del focolaio contusivo emorragico in regione temporo-parietale controlaterale e riduzione dell'effetto massa sul corno occipitale del ventricolo laterale di dx”; che, pertanto, nello stesso giorno del 20/10/2014, visto un ulteriore progressivo miglioramento della situazione clinica e neuroradiologica, il paziente è stato dimesso con diagnosi di: “Frattura della teca con contusioni emorragiche occipitale dx in riferita opera terzi” e prescrizione di TAC encefalo solo in caso di variazione del quadro clinico. Indicata, alla dimissione una prognosi di giorni 30”; che parte attrice non ha prodotto successivi accertamenti di natura clinica e/o strumentale fino a quelli dell'anno 2019, quando l' ha eseguito, in data 3/10/2019, un esame Pt_1
elettroencefalografico che ha rilevato “asimmetria del ritmo di fondo per maggior ampiezza a sinistra (breccia ossea?) ed attività lenta anche puntuta sulla regione temporale sinistra e diffusa”
e, in data 10/10/2019, un esame TC encefalo per rivalutazione ed inquadramento diagnostico, che ha obiettivato “Relativamente esteso esito malacico a sede temporo-occipito- parietale destro e, un poco meno esteso, parietale inferiore a sinistra in relazione al dato anamnestico. Esiti traumatici della teca cranica. Non vi sono per il resto ulteriori sostanziali modificazioni di natura post- traumatica della densità del parenchima cerebrale, delle strutture della fossa posteriore, dei ventricoli e dello spazio liquorale periferico”.
Sulla base di quanto sopra, la Ctu ha concluso che è verosimile la sussistenza, sulla persona dell'odierno attore, di postumi permanenti relativamente agli “esiti di frattura scomposta pluriframmentaria della teca cranica occipitale destra associata a focolai contusivi emorragici multipli esitati in esteso esito malacico a sede temporo-occipito-parietale destro e, un poco meno esteso, parietale inferiore a sinistra e con alterazione elettroencefalografiche, seppure queste ultime di non facile valutazione in assenza di dati anamenstici e strumentali antecedenti all'evento per cui è causa”.
Secondo la Ctu, tuttavia, è “estremamente difficoltosa una quantificazione del danno biologico permanente ed il nesso causale con lo stato attuale del periziando in relazione:
- all'impossibilità effettuare la valutazione obiettiva dello stato attuale del soggetto;
- al tempo intercorso tra evento ed una attuale valutazione;
-al vuoto documentale relativo sia all'anamnesi patologica antecedentemente l'evento per cui è causa che all'evoluzione clinica successiva alle dimissioni del 20/10/14;
- alle complesse e drammatiche vicissitudini di vita del periziando (che da anni vive senza fissa dimora in una condizione di marginalità) che certamente ne hanno inficiato e condizionato
l'evoluzione”.
Conseguentemente, la Ctu, alla luce della natura della lesività, tenuto conto del danno anatomico
(frattura della teca cranica in sede occipito-parietale dx associata a focolai contusivi emorragici multipli) e delle condizioni del soggetto al momento della dimissione del 20/10/2014 (paziente vigile, orientato e collaborante, in assenza di deficit motori) ha ipotizzato, “in via puramente teorica
e probabilistica”, una valutazione del danno biologico compreso tra il 5% ed il 10%, “per verosimili postumi soggettivi di trauma cranico con lesioni encefaliche accertate”.
La Ctu ha, anche, precisato che la sintomatologia soggettiva tipica del traumatizzato cranico è rappresentata da “cefalea, vertigini, turbe della memoria e della concentrazione, disturbi del visus e stato ansioso depressivo”. La difesa attorea, in sede di precisazione delle conclusioni, ha prodotto una lettera di dimissioni del
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche UOC Servizi
Psichiatrici Ospedalieri a Direzione Universitaria, del 14/10/2024 indicante il percorso della malattia nel tempo e il quadro clinico del paziente (doc. 16); produzione che si ritiene ammissibile, avendo ad oggetto un documento formato successivamente alla scadenza dei termini delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Nella lettera, che dà atto della preesistenza, rispetto all'aggressione, di una sintomatologia depressiva, con verosimile esordio già nell'anno 2012, è riportato che, dall'epoca del trauma cranico, “viene riferito sviluppo e progressivo aggravamento d'angoscia e agitazione psicomotoria, sottese da polarizzazione ideo-affettiva sul e sull' iter giuridico in corso (relativo CP_2
all'aggressione subita). Successivamente, il quadro psicopatologico si aggravava per la comparsa di cenestopatie e dispercezioni uditive (dapprima semplice successivamente complesse) causa di intensa angoscia”. Anche tale referto evidenzia la lacunosità della documentazione medica disponibile.
Alla luce delle considerazioni medico-legali sopra riportate, della lacunosa documentazione medica esaminata dalla Ctu, dell'ultimo referto medico prodotto e della mancata sottoposizione dell'attore a visita medico-legale, si ritiene che allo stesso non possa essere riconosciuta più della percentuale di invalidità permanente massima presuntivamente ipotizzata dalla Ctu (10%).
Infine, la Ctu, alla luce della natura ed entità delle lesioni e della documentata evoluzione clinica, ha quantificato l'invalidità temporanea in un periodo di 20 giorni al 100%, di 15 giorni al 50% e di 15 giorni al 25%.
Secondo le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, la percentuale di danno biologico permanente del 10%, tenuto conto dell'età che l'attore aveva al momento dei fatti (32 anni), comporta l'applicazione del punto base pari ad euro 2.612,40.
Le suddette tabelle prevedono, inoltre, un aumento del 26%, per le sofferenze soggettive (c.d. danno morale) ed un aumento fino al 49% per la personalizzazione del danno (c.d. danno dinamico- relazionale).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno da invalidità temporanea, secondo le citate tabelle,
l'importo massimo applicabile è pari ad euro 173,00 ITT/al dì.
Tuttavia, le tabelle del Tribunale di Milano fissano i criteri per la liquidazione dei danni causati da condotta colposa, mentre, nel caso di specie, i danni sono conseguenza della ben più grave condotta dolosa del convenuto. Pertanto, rispetto a tale ultima fattispecie, non si ritiene equa una liquidazione che venga strettamente effettuata sulla base dei valori indicati nelle suddette tabelle. Infatti, “Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n.
12408/2011). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico … conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo”… è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima…” (v. Osservatorio Tribunale di Milano, pg. 6).
Nel caso di specie, in considerazione della gravità del delitto e della natura ed estensione delle lesioni, si ritiene equo riconoscere all'attore, per il danno permanente subito, la somma complessiva attualizzata di euro 55.628,00 (corrispondente al raddoppio dell'importo tabellare comprensivo dell'aumento per le sofferenze soggettive).
Si ritiene, infine, che, alla luce del referto medico da ultimo prodotto dalla difesa attorea, possa riconoscersi all'attore anche l' aumento del 50% per la personalizzazione del danno.
Conseguentemente, per la suddetta voce di danno, all'attore deve essere liquidata la somma complessiva attualizzata di euro 83.442,00.
Con riguardo al danno da invalidità temporanea, assoluta e relativa, infine, si ritiene equo liquidare, sempre tenuto conto delle sofferenze soggettive, la complessiva somma attualizzata di euro
16.218,75, pari al triplo dell'importo massimo calcolato sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano.
Sulle somme liquidate, devalutate e rivalutate annualmente, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Infine, non può essere riconosciuto all'attore il risarcimento dei danni patrimoniali, asseritamente conseguenti al licenziamento per superamento del periodo di comporto, posto che la lettera di licenziamento prodotta in giudizio è del 12/04/2016 (doc. 5), ovvero di un anno e mezzo successiva ai fatti.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex art. 82 del D.P.R. n. 115/02 ed ex art. 130 del Dpr n. 115/02, stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio, in data
07/04/2020 (doc. 8), secondo i seguenti criteri: applicazione del compenso medio, previsto per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro
260.000, alle prime due fasi (studio ed introduttiva); applicazione del compenso minimo alle ultime due fasi (istruttoria/trattazione e decisionale), stante la contumacia del convenuto;
riduzione degli onorari alla metà ex art. 130 del Dpr n. 115/02.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuto e condanna, ex art. 2043 c.c., CP_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da , che liquida nelle Parte_1
somme complessive attualizzate di euro 83.442,00, per danno da invalidità permanente, ed euro
16.218,75, per danno da invalidità temporanea, totale e parziale, oltre, sulle somme devalutate e rivalutate annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
4.571,00, per onorari, ed euro 1.713,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 05/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PAIANO Parte_1 C.F._1
TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA IRENEO AFFO' 4 PARMA, presso lo studio dell'avv. PAIANO TOMMASO
- ATTORE -
C o n t r o
) CP_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE –
Causa Civile iscritta al 2772/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio chiedendo, ex art. 2043 e ss. c.c., la condanna di Parte_1
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso subiti, CP_1
quantificati nella somma complessiva di un milione di euro o nella somma, maggiore o minore, accertata in giudizio, esponendo: che, in data 01.10.2014, alle ore 21.30, mentre si trovava a Parma in via XX Settembre, veniva violentemente colpito al capo, con una bottiglia di vetro, dall'odierno convenuto, che gli causava le lesioni meglio descritte nell'atto introduttivo;
che nei confronti del convenuto, identificato dalle forze di polizia come l'aggressore, veniva successivamente pronunciata sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui agli artt. 582, 583, 1° comma, e 585 c.p.; che, al momento dell'evento, l'attore era operaio presso la Cooperativa Studio e Lavoro s.c.r.l.; che, conseguentemente all'evento, l'attore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto, perdendo emolumenti, calcolati fino al dicembre 2020 nella somma complessiva di euro
41.202,46; che, a causa delle suddette lesioni, l'attore subiva un danno permanente all'integrità psico-fisica, danni da invalidità temporanea, totale e parziale, danni morali ed esistenziali e da perdita di chances, nonché danni patrimoniali per perdita dei corrispettivi da lavoro e per spese mediche sostenute in relazione all'evento.
Parte convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, si ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico, con riferimento all'an debeatur, attraverso la produzione del fascicolo delle indagini preliminari (doc.4)
e della sentenza pronunciata nei confronti del convenuto ex art. 444 c.p.p. (doc. 6).
In particolare, infatti, l'attore ha prodotto:
- copia delle sommarie informazioni rese da , la quale ha riferito che, al Testimone_1
momento dell'aggressione, si trovava nel proprio appartamento, posto al primo piano del civico 30 di via XX Settembre;
di avere sentito dei rumori, come quelli di una bottiglia rotta contro un garage, ripetuti per tre volte;
di essersi affacciata alla finestra e di avere visto un uomo di colore allontanarsi velocemente con una bottiglia in mano;
di essere scesa subito in strada e di avervi rinvenuto l'odierno attore a terra, che presentava una ferita alla testa e che si contorceva dal dolore;
che, in terra, vicino al ferito, erano presenti numerosi frammenti di una bottiglia di vetro, nonché, sopra dei sacchi di plastica e sulla saracinesca del garage, dove era avvenuta l'aggressione, tracce di sangue); - copia del verbale di sommarie informazioni rese da che ha confermato Testimone_2
l'aggressione dell'attore attraverso l'uso di una bottiglia;
- copia del verbale di individuazione di persone e del verbale di sommarie informazioni rese da
, amico dell'attore nonché conoscente del convenuto, il quale ha riferito che, la sera Tes_3 dell'aggressione della quale l'attore è rimasto vittima, e prima della stessa, in via Imbriani, vedeva l'odierno convenuto, ubriaco, scagliare contro l'attore una bottiglia di vetro, senza, tuttavia, riuscire a colpirlo;
di avere, poi, appreso, che lo era stato aggredito sotto casa;
di avere, Pt_1
successivamente, ricevuto una telefonata dal con la quale gli chiedeva se lo fosse CP_1 Pt_1
morto.
Unitamente alle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, la sentenza pronunciata ex artt.
444 e ss. c.p.c., conferma la veridicità delle allegazioni attoree, come pure la condotta processuale del convenuto che, nel presente giudizio, è rimasto contumace.
Con riguardo al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
La Ctu medico-legale è stata eseguita sulla base della sola documentazione medica, in quanto il periziando non si è mai presentato alle convocazioni dei Ctu (nelle date del 14/02/23, 18/04/2023 e
03/10/2023) ed è risultato vivere “senza fissa dimora ed in condizioni di marginalità”.
