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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 921/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
921/2016 R.G.A.C., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parte_1
Tallarico, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia Frazione Marina, in via Stazione I Traversa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo
-attore opponente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Lo Schiavo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla via E. Gagliardi n. 40, giusta procura in calce al ricorso per Decreto
Ingiuntivo
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 155/2016
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato,
ha proposto opposizione al D.I. n.155/2016 Parte_1 dell'8.04.2016, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto in favore della , il pagamento della somma di € 241.248,56, Controparte_1 oltre interessi e spese, chiedendo la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A tal fine ha dedotto: il difetto di capacità processuale della Banca opposta per nullità della procura alle liti;
il difetto dei presupposti per la provvisoria esecutività del D.I. ex art. 642 c.p.c.; la mancanza dei presupposti dell'art. 633 c.p.c. per violazione dell'art. 50 T.U.B e l'inesistenza del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando Controparte_2 integralmente le eccezioni avanzate dalla opponente, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività del D.I., ex art. 648 c.p.c., e nel merito il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Concessa la provvisoria esecutività del Decreto opposto ed assegnati i termini 183, VI comma, c.p.c, rilevata la natura documentale della causa, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
2. L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
2.1. Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di nullità della procura, e la conseguente incapacità processuale della Banca opposta, avanzata dall'opponente.
L'eccezione è infondata, poiché per costante giurisprudenza l'illeggibilità della firma apposta alla procura alle liti non determina invalidità nel caso in cui l'identità e la carica del conferente siano desumibili dalla procura stessa o dal contesto dell'atto a cui questa accede (Corte Cass. n. 10937/2017). Va rilevato, invero, che l'eventuale illeggibilità del conferente la procura alla lite non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dalla certificazione d'autografia resa dal difensore e sia desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa
(Cass. civ. n. 8930/2019).
Nella specie, dal compendio degli atti allegati al procedimento monitorio nonché dal timbro apposto in procura, risulta certa l'identificazione del firmatario, dott. , quale l.r.p.t. Persona_1 della , avente piena capacità processuale tanto nel Controparte_1 presente giudizio quale nel precedente giudizio monitorio.
2.2. Ne merito l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento poiché risultano destituiti di fondamento anche gli altri motivi di opposizione.
Intanto, l'opponente non ha offerto alcuna prova, come era suo onere, di avere adempiuto, neanche in parte, al pagamento dei ratei mensili del muto, né di acconti, alla banca, che gli vengono contestati.
Le contestazioni relative alla quantificazione degli importi indicati nell'atto di opposizione sono vaghe e generiche. L'opponente si limita ad affermare la contrarietà delle pattuizioni contrattuali alle norme di legge e ad invocare astratte invalidità, senza specificare quali sono le condizioni contrattuali illegittime o il comportamento illegittimo della banca.
La genericità delle allegazioni, limitate ad un elenco generale ed astratto di invalidità, rende l'azione proposta meramente esplorativa.
Le allegazioni, infatti, devono essere argomentate in modo dettagliato e preciso e così portate a conoscenza del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass.,
Sez. Un., n. 8077/2012).
Di contro, parte opposta ha dato piena dimostrazione del credito vantato.
Va rilevato in merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa secondo i criteri di un ordinario giudizio di merito (fra le altre, si veda C. 2997/2004). Nel corso del giudizio di opposizione, le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009).
Per conseguenza, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere.
Tale soluzione, ormai pacifica in giurisprudenza, è stata fatta propria nel 2001 dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (C. SU 13533/2001).
Nel caso di specie, il credito è provato, avendo la società opposta depositato: 1) contratto di apertura del cc. 200450; 2) estratti conto autenticati a norma dell'art 50 T.U.B.; 3) contratto di mutuo fondiario n. 30830 del 13.05.2008, e relativa dilazione e rinegoziazione;
4) contratto di credito per i consumatori n. 31811 del 23.08.2011; 5) richiesta piano di rientro proposto della Sig.ra e Parte_1
Cont relativa accettazione della del CP_1
Tali documenti risultano pienamente sufficienti ai fini della dimostrazione del credito, dando contezza dell'ammontare complessivo del debito e del termine di adempimento, non essendo onerata la società opposta della prova dell'inadempimento di controparte.
