Decreto cautelare 31 ottobre 2016
Sentenza breve 23 febbraio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 23/02/2017, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2017
N. 02801/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10493/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10493 del 2016, proposto da AN CE, IA AZ OP, AN ME, CH LI, LU OT, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Izzo C.F. [...], Antimo Buonamano C.F. [...], con domicilio eletto presso AR AL in Roma, Piazzale Clodio, 14;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, l’Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, l’Ufficio Scolastico Provinciale Frosinone, Ufficio Scolastico Provinciale Latina, l’Ufficio Scolastico Provinciale Reggio Calabria, l’Ufficio Scolastico Provinciale Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
TA TI, RT IA non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del D.M. 495 del 22.06.2016 con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 nella parte in cui impedisce ai docenti muniti di abilitazione conseguita mediante PAS o in corso di conseguimento di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nonché per il risarcimento dei danni;
del decreto ministeriale n. 325 del 3.6.2015, di aggiornamento del decreto ministeriale n. 235 dell’1 aprile 2014;
del D.M. n. 235/2014 (recante l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo di cui all’art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006 per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), nella parte in cui non consente l’inserimento dei docenti in possesso del relativo titolo di abilitazione conseguito attraverso il compimento e il superamento di un corso di tirocinio formativo attivo nella relativa III fascia ovvero in subordine, nella fascia aggiuntiva ovvero nella parte in cui (art. 9, art. 10, comma 2) prevede come motivo di esclusione dalla procedura la presentazione della domanda secondo modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 dell’art. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, dell’Ufficio Scolastico Provinciale Frosinone, dell’Ufficio Scolastico Provinciale Latina, dell’Ufficio Scolastico Provinciale Reggio Calabria e dell’Ufficio Scolastico Provinciale Crotone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.;
Vista la giurisprudenza secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione in materia di c.d. atti di macro-organizzazione delle GAE appartiene in via generale alla giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato Sez. III, 12-12-2014, n. 6129, recentemente confermata dalle SS.UU. della Cassazione);
Rilevato che i ricorrenti argomentano di essere insegnanti precari abilitatasi (o in corso di abilitazione) tramite PAS e impugnano il D.M. 495 del 22 giugno 2016 (recante criteri per l’aggiornamento delle GAE del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale), nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia per i soggetti che, come gli odierni ricorrenti, non vi fossero già inclusi;
Considerato che, in caso di lesione perpetrata direttamente ed immediatamente da parte dell'atto di macro-organizzazione, il dipendente pubblico deve rivolgersi al giudice amministrativo e chiedere l'annullamento nel termine di decadenza senza attendere l'emanazione dell'atto esecutivo - di micro-organizzazione o di gestione - della scelta organizzativa a monte, pena l'elusione del citato termine di impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5104; Cons. Stato Sez. V, 15-02-2010, n. 816; T.A.R. Firenze, Toscana, sez. II, 13/10/2010, n. 6464);
Ritenuto che:
il ricorso sia inammissibile e comunque irricevibile per omessa tempestiva impugnazione del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 e del D.M. n. 325/2015, concernenti l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17 che costituiscono atti presupposti del D.M. n. 495/2016, immediatamente lesivi dell’interesse dei ricorrenti, atteso che le GAE per espressa previsione del legislatore hanno natura triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M n. 325/2015 per l’annualità 2015/2016 e, con il D.M. n. 495/2016, per l’annualità 2016/2017 (v. art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 e ora art. 1, comma 10 bis, della L. n.21/2016 che ha prorogato la validità di tali GAE fino all’a.s. 2019/2020);
Ritenuto, quindi, che il ricorso va dichiarato irricevibile per la tardiva impugnative del presupposto D.M. n. 235/2014;
Ritenuto di compensare le spese del giudizio trattandosi di nuovo orientamento giurisprudenziale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
IA Cristina Quiligotti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO