Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4130/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Lorenzo Bartolucci;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. NA Benni.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “pronunciare la separazione personale tra i coniugi sig.ri e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 22.05.2004 ad Ancona con il rito civile, giusto Parte_2 certificato dell'atto di matrimonio n. 36 – 1 Uff. - 2004 del Comune di Ancona, optando per il regime della comunione dei beni, alle medesime condizioni già meglio indicate nel ricorso introduttivo che si riportano di seguito:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le parti fanno decorrere la validità dei seguenti accordi a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
3. Le figlie minori NA e vengono affidate in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni relative alla cura, all'educazione e all'istruzione dei figli di comune accordo;
- 1 -
4. Le figlie saranno collocate presso la sig.ra nella ex casa coniugale di Via Marconi Pt_2
n. 20, di cui è divenuta proprietaria la medesima.
5. Il sig. provvederà a versare un contributo al mantenimento ordinario delle comuni Pt_1 figlie pari ad € 250,00 mensili cadauna per un totale di € 750,00 (settecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con bonifico bancario al codice IBAN [...] entro il giorno 1 di ogni mese, mentre saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, individuate dal Protocollo Distrettuale, che andranno corrisposte a chi le abbia anticipate, entro il mese successivo, previa esibizione della necessaria documentazione probatoria;
la signora fornirà al signor n rendiconto mensile Pt_2 Pt_1
delle spese straordinarie sostenute.
6. Il padre ha facoltà di tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del primo e scolastici ed extra-scolastici delle seconde, e in ogni caso per le due figlie minori ogni fine settimana il sabato dalle ore 8:00 fino alla domenica alle ore 20:00 con relativo pernotto, salvo variazioni e/o esigenze del signor che dovranno essere comunicate alla signora con congruo anticipo di Pt_1 Pt_2
almeno una settimana e compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi e/o personali di quest'ultima.
invece, ormai maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, potrà decidere Per_2
di trascorrere il tempo con il padre organizzandosi con lo stesso in totale autonomia, pur mantenendo la propria residenza presso l'abitazione materna.
Con riguardo invece alle festività, le comuni figlie decideranno con chi trascorrere le festività natalizie e quelle pasquali, mentre durante il periodo delle vacanze estive i genitori terranno con sé le figlie fino a 10 (dieci) giorni, anche non consecutivi, da concordare annualmente con l'altro genitore, compatibilmente con le rispettive esigenze anche lavorative;
in ragione della tenera età di si potrebbe valutare una gradualità prima Per_1
di arrivare a trascorrere 10 giorni consecutivi;
7. I genitori in caso di vacanza in Italia si obbligano a comunicare con il dovuto preavviso ove le minori trascorreranno i pernotti;
mentre in caso di soggiorno all'estero è necessario il previo consenso dell'altro genitore purché venga sempre indicata e rispettata la data di rientro in Italia;
non essendo in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio, i genitori forniscono sin da ora il consenso per la emissione dello stesso;
- 2 - 8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolarizzare ogni reciproco rapporto anche economico e che, pertanto, più nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
9. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio. I medesimi prestano fin d'ora espresso e reciproco consenso al rilascio del passaporto o comunque di altro documento valido per l'espatrio.
10. Gli assegni familiari/assegni unici saranno percepiti al 100% dalla Sig.ra Pt_2
11. Compensi professionali interamente compensati”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
ad Ancona il 22/05/2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 08.10.2024 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle tre figlie (la primogenita maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, le altre ancora minorenni).
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle due figlie minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio ad Ancona il 22/05/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 36, parte 1, dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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