Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 677/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 677/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Fabio
attore
E
C.F. ) – Avv. Cirino Gallo Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_4
) e (C.F. ) C.F._4 CP_5 C.F._5
convenuti contumaci
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_6 P.IVA_2
Santo Spagnolo
terza chiamata
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che i convenuti in solido sono responsabili e sono tenuti al risarcimento dei danni e delle spese subiti e subendi da parte
1
2) Condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subiendi dalla attrice e delle relative somme per i titoli e causali di cui al presente atto e relativi allegati nella misura che sarà accertate e provata in corso di causa sulla base della documentazione in atti e della C.T.U. medico legale che si chiede sin da ora e che in particolare si indicano come segue:
a) Danni da I.P. nella misura del 25% per un totale di €144,074,00, ovvero nella misura che sarà accertata e provata di giustizia anche mediante CTU medico legale;
b) Danni per ITA e ITP per il periodo di sei mesi, ovvero per la durata e misura percentuale accertata anche mediante CTU medico legale;
c) Danno patrimoniale da perdita della occupazione, mancato rinnovo del contratto e perdita di chances nella misura che sarà accertata e provata anche mediante CTU tecnico contabile;
d) Danno morale, esistenziale alla vita di relazione ed altro;
e) Danni per spese legali e di CTP precedenti al giudizio;
f) Danni per spese mediche e terapie, cure e riabilitazioni varie.
3) Condannare controparte, sempre in solido, al pagamento delle spese per C.T.P. dei Dott.ri e nella misura che sarà accertata e Persona_1 Persona_2 ritenuta di giustizia;
4) Condannare controparte al pagamento di tutte le somme maggiorate di interessi
e rivalutazione, previa detrazione della somma di € 7.000,00 da imputarsi come per legge, tutte le domande fino alla concorrenza di € 250.000,00 importo determinato anche ai fini del contributo unificato;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese legali, compensi ed accessori,
IVA, CPA, 15% spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
6) rigettare integralmente ogni avversaria domanda, richiesta eccezione e difesa perché inammissibile, improcedibile infondata in fatto ed in diritto;
7) Condannare la in solido con i convenuti al Parte_2 pagamento di tutte le somme chieste dall'attrice e di cui ai punti n 1, 2, 3 e 4 delle precedenti conclusioni.
Conclusioni di parte convenuta:
2 “CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di voler nel merito rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare il riconoscimento del risarcimento danni alla percentuale del 7% di invalidità indicata dal CTU a cui andrà decurtata la percentuale del 4% già liquidata dalla stessa all'Inail e in tale caso Condannare al Risarcimento dei danni la società
[...]
quale soggetto obbligato a tenere indenne la società dal CP_6 Controparte_1 diritto risarcitorio eventualmente riconosciuto alla sig. condannare le Parte_1 controparti alle spese competenze e dolore del giudizio è in favore della CP_7
[...]
Conclusioni della terza chiamata:
Rigettare la domanda giudiziale spiegata dalla parte attrice;
-in subordine, ridurre la domanda della parte attrice, nei limiti del danno subito e provato, contenere la condanna della deducente al netto di quanto ricevuto dall'Inail e detratta la provvisionale di € 7.000,00 liquidata nel 2012;
- Con vittoria di spese, compensi ed onorari
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice deduceva di essere stata dipendente della quale operaia, di aver subito un infortunio sul lavoro in data CP_1
11/10/2005, dal quale le erano derivate lesioni personali (amputazione apicale del secondo dito della mano sinistra), e di essersi costituita parte civile nel relativo processo penale a carico di , conclusosi in primo grado con sentenza del Tribunale CP_8 di Patti n. 502/2011, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 590 e
583 c.p., con statuizione civile di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa, da liquidarsi in separata sede, ed in grado d'appello con sentenza della Corte
d'Appello di Messina n. 91/2016, di assoluzione per intervenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili.
Stante la definitività delle predette statuizioni, domandava dunque il risarcimento dei danni subiti, allegando in particolare la sussistenza delle seguenti voci: danno biologico (invalidità permanente e temporanea), sotto il duplice profilo del pregiudizio fisico e di quello psicologico, entrambi attestati dalle due perizie di parte allegate;
danno patrimoniale da perdita di occupazione e perdita di chances;
danno morale;
danni derivanti da spese legali e di altra natura;
danni per spese mediche e cure.
