Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Sentenza breve 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 25/02/2026, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06893/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6893 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di esclusione dal concorso indetto con d.m. n. 239 del 12 giugno 2024, adottato l’8 maggio 2025, allorché la commissione ha escluso l'odierno ricorrente alla prova della corsa;
- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 13 ottobre 2025:
- della graduatoria finale di merito del concorso volto all’assunzione di 350 unità con la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con d.m. n. 239 del 12 giugno 2024, la quale è stata approvata giusto decreto n. 2878 del 14 luglio 2025 e successivamente rettificata giusto decreto n. 3061 del 1° agosto 2025;
- di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. IO AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 239 del 12 giugno 2024; convocato a sostenere le prove fisiche in data 8 maggio 2025, non ha superato la prova della corsa 1.000 metri.
2. Riferendo di aver accusato «un forte dolore al polpaccio sinistro che l’ha costretto a rallentare sensibilmente fino a quando non ha dovuto arrendersi al precitato dolore accasciandosi a 2 metri dal traguardo» e di essersi recato subito dopo al pronto soccorso del Policlinico Casilino di Roma, che gli ha diagnosticato una «distrazione muscolare del polpaccio sinistro» , con 10 giorni di prognosi, il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso a questo T.a.r. chiedendo l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell’esclusione per «violazione degli artt. 1 e 3, c. 1, della l. 241 del 1990; violazione dell’art. 8 del bando; eccesso di potere per difetto e illogicità di motivazione» , in quanto la commissione esaminatrice, pur dando atto, in calce alla scheda della prova, della caduta e dell’intervento del personale sanitario, non avrebbe adottato «le conseguenti determinazioni» che pure l’art. 8 del bando di concorso prevedeva in caso di infortunio del candidato, escludendolo dal concorso perché ritenuto non idoneo.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 19 giugno 2025 e ha successivamente dedotto, anche riportandosi alla relazione prot. n. 50 del 5 giugno 2025 del Presidente della commissione, che la caduta del sig. -OMISSIS- sarebbe avvenuta quando «il cronometro segnava già il tempo di 4 minuti e 19 secondi, quindi 24 secondi oltre il tempo max consentito dall’allegato A del bando di concorso» , che il ricorrente, al momento della firma della scheda, non avrebbe rappresentato alla commissione alcun infortunio e che, in ogni caso, censure avverso le clausole del bando che disciplinano i presupposti del mancato superamento delle prove sarebbero tardive.
4. Con ordinanza del 2 luglio 2025, n. 3618, questo T.a.r., ritenendo che l’annotazione della caduta e dell’intervento del sanitario apposta sulla scheda dal personale dell’amministrazione e le certificazioni sanitarie prodotte costituissero un principio di prova dell’infortunio lamentato dal ricorrente, ha accolto la domanda cautelare, ammettendolo a ripetere “con riserva” la prova.
5. In data 13 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, già ritualmente notificati all’amministrazione e ad un controinteressato, con i quali ha impugnato, per illegittimità derivata, la graduatoria finale approvata con decreto dipartimentale n. 2878 del 14 luglio 2025 e la rettifica approvata con decreto dipartimentale n. 3061 dell’1 agosto 2025.
6. Con ordinanza del 19 novembre 2025, n. 20583, viste le comunicazioni depositate dal ricorrente a conferma dell’avvenuto superamento della prova di recupero in data 25 settembre 2025, il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami (e, segnatamente, pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso e degli estremi dell’ordinanza con l’indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito del concorso), entro 60 giorni.
7. Il 14 gennaio 2026 il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto, depositando l’attestazione all’uopo rilasciatagli dal Ministero dell’Interno.
8. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Respinta preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, avendo il sig. -OMISSIS- invocato nella presente sede l’art. 8 del bando non per contestarne la legittimità bensì la non corretta applicazione fattane nei suoi confronti, il ricorso è fondato e va accolto.
La citata disposizione prevede, infatti, che «I concorrenti che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adotterà le conseguenti determinazioni» , riconoscendo, quindi, sia pure all’esito di una valutazione dell’organo concorsuale, la possibilità che un temporaneo e sopravvenuto impedimento fisico del candidato possa giustificarne la riconvocazione ad una data successiva ai fini della ripetizione della prova, come confermato anche dal Presidente della commissione nella relazione n. 50 del 5 giugno 2025, secondo cui «qualora il Sig. -OMISSIS- avesse comunicato l’infortunio e avesse ricevuto le cure di primo soccorso dal Presidio Sanitario dedicato, la Commissione gli avrebbe sospeso la prova riconvocandolo in altra data, come da prassi e come avvenuto per tutti i candidati che hanno subito un infortunio e del quale hanno fornito immediata comunicazione alla Commissione riportando l’accaduto sul verbale della seduta» .
Nel caso di specie l’infortunio è documentato sia dall’annotazione della caduta e del soccorso prestato al ricorrente dal personale medico apposta dalla commissione sulla scheda della prova sia dalla certificazione rilasciata al sig. -OMISSIS- dalla struttura sanitaria presso la quale si è recato dopo la prova, che attesta la “distrazione muscolare del polpaccio sinistro”.
Poiché, al cospetto di un infortunio, è, quindi, la stessa lex specialis (anche in conformità all’interpretazione “autentica” datane dal Presidente della commissione di concorso) che ammette la riconvocazione del candidato e che è sufficientemente provato che il sig. -OMISSIS- si sia infortunato durante la prova della corsa, “rallentandone” l’esecuzione, l’amministrazione avrebbe dovuto concedere al ricorrente di ripetere la prova, al fine di verificarne l’idoneità in condizioni fisiche ordinarie (come, poi, è avvenuto il 25 settembre 2025, quando, in esecuzione dell’ordinanza n. 3618/2025 di questo T.a.r., il ricorrente ha superato anche la prova della corsa 1.000 metri).
D’altra parte, l’incompletezza della verbalizzazione operata dalla commissione – che nella scheda “individuale” della prova ha dato atto della caduta e dell’intervento del personale sanitario e nel verbale n. 60 dell’8 maggio 2025 ha omesso qualsiasi riferimento all’evento – non può andare a scapito del candidato, soprattutto quando, come si è detto, è il bando di concorso al quale l’amministrazione si è autovincolata ad imporle di adottare le “conseguenti determinazioni”, sia favorevoli che sfavorevoli al candidato, purché espresse. Ove ciò non venga fatto – e residui, pertanto, una situazione di incertezza per fatto e colpa della stessa p.a. nella redazione degli atti amministrativi – la ricostruzione della dinamica dei fatti e, in particolare, l’accertamento di cause di forza maggiore ostative al superamento di una prova concorsuale ben possono avvenire anche con l’ausilio dei mezzi di prova offerti dall’interessato (come certificazioni di enti ospedalieri pubblici).
10. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, consolidamento degli esiti delle prove alle quali il sig. -OMISSIS- è stato ammesso in via interinale e suo inserimento e pieno titolo e senza riserva in graduatoria.
11. Le peculiarità della vicenda contenziosa militano per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IB, Presidente
Caterina Lauro, Referendario
IO AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AG | OR IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.