Dagli accertamenti medico-legali svolti risulta: che, nell'evento del 01/10/04, l'odierno attore ha riportato “un traumatismo cranico con frattura frammentaria dell'osso occipitale e focolai contusivo emorragici della regione occipitale, sottocorticale e parafalcina bilaterale”; che una TAC encefalo di controllo del 20/10/2014 ha evidenziato “importante riduzione dell'ematoma extra-assiale temporo-parietale di sx di cui permane esile falda con spessore massimo di 1,5 mm e pressoché quasi completa chiarificazione ematica del focolaio contusivo- emorragico precedentemente segnalato da tale lato, modesta riduzione anche della componente ematica del focolaio contusivo emorragico in regione temporo-parietale controlaterale e riduzione dell'effetto massa sul corno occipitale del ventricolo laterale di dx”; che, pertanto, nello stesso giorno del 20/10/2014, visto un ulteriore progressivo miglioramento della situazione clinica e neuroradiologica, il paziente è stato dimesso con diagnosi di: “Frattura della teca con contusioni emorragiche occipitale dx in riferita opera terzi” e prescrizione di TAC encefalo solo in caso di variazione del quadro clinico. Indicata, alla dimissione una prognosi di giorni 30”; che parte attrice non ha prodotto successivi accertamenti di natura clinica e/o strumentale fino a quelli dell'anno 2019, quando l' ha eseguito, in data 3/10/2019, un esame Pt_1
elettroencefalografico che ha rilevato “asimmetria del ritmo di fondo per maggior ampiezza a sinistra (breccia ossea?) ed attività lenta anche puntuta sulla regione temporale sinistra e diffusa”
e, in data 10/10/2019, un esame TC encefalo per rivalutazione ed inquadramento diagnostico, che ha obiettivato “Relativamente esteso esito malacico a sede temporo-occipito- parietale destro e, un poco meno esteso, parietale inferiore a sinistra in relazione al dato anamnestico. Esiti traumatici della teca cranica. Non vi sono per il resto ulteriori sostanziali modificazioni di natura post- traumatica della densità del parenchima cerebrale, delle strutture della fossa posteriore, dei ventricoli e dello spazio liquorale periferico”.
Sulla base di quanto sopra, la Ctu ha concluso che è verosimile la sussistenza, sulla persona dell'odierno attore, di postumi permanenti relativamente agli “esiti di frattura scomposta pluriframmentaria della teca cranica occipitale destra associata a focolai contusivi emorragici multipli esitati in esteso esito malacico a sede temporo-occipito-parietale destro e, un poco meno esteso, parietale inferiore a sinistra e con alterazione elettroencefalografiche, seppure queste ultime di non facile valutazione in assenza di dati anamenstici e strumentali antecedenti all'evento per cui è causa”.
Secondo la Ctu, tuttavia, è “estremamente difficoltosa una quantificazione del danno biologico permanente ed il nesso causale con lo stato attuale del periziando in relazione:
- all'impossibilità effettuare la valutazione obiettiva dello stato attuale del soggetto;
- al tempo intercorso tra evento ed una attuale valutazione;
-al vuoto documentale relativo sia all'anamnesi patologica antecedentemente l'evento per cui è causa che all'evoluzione clinica successiva alle dimissioni del 20/10/14;
- alle complesse e drammatiche vicissitudini di vita del periziando (che da anni vive senza fissa dimora in una condizione di marginalità) che certamente ne hanno inficiato e condizionato
l'evoluzione”.
Conseguentemente, la Ctu, alla luce della natura della lesività, tenuto conto del danno anatomico
(frattura della teca cranica in sede occipito-parietale dx associata a focolai contusivi emorragici multipli) e delle condizioni del soggetto al momento della dimissione del 20/10/2014 (paziente vigile, orientato e collaborante, in assenza di deficit motori) ha ipotizzato, “in via puramente teorica
e probabilistica”, una valutazione del danno biologico compreso tra il 5% ed il 10%, “per verosimili postumi soggettivi di trauma cranico con lesioni encefaliche accertate”.
La Ctu ha, anche, precisato che la sintomatologia soggettiva tipica del traumatizzato cranico è rappresentata da “cefalea, vertigini, turbe della memoria e della concentrazione, disturbi del visus e stato ansioso depressivo”. La difesa attorea, in sede di precisazione delle conclusioni, ha prodotto una lettera di dimissioni del
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche UOC Servizi
Psichiatrici Ospedalieri a Direzione Universitaria, del 14/10/2024 indicante il percorso della malattia nel tempo e il quadro clinico del paziente (doc. 16); produzione che si ritiene ammissibile, avendo ad oggetto un documento formato successivamente alla scadenza dei termini delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Nella lettera, che dà atto della preesistenza, rispetto all'aggressione, di una sintomatologia depressiva, con verosimile esordio già nell'anno 2012, è riportato che, dall'epoca del trauma cranico, “viene riferito sviluppo e progressivo aggravamento d'angoscia e agitazione psicomotoria, sottese da polarizzazione ideo-affettiva sul e sull' iter giuridico in corso (relativo CP_2
all'aggressione subita). Successivamente, il quadro psicopatologico si aggravava per la comparsa di cenestopatie e dispercezioni uditive (dapprima semplice successivamente complesse) causa di intensa angoscia”. Anche tale referto evidenzia la lacunosità della documentazione medica disponibile.
