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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2024, n. 27460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27460 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: L'Avvocato PAOLINO ARDIA espone i motivi di gravame e chiede l'accoglimento del ricorso. L'Avvocato EDOARDO LORENZO ROSSI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27460 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 26/03/2024 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha ritenuto FR AN responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere concorso, in qualità di amministratore unico della Immobilgorla s.r.I., dal 2004 (data di costituzione della società) fino alla dichiarazione di fallimento della stessa (12 luglio 2012), alla distrazione di somme, per un importo pari a circa 37.500 euro, prelevate dalle casse sociali senza valida giustificazione. L'imputato è stato invece assolto dal reato di bancarotta documentale fraudolenta. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, sub specie di travisamento di prova, con riferimento alla valutazione operata dai giudici di merito della documentazione attestante il pagamento in contanti di euro 35.000 a titolo di oneri di urbanizzazione che la fallita società aveva versato al Comune di Milano per un'operazione immobiliare (nella quale la fallita società era stata impegnata per tutta la sua vita imprenditoriale). Impropriamente, e con chiaro errore percettivo, la Corte d'appello ha giudicato insufficiente la documentazione prodotta dalla difesa, vale a dire una copia d'inizio attività dei lavori, da cui risultava la firma del funzionario, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello. A riprova della fondatezza dell'eccezione difensiva, il ricorrente ricorda le dichiarazioni di testi, in particolare di tecnici qualificati come il vicedirettore dei lavori svolti presso l'immobile della società, nonché il dato della mancata insinuazione al passivo fallimentare da parte del Comune di Milano. La Corte territoriale, come già il Tribunale, avrebbe immotivatamente ignorato i riscontri offerti dalla difesa, tesi a dimostrare come la somma asseritannente distratta fosse stata in realtà utilizzata per scopi legittimi. Medesime censure sono rivolte all'errata valutazione dell'altra somma asseritamente distratta, in relazione alla quale la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato i riscontri proposti dalla difesa, tra cui dichiarazioni testimoniali, che dimostravano l'affitto, da parte della fallita, di spazi dedicati alla conservazione della documentazione contabile. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto, posta la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta distrattiva. Dopo aver ricostruito i principi elaborati da questa Corte sul profilo della concreta messa in 1 pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa e sui nessi tra connotazione di fraudolenza dell'azione e concreta offesa arrecata al ceto creditorio, la difesa ricorda che il prelievo dei 35.000 euro, asseritamente distratti, avvenne nel 2005, vale a dire in un momento in cui la società presentava un attivo, seppur modesto e non erano prevedibili le difficoltà che avrebbero portato al fallimento. È allora illogico collocare temporalmente il dissesto già nel 2005, come affermato dai giudici del merito, peraltro in contrasto con le osservazioni del curatore fallimentare;
altrettanto illogico è l'aver ravvisato il dolo generico nella condotta di chi, come l'imputato, non poteva certo presagire il rischio che la propria condotta avrebbe comportato per il ceto creditorio. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Perla Lori, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la difesa, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare le censure già dedotte in appello, lamentando carenze motivazionali (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01), anche con riguardo a un asserito travisamento di prova. Peraltro, «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che la questione del documento attestante -in tesi difensiva- l'avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione era stata già analizzata, e disattesa, dal giudice di primo grado. Dal canto suo, la Corte d'appello ha motivatamente condiviso il giudizio del Tribunale circa l'inidoneità della documentazione, prodotta dalla difesa, ad attestare il versamento al Comune di Milano di 35.000 euro in contanti a titolo di oneri di urbanizzazione per un'operazione immobiliare (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01, con riferimento, ai fini del controllo di 2 legittimità sul vizio di motivazione, alla struttura giustificativa della sentenza di appello che si salda con quella di primo grado fino a formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione). Come ricordato dal ricorrente stesso, il documento in questione è una attestazione di inizio lavori;
ciò conferma la correttezza della valutazione della Corte territoriale, secondo cui, a quel documento, non può certo attribuirsi il valore di quietanza attestante l'effettivo versamento, a favore del Comune, di oneri di urbanizzazione, per tacere del discutibile argomento della modalità di pagamento (in contanti, secondo la difesa) con cui il ricorrente avrebbe versato ben 35.000 euro di oneri. Peraltro, nella nota a pie' di pagina dell'ultimo foglio del documento allegato, si ricordano al dichiarante le conseguenze del mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti, ciò che conferma la natura non già di quietanza di avvenuto pagamento degli oneri, bensì di mera attestazione di inizio lavori del documento prodotto dalla difesa. Infine, la sottoscrizione del funzionario, su cui la difesa torna a insistere in questa sede, è la firma di un funzionario (dell'ufficio di accettazione del Comune di Milano), che null'altro attesta se non la ricezione del modulo -già citato- di attestazione di inizio lavori. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato adeguatamente la mancata giustificazione del prelievo dei 35.000 euro (genericamente indicato come "note spese AN F."), effettuato, peraltro, in un momento in cui già andava manifestandosi l'insolvenza della fallita società (come chiarito dai giudici di merito, sulla scorta delle dichiarazioni del curatore) e al di là di qualsivoglia documentata delibera assembleare autorizzativa dell'asserito compenso a vantaggio dell'imputato. Pertanto, a fronte degli elementi probatori evidenziati dalla Corte d'appello e del ragionamento ricostruttivo compiuto sulla base di quegli elementi stessi, risultano non decisive le ulteriori censure relative alla valutazione dei testi della difesa (quale quella resa dal vicedirettore dei lavori di ristrutturazione, o la obiezione legata alla mancata insinuazione del Comune al passivo: cfr., ad es., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01: «in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla 3 completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione»). Infine, alla censura, del pari reiterativa, che insiste sulla mancata analisi dei riscontri proposti dalla difesa (tra cui dichiarazioni testimoniali, tesi a dimostrare l'affitto, da parte della fallita, di spazi dedicati alla conservazione della documentazione contabile), è stata fornita adeguata replica, da parte della Corte d'appello, che ha ricordato come dal compendio probatorio documentale fossero, sì, emersi pagamenti a favore della ditta Easybox, ma per un importo ben minore (e pari a un terzo, circa) di quello indicato dalla difesa. 2. Il secondo motivo è infondato, non confrontandosi la difesa, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione dell'impugnata sentenza. In primo luogo, si osserva che la Corte d'appello ha correttamente argomentato in tema di collegamento causale tra le condotte distrattive e il dissesto della fallita, operando adeguata applicazione dei principi stabiliti da questa Corte. Invero, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, essendo sufficiente aver cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis Sez. U, n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli e altro, Rv. 266804; Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17 luglio 2014, Simone, Rv. 261683). Tale impostazione riverbera i suoi effetti sulla costruzione dell'elemento psicologico, giacché il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria né la volontà di cagionare il fallimento, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa o lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Passarelli, cit.; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del or. 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801; Sez. 5, n. 9769 del 02/02/2018, Amadei, Rv. 272800, in motivazione). In tal senso, la motivazione dell'impugnata sentenza non mostra cedimenti logici, avendo i giudici del merito chiarito la sufficienza, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato ascritto, della destinazione (non assistita da alcuna giustificazione né da documentazione di eventuali spese sostenute per conto della società, né da qualsivoglia delibera assembleare) delle risorse della società a scopi estranei alla stessa e, ciò, indipendentemente dallo stato di insolvenza al momento della condotta distrattiva. 3. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio rigetta il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26/03/2024 (
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: L'Avvocato PAOLINO ARDIA espone i motivi di gravame e chiede l'accoglimento del ricorso. L'Avvocato EDOARDO LORENZO ROSSI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27460 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 26/03/2024 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha ritenuto FR AN responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere concorso, in qualità di amministratore unico della Immobilgorla s.r.I., dal 2004 (data di costituzione della società) fino alla dichiarazione di fallimento della stessa (12 luglio 2012), alla distrazione di somme, per un importo pari a circa 37.500 euro, prelevate dalle casse sociali senza valida giustificazione. L'imputato è stato invece assolto dal reato di bancarotta documentale fraudolenta. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, sub specie di travisamento di prova, con riferimento alla valutazione operata dai giudici di merito della documentazione attestante il pagamento in contanti di euro 35.000 a titolo di oneri di urbanizzazione che la fallita società aveva versato al Comune di Milano per un'operazione immobiliare (nella quale la fallita società era stata impegnata per tutta la sua vita imprenditoriale). Impropriamente, e con chiaro errore percettivo, la Corte d'appello ha giudicato insufficiente la documentazione prodotta dalla difesa, vale a dire una copia d'inizio attività dei lavori, da cui risultava la firma del funzionario, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello. A riprova della fondatezza dell'eccezione difensiva, il ricorrente ricorda le dichiarazioni di testi, in particolare di tecnici qualificati come il vicedirettore dei lavori svolti presso l'immobile della società, nonché il dato della mancata insinuazione al passivo fallimentare da parte del Comune di Milano. La Corte territoriale, come già il Tribunale, avrebbe immotivatamente ignorato i riscontri offerti dalla difesa, tesi a dimostrare come la somma asseritannente distratta fosse stata in realtà utilizzata per scopi legittimi. Medesime censure sono rivolte all'errata valutazione dell'altra somma asseritamente distratta, in relazione alla quale la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato i riscontri proposti dalla difesa, tra cui dichiarazioni testimoniali, che dimostravano l'affitto, da parte della fallita, di spazi dedicati alla conservazione della documentazione contabile. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto, posta la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta distrattiva. Dopo aver ricostruito i principi elaborati da questa Corte sul profilo della concreta messa in 1 pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa e sui nessi tra connotazione di fraudolenza dell'azione e concreta offesa arrecata al ceto creditorio, la difesa ricorda che il prelievo dei 35.000 euro, asseritamente distratti, avvenne nel 2005, vale a dire in un momento in cui la società presentava un attivo, seppur modesto e non erano prevedibili le difficoltà che avrebbero portato al fallimento. È allora illogico collocare temporalmente il dissesto già nel 2005, come affermato dai giudici del merito, peraltro in contrasto con le osservazioni del curatore fallimentare;
altrettanto illogico è l'aver ravvisato il dolo generico nella condotta di chi, come l'imputato, non poteva certo presagire il rischio che la propria condotta avrebbe comportato per il ceto creditorio. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Perla Lori, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la difesa, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare le censure già dedotte in appello, lamentando carenze motivazionali (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01), anche con riguardo a un asserito travisamento di prova. Peraltro, «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che la questione del documento attestante -in tesi difensiva- l'avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione era stata già analizzata, e disattesa, dal giudice di primo grado. Dal canto suo, la Corte d'appello ha motivatamente condiviso il giudizio del Tribunale circa l'inidoneità della documentazione, prodotta dalla difesa, ad attestare il versamento al Comune di Milano di 35.000 euro in contanti a titolo di oneri di urbanizzazione per un'operazione immobiliare (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01, con riferimento, ai fini del controllo di 2 legittimità sul vizio di motivazione, alla struttura giustificativa della sentenza di appello che si salda con quella di primo grado fino a formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione). Come ricordato dal ricorrente stesso, il documento in questione è una attestazione di inizio lavori;
ciò conferma la correttezza della valutazione della Corte territoriale, secondo cui, a quel documento, non può certo attribuirsi il valore di quietanza attestante l'effettivo versamento, a favore del Comune, di oneri di urbanizzazione, per tacere del discutibile argomento della modalità di pagamento (in contanti, secondo la difesa) con cui il ricorrente avrebbe versato ben 35.000 euro di oneri. Peraltro, nella nota a pie' di pagina dell'ultimo foglio del documento allegato, si ricordano al dichiarante le conseguenze del mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti, ciò che conferma la natura non già di quietanza di avvenuto pagamento degli oneri, bensì di mera attestazione di inizio lavori del documento prodotto dalla difesa. Infine, la sottoscrizione del funzionario, su cui la difesa torna a insistere in questa sede, è la firma di un funzionario (dell'ufficio di accettazione del Comune di Milano), che null'altro attesta se non la ricezione del modulo -già citato- di attestazione di inizio lavori. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato adeguatamente la mancata giustificazione del prelievo dei 35.000 euro (genericamente indicato come "note spese AN F."), effettuato, peraltro, in un momento in cui già andava manifestandosi l'insolvenza della fallita società (come chiarito dai giudici di merito, sulla scorta delle dichiarazioni del curatore) e al di là di qualsivoglia documentata delibera assembleare autorizzativa dell'asserito compenso a vantaggio dell'imputato. Pertanto, a fronte degli elementi probatori evidenziati dalla Corte d'appello e del ragionamento ricostruttivo compiuto sulla base di quegli elementi stessi, risultano non decisive le ulteriori censure relative alla valutazione dei testi della difesa (quale quella resa dal vicedirettore dei lavori di ristrutturazione, o la obiezione legata alla mancata insinuazione del Comune al passivo: cfr., ad es., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01: «in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla 3 completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione»). Infine, alla censura, del pari reiterativa, che insiste sulla mancata analisi dei riscontri proposti dalla difesa (tra cui dichiarazioni testimoniali, tesi a dimostrare l'affitto, da parte della fallita, di spazi dedicati alla conservazione della documentazione contabile), è stata fornita adeguata replica, da parte della Corte d'appello, che ha ricordato come dal compendio probatorio documentale fossero, sì, emersi pagamenti a favore della ditta Easybox, ma per un importo ben minore (e pari a un terzo, circa) di quello indicato dalla difesa. 2. Il secondo motivo è infondato, non confrontandosi la difesa, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione dell'impugnata sentenza. In primo luogo, si osserva che la Corte d'appello ha correttamente argomentato in tema di collegamento causale tra le condotte distrattive e il dissesto della fallita, operando adeguata applicazione dei principi stabiliti da questa Corte. Invero, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, essendo sufficiente aver cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis Sez. U, n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli e altro, Rv. 266804; Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17 luglio 2014, Simone, Rv. 261683). Tale impostazione riverbera i suoi effetti sulla costruzione dell'elemento psicologico, giacché il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria né la volontà di cagionare il fallimento, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa o lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Passarelli, cit.; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del or. 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801; Sez. 5, n. 9769 del 02/02/2018, Amadei, Rv. 272800, in motivazione). In tal senso, la motivazione dell'impugnata sentenza non mostra cedimenti logici, avendo i giudici del merito chiarito la sufficienza, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato ascritto, della destinazione (non assistita da alcuna giustificazione né da documentazione di eventuali spese sostenute per conto della società, né da qualsivoglia delibera assembleare) delle risorse della società a scopi estranei alla stessa e, ciò, indipendentemente dallo stato di insolvenza al momento della condotta distrattiva. 3. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio rigetta il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26/03/2024 (