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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5725 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Parte_1
Miracapillo, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Patrizia De Chirico, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/01/2025. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2023 deducendo di aver subito un grave Parte_1
infortunio lavorativo in data 10.09.2021, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari all'80%, con conseguente condanna dell'Istituto assicurativo all'adeguamento della rendita dal 74%, attualmente in godimento, all'80%, oltre interessi legali;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
A tal fine il ricorrente, dopo aver premesso di essere dipendente con mansione di carpentiere dal
1977 della ditta S.E.A. Società Edile Appalti S.p.a. deduceva: che in data 10/09/2021, mentre si
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trovava sul posto di lavoro, in particolare in un cantiere dell'alta velocità della tratta Napoli-Bari, in
Maddaloni, rimaneva vittima di un grave infortunio sul lavoro, impattando violentemente con una gru, perdendo conoscenza;
che in occasione dell'evento, interveniva sul luogo dell'evento il
Servizio di Emergenza al fine di condurlo presso l' San Controparte_2 CP_3 CP_4
ove giungeva con ferita lacerocontusa della regione occipitale, parestesie degli arti inferiori
[...]
e superiori, ematuria, plurime fratture costali, fratture vertebrali, multiple fratture del bacino, ematoma peritoneale e multiple alterazioni vascolari;
che veniva ricoverato presso la Terapia
Intensiva del medesimo nosocomio sino al giorno 25/10/2021 per poi essere trasferito presso la
UOSD di Neuroriabilitazione dell' ove si sottoponeva a Controparte_5
progetto riabilitativo individuale, sino al mese di dicembre 2021; che veniva successivamente sottoposto ad una serie di ricoveri e visite specialistiche e in data 28/04/2023, a seguito di valutazione medico legale da parte della dott.ssa , quest'ultima concludeva nei Persona_1 termini seguenti: “Ciò posto, in virtù dei valori tabellari di tali menomazioni valutati in ambito
, individuati nella tabella delle menomazioni approvata con il Decreto del Ministero del CP_1
Lavoro il 12 luglio del 2000 e della somma delle stesse eseguita mediante la formula Salomonica per le menomazioni concorrenti e la formula di Baltazard per quelle coesistenti, si ritiene il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. non possa essere inferiore all'80%”; che Pt_1 in data 27/01/2023, l' comunicava di riconoscergli un grado di menomazione psico-fisica CP_1 pari al 74% per “frattura processo trasverso L1 e L5; frattura del sacro a sinistra;
paraparesi con danno neurogeno distale prevalente a sinistra in soggetto con fratture multiple dell'anello pelvico e dismetria pelvica residuale;
fratture costali multiple;
danno strumentalmente accertato dei nervi pudendi con deficit sessuale e della defecazione;
esiti cicatriziali multipli” e contestualmente veniva giudicato permanentemente non idoneo alla mansione specifica;
che a seguito della ricezione di detto provvedimento, in data 28/04/2023, proponeva nei riguardi dell' ricorso amministrativo CP_1
in opposizione, ma invano.
Per tal ragione dunque adiva in giudizio l' dinanzi al tribunale di Trani Sezione Lavoro al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento del danno biologico complessivo dell'80% con conseguente condanna dell'Istituto all'adeguamento della rendita costituita già in suo favore (dal 74%, attualmente in godimento all'80%).
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, ribadendo la correttezza CP_1 della valutazione dell'inabilità operata dall'Istituto e stabilita nella misura del 74%.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medico-legale.
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La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
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Nel caso in esame è incontestato l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 10.09.2021; ciò che è in contestazione è la quantificazione dei postumi permanenti che ne sono derivati.
Al riguardo, proprio al fine di verificare la correttezza della quantificazione operata dall' CP_1
nella misura del 74% - oggetto di contestazione ad opera del lavoratore- nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale a mezzo del dott. , le cui conclusioni sono poste a Persona_2
base della presente decisione, perché esenti da vizi logici e contraddizioni.
Il CTU ha compiuto la seguente valutazione medico legale: “Tra gli atti di causa esaminati dal
CTU non figura alcun accertamento relativo alle circostanze nelle quali si verificò il sinistro di cui rimase vittima in data 10.09.2021 il Sig. tuttavia, sulla scorta dei referti allegati Parte_1 dall' , si desume trattarsi di Infortunio Lavorativo in un cantiere ferroviario dell'alta velocità CP_1
della tratta Bari-Napoli. Il Sig. il data 10.09.2021 riportò politraumatismo da Parte_1
sinistro lavorativo consistente in: - Frattura archi posteriori della VI-VII-VII-IX e XI costa di destra;
- Frattura processo trasverso di destra di L1 ed L5; - Frattura ala iliaca destra con diastasi dell'articolazione sacro-iliaca; - Frattura dell'ala iliaca sinistra;
- Frattura pluriframmentaria longitudinale dell'ala sacrale sinistra;
- Frattura dell'ultima vertebra sacrale a destra;
- Frattura della branca ileo-pubica destra con diastasi della sinfisi con bolle aeree a sede otturatoria bilaterale e perirettale, nonchè nei tessuti molli antistanti la sinfisi;
- Grossolano ematoma retroperitoneale a partenza dalla regione peri e sottorenale di ambo i lati, fino al piccolo bacino.