Per i motivi sopra esposti, l'opposizione non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate
(esclusa la fase dell'istruttoria), delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro , Parte_1 Controparte_2 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 155/2016, che dichiara esecutivo.;
• Condanna l'opponente alle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in euro € 4.200,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Vibo Valentia, 28.01.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Rosaria Corigliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
921/2016 R.G.A.C., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parte_1
Tallarico, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia Frazione Marina, in via Stazione I Traversa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo
-attore opponente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Lo Schiavo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla via E. Gagliardi n. 40, giusta procura in calce al ricorso per Decreto
Ingiuntivo
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 155/2016
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato,
ha proposto opposizione al D.I. n.155/2016 Parte_1 dell'8.04.2016, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto in favore della , il pagamento della somma di € 241.248,56, Controparte_1 oltre interessi e spese, chiedendo la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A tal fine ha dedotto: il difetto di capacità processuale della Banca opposta per nullità della procura alle liti;
il difetto dei presupposti per la provvisoria esecutività del D.I. ex art. 642 c.p.c.; la mancanza dei presupposti dell'art. 633 c.p.c. per violazione dell'art. 50 T.U.B e l'inesistenza del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando Controparte_2 integralmente le eccezioni avanzate dalla opponente, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività del D.I., ex art. 648 c.p.c., e nel merito il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Concessa la provvisoria esecutività del Decreto opposto ed assegnati i termini 183, VI comma, c.p.c, rilevata la natura documentale della causa, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
2. L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
2.1. Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di nullità della procura, e la conseguente incapacità processuale della Banca opposta, avanzata dall'opponente.
L'eccezione è infondata, poiché per costante giurisprudenza l'illeggibilità della firma apposta alla procura alle liti non determina invalidità nel caso in cui l'identità e la carica del conferente siano desumibili dalla procura stessa o dal contesto dell'atto a cui questa accede (Corte Cass. n. 10937/2017). Va rilevato, invero, che l'eventuale illeggibilità del conferente la procura alla lite non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dalla certificazione d'autografia resa dal difensore e sia desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa
(Cass. civ. n. 8930/2019).
Nella specie, dal compendio degli atti allegati al procedimento monitorio nonché dal timbro apposto in procura, risulta certa l'identificazione del firmatario, dott. , quale l.r.p.t. Persona_1 della , avente piena capacità processuale tanto nel Controparte_1 presente giudizio quale nel precedente giudizio monitorio.
2.2. Ne merito l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento poiché risultano destituiti di fondamento anche gli altri motivi di opposizione.
Intanto, l'opponente non ha offerto alcuna prova, come era suo onere, di avere adempiuto, neanche in parte, al pagamento dei ratei mensili del muto, né di acconti, alla banca, che gli vengono contestati.
Le contestazioni relative alla quantificazione degli importi indicati nell'atto di opposizione sono vaghe e generiche. L'opponente si limita ad affermare la contrarietà delle pattuizioni contrattuali alle norme di legge e ad invocare astratte invalidità, senza specificare quali sono le condizioni contrattuali illegittime o il comportamento illegittimo della banca.
La genericità delle allegazioni, limitate ad un elenco generale ed astratto di invalidità, rende l'azione proposta meramente esplorativa.
Le allegazioni, infatti, devono essere argomentate in modo dettagliato e preciso e così portate a conoscenza del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass.,
Sez. Un., n. 8077/2012).
Di contro, parte opposta ha dato piena dimostrazione del credito vantato.
Va rilevato in merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa secondo i criteri di un ordinario giudizio di merito (fra le altre, si veda C. 2997/2004). Nel corso del giudizio di opposizione, le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009).
Per conseguenza, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere.
Tale soluzione, ormai pacifica in giurisprudenza, è stata fatta propria nel 2001 dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (C. SU 13533/2001).
Nel caso di specie, il credito è provato, avendo la società opposta depositato: 1) contratto di apertura del cc. 200450; 2) estratti conto autenticati a norma dell'art 50 T.U.B.; 3) contratto di mutuo fondiario n. 30830 del 13.05.2008, e relativa dilazione e rinegoziazione;
4) contratto di credito per i consumatori n. 31811 del 23.08.2011; 5) richiesta piano di rientro proposto della Sig.ra e Parte_1
Cont relativa accettazione della del CP_1
Tali documenti risultano pienamente sufficienti ai fini della dimostrazione del credito, dando contezza dell'ammontare complessivo del debito e del termine di adempimento, non essendo onerata la società opposta della prova dell'inadempimento di controparte.
Per i motivi sopra esposti, l'opposizione non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate
(esclusa la fase dell'istruttoria), delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro , Parte_1 Controparte_2 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 155/2016, che dichiara esecutivo.;
• Condanna l'opponente alle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in euro € 4.200,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Vibo Valentia, 28.01.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Rosaria Corigliano