Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2024, proposto da
Gruppo Dala Sviluppo Impresa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Calistri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento di Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica, U.O. Edilizia Privata-Ambito 4, avente prot. CA/219479 del 1° dicembre 2023 e notificato in data 5 dicembre 2023, con cui è stata comunicata la nullità e l’inefficacia della S.C.I.A. prot. CA/2023/111102 del 2 giugno 2023, relativa all’unità immobiliare sita in Via Leone IV n. 54, Scala C Piano S1 Int. S1 censito all’Agenzia delle Entrate al Foglio 403, p.lla 17, sub 28;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti, compresa, ove occorra, la nota ufficio U.O. Amministrativa e Affari Generali-Commercio in sede Fissa/Artigianato-Municipio Roma I Centro prot. CA/2023/149222 del 4 agosto 2023, mai notificata alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’istanza depositata in giudizio il 6/11/2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa IN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente, con atto di gravame ritualmente notificato a controparte in data 31/01/2024 e depositato in giudizio in data 6/02/2024, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti meglio specificati in epigrafe, rassegnando le censure di seguito indicate.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 10 della Legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di grave carenza di istruttoria e di motivazione, per arbitrarietà e sviamento di potere.
2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10, 19 e 21- nonies della Legge n. 241/1990, degli artt. 9- bis , 22, 23- ter del d.P.R. n. 380/2001 e art. 11 delle preleggi - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 37/1986 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 25 e 29 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale del 2008 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 46- bis , 39, 40 del Regolamento Edilizio e dell’art. 48 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma - Violazione e falsa applicazione della Circolare del Dipartimento PAU prot. n. QI/191432 del 14 novembre 2017 – Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, grave carenza di istruttoria e di motivazione, ragionevolezza, per arbitrarietà e sviamento di potere.
2.2 Con i predetti mezzi di gravame la Società ricorrente, dopo aver lamentato sia che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in violazione delle garanzie procedimentali di cui alla Legge generale sul procedimento amministrativo e, in particolare, senza la valutazione delle osservazioni da essa presentate sia in assenza dei presupposti prescritti dall’art. 21- nonies della Legge n. 241/1990, per il valido esercizio del potere di autotutela decisoria – affermando, in particolare, che, nella specie, l’immobile di che trattasi avesse una legittima destinazione d’uso produttiva con conseguente cambio di destinazione d’uso nell’ambito della medesima categoria funzionale ex art. 23- ter , comma 1., lett. b), d.P.R. n. 380/2001 - ha concluso instando per l’accoglimento del ricorso proposto.
3. Il 30/10/2025 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio in data 12/02/2024, ha depositato una memoria difensiva con cui ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse: “ atteso che, già prima della proposizione dello stesso, la ricorrente comunicava di avere provveduto al ripristino dell’uso dell’immobile così come conforme alla propria destinazione e si rendeva disponibile per l’eventuale verifica dell’ente civico. ”, e nel merito l’infondatezza di tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, chiedendone la reiezione, con vittoria di spese e compensi di lite.
4. Il 6/11/2025 la parte ricorrente ha depositato in giudizio una istanza con la quale ha rappresentato: “ che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse del GRUPPO DALA SVILUPPO IMPRESA s.r.l. a vedere annullato il provvedimento impugnato. ”, e chiesto, “ pertanto che il Collegio voglia prendere atto della circostanza ai fini della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese tra le parti. ”
5. Alla pubblica udienza del 19/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
7. Il Collegio, infatti, deve prendere atto che la Società ricorrente, il 6/11/2025, ha depositato in giudizio un’istanza con la quale ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso proposto, cosicché deve dichiararsi la improcedibilità della dispiegata domanda caducatoria in virtù del fondamentale principio della domanda applicabile anche nel processo amministrativo.
7.1 Infatti, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della pubblica amministrazione, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, quindi, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Nel quale ultimo caso, il giudice adito – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
7.2 Per quanto precede, quindi, il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione della domanda caducatoria azionata con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023; Idem , n. 3061/2018; T.A.R. Lazio, Roma, n. 10053/2023; T.A.R. Campania, Napoli, n. 3607/2023).
8. Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese del presente giudizio, alla luce del relativo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE NC, Presidente
IN LA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LA | GE NC |
IL SEGRETARIO