Allo stato attuale, in relazione al sinistro lavorativo del 10.09.2021 persistono esiti stabilizzati (tra parentesi codici e valutazioni M.L. ex. Tabella Delle Menomazioni del D.B. Permanente - DLGS n°
38 del 12.07.2000) consistenti in: ▪ Paraparesi con danno neurogeno distale prevalente a sinistra e dismetria pelvica residuale (Cod. 145) - 47 %; ▪ Danno strumentalmente accertato dei nervi pudendi da plurime fratture della pelvi, con deficit sessuale e sfinterici (Cod. 346) - 15%; ▪
Frattura processi trasversi di L1 ed L5 a dx. (Cod. 203) - 6 %; ▪ Fratture costali multiple (n° 5) a dx. (Cod.219) - 5 %; ▪ Frattura del sacro a sinistra (Cod. 210) - 4 %; ▪ Esiti cicatriziali chirurgici
(Cod. 36) - 2 %. In ossequio ai criteri di valutazione dei danni lavorativi compositi ex dlgs n° 38 del 12.07.2000: 73 % (settantatrè %). 4) Lo risulta tuttavia portatore di esiti policroni di Pt_1
precedenti I.L. del 2012 (frattura bimalleolare bilaterale di caviglia) e del 2020 (trauma bulbare
OD con residuo leucoma centrale), attualmente valutati dall' nella misura complessiva del 5 CP_1
% (cinque %) in termini di D.B.. La complessiva stima di predetti esiti (alla luce dei criteri di valutativi dei DANNI POLICRONI PROFESSIONALI ex DLGS n° 38 del 12.07.2000) ammonta al
76 % (settantasei %) – Coefficiente 0,9 (Grado “C” 71 % - 85 %)”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ctu ha così concluso: “Esaminata la documentazione clinica in atti, sottoposto a visita medica il periziando, per quanto esposto in D.M.L., si può rispondere ai quesiti del Magistrato nei seguenti termini. 1) Il sinistro occorso in data 10.09.2021
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in un cantiere ferroviario dell'alta velocità della tratta Bari - Napoli Loc. Maddaloni al Sig. possedeva le caratteristiche di un Infortunio Lavorativo. 2) Il ricorrente a seguito Parte_1 dell'I.L. del 10.09.2021 riportò: - Frattura archi posteriori della VI-VII-VII-IX e XI costa di destra;
- Frattura processo trasverso di destra di L1 ed L5; - Frattura ala iliaca destra con diastasi dell'articolazione sacro-iliaca; - Frattura dell'ala iliaca sinistra;
- Frattura pluriframmentaria longitudinale dell'ala sacrale sinistra;
- Frattura dell'ultima vertebra sacrale a destra;
- Frattura della branca ileo-pubica destra con diastasi della sinfisi con bolle aeree a sede otturatoria bilaterale e perirettale, nonchè nei tessuti molli antistanti la sinfisi;
- Grossolano ematoma retroperitoneale a partenza dalla regione peri e sottorenale di ambo i lati, fino al piccolo bacino.
Allo stato attuale, in relazione al sinistro lavorativo del 10.09.2021 persistono esiti stabilizzati (tra parentesi codici ex. Tabella Delle Menomazioni del D.B. Permanente - DLGS n° 38 del 12.07.2000)
e relative valutazioni M.L., consistenti in: ▪ Paraparesi con danno neurogeno distale prevalente a sinistra e dismetria pelvica residuale (Cod. 145) - 47 %; ▪ Danno strumentalmente accertato dei nervi pudendi da plurime fratture della pelvi, con deficit sessuale e sfinterici (Cod. 346) - 15%; ▪
Frattura processi trasversi di L1 ed L5 a dx. (Cod. 203) - 6 %; ▪ Fratture costali multiple (n° 5) a dx. (Cod.219) - 5 %; ▪ Frattura del sacro a sinistra (Cod. 210) - 4 %; ▪ Esiti cicatriziali chirurgici
(Cod. 36) - 2 %. In ossequio ai criteri di valutazione dei danni lavorativi compositi ex dlgs n° 38 del 12.07.2000, stimabili nella misura del 73 % (settantatrè %). 4) Il Sig. risulta tuttavia Pt_1 portatore di esiti policroni di precedenti I.L., attualmente valutati dall' nella misura CP_1
complessiva del 5 % (cinque %) in termini di D.B.. La stima del complesso dei predetti esiti in termini di D.B. ammonta al 76 % (settantasei %) – Coefficiente 0,9 (Grado “C” 71 % - 85 %)”.
(cfr. CTU in atti a cui si rinvia e che non è stata specificatamente contestata dalle parti).
In definitiva, alla luce della CTU espletata, la domanda deve essere accolta e l' deve essere CP_1 condannato all'adeguamento della rendita erogata al ricorrente, in considerazione di un danno biologico del 76%, oltre accessori di legge.
Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i CP_1 in base all'effettivo valore della domanda accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
24.07.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
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1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' all'adeguamento della CP_1
rendita erogata al ricorrente rapportandola ad una invalidità permanente del 76%, oltre accessori di legge;
2. condanna l' al pagamento della restante parte delle spese processuali della parte CP_1 ricorrente, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre RSG, CAP e IVA come per legge;
3. pone le spese relative alla ctu espletata definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 13.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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