Alla luce delle considerazioni medico-legali sopra riportate, della lacunosa documentazione medica esaminata dalla Ctu, dell'ultimo referto medico prodotto e della mancata sottoposizione dell'attore a visita medico-legale, si ritiene che allo stesso non possa essere riconosciuta più della percentuale di invalidità permanente massima presuntivamente ipotizzata dalla Ctu (10%).
Infine, la Ctu, alla luce della natura ed entità delle lesioni e della documentata evoluzione clinica, ha quantificato l'invalidità temporanea in un periodo di 20 giorni al 100%, di 15 giorni al 50% e di 15 giorni al 25%.
Secondo le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, la percentuale di danno biologico permanente del 10%, tenuto conto dell'età che l'attore aveva al momento dei fatti (32 anni), comporta l'applicazione del punto base pari ad euro 2.612,40.
Le suddette tabelle prevedono, inoltre, un aumento del 26%, per le sofferenze soggettive (c.d. danno morale) ed un aumento fino al 49% per la personalizzazione del danno (c.d. danno dinamico- relazionale).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno da invalidità temporanea, secondo le citate tabelle,
l'importo massimo applicabile è pari ad euro 173,00 ITT/al dì.
Tuttavia, le tabelle del Tribunale di Milano fissano i criteri per la liquidazione dei danni causati da condotta colposa, mentre, nel caso di specie, i danni sono conseguenza della ben più grave condotta dolosa del convenuto. Pertanto, rispetto a tale ultima fattispecie, non si ritiene equa una liquidazione che venga strettamente effettuata sulla base dei valori indicati nelle suddette tabelle. Infatti, “Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n.
12408/2011). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico … conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo”… è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima…” (v. Osservatorio Tribunale di Milano, pg. 6).
Nel caso di specie, in considerazione della gravità del delitto e della natura ed estensione delle lesioni, si ritiene equo riconoscere all'attore, per il danno permanente subito, la somma complessiva attualizzata di euro 55.628,00 (corrispondente al raddoppio dell'importo tabellare comprensivo dell'aumento per le sofferenze soggettive).
Si ritiene, infine, che, alla luce del referto medico da ultimo prodotto dalla difesa attorea, possa riconoscersi all'attore anche l' aumento del 50% per la personalizzazione del danno.
Conseguentemente, per la suddetta voce di danno, all'attore deve essere liquidata la somma complessiva attualizzata di euro 83.442,00.
Con riguardo al danno da invalidità temporanea, assoluta e relativa, infine, si ritiene equo liquidare, sempre tenuto conto delle sofferenze soggettive, la complessiva somma attualizzata di euro
16.218,75, pari al triplo dell'importo massimo calcolato sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano.
Sulle somme liquidate, devalutate e rivalutate annualmente, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Infine, non può essere riconosciuto all'attore il risarcimento dei danni patrimoniali, asseritamente conseguenti al licenziamento per superamento del periodo di comporto, posto che la lettera di licenziamento prodotta in giudizio è del 12/04/2016 (doc. 5), ovvero di un anno e mezzo successiva ai fatti.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex art. 82 del D.P.R. n. 115/02 ed ex art. 130 del Dpr n. 115/02, stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio, in data
07/04/2020 (doc. 8), secondo i seguenti criteri: applicazione del compenso medio, previsto per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro
260.000, alle prime due fasi (studio ed introduttiva); applicazione del compenso minimo alle ultime due fasi (istruttoria/trattazione e decisionale), stante la contumacia del convenuto;
riduzione degli onorari alla metà ex art. 130 del Dpr n. 115/02.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuto e condanna, ex art. 2043 c.c., CP_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da , che liquida nelle Parte_1
somme complessive attualizzate di euro 83.442,00, per danno da invalidità permanente, ed euro
16.218,75, per danno da invalidità temporanea, totale e parziale, oltre, sulle somme devalutate e rivalutate annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
4.571,00, per onorari, ed euro 1.713,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 05/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi