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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3655/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Daniele Viteritti Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Gabriele Toma opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Carmela CP_2
Filice, Marcello Carnovale e Manuela Varani opposta
E
, in persona del Controparte_3
Direttore pro tempore, con Dott.sse , e Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.9.2024 proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400013290000
e all'intimazione di pagamento n. 03420239008565154000 notificate, rispettivamente, il 9.9.2024 e 10.9.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420220012530924000 nonché agli avvisi di addebito CP_2
1 meglio indicati alle pagg.
1-2 dell'atto introduttivo, chiedendo “[..] annullare gli impugnati provvedimenti perché emessi in mancanza degli atti presupposti ed in quanto carenti di motivazione;
• per l'effetto, dichiarare, la non dovutezza delle somme intimate in pagamento alla ricorrente;
• in ogni caso, accertare la prescrizione e decadenza dei crediti contributivi indicati in parte parte motiva.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda e/o di suo accoglimento parziale, rideterminare l'importo dovuto dalla ricorrente al netto dei debiti per i quali sia intervenuta la prescrizione e/o la decadenza [..]”.
Lamentava la illegittimità degli atti opposti per: 1) omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti;
2) intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n.
33420140002839853000, n. 33420180001296886000, n.
33420180004542889000, n. 33420190000077559000 per il decorso del termine quinquennale e la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo in relazione agli avvisi di addebito di addebito n. 33420210001153792000 e n.
33420220001436621000; 3) inesigibilità della pretesa relativa agli avvisi di addebito n. 33420180001296886000, n. 33420180004542889000 e n.
33420190000077559000 per avvenuta adesione a procedura di rateizzazione del debito;
4) difetto di motivazione. Con
, e si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto nel merito.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
18.6.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto di seguito esposto.
Con le note scritte depositate il 2.12.2024 parte opponente ha dedotto (e documentato) che “[..] nelle more del giudizio, e, più precisamente, in data 13 novembre 2024, la sig.ra ha presentato istanza di rateizzazione Pt_1
(identificativo 261817), di cui si allega il provvedimento di accoglimento, con la quale ha inteso rateizzare anche le somme risultanti dagli avvisi di addebito n.
33420140002839853000, n. 33420170001996431000, n.
2 33420190002165009000, n. 33420190004941358000, n.
33420210001153792000, n. 33420220001436621000, n.
3342022000457365000, n. 03420220012530924000 e dalla cartella di pagamento n. 03420220012530924000, atti sottesi dalle opposte
n. Parte_2
03480202400013290000 e di pagamento n. Parte_3
03420239008565154000 [..]” ribadendo che in relazione avvisi di addebito n.
33420180001296886000, n. 33420180004542889000 e n.
33420190000077559000 era stata già accolta precedente istanza di rateizzazione del debito;
con le note scritte depositate il 31.3.2025 l'opponente ha depositato le ricevute attestanti i versamenti eseguiti in relazione alle accolte istanze di dilazione e con le successive note depositate il 17.6.2025 ha dedotto che “[..] alla luce delle richieste di dilazione dei pagamenti delle somme insolute e dei documentati versamenti effettuati dalla ricorrente, l'Avv.
Viteritti chiede a Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro di Voler dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”. Con
, e hanno insistito nelle rispettive Controparte_1 CP_2 conclusioni.
Così riassunti i fatti di causa, deve ritenersi che l'accoglimento delle istanze di rateizzazione presentate dalla parte opponente determini il venir meno del suo interesse ex art. 100 c.p.c. a coltivare il giudizio, ciò che conduce alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. Trib., 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass.,
Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8784; Cass., Sez. Trib., 4 giugno 2024, n. 15587;
Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024,
n. 17125; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez.
Trib., 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. Trib., 10 settembre 2024, n.
24333; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, n. 24423; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 780).
3 Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ in ragione del venir meno in corso di causa dell'interesse ad agire e, per la parte residua, devono essere poste a carico di parte opponente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3655/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Daniele Viteritti Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Gabriele Toma opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Carmela CP_2
Filice, Marcello Carnovale e Manuela Varani opposta
E
, in persona del Controparte_3
Direttore pro tempore, con Dott.sse , e Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.9.2024 proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400013290000
e all'intimazione di pagamento n. 03420239008565154000 notificate, rispettivamente, il 9.9.2024 e 10.9.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420220012530924000 nonché agli avvisi di addebito CP_2
1 meglio indicati alle pagg.
1-2 dell'atto introduttivo, chiedendo “[..] annullare gli impugnati provvedimenti perché emessi in mancanza degli atti presupposti ed in quanto carenti di motivazione;
• per l'effetto, dichiarare, la non dovutezza delle somme intimate in pagamento alla ricorrente;
• in ogni caso, accertare la prescrizione e decadenza dei crediti contributivi indicati in parte parte motiva.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda e/o di suo accoglimento parziale, rideterminare l'importo dovuto dalla ricorrente al netto dei debiti per i quali sia intervenuta la prescrizione e/o la decadenza [..]”.
Lamentava la illegittimità degli atti opposti per: 1) omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti;
2) intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n.
33420140002839853000, n. 33420180001296886000, n.
33420180004542889000, n. 33420190000077559000 per il decorso del termine quinquennale e la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo in relazione agli avvisi di addebito di addebito n. 33420210001153792000 e n.
33420220001436621000; 3) inesigibilità della pretesa relativa agli avvisi di addebito n. 33420180001296886000, n. 33420180004542889000 e n.
33420190000077559000 per avvenuta adesione a procedura di rateizzazione del debito;
4) difetto di motivazione. Con
, e si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto nel merito.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
18.6.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto di seguito esposto.
Con le note scritte depositate il 2.12.2024 parte opponente ha dedotto (e documentato) che “[..] nelle more del giudizio, e, più precisamente, in data 13 novembre 2024, la sig.ra ha presentato istanza di rateizzazione Pt_1
(identificativo 261817), di cui si allega il provvedimento di accoglimento, con la quale ha inteso rateizzare anche le somme risultanti dagli avvisi di addebito n.
33420140002839853000, n. 33420170001996431000, n.
2 33420190002165009000, n. 33420190004941358000, n.
33420210001153792000, n. 33420220001436621000, n.
3342022000457365000, n. 03420220012530924000 e dalla cartella di pagamento n. 03420220012530924000, atti sottesi dalle opposte
n. Parte_2
03480202400013290000 e di pagamento n. Parte_3
03420239008565154000 [..]” ribadendo che in relazione avvisi di addebito n.
33420180001296886000, n. 33420180004542889000 e n.
33420190000077559000 era stata già accolta precedente istanza di rateizzazione del debito;
con le note scritte depositate il 31.3.2025 l'opponente ha depositato le ricevute attestanti i versamenti eseguiti in relazione alle accolte istanze di dilazione e con le successive note depositate il 17.6.2025 ha dedotto che “[..] alla luce delle richieste di dilazione dei pagamenti delle somme insolute e dei documentati versamenti effettuati dalla ricorrente, l'Avv.
Viteritti chiede a Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro di Voler dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”. Con
, e hanno insistito nelle rispettive Controparte_1 CP_2 conclusioni.
Così riassunti i fatti di causa, deve ritenersi che l'accoglimento delle istanze di rateizzazione presentate dalla parte opponente determini il venir meno del suo interesse ex art. 100 c.p.c. a coltivare il giudizio, ciò che conduce alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. Trib., 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass.,
Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8784; Cass., Sez. Trib., 4 giugno 2024, n. 15587;
Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024,
n. 17125; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez.
Trib., 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. Trib., 10 settembre 2024, n.
24333; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, n. 24423; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 780).
3 Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ in ragione del venir meno in corso di causa dell'interesse ad agire e, per la parte residua, devono essere poste a carico di parte opponente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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