Il convenuto , regolarmente citato, restava contumace. CP_8
3 Si costituiva la convenuta deducendo l'assoluzione nel merito CP_1 dell'imputato per il reato di cui alla lett. A) del capo d'imputazione e l'assenza di nesso di causalità con i danni patiti dall'attrice quanto alla pronunzia relativa alla lett. B).
Contestava poi le singole voci di danno e la loro quantificazione, evidenziando in particolare che l'attrice, dopo il periodo di inattività per infortunio, era ritornata al lavoro nello stesso reparto e con la medesima mansione svolta prima del sinistro, sino alla naturale scadenza del contratto a termine, e senza lamentare alcun impedimento, e domandava quindi il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine la riduzione delle pretese.
In ogni caso, instava per la chiamata della propria compagnia di Controparte_6
al fine di proporre domanda di manleva.
[...]
Autorizzata ed effettuata la chiamata, si costituiva la terza
[...]
eccependo l'inutilizzabilità degli atti ed accertamenti penali, contestando CP_6
l'an della pretesa, eccependo ulteriormente la congruità della provvisionale di € 7.000,00 riconosciuta in sede penale e di quanto corrisposto dall' e chiedendo perciò il rigetto CP_9 delle domande attoree.
Nel corso del giudizio, il convenuto decedeva, e la causa veniva CP_8 riassunta nei confronti degli eredi, odierni convenuti, i quali, regolarmente citati, restavano contumaci.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande di parte attrice sono fondate nei limiti di cui infra.
Preliminarmente, va precisato che, a seguito della definitiva irrevocabilità delle predette sentenze penali, nei confronti del convenuto (e quindi oggi dei CP_8 suoi eredi) e della è già sceso il giudicato in ordine all'an debeatur ed a tutti CP_1 gli elementi costitutivi dell'illecito (in particolare, la condotta lesiva, la sussistenza di un pregiudizio ed il nesso di causalità).
Invero, la sentenza del Tribunale di Patti n. 502/2011 ha condannato il “al CP_8 risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civili, da liquidarsi in separata sede”
e, a seguito del decreto di correzione di errore materiale del 02/11/2015, “visto l'art. 538, comma 3, c.p.p., condanna la ditta , nella qualità di responsabile civile, in solido CP_1 con l'imputato, al risarcimento dei danni in favore della parte civile”, mentre la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 91/2016, nel dichiarare la prescrizione di reati,
“Conferma le statuizioni civili”, che sono pertanto divenute definitive.
4 La questione non è infatti quella degli effetti del giudicato penale della sentenza di prescrizione nel successivo processo civile, bensì quella, del tutto diversa, del giudicato sceso in ordine alle statuizioni civili rese direttamente nel processo penale.
Va altresì precisato che, a differenza di quanto sostenuto dalla terza chiamata, gli atti del processo penale non sono affatto inutilizzabili in sede civile nei confronti di altre parti, ben potendo invece essere liberamente valutati quali prove atipiche, purché “idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. 2947/2023),
e tenuto conto che l'art. 1306 c.c. esclude solamente l'opponibilità della sentenza resa nei confronti di uno dei condebitori contro gli altri, ma non la valutazione degli elementi emersi in quella sede.
Nella fattispecie che ci occupa, nessun elemento consente di capovolgere le sicure conclusioni alle quali sono pervenute entrambe le pronunce penali, alle quali si rinvia, ed in particolare di ritenere che l'infortunio sia stato dovuto al fatto che l'attrice abbia proceduto alla pulizia dei ruoli del macchinario stendi-colla in maniera impropria, contravvenendo alle istruzioni impartite e distraendosi mediante l'uso del proprio cellulare, e non invece a causa dell'inidoneità della spazzola fornita, dell'inadeguatezza della formazione ricevuta e della pericolosità intrinseca dell'attività, da svolgere a macchinario acceso (come da istruzioni) e non spento, come invece sostenuto dall'imputato in sede penale e come dichiarato dai testi e la cui Tes_1 Tes_2 inattendibilità è stata direttamente verificata dal giudice penale di primo grado in sede di esperimento giudiziale.
In ordine alla quantificazione dei danni, la ctu disposta in corso di giudizio ha accertato che l'attrice risulta affetta da “ESITI ALGICO-DISFUNZIONALI DI
PREGRESSA AMPUTAZIONE TRAUMATICA Controparte_10
SOTTOPOSTA A AD INTEVENTO DI RICOSTRUZIONE PLASTICA DEL
[...]
SECONDO CON AVANZAMENTO DI LEMBO DIGITALE CP_10
PRELAVATO DAL POLSO SX CON RIDOTTA CAPACITA' PRENSILE, PARESTESIE
E DEFICIT DI FORZA. RESIDUA AREA DISCROMICA REGIONE POLARE DEL
POLSO SX SEDE DI PRELIEVO DEL LEMBO DI CUTE PER L'INTERVENTO DI
RICOSTRUZIONE. PRESENZA DI SEGNI CLINICI DI DISTURBO SOMATOMORFO
POSTTRAUMATICO”, quantificando l'invalidità permanente nella misura del 7%,
5 l'inabilità temporanea assoluta in giorni 2 e quella temporanea in giorni 30 al 50% e 10 al 25%.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non
6 patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali
7 categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza
8 assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Alla luce dei parametri indicati, all'attore, che all'epoca del fatto aveva 37 anni, può essere riconosciuta, a titolo di invalidità permanente, la somma base di € 15.966,79, equivalente ad una invalidità pari al 7% come sopra individuata, oltre ad invalidità temporanea nella misura accertata dal ctu.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione del bene-salute comprensivamente considerata.
Nel caso di specie, sussistono elementi per ritenere provata l'esistenza di un danno
“più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”.
In tale ottica, devono essere valorizzati la diminuzione della chance, da parte di una persona con un lavoro precario, di proseguire nell'impiego o reperirne uno nuovo – sebbene non possa darsi rilievo né all'asserito “stigma sociale” per aver chiesto i danni al proprio datore di lavoro, che appare frutto di una visione stereotipata della società, né al mancato rinnovo del contratto a termine, non essendo stato comprovato che, in mancanza, sarebbe invece seguita l'assunzione – nonché l'ostilità mostrata da almeno alcuni dei colleghi, spintisi sino a testimoniare il falso per difendere il proprio datore di lavoro e contrastare le giuste pretese dell'attrice, evidentemente a ciò indotti, anche implicitamente, dai convenuti, che hanno in tal modo acuito la sofferenza dell'attrice per l'accaduto.
In ragione dell'insieme delle conseguenze, si stima pertanto congrua una personalizzazione nell'ulteriore misura del 40%. Il danno non patrimoniale complessivamente inteso, comprensivo di tutte le voci, ammonta perciò ad € 22.353,51, somma che è già rivalutata in quanto calcolata sulla base delle più recenti tabelle.
9 Su tale importo, spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (11/10/2005) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, detratto l'acconto alla data dell'effettiva percezione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Nessun'altra spesa può essere invece riconosciuta, in mancanza di documentazione;
in particolare, nessun esborso o fattura sono stati provati per le due perizie di parte prodotte, né per le spese mediche, che non risultano neppure allegate alla ctu;
quanto alla ctp ed ai costi di mediazione, non è stata depositata la nota spese, dalle quali sarebbero dovuti risultare i relativi costi.
Va infine accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti della CP_1 terza chiamata, dovendosi perciò condannare a tenere indenne la convenuta CP_6 di quanto la stessa dovrà corrispondere all'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di dei convenuti e della terza chiamata in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 815,00.
10 Le spese fra e devono essere interamente compensate, CP_1 CP_6 stante la mancata opposizione alla domanda di manleva.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti e della terza chiamata nella misura di 1/3 ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 677/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dei convenuti e della terza chiamata, in solido fra loro, di corrispondere all'attrice la somma di € 22.353,51 a titolo di risarcimento dei danni;
2) per l'effetto, condanna i convenuti e la terza chiamata, in solido fra loro, a corrispondere all'attrice la somma così determinata:
a. l'importo di € 22.353,51 va devalutato alla data del 11/10/2005 e via via annualmente rivalutato, fino alla data dell'incasso della provvisionale, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre interessi compensativi al tasso legale;
b. a tale ultima data va detratto l'importo di € 7.000,00, e la somma così ottenuta va ulteriormente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale fino al soddisfo;
3) accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la reale di Assicurazioni a manlevarla delle somme Pt_2 CP_6 dovute a titolo di risarcimento danni nei confronti dell'attrice;
4) condanna i convenuti e la terza chiamata, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi ed € 815,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. se dovute;
5) compensa interamente le spese fra la terza chiamata e la convenuta costituita;
6) pone le spese di ctu come già liquidate per anticipazione, definitivamente poste a carico dei convenuti e della terza chiamata nella misura di 1/3 ciascuno.
Patti, 23/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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